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Title: Le Università italiane nel Medio Evo
Author: Coppi, Ettore
Language: Italian
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*** Start of this LibraryBlog Digital Book "Le Università italiane nel Medio Evo" ***


                                   LE
                          UNIVERSITÀ ITALIANE
                             NEL MEDIO EVO


                                   DI
                              ETTORE COPPI


                             TERZA EDIZIONE



                           LOESCHER & SEEBER
                                Firenze
                                  1886

                   TORINO                        ROMA
              Ermanno Loescher              Loescher e C.º



      L'Autore si riserva tutti i diritti di proprietà letteraria
                       e di traduzione dell'opera

    Firenze. — Tipografia della Pia Casa di Patronato pei Minorenni
                       14 — Via Oricellari — 14.



INDICE


  AVVERTENZA                                                Pag.  VII

  INTRODUZIONE — ORIGINE DELLE UNIVERSITÀ — Importanza degli
  studii relativi alle università — Gli storici delle
  università antiche — Opinione nostra sulla vera origine
  delle università — Il risorgimento della civiltà moderna —
  Influenza del Cristianesimo — Profonda ignoranza nei primi
  secoli del medio evo — La Chiesa e la civiltà — I monasteri
  conservano le tradizioni della coltura antica — Scuole
  ecclesiastiche — Primi segni dell'insegnamento laico — Le
  tradizioni giuridiche in Italia — La scuola di diritto fondata
  in Pavia dai re Longobardi — Capitolare di Lotario — Diffusione
  delle scuole laiche — La scuola medica di
  Salerno — Risorgimento del diritto romano — Irnerio e
  la sua scuola — Origini dell'università di Bologna — Fondazione
  delle altre università italiane — Federigo II e
  l'università di Napoli                                            1

  CAPITOLO PRIMO — Costituzione delle università — Atti
  che precedevano la loro fondazione — Inviti ai professori
  e agli scolari — Editto ai sudditi — Riconoscimento sovrano —
  Le università causa di pubblica ricchezza — Frequenza
  degli scolari — Gradi di nobiltà dei dottori e degli
  scolari — Divisione delle università in nazioni — Ultramontani
  e Citramontani — Primato dell'università dei giuristi
  sopra quella degli artisti — Discordie cui dette luogo — Editto
  di Emanuele Filiberto — Iscrizione degli scolari
  stranieri nelle matricole universitarie — Fonti della
  legislazione scolastica medioevale — Mantenimento delle
  università e loro entrate ordinarie — Influenza ecclesiastica
  negli studii                                                    106

  CAPITOLO SECONDO — Persone che formavano l'università — Il
  Rettore — Origine di questo ufficio e sua importanza —
  Elezione del Rettore — Il Sindaco — Natura di questo
  ufficio e privilegi che vi erano annessi — I Consiglieri
  rappresentanti delle nazioni degli scolari — Il Notaro — Gli
  Attuari o Archivisti — Il Massaro o tesoriere — I Peziarii —
  Gli Stazionari — I Bidelli — I copisti e miniatori
  di libri                                                        142

  CAPITOLO TERZO — Privilegi universitarii — L'Autentica
  di Federigo I fondamento dei privilegi scolastici — Immunità
  concesse alla nazione tedesca — Giurisdizione
  civile e criminale concessa ai dottori sugli scolari —
  Privilegio della cittadinanza — Esenzione dal servizio
  militare — Esenzione dalle imposte e gabelle — Inviolabilità
  personale e degli averi — Banche di prestito per gli scolari —
  Abitazioni riserbate agli Scolari — Altri privilegi
  secondarii                                                      165

  CAPITOLO QUARTO — Origine dei gradi accademici — Antichità
  della parola _dottore_ e dell'uso della laurea — Qualità
  richieste per ottenere il grado di dottore — Gradi accademici
  minori — Il baccellierato — La licenza — Esperimenti
  che precedevano il conferimento della laurea — Solennità
  colla quale si festeggiava il giorno della
  laurea — Spese per ottenere il grado di dottore — Diverse
  specie di lauree — Privilegi e diritti propri del
  grado di dottore                                                187

  CAPITOLO QUINTO — I dottori ordinari e straordinari — Modo
  con cui si eleggevano gl'insegnanti nelle università
  del medio evo — I liberi docenti — Prime limitazioni
  alla libertà d'insegnamento — I dottori forestieri (forenses)
  e i cittadini — Nomina dei dottori fatta dalle università —
  Ingerenza dello Stato nella elezione dei dottori — Dei
  modi di retribuzione dei pubblici insegnanti — Offerte
  spontanee e «collectae» degli scolari — Parziale intervento
  dei Comuni nel mantenimento dei dottori — Esclusiva
  ingerenza dello Stato — Esempi più antichi di dottori
  stipendiati dal pubblico erario — Abolizione delle collette —
  Capitali anticipati ai dottori a titolo di retribuzione —
  Assegni straordinari oltre gli stipendi — Criteri di
  repartizione dei pubblici stipendi                              215

  CAPITOLO SESTO — Significato della parola «lettura» — Come
  si distinguevano le lezioni nelle antiche università — Lezioni
  mattutine, meridiane e pomeridiane — Ordinarie
  e straordinarie — Teoriche e pratiche — Di primo,
  secondo e terzo grado — Pubbliche e private — Obbligo
  dei dottori d'essere assidui alle lezioni e pene minacciate
  ai negligenti — Segreta sorveglianza dei bidelli —
  Inaugurazione delle scuole e vacanze — I concorrenti o
  antagonisti — I circoli, dispute e ripetizioni — Ordine delle
  dispute e persone che vi prendevano parte — Il pubblico
  insegnamento nel medio evo — Scelta di un buon insegnante —
  Numero delle cattedre — Carattere educativo della scienza —
  Insegnamento orale — Concorso degli scolari
  nell'insegnamento — I ripetitori                                236

  CAPITOLO SETTIMO — La vita scolastica nel medio evo —
  Importanza degli scolari nelle università italiane — Loro
  spirito turbolento — Esempi di vita licenziosa e di
  indisciplinatezza — Leggi repressive contro i disordini degli
  scolari — Le feste scolastiche — Avventure amorose degli
  scolari — Collegi pel mantenimento degli scolari poveri — Vesti
  speciali riserbate agli scolari e ai dottori — Discordie
  politiche nelle università — Rapporti fra
  gl'insegnanti e gli scolari nelle università antiche — Loro
  affetto reciproco — Vita e costumi dei dottori — Moltiplicità
  di uffici dei dottori — Loro avidità di guadagno — Carattere
  fiero e turbolento dei dottori — Discordie
  nelle scuole — I plagi — Facezie e motti di famosi insegnanti   269

  CAPITOLO OTTAVO — Causa della decadenza delle università
  italiane — Inimicizia fra le università — Numero soverchio
  di esse — Discordie nelle scuole — Caduta delle repubbliche
  e dei liberi ordinamenti universitarii — Trasformazione
  della cultura italiana al tempo dei Principati — I
  letterati e gli artisti alle Corti — Le accademie — Invenzione
  della stampa — Influenza dell'educazione ecclesiastica — Le
  università italiane dal secolo XVIII in poi                     309



AVVERTENZA


Pubblicando la terza edizione di questo libro, credo necessario, ad
evitare probabili censure, di premettere una avvertenza per informare
il lettore, dell'indole e dello scopo del lavoro.

La critica italiana e straniera in generale, ha fatto buon viso a
questa monografia, più di quello che io stesso avrei pensato. Perciò
mi trovo in obbligo di ringraziare tutti coloro che, apprezzando
debitamente il valore di questa modesta pubblicazione e l'opportunità
del momento in cui fu fatta, non hanno risparmiato elogi al libro e
benevoli consigli ed esortazioni cortesi all'autore. Non debbo tacere
però, che alcuni critici, mal giudicando delle mie intenzioni, hanno
affermato che questo libro è troppo superficiale per i dotti. Fra gli
altri, l'autorevole critico dell'_Athenaeum Belge_ — gennaio 1881, — ha
detto che questo lavoro «può riuscire opportuno per il gran pubblico,
ricco come è di particolari interessanti; ma non per i dotti poichè vi
difettano le idee generali.» Se avessi avuto il temerario proposito di
scrivere per gli eruditi, i critici sarebbero nel vero e meriterei la
loro censura. Ma poichè non ebbi mai la intenzione che alcuni mi hanno
attribuito, e qual fosse lo scopo della mia pubblicazione, lo dichiarai
in modo esplicito nell'avvertenza premessa alle altre due edizioni
del libro, credo di non meritare la censura che mi venne fatta, per
quanto in forma cortese, da alcuni critici italiani e stranieri.
So bene, che per illustrare anche sommariamente il vasto tema delle
origini, delle vicende e dell'ordinamento delle università medievali,
e per dimostrare la influenza che esse ebbero come enti autonomi
e come istituti scientifici, nella vita civile e politica del loro
tempo e nell'incremento della coltura generale, non basterebbero molti
volumi; nè la vita di un uomo, a scoprire ed ordinare tutti i documenti
inediti, che abbondano negli Archivi e nelle Biblioteche, concernenti
la storia delle università e delle tradizioni scolastiche italiane dei
tempi di mezzo.

Credo perciò utile ripetere, ancora una volta, che lo scopo propostomi
non fu di contribuire, con questo modesto lavoro al progresso della
coltura storica; ma di offrire argomento e materia di lettura utile e
piacevole ad un tempo, per quella gran parte di pubblico che desidera
istruirsi, senza approfondir troppo gli studi e le ricerche sopra un
dato argomento.

Questo libro — lo affermo io per primo, — deve in massima parte il
favore di cui il pubblico italiano e straniero gli è stato cortese,
alla scelta opportuna del momento in cui fu pubblicato e alla grande
scarsezza di studi e di ricerche sul tema da me svolto.

Quando questo volume vide la luce, si preparavano già gli studi per
la riforma universitaria in Italia e all'estero, e si chiedevano
al passato ispirazioni e argomenti di confronto per ravvivare, nel
vagheggiato riordinamento della istruzione superiore, istituzioni ed
usi scolastici dimenticati, e conciliarli opportunamente coi bisogni
e le peculiari tendenze della vita civile e scientifica delle nazioni
moderne.

Ciò fu cagione che nelle discussioni parlamentari sul disegno di legge
dell'on. Baccelli, il mio libro venisse spesso citato dal relatore on.
Berio e dallo stesso ministro.[1] E il mio amor proprio di autore,
è stato ancor più soddisfatto, al veder come scrittori ed eruditi
di molto valore, abbiano in questi ultimi tempi ricorso alla mia
monografia per attingere notizie prima ignorate.

Detto dell'indole e dello scopo del libro, è bene prevenire una
obiezione che il colto lettore potrebbe rivolgermi. Avrei potuto, e
(ne ebbi vivo e insistente il desiderio), accrescere la mole del libro
con notizie e documenti nuovi da altri già pubblicati e con alcuni
inediti che io posseggo. L'interesse della pubblicazione sarebbe stato
certamente maggiore; ma preferii conservare al libro quell'impronta
popolare e scevra di pretensione scientifica che volli dargli quando
fu compilato, riserbandomi di far noti in altra occasione i resultati
delle mie ricerche e dei miei nuovi studi.

Nondimeno, a profitto di qualche lettore che desiderasse approfondire
queste indagini storiche col soccorso delle più recenti e stimate
pubblicazioni, darò un rapido cenno delle principali fra queste.

Una delle più interessanti pubblicazioni, che illustra stupendamente
un lato della vita scolastica medievale, da me troppo fugacemente
svolto per difetto di spazio, è quella concernente la storia della
_Nazione tedesca nello Studio di Bologna_ della quale si fa parola
nel capitolo III del mio libro. Di queste dotte ricerche è autore
il chiarissimo dott. cav. Carlo Malagola direttore dell'archivio di
Stato di Bologna. La monografia del dotto scrittore, porta il titolo:
_I libri della Nazione tedesca presso lo Studio Bolognese_ (Note
storico-bibliografiche comunicate alla R. Deputazione di storia patria
per le provincie di Romagna dal socio Malagola.)[2]

Per conoscere la importanza dello scritto, ne riferirò il sommario:

  I. I monumenti della nazione tedesca in Bologna — II. Cenni storici
  sulla Nazione — III. La raccolta dei suoi libri nella biblioteca
  Malvezzi de' Medici e le pratiche per la loro pubblicazione — IV.
  Serie in cui si divide la raccolta — V. Gli Statuti e privilegi
  — VI. Le matricole e i Sillabi — VII. Gli Annali — VIII. I libri
  degli Stemmi — IX. Gli scritti illustrativi della Nazione — X. I
  libri delle Nazioni Tedesche di Padova e di Siena — XI. Pregio
  della raccolta Malvezzi e considerazioni sul disegno della
  pubblicazione che sta compiendosi a spese dell'accademia delle
  scienze di Berlino.

Sullo stesso argomento è utile a consultarsi l'altra opera del
chiarissimo Malagola — _Della vita e delle opere di Antonio Urceo_
detto _Codro_ — Bologna tip. Fava e Garagnani 1878 — Appendice XXIII.

Nello scritto del cav. Malagola sui _Libri della Nazione Tedesca_,
si trova una accurata bibliografia, in cui sono citate tutte l'opere,
opuscoli e documenti che si riferiscono alla vita e agli statuti degli
scolari tedeschi nell'università di Bologna — Nella monografia, il
dotto scrittore parlando degli storici delle università medievali, mi
fa l'insigne onore di associare il mio nome a quello del Savigny: di
questo attestato di stima io gli debbo pubbliche grazie; come pure di
avermi fatto gentil dono dei suoi pregiati scritti.[3] Un altro egregio
scrittore, ben noto per i suoi studi sulla storia del diritto, cita
pure il mio libro.[4]

Sono anche interessanti a consultare le dotte pubblicazioni del ch.
prof. Antonio Favaro di Padova che illustrano varii periodi di storia
universitaria,[5] e specialmente le vicende di questa padovana. Il
prof. Favaro, ha fatto ricerche speciali sulla _Nazione Tedesca_ nello
studio di Padova.

Un insigne erudito austriaco, il prof. A. Luschin von Ebengreuth,
dell'università di Gratz, ha pubblicato due monografie sullo stesso
tema, cioè:

1.º _Osterreicher an italienischen Universitäten_ — (Wien, 1882).

2.º Nuovi documenti riguardanti la _Nazione Tedesca_ nello studio di
Bologna — Estratto dal fasc. 2-3, anno II, della terza serie degli
_Atti e Memorie_ della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie
di Romagna. (Modena, G. T. Vincenti e Nipoti, 1884).[6]

Di molte altre pubblicazioni potrei parlare, uscite nell'ultimo
quinquiennio, di cui la storia dell'università può avvantaggiarsi; ma
non voglio eccedere i limiti di questa breve prefazione. Del resto, il
lettore erudito, non ha bisogno di speciali indicazioni bibliografiche
per conoscere le opere recentemente pubblicate e trarne profitto per
più accurati studi su questo interessante argomento.

                                                        ETTORE COPPI.



INTRODUZIONE

ORIGINE DELLE UNIVERSITÀ

  Importanza degli studii relativi alle università — Gli storici
    delle università antiche — Opinione nostra sulla vera origine
    delle università — Il risorgimento della civiltà moderna —
    Influenza del Cristianesimo — Profonda ignoranza nei primi secoli
    del medio evo — La Chiesa e la civiltà — I monasteri conservano
    le tradizioni della cultura antica — Scuole ecclesiastiche —
    Primi segni dell'insegnamento laico — Le tradizioni giuridiche in
    Italia — La scuola di diritto fondata in Pavia dai re Longobardi
    — Capitolare di Lotario — Diffusione delle scuole laiche — La
    scuola medica di Salerno — Risorgimento del diritto romano —
    Irnerio e la sua scuola — Origini dell'università di Bologna
    — Fondazione delle altre università italiane — Federigo II e
    l'università di Napoli.


Nella storia del medio evo, tanto ricca di vicende e d'istituzioni,
meritano di essere particolarmente studiate nelle loro origini e
nei singolari ordinamenti, quelle grandi e potenti associazioni
scientifiche che si chiamarono _università_, nelle quali si svolse e si
formò la cultura moderna.

La grande importanza che ebbero le università nel medio evo non solo
come istituti di pubblico insegnamento, ma anche come corporazioni
autonome e privilegiate, non può adeguatamente comprendersi ed
apprezzarsi se non si ritorna colla mente a quei tempi, evocando
memorie, tradizioni ed usi sociali, che male si potrebbero giudicare
coi criterii della civiltà moderna.

Nel medio evo l'istinto di difesa dette grande sviluppo allo spirito
d'associazione, e come si costituirono e si moltiplicarono i vincoli di
solidarietà in tutti gli ordini sociali; così anche la scienza trovò il
mezzo di vincere gli ostacoli di inveterati pregiudizii e diffondersi
lentamente nel mondo per opera dei primi suoi cultori, che riunitisi
in un comune intento, fondarono numerose scuole senza l'ingerenza di
nessuna autorità e per solo e spontaneo impulso della loro privata
iniziativa.

Le nostre università nate in tempi di profonda agitazione sociale,
ebbero un sentimento così profondo e tenace della loro indipendenza,
che a stento si sottoponevano nell'atto della loro fondazione al
riconoscimento delle due supreme autorità di quell'epoca, cioè il Papa
e l'Imperatore, sebbene invocando questa pubblica sanzione per la loro
legale esistenza, non vedessero per niente menomata la propria libertà,
nè minacciata l'integrità dei loro Statuti e privilegi.

Le antiche università italiane per la forma della loro organica
costituzione e per l'indole speciale delle leggi da cui erano
governate, potevano dirsi tante piccole repubbliche in cui il potere
supremo emanava dagli scolari i quali compilavano gli statuti,
eleggevano gl'insegnanti, e amministravano per mezzo dei loro
consiglieri gl'interessi della corporazione. Lo stesso Rettore che era
il primo magistrato dell'università, dipendeva dagli scolari i quali lo
investivano del grado e della giurisdizione accademica.

Questa costituzione essenzialmente democratica e fondata sulla base del
sistema rappresentativo, era tutta propria delle università italiane,
le quali risentivano necessariamente delle condizioni politiche di quel
tempo.

Essendo allora l'Italia divisa in piccoli Stati indipendenti, mancava
un potere supremo che potesse imprimere unità d'indirizzo e far
risentire la sua influenza negli ordinamenti scolastici, come avvenne
in Francia, in Inghilterra, in Spagna e in generale in tutti quei
paesi dove le tradizioni monarchiche furono più tenacemente conservate
nell'indole e nelle abitudini nazionali.

In Francia, sebbene le università imitassero le italiane nelle basi
fondamentali dei loro ordinamenti e della legislazione, gli scolari
non ebbero mai l'esercizio della giurisdizione accademica, che fu
esclusivamente affidata al Rettore ed ai Professori. Così pure deve
dirsi dell'Inghilterra, della Spagna, e più tardi della Germania,
le cui università presero a modello della loro costituzione quelle
italiane.

Per svolgere degnamente il tema che noi abbiamo preso a trattare,
sarebbe necessario consultare i nostri Archivi, e con pazienti indagini
andare ricercando tutte le tradizioni e le memorie delle antiche
università dall'epoca in cui ebbero origine fino ai tempi a noi
recenti.

Chi con sapienza di storico, e diligente cura di erudito potesse
raccogliere gli sparsi documenti di cui è tanto ricca l'Italia, e
riordinarli pazientemente allo scopo di rintracciare in essi le intime
vicende e il progressivo sviluppo delle università, si renderebbe
benemerito della scienza illustrando un periodo di storia civile
generalmente ignorato.

Fra le molte istituzioni che la civiltà moderna deve al medio evo, le
università meritano un particolare studio non solo come istituti di
scienza, ma ben anche come corporazioni; duplice qualità che per molto
tempo hanno conservato, e che fu il segreto e principale elemento della
loro potenza.

La storia delle università è ricca di singolari vicende e racchiude in
sè un periodo di civiltà e un complesso di istituzioni, di leggi, di
costumanze sociali, che eccitano la curiosità e l'interesse anche dei
profani ai gravi studii dell'erudizione.

È questo un argomento che offre allo scrittore, il quale sappia
svolgerlo con ampiezza di dottrina e con vivacità di stile, molti
lati dilettevoli ed episodii attraenti, e mentre serve ad illustrare
le vicende di istituzioni che ebbero tanta parte nella storia del
risorgimento scientifico, richiama alla mente memorie ed usi in gran
parte dimenticati.

La vita scolastica rappresenta uno dei lati più pittoreschi della
società medioevale composta di elementi tanto svariati e multiformi, e
ispirata da entusiasmi e da passioni tanto diverse da quelle dei tempi
nostri.

Riportiamoci colla fantasia all'epoca in cui nelle città italiane
accorrevano da tutte le parti d'Europa individui d'ogni età e d'ogni
grado sociale, spesso accompagnati dalle loro famiglie, di nazionalità,
di lingua e di abitudini differenti e uniti fra loro da un vincolo
comune, che era il culto della scienza; sottoposti ad una speciale
giurisdizione, favoriti d'innumerevoli immunità e privilegi, vaganti
or qua or là, senza freno nè legge; fieri di un sentimento illimitato
e profondo d'indipendenza, spesso turbolenti e rissosi; e avremo una
vaga e lontana idea di ciò che fosse la vita scolastica nelle antiche
università.

Fra quelle libere e nomadi colonie che popolavano allora le nostre
città, venendo da lontani paesi e affrontando gravi pericoli per amore
della scienza, e le moderne scolaresche, non vi è nulla di comune; ed
è ciò appunto che rende più interessante e singolare lo studio di quel
ceto di persone e dei loro usi e costumi.

Le università italiane, sia per la loro remota origine, sia per
avere compilato prima di tutte le altre di Europa una completa e bene
ordinata legislazione scolastica, tengono innegabilmente il primato
nella storia dei moderni ordinamenti accademici.

L'esatta conoscenza della interna costituzione e delle leggi
fondamentali delle antiche università è utile tanto agli studiosi di
erudizione storica, che a tutti coloro i quali intendono risolvere
con acume di critica e di dottrina, il grave problema della riforma
universitaria che oggidì tiene occupati i legislatori di tutti i paesi
civili. Infatti, se è vero come a suo luogo dimostreremo, che non
si può studiare seriamente la questione scolastica senza procedere
a confronti ed a ricerche comparative fra gli ordinamenti in vigore
presso le diverse nazioni, bisogna concludere che la storia delle
antiche università è il punto di partenza e la base necessaria di
tali studii perchè i principii generali che tuttora sono in vigore
nelle leggi relative all'insegnamento superiore, in gran parte dei
paesi d'Europa, si trovano consacrati negli antichi statuti e nelle
consuetudini delle università medioevali.

Salvo la differenza nei costumi e nel genere di vita, cambiato oggi
affatto per le diverse condizioni politiche e sociali, la sostanza e
lo spirito della legislazione scolastica, e le forme dell'organismo
universitario medioevale sono tuttora conservati religiosamente presso
quelle nazioni che hanno saputo con felice armonia contemperare il
buono degli ordinamenti antichi, coi bisogni e le tendenze della
moderna civiltà[7].

La storia delle università può essere svolta sotto due diversi
aspetti, cioè: o come semplice racconto delle vicende subìte da quei
grandi centri di cultura dalle origini loro fino ad oggi, ovvero come
esposizione descrittiva dei principali ordinamenti e delle leggi che
formavano la base della loro costituzione, e delle costumanze e dei
sistemi d'insegnamento che furono in vigore nel medio evo.

Di questi due diversi modi di scrivere sulle antiche università, noi
abbiamo preferito il secondo, sembrandoci assai difficile anche il
tentare di riassumere in breve racconto l'intera storia di tutte le
università italiane. Oltre a ciò pensammo, che almeno parzialmente,
scrissero molti autori, in specie italiani, delle vicende delle nostre
università in relazione coi fatti politici e le condizioni sociali del
tempo; mentre ben pochi hanno svolto tale argomento sotto un punto
di vista generale, riassumendo cioè i principali caratteri degli
antichi ordinamenti universitarii e i criterii fondamentali a cui si
ispirarono.

Abbiamo svolto con qualche ampiezza il punto relativo alle origini
delle università, perchè crediamo che questo periodo storico sia
il più oscuro e il più degno di attenzione, mancandoci documenti
che direttamente vi si riferiscano; mentre questi abbondano nelle
epoche successive, quando l'esistenza delle università come istituti
d'insegnamento e corporazioni privilegiate, era già assicurata.

Consultando gran parte degli autori antichi e moderni che anche
indirettamente scrissero delle università, abbiamo dovuto convincerci
che relativamente all'origine e alla forma primitiva della loro
costituzione, non si è peranco stabilita un'opinione storica sicura e
ragionata[8].

Da ciò nasce la diversità e spesso la fallacia dei giudizii emessi
dagli scrittori a proposito delle origini e della forma costitutiva
delle antiche università.

I più antichi scrittori che abbiano trattato la storia generale delle
università sono assai discordi nelle opinioni e non hanno gran merito
scientifico, essendo le loro opere assai scarse di dottrina e di buona
critica.

Può dirsi, adunque, che fino al secolo nostro la letteratura storica
sia rimasta sprovvista di buoni lavori sulle università.

Il primo che abbia trattato fra i moderni questo argomento con vero
acume di critica e profondità di erudizione, fu il Savigny che dedicò
alle nostre università uno dei più dotti capitoli della sua classica
opera del Diritto Romano nel medio evo.

Altri scrittori hanno parlato nelle loro opere, ma però
incidentalmente, delle università; e in questi ultimi tempi sono stati
pubblicati alcuni documenti inediti molto utili per la cognizione degli
antichi ordinamenti scolastici in Italia e fuori.

È certo che l'Italia è molto ricca di storici che trattano a lungo e
con abbondanza di erudizione delle sue università, anzi può dirsi che
non vi è università la quale, per piccola ed oscura che sia, non abbia
avuto il suo storico ed annalista che ne ha preso a narrare le vicende.

Ma il soverchio numero dei lavori storici nelle nostre università, e
l'esser quelli circoscritti dentro limiti determinati che impediscono
allo scrittore di elevarsi a considerazioni generali sull'argomento,
sono state forse le cause che hanno contribuito a ritardare il
progresso di tali studii.

Chi prende a considerare a fondo il tema che ci occupa, si accorge
che molte di quelle differenze che si riscontrano negli ordinamenti
scolastici delle nostre università non sono che apparenti; perchè in
fondo la loro costituzione organica è identica, come pure identiche
sono le cause che hanno concorso al loro sviluppo. Ma chi esamina
superficialmente tale argomento e prende a consultare gli storici senza
procedere agli opportuni confronti, potrà in sulle prime trovarsi in
grande imbarazzo, perchè le svariate vicende a cui sono andate soggette
le nostre università, inducono a credere che siano diversi anche i
principii e i criterii del loro ordinamento.

Invece non è così. Se si eccettua l'università di Napoli, che fu
fondata da Federigo II con sistemi in gran parte differenti da quelli
delle altre d'Italia, tutte le rimanenti erano regolate da comuni
principii di legislazione.

Per conoscere adunque i criterii che dominavano nella costituzione
delle antiche nostre università, bisogna procedere con un diligente
studio comparativo per rilevare i punti di affinità e le sostanziali
differenze del loro ordinamento.

Basta consultare gli storici nostri per convincerci che rimane
ancora molto da illustrare su questo argomento; e che lo studioso
deve supplire col proprio criterio e col buon senso alle frequenti
inesattezze e alle esagerazioni che non reggono al rigore della critica
moderna.

Vi sono alcuni, più apologisti che storici, nei quali prevalendo al
sentimento del vero, l'amor di patria, vanno cercando le origini di una
università, in tempi remotissimi; come il Ghirardacci che fa risalire
l'atto di fondazione dello Studio bolognese fino all'imperatore
Teodosio.

Altri attribuiscono a Carlomagno l'origine delle università; altri alla
contessa Matilde o a qualche altro principe che si mostrò protettore
dei letterati, degli artisti, e diè qualche impulso alla diffusione del
sapere.

Quanto siano erronee tali opinioni, non occorre dimostrarlo. Come può
chiamarsi Carlomagno fondatore di grandi istituti scientifici, quando
ai suoi tempi i dotti erano sì scarsi di numero, che gli fu necessario,
per favorire l'incremento del sapere e dar vita a nuove scuole, venire
in Italia e condurre seco alcuni grammatici che passavano nella comune
ignoranza per miracoli di dottrina?

Carlomagno fu certamente un gran principe che amò la scienza e i
suoi cultori, e mostrò fra tutti i sovrani del suo tempo di conoscere
l'importanza e l'efficacia della istruzione, alla quale dedicò gran
parte della sua vita. Ma attribuire a lui la prima idea di quelle vaste
corporazioni scientifiche, che ai suoi tempi non potevano concepirsi
nonchè effettuarsi; fare risalire a lui l'origine di quei grandi
istituti che furono una delle più splendide manifestazioni della
civiltà che rifulse dopo il mille, quando già si erano propagate le
scuole laiche, e il sapere si era diffuso in tutte le classi sociali;
parmi induzione così infondata, che meriti appena il conto di essere
confutata.

Lo storico imparziale non può negare a Carlomagno il merito di
avere introdotto nella società del suo tempo i germi di un risveglio
intellettuale, nè alla contessa Matilde il vanto di aver protetto
le scienze e di aver chiamato Irnerio alle scuole di Bologna; ma dal
riconoscere l'influenza loro come pure quella di altri principi nello
incremento del sapere, al dichiarare senz'altro che ad essi spetta
l'onore di aver dato origine alle università, corre un abisso.

Anche Federigo I, quando colla concessione dei suoi privilegi conferì
alle prime ed oscure associazioni scolastiche la personalità giuridica
e l'uso di leggi proprie, se affrettò lo svolgimento di quei nascenti
istituti scientifici che poi si chiamarono università, e ne consolidò
l'ordinamento, non per questo può dirsi che esso ne fosse il fondatore,
poichè egli non fece che riconoscere quello che già esisteva e
sanzionare l'esistenza legale dei corpi già formati e che tacitamente
si propagavano nella società col risorgimento della scienza.

L'opinione adunque che noi professiamo sulle origini delle università e
che dimostreremo nel corso di questo primo capitolo, è la seguente: che
cioè, le università, come tutte le più grandi istituzioni sociali, sono
il frutto dell'opera lenta del tempo, che si formarono colla spontanea
aggregazione delle prime scuole laiche che si erano moltiplicate,
specialmente in Italia, dopo il mille, e che l'istinto di difesa e
l'amore della scienza spinsero ad associarsi.

È necessario adunque, poichè lo svolgimento della università è
simultaneo a quello della civiltà che ebbe origine col medio evo, che
noi accenniamo brevemente quali fossero le cause che influirono a far
progredire la scienza, e come dalle oscure scuole ecclesiastiche le
tradizioni classiche si tramandassero di generazione in generazione,
finchè la società civile, rivendicando la sua indipendenza
intellettuale, si sottrasse al secolare dominio della Chiesa.

All'irrompere dei barbari nelle provincie italiane, al confondersi
dei popoli nativi con genti nuove per origine, per religione, lingua
e consuetudini di vita, gli ultimi vincoli dell'affralita e corrotta
società romana s'infransero e con essi andarono dispersi gli avanzi
della civiltà antica.

A mitigare i rapporti fra i barbari invasori e il popol vinto, venne il
Cristianesimo che svolse nell'uomo le più belle e feconde virtù morali
affatto ignote agli antichi. La nuova fede, che parlava in nome di un
Dio di pace, rivelò all'individuo la dignità di sè stesso e gli diè la
coscienza delle proprie forze che costituisce il sentimento della umana
personalità.

Il Cristianesimo aprì un largo campo allo sviluppo delle facoltà
morali e intellettive, sostituendo ad una credenza che non si ispirava
a nessun sentimento elevato, il concetto di un ente perfetto e
soprannaturale.

Nell'ordine morale pose i principii dell'umana convivenza; proclamò
la fratellanza e la carità; modificò il rigore primitivo dell'antico
diritto e creò il gius delle genti, affatto sconosciuto ai popoli
pagani.

Chi studia attentamente le vicende del Cristianesimo nei primi tempi
della sua fondazione, vede che rappresenta una grande reazione dello
spirito antico contro la vita sensuale pagana: è il misticismo più
esaltato della nuova fede che fa guerra alle dottrine materialistiche
professate nell'antica società. Il sentimento cristiano assorbiva tutte
le facoltà dell'uomo e le rivolgeva ad un fine unico; cioè Dio. Fuori
della vita contemplativa, per i seguaci del dogma cristiano non v'era
nulla che fosse degno di rispetto e di attenzione. Tutti i sentimenti,
gli affetti, le passioni che nel mondo antico servivano alle svariate
applicazioni della vita e alle produzioni della cultura, appena il
Cristianesimo dominò le coscienze, furono rivolte esclusivamente a
procacciarsi l'acquisto della pace eterna e del regno dei cieli.

Chi si faceva seguace della fede novella non poteva più guardare senza
orrore gli avanzi della civiltà antica che ricordavano il culto del
politeismo. Un tempio, una statua, un'opera d'arte, un libro, erano
dai primi cristiani guardati con orrore e si stimava opera meritoria il
distruggerli.

In questo primo periodo della storia del Cristianesimo si trova la più
grande e profonda ignoranza in tutti gli ordini sociali; e fu ventura
che non si disperdesse affatto ogni tradizione del sapere, poichè gli
stessi ecclesiastici, tolte rarissime eccezioni, non sapevano leggere
gli uffici divini; e, si racconta, che in alcuni concilii i vescovi e i
prelati che v'intervennero, non poterono fare la propria firma per non
sapere scrivere[9].

I contratti si stipulavano verbalmente, non trovandosi notari capaci di
redigerli senza gravi errori.

Quasi tutti i principi adopravano un suggello per fare la propria
firma, non sapendo adoperare la penna; e tutti i nobili non sapevano nè
leggere nè scrivere, (dicono le cronache) perchè Baroni.

La conoscenza del canto fermo era tenuta in conto di merito letterario,
e non si leggevano nelle poche scuole, che erano rimaste accanto alle
chiese, che le leggende dei santi e i salmi.

Un miracolo di sapere fu riputato in quel tempo il monaco Gerberto che
fu precettore di Ottone III e poi divenne papa Silvestro II, il quale
dai suoi contemporanei fu accusato per la sua grande dottrina, di aver
tenute misteriose relazioni cogli spiriti infernali, onde alla sua
morte si divulgò il detto «Homagium diabulo fecit et male finivit.»

Gli studii profani non solo erano considerati come inutile ornamento,
ma tenuti in sospetto come pericolosi per la salute dell'anima; e se
rimase qualche traccia di cultura, si deve ai padri della Chiesa, i
quali disprezzando il volgare pregiudizio, conservarono il culto delle
tradizioni classiche e spiegarono nelle scuole taluno dei più famosi
autori antichi[10].

Ma questa totale separazione fra il dogma cristiano e la civiltà antica
non poteva durare a lungo. Per vivere, anche rispettando in tutta la
loro purezza i precetti della nuova fede, bisognava pure addattarsi ai
bisogni e alle mutate condizioni dei tempi e rispettare le tradizioni
ormai radicate da tanti secoli nella società romana.

Quando la Chiesa ebbe bisogno di diffondere gli insegnamenti del
suo fondatore nelle moltitudini, non potè rinunziare totalmente ai
benefizii degli studii profani. L'indole stessa del dogma richiede
non poca cultura storica e molta acutezza di dialettica negli
ecclesiastici, e i molti scismi e le frequenti eresie che allora
combattevano i precetti della religione di Cristo, mettevano i papi
nella necessità di istigare i vescovi ed i preti a confutare i sofismi
e gli errori con altrettanto zelo e dottrina.

L'uso costante e universale della lingua latina adottata nel rito dalla
Chiesa cattolica, agevolò ai chierici l'acquisto delle cognizioni e
rese loro famigliari gli autori antichi che, nella società civile, per
il formarsi delle lingue moderne, ormai non erano più intesi.

La stessa persecuzione, che la Chiesa, o meglio il fanatismo dei
primi proseliti della nuova fede, inaugurò contro la civiltà pagana,
contribuì a perpetuarne le tradizioni nella società. Infatti per
combattere gli autori antichi come nemici del dogma, bisognava almeno
grossolanamente studiarli e per preservarne le timorate coscienze dei
fedeli, dovevano i preti prenderli sovente ad argomento delle loro
invettive.

La vita monastica poi fu un'altra causa che contribuì a mantenere le
tradizioni della cultura antica, e ad impedire la totale dispersione
degli scrittori romani e greci.

In mezzo al disordine e alle turbolente agitazioni della società, non
vi era altro scampo che indossare le vesti ecclesiastiche, nè asilo più
inviolabile delle chiese e dei monasteri.

Fra il quinto ed il decimo secolo si propagarono in tutti i paesi
d'Europa gli ordini monastici, e fu questo un grande benefizio per la
società.

In Italia ebbero origine in quest'epoca i celebri monasteri di Monte
Cassino, di Nonantola, di S. Colombano, di Robbio ed altri, la cui
regola imponeva a precetto il lavoro.

Sparsi quei religiosi per le campagne, fatte sterili e deserte dalle
frequenti scorrerie delle orde barbariche, coltivavano colle proprie
mani la terra, risvegliando nei popoli l'amore per l'agricoltura. Gli
statuti dei Benedettini sono ispirati al più elevato sentimento di
carità; prescrivendo ai monaci di sollevare gli infelici, venire in
aiuto degli oppressi e dare asilo ai poveri e agli infermi. Accanto
alle chiese ed ai conventi si fondarono spedali, case di rifugio,
ospizii per gli orfani ed altri istituti di carità, nei quali i
religiosi erano ad un tempo educatori e medici e passavano la loro vita
fra le pratiche devote e gli uffici di pietà.

Fra gli obblighi della loro regola, i monaci avevano pur quello di
copiare i libri sacri. Coll'andare del tempo s'introdusse l'uso nei
monasteri di trascrivere gli autori profani, e così a poco a poco
tutti quei preziosi avanzi dell'antica cultura, che giacevano ammassati
senz'ordine nelle biblioteche dei conventi, furono coll'opera paziente
di quei religiosi preservati dalle ingiurie del tempo e restituiti alla
posterità.

Il monastero di Monte Cassino fu il più ricco di codici antichi
specialmente di medicina e di filosofia[11].

Quando i conventi e le chiese edificarono gli ospedali e le case di
rifugio per gli infermi, i monaci per necessità furono costretti ad
acquistare qualche cognizione di medicina.

Nei primi secoli del medio evo questa scienza poteva dirsi affatto
spenta nella società, poichè il fervore religioso, da cui erano animate
le moltitudini, aveva infusa negli animi di tutti la persuasione che a
niente giovasse l'arte umana senza l'aiuto del cielo.

Il monastero di Monte Cassino fu il primo asilo della medicina che
risorgeva in Occidente. Quei religiosi, non solo in ossequio alla loro
regola professavano la medicina praticamente, ma cercavano eziandio
di acquistare nozioni scientifiche; e la posterità deve alla loro
diligenza se molte opere famose non sono andate disperse.

La medicina faceva parte degli studii ecclesiastici e vi furono molti
monaci che scrissero anche dei libri su tale scienza[12].

Numerose scuole furono fondate accanto alle cattedrali e ai monasteri
fra il quinto e il decimo secolo. In Roma nel secolo VI si trova fatta
menzione di una scuola assai rinomata di scienze sacre[13].

Le scuole laiche se non cessarono affatto, come fra breve vedremo,
rimasero scarse ed oscure. Minacciata la società da continue invasioni
e stragi, al culto del sapere dovè preferirsi quello della forza, e
i laici, che dovevano temere sempre per la vita e gli averi, lasciato
ogni esercizio intellettuale, si dedicarono esclusivamente al maneggio
delle armi, alle spedizioni di guerra e all'educazione cavalleresca.

Le scuole si diffondevano per opera dei vescovi anche nelle campagne.
Ottone, vescovo di Vercelli, ordinando che nei villaggi si istruissero
gratuitamente i fanciulli, mostrava di apprezzare i benefizii del
sapere e l'efficacia dell'insegnamento, dicendo: _Ignorantia mater
cunctorum errorum maxime a sacerdotibus Dei vitanda est qui docendi
officium in populi susceperunt_. Gesone, vescovo di Modena, dando
nell'anno 796 all'arciprete Vettore la chiesa di S. Pietro in Siculo,
gli ordinava di essere diligente _in clericis congregandis, in Schola
habenda, et pueris educandis_[14].

I capitoli delle cattedrali avevano l'obbligo di mantenere una scuola.
Il maestro si chiamava _Primicerio_, ovvero _Scolasticus_, _Magister
Scholarum_ o _Gimnasta_[15].

Da un passo di Giovanni Diacono (Vita Gregorii Magni) riferito dal
Muratori, si rileva che i parroci, secondo un'antica consuetudine
italiana, solevano istruire privatamente nelle loro case i giovani
nelle cose ecclesiastiche[16].

Fra i papi più benemeriti dell'istruzione, deve ricordarsi Silvestro
II, il quale ebbe cura di crescere il numero delle scuole e di
raccogliere i codici antichi sparsi nelle diverse parti d'Italia,
nonchè nei paesi stranieri[17].

S. Pier Damiano (Epist. XVII, lib. II) ricorda la scuola di Monte
Cassino fra le più famose d'Italia ai suoi tempi.

Si citano nei documenti di quest'epoca anche le scuole di Arezzo e di
Lucca[18].

Mentre l'insegnamento ecclesiastico, largamente alimentato dai fedeli e
dotato dai pii fondatori, fioriva nei monasteri e accanto alle chiese,
richiamando la maggior parte della gioventù, non era affatto spento il
sapere nel ceto dei laici. È questo uno dei più importanti argomenti
della storia civile e letteraria prima del mille, perchè si tratta
di vedere se la tradizione della cultura laica continuasse anche nei
secoli della più fitta barbarie in Italia, ovvero rimanesse interrotta.

Esaminando attentamente tutti i lati della questione, ci pare di potere
concludere in senso affermativo coll'autorità di molteplici fatti ed
esempi, i quali dimostrano che non solo continuarono fra noi alcune
traccie di sapere anche al di fuori della chiesa, ma che l'insegnamento
laico non cessò giammai, sebbene osteggiato dalla concorrenza di quello
ecclesiastico, gagliardamente organizzato dai canoni e dalle regole
monastiche.

Se esaminiamo i documenti, che il benemerito Muratori e più tardi
il Brunetti hanno pubblicato nelle loro opere, bisogna convincerci
dell'esistenza di un insegnamento affatto laico in molte città d'Italia
nel secolo VII ed VIII[19]. Certamente le scuole, dove si perpetuò
la tradizione della cultura civile, non erano da paragonarsi a quelle
mantenute dalle pingui congregazioni di Monte Cassino, della Novalesa,
di Monte Soratte, di Casauria e di altri famosi monasteri: erano povere
ed oscure associazioni, in cui un maestro privato, colla retribuzione
di volontari stipendii, accoglieva intorno a sè un certo numero di
giovani e li istruiva negli elementi delle lettere, della grammatica e
della giurisprudenza.

Sebbene questo non fosse che un debole barlume di quello splendido
risorgimento della civiltà che doveva manifestarsi diversi secoli dopo,
pure è certo che, per intendere come procedesse la cultura laica quando
ogni traccia del sapere sembrava affatto spenta al di fuori della
Chiesa, è mestieri insistere ancora sull'argomento.

Uno scrittore francese, assai autorevole, ha illustrato questo periodo
di storia con alcuni pregevoli documenti, i quali stanno a confermare
sempre più la esistenza di classi dotte prima del mille all'infuori del
clero[20].

La continuità delle tradizioni romane si rivela nella società laica
costantemente in tutte le manifestazioni della vita.

I primi verseggiatori si ispirano alla memoria della civiltà pagana
e ai fasti di Roma e di Grecia; i cronisti parlano delle antiche
vicende favoleggiando sulla prima origine delle città e facendo
risalire all'epoca romana le cause degli avvenimenti contemporanei; le
consuetudini mantengono il culto del diritto; e l'aspirazione politica
di tutti gl'italiani è la restaurazione dell'impero di Occidente.

Le prime ed oscure scuole di grammatica, di cui si trova fatto parola
nei documenti del secolo VIII e IX, non erano tali per certo da
diffondere il gusto delle buone lettere. Gli autori classici allora
si studiavano non per comprenderne il lato estetico, ma come testo
grammaticale; e il sentimento del bello era così poco sviluppato
in quei primi maestri, che non sapevano neppure fare una scelta dei
migliori scrittori da proporli allo studio della gioventù[21].

Ma se queste rozze scuole poco giovarono al progresso della
cultura, furono però grandemente utili per conservare le tradizioni
dell'insegnamento laico.

L'esistenza di persone erudite nella società laica è dimostrata da
molti fatti.

Quando Carlomagno per spargere in Francia i primi germi del sapere,
venne in Italia, scelse fra i dotti laici di quel tempo Paolo Diacono,
lo storico dei longobardi, e Pietro da Pisa[22].

Verso il secolo X fu agli stipendii della chiesa di Novara un certo
Gunzone, grammatico, il quale fu condotto da Ottone III in Germania
per insegnare i primi elementi delle lettere, allora ignorate da quel
popolo. Anche uno Stefano di Novara fu assai famoso grammatico per i
suoi tempi, e andò egli pure in Germania ad istruire la gioventù.

Ambedue questi maestri, sebbene per titolo di onore fossero iscritti
in patria nell'ordine del clero, furono laici e tennero per lungo tempo
una scuola privata[23].

Oltre gli studii delle lettere e della grammatica, contribuì assai a
conservare le tradizioni della cultura romana nella società laica la
scienza giuridica e l'uso delle leggi antiche giammai interrotto in
Italia, come ormai è stato dimostrato ad evidenza dai più autorevoli
scrittori della storia del diritto. E se altro argomento non vi fosse
a spiegare, la continuità delle tradizioni giuridiche nel popolo
italiano e la grande influenza delle leggi romane nella vita nazionale,
basterebbe quel gran fatto di avere il vinto imposto al vincitore l'uso
delle leggi e costrettolo a rinunziare alle sue consuetudini giuridiche
per accettare quelle che avevano vigore in Italia.

Un'altra prova ancora della continuazione degli studii giuridici a
traverso i secoli delle invasioni barbariche, ci viene offerta da
una giusta riflessione del Quinet, il quale osserva che la profonda
penetrazione dell'autorità che ebbero i nostri glossatori del secolo
XI e XII, non si può attribuire che alla coscienza che essi ebbero
di continuatori ed eredi delle tradizioni giuridiche romane, che
tanto potè su di loro da farli seguaci del partito ghibellino, non
per omaggio servile, ma per devozione ad un passato che non sapevano
persuadersi estinto[24].

L'uso del diritto romano fu favorito da tutti quei principi che
nutrirono idee di dominio universale, non solo perchè coerente alle
loro mire di assoluto impero, ma anche perchè disponeva in favore
di essi l'animo del popolo italiano, che era sempre trascinato dalla
seducente speranza di vedere restaurato l'antico impero e ripristinata
la civiltà romana.

Infatti Carlomagno, abolita l'esclusività della legislazione
longobarda, riconobbe pubblicamente e sanzionò il diritto romano in
Italia; Federigo I ricorse ai giureconsulti bolognesi per giustificare
le sue ambiziose mire; e Federigo II di Svevia, nella lotta col
papato, estese l'uso delle leggi romane per contrapporle alle Decretali
pontificie.

Ma anche indipendentemente dal favore che incontrò il diritto romano
negli imperatori, lo studio di quello non fu mai interrotto. Ispirato
ai principii di equità, il diritto fu il solo elemento della civiltà
pagana che non trovò nemica la Chiesa. Il clero stesso, durante
le invasioni dei barbari, si governava colle leggi del Digesto, e
l'imperatore Lodovico Pio in una sua costituzione sanzionò questa
consuetudine.

Nei documenti anteriori al secolo X, troviamo frequentemente ricordati
i cultori del diritto sotto varii nomi (come magistri, jurisconsulti,
legislatores, judices); il che dimostra che in Italia il numero dei
giurisperiti non fu mai scarso.

Il re Lotario nell'anno 825 promulgò alcuni regolamenti sui feudi
col consiglio dei giureconsulti di Milano, di Pavia, di Cremona, di
Mantova, Verona, Treviso, Padova, Vicenza, Parma, Lucca e Pisa[25].

Nelle consuetudini delle repubbliche marittime si conservò l'uso del
diritto romano come a Pisa, Genova, Venezia ed Amalfi[26], perchè quivi
rimase più inalterato il sangue latino, e il commercio e la navigazione
affrettarono l'indipendenza di quei popoli.

In molte città italiane i giureconsulti, che già incominciavano ad
esercitare molta influenza nella società, si riunirono in Collegi
nei quali, in mancanza di tribunali ordinarii si amministrava la
giustizia. I cultori del diritto, quando i rapporti fra vincitori e
vinti si strinsero colla lunga convivenza e i legami di intimità e di
parentela fra i barbari ed i romani, erano chiamati spesso a fare da
arbitri nelle quistioni private e le sentenze da essi pronunziate erano
inappellabili e si dicevano Lodi (lauda)[27].

Sotto il dominio dei longobardi le tradizioni giuridiche romane non
si dispersero; anzi, a cagione dei frequenti contatti che la comune
religione aveva stabilito fra essi e gl'italiani, dovevano in molti
casi ricorrere alle leggi dei vinti e prendere da essi ad imprestito
molti principii di giurisprudenza che nelle loro consuetudini nazionali
erano del tutto sconosciuti.

La frequenza dei rapporti, formatisi fra il popolo longobardo e
l'italiano durante i secoli della loro convivenza, influì certamente
a dare impulso agli studii del diritto; e infatti i moderni storici
attribuiscono ai re longobardi la fondazione della prima scuola
giuridica nel medio evo.

Il Merkel, che fu il primo[28] a dimostrare l'esistenza di questa
antichissima scuola in Pavia, esagerandone per un eccessivo orgoglio
nazionale l'efficacia e i resultati scientifici, pretese sostenere che
il risorgimento del diritto moderno deve attribuirsi esclusivamente
alle opere dello spirito germanico. Il dotto prof. Capei[29],
annunziando lo scritto del giureconsulto alemanno, ne correggeva
con sana critica le conclusioni; e più recentemente alcuni insigni
scrittori connazionali del Merkel lo confutavano. Il Boretius[30]
parlando della scuola giuridica di Pavia si ferma a dimostrare quanta
parte di diritto romano si contenga nel commentario (Exposito)
che riguarda quella scuola; il che basta per convincerci che la
restaurazione degli studii giuridici non può essere attribuita ai
longobardi. Il Ficker, che ha scritto una erudita opera sulla storia
del diritto italiano, parlando di quel commentario dice che le
cognizioni che vi si contengono di diritto romano gli sembrano troppo
estese per poter sostenere che l'opera sia nata in una scuola giuridica
longobarda.

Senza attribuire adunque nè ai longobardi nè ai romani il merito
esclusivo della fondazione di questa scuola legale, che ebbe origine
cento cinquanta anni prima di quella di Bologna, diremo che gli uni e
gli altri concorsero a formarla.

La moltiplicità dei rapporti, che la lunga convivenza e la religione
comune stabilì fra i due popoli, rese necessario, come abbiamo detto
testè, la diffusione delle idee giuridiche e l'applicazione di buoni
principii legislativi. I longobardi non potevano supplire col loro
diritto imperfetto, e più consuetudinario che scritto, alle nuove
esigenze sociali; e perciò invocarono in quest'opera di riforma
legislativa il soccorso della giurisprudenza romana e crederono utile,
per mantenerne le tradizioni, di fondare una scuola nella capitale del
Regno.

Ma se ai longobardi si deve accordare il merito della fondazione di
questo primo centro di studii giuridici che ebbe origine in Italia nel
medio evo, non può negarsi che gl'italiani non portassero alla nascente
scuola il concorso dei loro studii e delle cognizioni del diritto
romano che coltivarono, senza interruzione, con amore indefesso, come
unica eredità dell'antica loro grandezza.

Quanto più ci avviciniamo al secolo decimo, si nota un maggiore
risveglio intellettuale nella società laica.

Nell'anno 817 Lotario promulgava un suo capitolare che faceva precedere
da alcune generali considerazioni sopra l'utilità di diffondere
l'istruzione nei popoli, e a quest'uopo incaricava un certo Dungallo,
di origine scozzese, di fondare scuole in molte città d'Italia[31].

Questo capitolare di Lotario fu il primo atto legislativo che sanzionò
l'esistenza dell'insegnamento laico nel medio evo.

Lungi dall'attribuire alle scuole fondate da Lotario l'origine
delle università, come taluno ha fatto[32], osserviamo però che il
provvedimento di quel sovrano dimostra che egli non seguiva soltanto
un suo desiderio e una sua opinione personale nell'ordinare che si
stabilissero molti centri d'istruzione laica in Italia; ma che aveva
interpretato un bisogno sociale che ormai cominciava a manifestarsi,
cioè l'indipendenza intellettuale dei popoli dall'influenza
ecclesiastica.

L'Italia ha preceduto tutti gli altri paesi in quest'opera di civiltà,
e ciò facilmente si spiega quando si pensi quante tradizioni siano
rimaste dell'antica cultura a perpetuare l'insegnamento laico anche nei
secoli della più fitta barbarie[33].

L'aumento rapido di scuole laiche che si riscontra quanto più ci
avviciniamo al secolo decimo, fu prodotto in gran parte da una riforma
nella disciplina ecclesiastica, che si operò verso quest'epoca,
per reprimere gli abusi del clero nell'esercizio delle professioni
liberali, alle quali si era dedicato da lungo tempo e con soverchio
zelo, più per avidità di guadagno che per compiere un ufficio di pietà.
Fino dal 1139 il Concilio Lateranense interdisse ai monaci ed ai preti
di applicarsi agli studii medici e legali, e tal divieto fu rinnovato
da papa Alessandro III nel 1163 e venne confermato da Onorio III in una
sua costituzione inserita nelle Decretali.

Non potendo togliere affatto questo abuso, gli altri papi si
contentarono di porre alcuni limiti all'esercizio delle professioni
liberali, come Innocenzo III, che permise agli ecclesiastici di
dedicarsi all'arte medica ed anche alla chirurgia purchè non facessero
le operazioni che richiedono il taglio ed il fuoco[34].

Verso il mille l'insegnamento laico aveva già preso un grande
sviluppo in Italia. Nei documenti del tempo si trovano ricordati molti
giureconsulti che insegnavano privatamente, e altri maestri di scienza,
che avevano sostituito nelle scuole gli ecclesiastici.

Il cronista Landolfo attesta che verso il 1085 fiorivano già molte
scuole in Roma, Parma, Pavia, Vercelli, Firenze, Ravenna e Milano,
dove i buoni studii si erano conservati sempre, egli dice «per ottimi
precettori di filosofia e d'altre arti e per lo zelo degli arcivescovi,
sicchè in divine ed umane lettere vi erano dotti preclari[35].»

Fra i centri più famosi d'istruzione laica che si formarono col
concorso di svariati elementi e coll'opera lenta del tempo, deve
ricordarsi la scuola medica di Salerno che, sorta da umili origini, ben
presto acquistò gran fama scientifica in tutta Europa.

L'importanza di questa scuola è tale, che le sue vicende non
interessano soltanto la storia della medicina, ma hanno anche un'intima
relazione coll'andamento e coi progressi della cultura generale di
quell'epoca.

Sebbene la medicina, come è noto, fosse nei primi secoli del medio evo
esercitata esclusivamente dagli ecclesiastici, tuttavia si trova fatto
cenno in questi tempi di qualche medico laico. In Pistoia nell'anno
716 viveva un certo Guidoaldo, medico di molta fama e tenuto dai suoi
contemporanei quasi in concetto di santo per le molte sue opere di
pietà, impiegando, secondo quello che narra di lui la tradizione, tutti
i suoi guadagni nella fondazione di chiese ed ospedali[36].

Tolto però qualche raro esempio, la medicina, fino all'epoca in cui
ebbe origine la scuola di Salerno, fu esercitata dai religiosi ai
quali era ordinato lo studio e l'esercizio di quell'arte come precetto
monastico.

Se in questi secoli si trova qualche traccia di operosità scientifica
nella medicina, devesi esclusivamente attribuire all'opra indefessa
degli ecclesiastici che conservarono le tradizioni delle antiche
scuole, preservando con amoroso zelo le opere della cultura che senza
di loro sarebbero andate irremissibilmente disperse.

Gli storici della medicina si diffondono a parlare dell'origine della
scuola di Salerno, cercando se devesi attribuire il merito di aver
contribuito al risorgimento della medicina in questo primo centro di
studii agli Arabi, ovvero se bastassero le tradizioni greche e latine
per conservare in Occidente le traccie della scienza medica durante il
medio evo[37].

Gli argomenti addotti a dimostrare l'origine nazionale della scuola
salernitana ci sembrano inconfutabili.

A conservare in Salerno le dottrine latine, e forse ancora a far
sorgere la stessa scuola medica, contribuirono quegli antichi centri di
studii grammaticali che perpetuarono tra noi le tradizioni dell'antica
cultura e lo studio perenne dei classici. Da ciò sorge chiara la
conseguenza, dice uno storico, che per l'Italia in generale e per
la scuola di Salerno in particolare, sia un errore quello di andare
a cercare nell'Oriente e nei libri degli Arabi, i fondamenti dei
progressi scientifici, ma debbansi questi riguardare come autonomi e
nazionali.

Gli arabi ebbero tutto quello che bisognava pel progresso delle
scienze: materiali trasmessi dagli antichi, incoraggiamenti efficaci,
cinque secoli di prosperità nelle armi e nel potere, giovinezza di vita
politica e civile; eppure essi riconsegnarono ai cristiani la medicina
men bella e men ricca di quello che l'avevano ricevuta.

Il Puccinotti, nella sua storia della medicina, sostiene l'opinione
che la scuola di Salerno fosse una diramazione del monastero di Monte
Cassino, dove le tradizioni mediche ebbero maggior diffusione che
negli altri centri di studii ecclesiastici. Altri storici a questa
opinione ne oppongono un'altra assai più verosimile; che cioè la scuola
salernitana abbia avuto origine autonoma, da una spontanea aggregazione
colà formatasi dei primi cultori laici della scienza medica.

Ad emancipare gli studii e la pratica della medicina dal dominio degli
ecclesiastici, contribuirono assai quegli ordini laicali di cavalieri
Gerosolimitani, Ospitalieri e Templarii che, animati da uno spirito
ardente di carità, dedicarono la loro vita ad opere pietose fondando
numerosi cenobii ed ospedali nei quali le classi povere della società
trovarono larga protezione e rifugio.

In queste benemerite associazioni insieme alla pratica dell'arte
medica, esercitata per dovere della regola dai cavalieri collegiati,
cominciarono a svilupparsi i primi germi di un progresso scientifico.

La prima notizia relativa a medici famosi in Salerno, risale, secondo
l'attestazione di storici autorevoli, all'anno 984. Dopo il mille la
fama della scuola salernitana era già assicurata e diffusa in tutta
Europa, dalla quale vennero a studiarvi in gran numero, giovani di
tutte le nazioni.

Nei primi tempi della sua esistenza, la scuola salernitana dovè
risentire qualche danno dalla concorrenza dell'insegnamento degli
ecclesiastici, i quali vedendosi sfuggire il primato che per tanti
secoli avevano esercitato nella pratica e negli studii della medicina
come in tutti gli altri rami di scienza, si sforzavano di arrestare i
progressi delle scuole laiche.

Ma ormai, l'emancipazione intellettuale dei laici era assicurata, e
dopo poco tempo questi nuovi centri di cultura ottennero una assoluta
prevalenza nelle antiche scuole ecclesiastiche, le quali se pure
erano state benemerite del sapere per lo innanzi, conservando il
culto delle tradizioni, ormai avevano fatto il loro tempo, e dovevano
necessariamente cedere il campo delle ricerche scientifiche ai maestri
laici.

Ad affrettare la completa emancipazione delle scuole laiche
dall'influenza ecclesiastica, contribuì assai il divieto imposto dai
papi e dai concilii ai ministri del culto di esercitare la medicina
e la chirurgia; il che avvenne poco dopo il mille, come già vedemmo
altrove.

Nei primi tempi della sua esistenza la scuola salernitana, rimase
affatto estranea ad ogni influenza governativa.

Il primo atto sovrano relativo all'insegnamento ed all'esercizio della
medicina risale all'anno 1140, in cui Ruggero I promulgò una legge
speciale nella quale ordinò a tutti coloro che volessero dedicarsi alla
pratica dell'arte medica di sottoporsi ad un esame alla presenza degli
uffiziali della Corona.

Nella scuola di Salerno fu per la prima volta introdotto l'uso del
conferimento dei gradi accademici che venne più tardi imitato anche
dalle scuole giuridiche e dalle università.

Dai brevi cenni che abbiamo dati sulla scuola salernitana, si rileva
come per antichità d'origine e per importanza scientifica essa possa
dirsi il primo centro di cultura nazionale.

La prima forma di associazione scolastica avanti delle università
fu dunque, la _Schola_[38]. Questo nome corrisponde perfettamente
all'indole speciale di questi primi istituti scientifici che
contribuirono al risorgimento della cultura moderna, nei quali si
riunirono per spontaneo moto i cultori del sapere, formandosi fra
maestri e discepoli un durevole consorzio creato da uno scopo e da un
vincolo comune che era l'amore della scienza.

Poco dopo il risorgimento della medicina in Salerno, cominciarono a
manifestarsi nelle prime scuole giuridiche italiane i certi segni di un
grande progresso negli studii del diritto.

Dopo il mille troviamo fatta menzione negli scrittori di una scuola di
giurisprudenza in Ravenna ed in Bologna.

È certo che in quasi tutte le principali città d'Italia vivevano
in quel tempo molti cultori del diritto, i quali si trovano assai
di frequente ricordati nelle cronache e nei documenti dove si
sottoscrivono coi nomi di _jurisperiti_, _juriconsulti_, _causidici_,
_legislatores_, ecc.

Ciò dimostra che fino da quel tempo i rapporti giuridici si erano fatti
più frequenti, e incominciava già quel segreto ed intimo svolgimento
sociale che preparò il risorgimento dei Comuni.

Questi antichi cultori del diritto pare che esercitassero
cumulativamente l'ufficio della pratica legale e dell'insegnamento.
Questo periodo di storia è oscurissimo; e lo stesso Savigny, che ha
saputo con tanta cura rintracciare le memorie di quel tempo, non ha
potuto dare che cenni generici sulle condizioni delle scuole giuridiche
prima di Irnerio.

Nell'opera di S. Pier Damiano, ricordata dal Savigny come unico
documento in cui si fa parola della scuola di Ravenna, si trovano
notizie assai importanti su questo primo centro di cultura
giuridica[39].

Questo scrittore (n. 1006, m. 1072) parlando di Ravenna e dei
giureconsulti che vivevano al suo tempo in quella città, dimostra con
assai evidenza quali fossero le condizioni degli studii giuridici colà
e come vi si trovasse già stabilito un centro d'insegnamento assai
fiorente.

Questa scuola, stando alle stesse parole di Damiano, era costituita
come quelle di grammatica, e però, dice il Savigny, assai lontana da
quella indipendenza che gli scolari ebbero poscia in Bologna.

L'esistenza di una scuola giuridica a Ravenna verso il mille, sta
a confermare quella antidottissima tradizione che si trova riferita
anche dal giureconsulto Odofredo, per la quale si credeva che la prima
sede dell'insegnamento giuridico fosse stata a Roma; di qui poi fosse
passata a Ravenna, e da Ravenna a Bologna.

Senza entrare a discutere il valore storico di questa tradizione,
che pure ha tutte le apparenze di verità, diremo soltanto che questo
passaggio, che secondo gli scrittori del tempo avrebbe avuto luogo
nelle scuole di legge da una città ad un'altra, deve essere invece
interpretato come un progresso scientifico negli studii e nella pratica
del diritto, non come un materiale trasferimento dei primi insegnanti
in diversi luoghi. Perciò non è affatto inverosimile il ritenere che in
Roma si conservassero più profonde le tradizioni giuridiche, quando si
rifletta che in quella città furono da Giustiniano fondate le scuole
legali di Occidente[40], e che sotto il dominio dei longobardi e dei
franchi, essendo stato lasciato al clero l'uso della legge romana,
le traccie dell'antico diritto e qualche barlume di cultura legale,
dovevano ben rimanere nella sede della religione cattolica anche nei
tempi in cui nel rimanente d'Italia ogni tradizione scientifica del
diritto sembrava dispersa.

Quanto alla scuola di Ravenna, le memorie raccolte dal Savigny forse
non sono le sole che ci rimangono ad attestare dell'esistenza di
quell'antico centro di studii che ebbe certamente, per i tempi in cui
fioriva, una importanza scientifica assai rilevante.

Anche per l'attestazione di Damiano, di cui il Savigny ha parlato assai
diffusamente, resulta che in Ravenna, ai suoi tempi, i giureconsulti
dimostravano molta pratica dei testi e una singolare perizia nell'arte
del perorare; il che accenna ad un progresso notevole nella cultura
legale.

Le ragioni storiche che spiegano l'importanza che ebbe la scuola
ravennate verso il mille, si rintracciano facilmente quando si pensi
come Ravenna fosse la sede dell'Esarcato sotto i greci e più tardi il
centro della Pentapoli. In questi due diversi periodi, le tradizioni
del diritto romano si dovevano risvegliare e l'uso delle leggi
diffondersi assai in quella città; prima per opera dei greci, nella cui
lingua furono tradotte, com'è noto, le compilazioni di Giustiniano per
l'uso dei popoli di Oriente, e poi per lo stabilirsi della Pentapoli,
dove si svolsero i primi germi delle libertà politiche in Italia[41].

Della scuola bolognese prima d'Irnerio ben poco rimane che meriti lo
studio degli eruditi. Nei passi degli scrittori citati dal Savigny e
in molti altri che ci siamo dati cura di consultare, non esiste alcuna
traccia di un insegnamento scientifico del diritto molto diffuso. Fra i
primi maestri di quel tempo si ricorda Pepo o Pepone, il quale però non
fece buona prova, essendo nella sua scienza di merito assai scarso come
dice Odofredo (_de scientia sua nullius nominis fuit_)[42].

È certo che prima d'Irnerio, la scuola bolognese non ebbe gran numero
di buoni insegnanti, e che in questo tempo Ravenna fu la sede e il
centro più importante della cultura giuridica. Ciò rilevasi (anche
se facessero difetto altre prove più concludenti), da diversi passi
delle opere giuridiche e storiche di quel tempo, in cui si ricorda
frequentemente la scuola ravennate, mentre di rado si fa parola di
quella bolognese.

In fatto di precedenza nell'insegnamento del diritto fra le città
italiane, gli storici dovrebbero investigare quali fossero le
condizioni degli studii giuridici anche in altre parti d'Italia; perchè
è un fatto ormai provato, che il risorgimento della cultura legale si
manifestò contemporaneamente, essendo conformi le condizioni sociali
che lo promossero, come a suo luogo vedremo.

Forse nelle città marittime, che furono le prime ad acquistare
indipendenza dedicandosi alle imprese commerciali e acquistando immense
ricchezze nel trasporto dei crociati in Oriente, si risvegliò prima che
altrove il culto dei buoni studii giuridici e l'uso delle leggi romane.

In Pisa, si trovano ricordati fino da tempi assai remoti, giureconsulti
e giudici di molta fama, e in assai maggior numero che nelle altre
città d'Italia.

Quando Lotario promulgò nell'825 la Costituzione sui Feudi, dice nel
prologo che ciò fece «_per laudamentum Sapientium Pisæ_[43].»

Prima del mille trovasi ricordato un collegio legale pisano dove si
professava la legge romana[44].

Quel che ci induce a credere che in questo antico collegio non solo
si studiasse la pratica della giurisprudenza, ma che vi fosse anche
un insegnamento teorico, è il fatto che per la prima volta si trovano
ricordati gli antichi giureconsulti pisani col titolo di _dottori_. Se
infatti teniamo conto del significato speciale che ebbe nel medio evo
questo titolo, attribuito esclusivamente nel linguaggio scolastico agli
insegnanti, non è inverosimile il ritenere che trovandosi per la prima
volta ricordati con questo nome i giureconsulti pisani, fossero questi
i primi, fra gli antichi cultori del diritto, che si dedicassero allo
insegnamento teorico[45].

Un recente scritto di un professore pisano, contiene su questo
argomento riflessioni assai ingegnose[46].

I primi professori di diritto che insegnarono in Bologna furono pisani,
come Bulgaro, Uguccione e Bandino; il che sta a provare che in Pisa,
dove essi avevano attinto il sapere, gli studii giuridici erano fin da'
tempi remoti molto diffusi.

In Pisa, come nelle altre città marittime, dove il sangue latino
si mantenne inalterato, non avendo potuto i barbari estendervi il
loro dominio, la legge romana fu sempre professata, e non è quindi
improbabile che colla pratica del diritto si conservasse anche nelle
scuole qualche tradizione scientifica.

La famosa leggenda che riferiva il possesso del primo manoscritto delle
Pandette ad una conquista fatta dai pisani nel secolo duodecimo, sta
forse a confermare l'anteriorità delle scuole pisane nell'insegnamento
del diritto. Ripetendo qui, ciò che testè dicemmo della scuola di
Ravenna, noi crediamo che anche le tradizioni abbiano il loro valore
storico e che da queste gli eruditi ne possano trarre profitto quando
ne sappiano cogliere l'intimo significato.

Il possesso nei pisani del manoscritto delle Pandette, che la leggenda
attribuisce alla conquista di Amalfi o alla donazione dell'imperatore
Lotario, è di molto anteriore, a senso nostro, a quest'epoca; e
probabilmente quell'antico manoscritto è l'opera di quei primi
giureconsulti che raccolte pazientemente le sparse traccie dei testi
romani, le riordinarono in un sol corpo di leggi.

Molti argomenti stanno a confermare l'antico uso del diritto romano in
Pisa.

Nel prologo del Costituto dell'uso, contenuto nella compilazione
degli statuti pisani dell'illustre prof. Bonaini, si trova chiaramente
espresso che la città di Pisa viveva già da molto tempo colla legge
romana, e le antiche consuetudini non erano state mai dimenticate[47].

Anche nelle altre città marittime si trova conservato l'uso della legge
romana e si fa menzione di giureconsulti in tutti i secoli[48].

Tutto quanto abbiamo detto fin qui, serve di preliminare per avviarci a
discorrere con qualche maggiore diffusione di quel famoso giureconsulto
che per comune attestazione de' suoi contemporanei e anche degli
storici moderni, fu il primo restauratore degli studii giuridici nel
medio evo; vogliam dire d'Irnerio.

Come cercheremo di dimostrare in seguito, questo giureconsulto ebbe
certamente grandi meriti scientifici che gli procacciarono quella
meritata celebrità che non gli è mai venuta meno col tempo, avendo
saputo ridestare nella scuola bolognese, che prese nome da lui, lo
spirito giuridico nazionale, richiamando gli studii del diritto alle
fonti originali dei testi romani.

Però, per non cadere in esagerazioni che sono sempre dannose alla
verità storica, bisogna premettere che quando Irnerio cominciò ad
insegnare il diritto in Bologna, la cultura giuridica era già assai
progredita in Italia per l'influenza delle tradizioni conservate in
quelli antichi collegi legali dove si formavano i giureconsulti che
erano chiamati ad applicare le leggi come giudici od avvocati.

Non vi è nulla di più infondato e contrario all'esattezza storica, che
l'attribuire all'opera di un uomo soltanto il progresso della civiltà e
il risorgimento di una scienza.

Irnerio trovò i tempi favorevoli alle riforme da lui introdotte
nello studio del diritto e le menti già disposte ad accogliere
le dottrine da lui insegnate nella scuola di Bologna. Egli seppe
comprendere lo spirito e le tendenze dell'epoca in cui visse, e in
ciò ebbe comune il merito e lusinghiera la sorte come tutti i grandi
riformatori di cui parla la storia. Parlando d'Irnerio, gli storici si
fermano di preferenza sul nome di lui e ne vanno cercando l'origine
e le trasformazioni che subì nel linguaggio comune, per stabilire
specialmente se egli fosse italiano o tedesco.

Dopo gli studii più recenti sopra tale argomento del Savigny, del
Grimm e di altri, la questione della nazionalità d'Irnerio pare
definitivamente risoluta. Questo giureconsulto è ormai accertato che fu
italiano e bolognese di nascita[49].

Il nome d'Irnerio scritto in tanti modi svariati, è certo d'origine
longobarda[50]. Il nome straniero nulla prova però in favore di coloro
che ritengono questo famoso legista di nazionalità tedesca, perchè
è noto che in quel tempo, assai recente alla lunga dominazione dei
longobardi, molti italiani che rivestirono pubbliche cariche presero
nome da loro, secondo le testimonianze del cronista Landolfo e dei
documenti riferiti dal Muratori.

Irnerio dalle testimonianze del tempo si trova ricordato coi titoli
di _magister_, _dominus_, _causidicus_, _judex_[51]; più spesso però
con quest'ultimo nome; il che dimostra che l'opera sua era richiesta
per l'interpretazione delle leggi, prima che egli si dedicasse
all'insegnamento.

Dagli anni 1116 al 1118 i biografi d'Irnerio perdono affatto ogni
memoria di lui come maestro di diritto. Il Savigny[52] è d'opinione che
in questo periodo egli si trovasse al servizio di Enrico V in qualità
di giudice, come vien ricordato nel documento relativo al placito
tenuto nel 6 marzo 1116 in _loco gubernulae_ dal suddetto imperatore,
e nei placiti successivi (an. 1116 e 11 giugno 1118). Altri pensano
invece che Irnerio non interrompesse mai l'insegnamento per dedicarsi
esclusivamente ai pubblici uffici.

I placiti che teneva l'imperatore Enrico V, secondo la consuetudine
dei re franchi, solevano adunarsi in diverse epoche dell'anno e
ordinariamente al cominciare d'ogni stagione. Non è dunque inverosimile
l'opinione, da qualche scrittore sostenuta, che Irnerio quando prestava
i suoi servigi in qualità di giudice in questi _placiti_ imperiali,
non abbandonasse l'insegnamento. A confermare questa supposizione,
sta il fatto che i placiti ricordati nei documenti a cui ebbe parte
Irnerio, furono tenuti tutti in primavera; il che dimostra che l'opera
di questo giureconsulto era dall'imperatore Enrico richiesta in epoche
determinate e ad intervalli separati.

Accettando tale opinione, si spiegherebbe (anche senza accusare
d'incoerenza l'abate di Usperg come ha fatto il Savigny) perchè il nome
d'Irnerio si trovi ricordato nel quadro generale che questo cronista fa
del regno di Lotario (1125-1138).

È un punto assai oscuro nella vita d'Irnerio anche quello che si
riferisce ai rapporti che esso ebbe con la contessa Matilde[53].

Molti storici seguendo una falsa tradizione, hanno ritenuto che esso
intraprendesse l'insegnamento del diritto per incarico avuto da quella
potente signora.

La critica moderna ha smentito con fondati argomenti tale opinione.

La contessa Matilde si valse dell'opera d'Irnerio come giudice nei
_placiti_ da lei adunati e lo consultò nei privati suoi interessi.
Da ciò nacque fra loro una certa rispettosa intimità, dalla quale il
giureconsulto potè forse ottenere eccitamenti ed aiuti, di che profittò
nei suoi studii e nell'insegnamento alle scuole di Ravenna e di
Bologna[54].

Dopo il Savigny, che ha raccolto nella sua storia del diritto romano
nel medio evo, quel poco che è rimasto negli scrittori contemporanei
riguardo ad Irnerio ed alla sua scuola, sarebbe temerità tornare
a trattare un tale argomento, molto più che dall'epoca in cui quel
celebre giureconsulto scrisse la sua opera, ad oggi, non sono state
trovate dagli eruditi nè carte, nè documenti che parlino del fondatore
della scuola giuridica bolognese[55].

Piuttosto, dopo aver detto d'Irnerio quanto basta per illustrare
alquanto i punti più oscuri della sua vita, porteremo le nostre
ricerche sopra un argomento non meno interessante. Di quanti scrissero
d'Irnerio, nessuno, ch'io sappia, si è fermato a parlare con qualche
diffusione dell'importanza scientifica della scuola da lui fondata
in Bologna e delle vere cagioni per le quali il nome di questo
giureconsulto divenne famoso presso i suoi contemporanei ed i posteri.

Generalmente si attribuisce ad Irnerio il merito di essere stato
il capo scuola dei glossatori; e per tal titolo, esclusivamente
scientifico, si crede che esso abbia acquistato tanta reputazione nella
storia.

Non è certamente da attribuirsi al solo caso se il nome d'Irnerio è
rimasto tanto famoso fino ad oggi, e se la tradizione parla di lui
come di un grande restauratore degli studii giuridici. A buon conto
di quel _Pepo_ o _Pepone_ che visse e insegnò in Bologna qualch'anno
prima di lui, la fama suona assai mediocre e pare che nè per ingegno,
nè per cognizioni superasse di gran lunga la schiera divenuta
allora abbastanza numerosa, dei maestri e cultori di diritto suoi
contemporanei.

L'influenza esercitata da Irnerio nello studio allora nascente delle
leggi, non si limita soltanto all'essere egli stato il primo a fare
colle _glosse_ l'illustrazione ai testi sui quali cominciò ad insegnare
nella scuola bolognese, dando allo studio del diritto il carattere e
l'importanza di scienza indipendentemente dagli altri rami del sapere
e applicando un sistema nuovo e bene ordinato di ricerche sui testi
romani.

Irnerio fondando la scuola bolognese, ovvero illustrando col proprio
nome quella che già esisteva, contribuì assai ad imprimere agli studii
del diritto un nuovo e fecondo indirizzo e sopra tutto a dare un
carattere esclusivamente nazionale all'insegnamento da lui inaugurato.

Perciò noi crediamo che per volere apprezzare adeguatamente
l'importanza della scuola che prese nome da Irnerio, sia necessario
vedere l'influenza da essa esercitata nella nascente cultura giuridica,
sotto un duplice aspetto.

Irnerio coll'introdurre l'uso delle glosse nell'insegnamento del
diritto, non fu soltanto il fondatore di un nuovo sistema scientifico;
ma fu anche il vero restauratore dello spirito giuridico romano,
dedicando le sue ricerche alla divulgazione dell'antico diritto e
spogliandolo delle influenze lasciate dalle consuetudini e dalle leggi
introdotte in Italia dai popoli conquistatori.

Parleremo prima dell'influenza scientifica della scuola d'Irnerio nello
svolgimento del diritto, per venire poi a trattare del secondo punto
cui abbiamo rivolto le nostre ricerche per illustrare questo periodo
della storia del nostro risorgimento giuridico, che ha un intimo nesso
colle origini dell'università di Bologna di cui dovremo fra breve
parlare.

La parte che ebbe Irnerio nel risorgimento della scienza giuridica non
si può apprezzare convenientemente, se non si esaminano le condizioni
del diritto in epoca anche di poco anteriore a quella in cui esso
promosse in Bologna la riforma dei buoni studii.

Prima che Irnerio inaugurasse l'insegnamento delle leggi nella
scuola bolognese, i giureconsulti che erano sparsi per l'Italia e
che incominciavano già ad acquistare qualche importanza nella vita
pubblica, o si erano istruiti da sè o avevano frequentato quelle
prime ed oscure scuole laiche dove si spiegavano le nozioni della
giurisprudenza insieme alla grammatica, alla rettorica e agli altri
rami dello scibile assai limitato di quei tempi e compendiato in rozzi
formulari.

Il diritto romano era allora conosciuto più per tradizione che per
uso dei testi, poco diffusi ed oscuri per l'intelligenza comune.
L'applicazione delle leggi promulgate dai popoli che si erano divisi
il dominio d'Italia, era stata estesa pel corso di molti secoli alle
provincie conquistate, e sebbene ai popoli nativi fosse permesso
di vivere colla legge romana, tuttavia alle tradizioni dell'antico
diritto, per quanto gelosamente conservate, si erano mescolati
molti principii delle legislazioni barbariche a cagione della lunga
convivenza e della lenta fusione che si era operata fra le genti che
avevano occupato il nostro paese.

I giureconsulti anteriori alla scuola d'Irnerio avevano fatto i loro
studii e acquistata la pratica dei giudizii nei quali erano chiamati
a far parte anche ai tempi più remoti, piuttosto in quelle rozze
compilazioni promulgate dai popoli conquistatori, che alle vive fonti
dei testi romani. Infatti Irnerio e poi i suoi successori, furono
costretti a raccogliere pazientemente le traccie confuse dei testi e a
riordinarle a profitto degli studiosi.

Irnerio coll'insegnamento giuridico da lui inaugurato nella scuola
bolognese, dette allo studio del diritto il carattere e l'importanza
di scienza indipendente, separandolo dagli altri rami del sapere
confusamente riuniti nel _Trivio_ e nel _Quadrivio_; rozzi sistemi
enciclopedici che erano in uso in quei tempi.

Col sistema delle glosse, Irnerio richiamò lo studio del diritto alle
sue fonti originali, spogliandolo delle influenze portatevi dalle
consuetudini e dalle leggi barbariche che per molti secoli avevano
avuto vigore in Italia.

L'uso delle glosse contribuì efficacemente al pronto riordinamento dei
testi, confusamente sparsi, e a diffonderne lo studio nelle scuole,
dove, prima d'Irnerio, non circolavano che pochi frammenti scorretti e
mescolati colle rozze compilazioni dei popoli che fino allora si erano
diviso il dominio d'Italia.

Soltanto quando si stabilisce un confronto fra le condizioni
scientifiche dei tempi anche di poco anteriori a quelli in cui visse
e fiorì Irnerio, con l'epoca nella quale venne fondata la scuola
bolognese, si può conoscere quanto abbia contribuito quel grande
restauratore dei buoni studii a far progredire le cognizioni giuridiche
nel popolo italiano e ad affrettare il risorgimento del diritto.

Nondimeno vi sono alcuni storici che, male apprezzando i grandi meriti
della scuola d'Irnerio, e dimenticando in quali condizioni di civiltà
egli fosse vissuto, lo vanno accusando di molti difetti e giudicano
quell'antico giureconsulto e la numerosa schiera dei glossatori suoi
seguaci, coi criterii della critica moderna.

«I glossatori un tempo inalzati a cielo (dice uno scrittore
contemporaneo) sono stati poi sottoposti ad una critica poco imparziale
e disonesta, e addebitati d'ignoranza supina nella istoria, di poca
perizia filologica, di stranezza nelle etimologie. A vero dire, alcuni
di questi rimproveri hanno un certo fondamento di verità: ma prima di
correre a condannare questi vetusti cultori della scienza giuridica
risorta, bisogna far ragione dei tempi nei quali essi vivevano. E
valga il vero, quando essi composero le loro opere, appena erano stati
ripresi gli studii storici o letterari, e non potevano ancora dirsi
dileguate le folte tenebre, che da secoli occupavano le menti. Dalle
quali cose si raccoglie, che con sottilissimi sussidii di storia e di
filologia, privi di tutte quelle fonti di ragioni scoperte in seguito,
con la sola forza del loro ingegno, per i primi ed in brevissimo
tempo interpretarono e conciliarono le migliaia di frammenti e di
leggi sparsi nelle vaste compilazioni giustinianee, ne impararono
meravigliosamente il disposto, tanto che non sfuggì loro neppure una
fra le molte disposizioni, concordi comunque lontane le une dalle
altre, ed emesse in occasioni disparatissime; ne rivelarono lo spirito
e le adattarono ai nuovi bisogni. Oggi sarebbe senza dubbio argomento
di riso, il far derivare, come da alcuni di essi fu fatto, la voce
_lapis_ dalle due _laedens pedem_ o la voce _argumentum_ da _argute
inventum_, o il sostenere che la _lex Caninia_ derivasse il suo nome
da _canis_ (cane) e la _lex Falcidia_ da _falx_ (falce), o l'asserire
che Ulpiano e Giustiniano, l'uno posteriore di due, l'altro di cinque
secoli a Gesù Cristo, lo precedessero» (BERRIOT SAINT-PRIX, _Istoria
del diritto romano_, sez. II, cap. VI, art. 2)[56].

Però, dove meglio si conosce e si apprezza la grande influenza
che esercitò Irnerio nel risorgimento del diritto moderno, è nel
considerare come esso abbia saputo bene interpretare i bisogni
intellettuali e le tendenze della cultura dei tempi in cui visse,
inaugurando la completa emancipazione e assicurando il trionfo dello
spirito giuridico romano sopra quello dei popoli conquistatori. Il
che ci spiega la cagione per cui il nome d'Irnerio acquistò tanta fama
presso i contemporanei e la sua scuola ben presto ottenne il primato
sopra tutte le altre d'Italia.

La nuova scuola che sorgeva in Bologna fondata da Irnerio, come alcuni
credono, ovvero illustrata dal suo nome e accresciuta col concorso
della sua dottrina e del sistema scientifico da lui inaugurato nello
studio del diritto romano, è indubitato che ebbe grande influenza
nell'affrettare il risorgimento giuridico italiano assicurandone
l'assoluta prevalenza sulle leggi e le consuetudini lasciate dalle
diverse generazioni di barbari che si contrastarono per molti secoli il
dominio dell'Italia.

Questa scuola d'Irnerio, che ben tosto primeggiò su tutte le altre
italiane attirando colla sua fama un gran numero di studiosi da
tutte le parti d'Europa, rappresenta non solo un centro nuovo di
studii giuridici ispirati alle fonti originali dei testi romani; ma
è la vera espressione di un alto concetto politico, che nel fervore
della incipiente rivoluzione dei comuni, dominava allora le menti
degl'italiani che si risvegliavano ad una nuova vita.

Irnerio richiamando gli studiosi del diritto alle fonti originali,
secondava mirabilmente lo spirito dominante in quell'epoca nella
coscienza del popolo italiano, affermando il principio d'indipendenza
anche nella cultura giuridica.

Ebbe Irnerio, certamente come tutti i grandi riformatori, i tempi
favorevoli che agevolarono assai la pronta diffusione dei suoi metodi
scientifici e le innovazioni da esso portate nello studio rinascente
del diritto romano.

I grandi avvenimenti politici, che allora cominciavano a svolgersi in
Italia, e soprattutto quella lenta trasformazione sociale operata dal
risorgimento dei comuni, secondavano il rinnuovamento dello spirito
giuridico nazionale, che affrettavasi colla fondazione della scuola
bolognese, dove i testi romani formavano la base del nuovo insegnamento
scientifico introdotto da Irnerio e propagato dai suoi seguaci.

La grande innovazione, che la scuola bolognese portò nella cultura
giuridica moderna, era stata affrettata dai voti degl'italiani che
per molti secoli, memori dell'antica grandezza, avevano conservato con
religioso culto tutte le tradizioni romane e soprattutto l'uso della
loro legge.

Lo spirito dell'antico diritto, dominò sempre nella coscienza
degl'italiani, e quando i re conquistatori furono costretti per
regolare i nuovi rapporti di convivenza col popolo vinto, a promulgare
leggi scritte, doverono prestare un involontario omaggio alla sapienza
giuridica romana, facendo quelle rozze compilazioni che ebbero nome
_Breviarii_ o _Capitolari_ sulle traccie delle tradizioni e dei
monumenti legislativi che rimanevano ad attestare l'antica grandezza
italiana.

Chi esamina però attentamente il segreto svolgimento della cultura
giuridica in questo periodo oscurissimo delle dominazioni barbariche,
si accorge con quanta cura i popoli conquistatori cercassero di
sottrarsi all'influenza del diritto romano nella compilazione delle
loro leggi e nei modi di applicarle. In quelle rozze compilazioni fatte
dai re legislatori longobardi e franchi, si avvertono molti indizi,
che rivelano quell'indomito senso di orgoglio e di superiorità del
vincitore sul vinto, che è di tutti i tempi e molto più comune presso
quei popoli che vennero in Italia privi di cultura e di ogni civil
costumanza.

Quelle poderose schiere di nazioni armate quando posero le loro sedi
fra noi, lasciarono ai vinti l'uso della legge romana non per atto
di benigna concessione, ma perchè realmente avevano ripugnanza ad
appropriarsi quei monumenti legislativi degni per loro di disprezzo,
come ogni cosa che veniva dai romani, e forse anche per la ragione che
non erano provvisti di sufficiente cultura per conoscerne il senso e
valersene per regolare i loro rapporti giuridici.

Quando però più tardi ebbero occasione di compilare nuovi codici per
l'uso delle loro nazioni, si accorsero i re conquistatori che non era
possibile di fare a meno del diritto romano per desumere da quello i
criterii giuridici e l'ordine legislativo, nonchè l'uso della lingua
latina per essere intesi anche dai sudditi italiani.

Così le tradizioni romane cominciarono a far parte del patrimonio
giuridico dei popoli conquistatori e ad informare le loro legislazioni.

Quella scuola di Pavia che abbiamo veduto sorgere fondata o almeno
favorita dai re longobardi, ha un significato nella storia del diritto
moderno che non è stato avvertito neppure dal Merkel, che fu il primo
a dimostrarne l'esistenza e a scoprirne le traccie nei documenti del
tempo[57].

L'avere favorito lo sviluppo di un centro di cultura giuridica nella
sede del regno, dimostra nei longobardi l'intento segreto di riunire le
sparse tradizioni e gli elementi del loro spirito giuridico nazionale
per contrapporlo alla sempre crescente influenza del diritto romano.

La scuola di Pavia rappresenta già un primo notevole progresso del
diritto romano, ed è il principio di quel segreto svolgimento giuridico
che un secolo dopo doveva compiersi e perfezionarsi col nuovo sistema
scientifico introdotto da Irnerio nello studio delle leggi[58].

I longobardi nella scuola di Pavia dovendo spargere i germi della
scienza giuridica, furono costretti a cercare gl'insegnanti fra i
romani, poichè ad essi soltanto erano confidate le scarse traccie del
sapere in quell'epoca di generale ignoranza. Però, benchè dai documenti
del tempo relativi a quella antica scuola, non si possa rilevare qual
fosse la natura e la estensione delle nozioni giuridiche che venivano
propagate da quei vetusti cultori del diritto, non è inverosimile il
supporre che le tradizioni romane esercitassero molta influenza, nella
sostanza dell'insegnamento, quantunque la scuola dovesse assumere il
carattere nazionale dei fondatori longobardi.

Il vedere fondato da quei longobardi, sprezzatori perfino del nome
romano, un centro di studii giuridici in cui necessariamente l'antico
diritto professato per tradizione dal popolo vinto, doveva aver
molta parte, ci dimostra quanto progresso avesse già fatto nella
società medioevale la cultura giuridica. Compilando i barbari le loro
prime leggi sull'esempio di quelle romane, avevano già confessata
la superiorità degl'italiani; col fondare poi la scuola di Pavia
riconoscendo il bisogno di dare ordine e forma di scienza alle
loro scarse cognizioni di diritto, facevano un solenne omaggio alla
civiltà del popolo conquistato e ne affrettavano involontariamente il
risorgimento.

La scuola di Pavia, quantunque favorita dai re longobardi, non poteva
però ridestare l'amore dei buoni studii, nè dare un notevole sviluppo
alla cultura giuridica, perchè nel popolo che l'aveva fondata non vi
erano gli elementi necessari per assicurarle durevole prosperità ed
influenza scientifica; e negl'italiani non poteva certamente incontrare
molto favore perchè tuttora oppressi sotto il peso della servitù,
sarebbero stati incapaci di far trionfare palesemente il diritto
romano, come avvenne più tardi, quando incominciò a ridestarsi potente
il loro sentimento nazionale.

Perciò questo primo centro di studii giuridici ebbe poca importanza
scientifica e lasciò assai deboli traccie della sua esistenza nella
storia del diritto moderno; talchè, se un illustre erudito non ne
avesse scoperte le prove dai documenti del tempo, nessuno avrebbe
oggidì saputo che durante la dominazione dei longobardi ebbe origine
una scuola teorica e pratica di giurisprudenza.

Ma se mancarono ai longobardi gli elementi necessari per creare
un centro di cultura giuridica nel quale dominasse il loro spirito
nazionale, come certamente n'ebbero l'intenzione quando fondarono o
favorirono lo sviluppo della scuola di Pavia, non cessò per questo in
Italia dall'epoca accennata in poi, quel lento progresso negli studii
del diritto che fu già da noi avvertito anche nei secoli precedenti.

Il numero delle persone che si sottoscrivono nei pubblici atti col
titolo di giudici (_judices_), giureconsulti (_jurisconsulti_) e
legislatori (_legislatores_) cresce a dismisura dal mille in poi ed
anche nelle poche traccie che rimangono degli studii di quei primi
cultori del diritto, si avvertono manifesti segni di progresso,
quantunque prevalesse allora la pratica delle leggi alla parte
esclusivamente teorica che forma la base della scienza.

Dai frequenti giudicati che quei primi giureconsulti pronunziarono,
e da qualche passo già a suo luogo riferito degli scrittori
contemporanei, si rileva come le cognizioni giuridiche andassero
gradatamente accrescendosi e incominciasse eziandio nei tribunali e
nei collegi detti dei giudici e degli avvocati (_collegia judicum et
advocatorum_) a farsi comune l'uso dei testi.

In questi antichi collegi dei primi cultori del diritto, si trova
il germe da cui in seguito prese più ampio sviluppo l'insegnamento
giuridico nelle scuole d'Italia.

Seguendo le dotte ricerche del Savigny, vedemmo quali traccie siano
rimaste nella storia ad attestare della certa esistenza delle scuole
di Ravenna, di Bologna, e anche di Pisa, secondo alcuni documenti
recentemente scoperti.

Fino ad Irnerio però, pare assicurato che l'insegnamento del diritto
fosse riunito nei collegi dei giureconsulti agli studii pratici delle
leggi, in cui essi si addestravano per divenire giudici ed avvocati.

La pratica del giudicare e l'uso delle dispute nei tribunali, contribuì
assai a mantener vive le tradizioni giuridiche in Italia, anche nei
tempi in cui non si aveva nessuna cognizione teorica ben fondata del
diritto. Forse fra quei giureconsulti, giudici ed avvocati, vi fu
chi spontaneamente o per incarico avutone dal collegio, si dedicò
all'insegnamento; e non è inverosimile neppure che nel seno dello
stesso collegio si trovassero anche scuole speciali, per addestrare i
più giovani agli studii teorici e pratici come nella scuola di Pavia a
tempo dei longobardi.

Comunque sia di ciò, è ormai accertato che prima di Irnerio non vi
fu un insegnamento giuridico indipendente ed esclusivamente ispirato
ai testi romani, e quelle scarse cognizioni che si avevano allora
del diritto, erano confuse colle traccie lasciate dalle leggi dei
longobardi e di altri conquistatori; e nelle scuole, allora, la
giurisprudenza faceva parte del Trivio e del Quadrivio, in cui
compendiavasi tutto il sapere di quel tempo; e lo stesso Irnerio,
prima d'insegnare le leggi a Bologna, era stato maestro di grammatica a
Ravenna.

Ci siamo adunque apposti al vero, quando abbiam detto che per conoscere
ed apprezzare convenientemente la grande influenza esercitata da
Irnerio nella scuola di Bologna, era necessario risalire ai tempi a
lui anteriori, per vedere qual fosse lo stato della scienza e quale la
dottrina dei giureconsulti suoi predecessori.

Venuto in Bologna Irnerio, già preceduto da molta fama come valente nel
giudicare, e adoperato spesso in pubblici uffici, di che fanno fede le
testimonianze contemporanee riferite dal Savigny, cominciò a tenere
scuola di diritto ed insegnare pubblicamente, dedicando le sue cure
soltanto a questo ramo di scienza.

Era la prima volta che gli studii della giurisprudenza si emancipavano
dagli altri rami dello scibile, e Irnerio soltanto colla grande
autorità, da lui acquistata nelle faccende di Stato, poteva effettuare
una sì ardita innovazione nei sistemi didattici di quel tempo.

Irnerio, secondo che narra Odofredo, ritenuto anche dal Savigny come
testimonianza autorevole, perchè vissuto nei tempi in cui la fama del
primo restauratore degli studii giuridici era assai recente, conosceva
tutte le parti dei libri giustinianei, eccettone alcune che studiò più
tardi. Questa perfetta conoscenza dei testi romani gli assicurava un
incontrastata superiorità scientifica sopra tutti i suoi contemporanei,
i quali ben presto gli fecero omaggio, e lo ritennero il vero fondatore
della scuola bolognese, essendo stato il primo ad inaugurare un ben
ordinato sistema d'insegnamento.

Chi legge attentamente il passo di Odofredo relativo ad Irnerio, vede
con quanto rispetto e riverenza parli di lui quel giureconsulto e
suo successore nell'università di Bologna, e come in poche parole,
rivolgendosi familiarmente ai suoi scolari, riassuma le vicende della
vita scientifica del suo famoso antenato.

Coll'insegnamento inaugurato a Bologna da Irnerio, lo studio del
diritto non solo si emancipava dagli altri rami dello scibile,
assumendo il carattere di scienza indipendente, ma togliendo la base
delle sue dottrine dalle vive fonti dei testi romani, per la prima
volta ordinati ad uso delle scuole da quel giureconsulto, ridestava
con legittimo senso d'orgoglio dei contemporanei, l'antico spirito
giuridico nazionale che per tanti secoli era stato conservato
dagl'italiani con religioso culto.

Il risorgimento del diritto romano che ebbe luogo nella scuola
d'Irnerio, rappresenta non solo un progresso nello studio delle
leggi, ma è una completa rinnovazione d'idee giuridiche; un trionfo
della civiltà antica e una splendida affermazione del sentimento
di nazionalità e del principio d'indipendenza del popolo italiano,
che cominciava allora ad affrancarsi da una lunga ed opprimente
dominazione.

Non si può adunque contrastare ad Irnerio che fu il primo a dar forma
scientifica allo studio del diritto ed a creare un gran centro di
cultura giuridica nazionale, quella fama che meritamente gli spetta.

Dopo quanto abbiamo detto fin qui, è superfluo il discutere l'opinione
sostenuta da diversi scrittori anche moderni di storia del diritto[59],
che attribuisce il merito della fondazione della scuola bolognese alla
contessa Matilde, la quale, secondo ciò che narra un'antica tradizione,
avrebbe chiamato Irnerio in Bologna ad insegnare il diritto.

La contessa Matilde adoperò Irnerio come pure fecero altri principi di
quel tempo, nei pubblici affari, essendo egli salito in molta fama fra
i giureconsulti suoi contemporanei anche prima di venire da Ravenna a
Bologna.

Nei documenti riportati dal Savigny, si trova ricordato il nome
d'Irnerio bolognese (_Warnerius de Bononia_) fra quelli dei
giurisperiti (_causidici_) intervenuti ad un placito (_placitum_) della
contessa Matilde (_in loco baviana_)[60].

Il Muratori dice che Irnerio fu incaricato da quella potente signora
di rivedere i testi di legge[61]. L'abate di Usperg nella sua cronaca
attesta che Irnerio alle richieste della contessa Matilde rinnuovò lo
studio dei libri delle leggi da lungo tempo negletti[62].

Tale opinione venne già confutata anche dal Sarti, il quale assai
acutamente dimostrò che Matilde non poteva aver fondato una scuola in
Bologna, non avendo mai avuto la signoria di quella città.

Però la protezione che trovò Irnerio nei sovrani e in alcuni dei
più potenti signori d'Italia, i quali si valsero della sua dottrina
per consultarlo nei più gravi affari di Stato, se non gli giovò
direttamente per creare una scuola famosa di giurisprudenza, qual
fu quella di Bologna, è certo che gli agevolò assai la via per
acquistare in poco tempo tanta autorità e reputazione scientifica fra i
giureconsulti suoi contemporanei.

Invitato spesso a dare il suo consiglio nei privati e pubblici uffici,
ebbe agio di addestrarsi nella pratica del diritto e di consultare i
testi delle leggi romane, che poteva coll'influenza dei suoi potenti
protettori, più facilmente di ogni altro rintracciare fra quei pochi
codici, che erano scampati per caso alla generale dispersione di tutti
gli avanzi delle opere dell'antica cultura.

Colla scuola fondata da Irnerio, può dirsi che avesse principio quella
libertà d'insegnamento, che alla pari di tutte le grandi innovazioni
sociali, fu l'effetto di un concorso simultaneo di fatti svariati che
agirono potentemente a modificare le condizioni scientifiche di quel
tempo e a preparare uno splendido risorgimento della cultura, senza
l'intervento del potere politico, e per opera esclusiva di un moto
spontaneo dell'operosità privata.

Lo spirito di associazione tanto sviluppato nel medio evo, aiutò la
scienza a risorgere, additando ai suoi cultori i mezzi per acquistare
autorità e potenza nella società di quel tempo per virtù propria e
senza nessuno estraneo aiuto.

Al modo stesso che si ordinarono e presero forza coll'associarsi
degli operai le corporazioni delle arti, e il comune si formò
coll'aggregazione di tutti gli elementi dell'antica civiltà e colla
partecipazione delle classi popolari al governo, così quei primi
centri, dove si elaborarono i germi della cultura moderna, trovarono
il segreto del loro rapido sviluppo nello spontaneo concorso di tutti i
cultori del sapere alla formazione della scienza.

Queste tre grandi forme di associazione che prosperarono nel
medio evo (cioè le arti, il comune e le università), aiutarono con
svariate manifestazioni lo svolgimento della libertà moderna. Le arti
consacrarono la libertà del lavoro, i comuni la libertà politica, le
università la libertà d'insegnamento.

Dal momento che la cultura emancipata dal dominio della Chiesa,
cominciò a diffondersi nelle scuole laiche, che in Italia divennero
assai numerose intorno al mille, l'insegnamento pubblico fu
esclusivamente professato da maestri privati i quali, raccolti intorno
a sè alcuni studiosi, cominciarono a comunicar loro quelle scarse
cognizioni che avevano acquistate coltivando qualche ramo di scienza.
Chi era divenuto dotto (per quanto ciò potesse avverarsi nelle infelici
condizioni intellettuali di quell'epoca) cominciò a non appagarsi più
delle segrete ed intime soddisfazioni di solitarie ricerche, ma sentì
vivamente il bisogno di manifestare ad altri ciò che aveva imparato;
di fondare un centro di attività scientifica che prendesse nome da
lui e propagasse la fama delle sue dottrine fra i contemporanei e gli
assicurasse la riconoscenza dei posteri.

Così si formarono con lento progresso le prime scuole laiche;
aggregazioni spontanee di più individui mossi gli uni dal desiderio
disegnare, gli altri d'imparare; e dove la scienza che comunicavasi
dal maestro al discepolo, non era un formulario di teoriche imposte
e regolate dall'arbitrio di un potere qualsiasi, ma un ricambio
fecondo d'idee e di cognizioni liberamente trasmesse e spontaneamente
accettate.

La libertà d'insegnamento, adunque, come tutte le grandi manifestazioni
della civiltà, ebbe origine dalle condizioni politiche e intellettuali
in cui trovavasi la società di quel tempo, e da quel lento ma
progressivo e costante sviluppo della cultura che incominciò ad
introdurre il gusto del sapere e l'amore degli studii anche nel ceto
dei laici, i quali avevano disconosciuto fino a quell'epoca i benefizii
della scienza.

Dal secolo decimo in poi si videro sorgere per spontaneo moto e
senza l'intervento e il soccorso di nessuna autorità nè politica nè
ecclesiastica, le scuole dove, i rapporti di convivenza, i metodi
d'insegnamento, le retribuzioni, le consuetudini di vita, erano
regolati dal principio della più assoluta libertà e senza nessuna
estranea influenza.

Quando un di quei primi cultori del sapere aveva raccolto intorno a
sè un numero sufficiente di studiosi che gli potessero assicurare un
compenso adeguato all'opera che si era offerto di prestare in loro
vantaggio, stabiliva con essi le condizioni fondamentali per assicurare
l'esistenza dell'associazione scolastica che voleva fondare, e così
per convenzione privata e senza alcuna solennità, si formava la nuova
scuola che prosperava in breve o veniva a cessare, a seconda della fama
che avevano saputo acquistarsi i maestri che v'insegnavano.

In questo modo, per spontaneo sviluppo della cultura diffusa in tutti
gli ordini sociali per opera dell'iniziativa privata, l'Italia vide
in poco tempo un rapido incremento nell'importanza scientifica e nel
numero delle sue scuole, che si sparsero in quasi tutti i principali
centri di popolazione, dove manifestavasi più vivo il bisogno
d'istruirsi, essendo già penetrato nelle classi popolari il sentimento
di libertà che doveva in breve trionfare colla rivoluzione dei comuni.

La libertà d'insegnamento non ebbe limite in questo primo periodo del
risorgimento della nostra civiltà.

Per attestazione del giureconsulto Odofredo, che nelle sue opere si
mostra assai bene informato delle condizioni scientifiche dei suoi
tempi nelle scuole bolognesi, quando incominciò ad insegnarvi Irnerio,
si facevano le lezioni pubblicamente senza l'ingerenza di nessuna
autorità. Soltanto per le scienze sacre, sembra che i papi volessero
fare eccezione, per evitare il pericolo che penetrasse nelle scuole
l'eresia. Infatti si trovano ricordate dal mille in poi alcune leggi
di disciplina ecclesiastica che furono promulgate in varii concilii,
dove si trattò di esercitare un'ingerenza nell'insegnamento. Nessuna
speciale limitazione però si trova introdotta per l'istruzione laica.

Essendo stata la scuola di Salerno, come già abbiamo osservato,
il primo centro autonomo e nazionale di studii laici, non è esatta
l'asserzione di alcuni storici, i quali vorrebbero attribuire alle
scuole giuridiche bolognesi il vanto di avere introdotto prima d'ogni
altra, il principio della libertà nel pubblico insegnamento.

Anche prima d'Irnerio (cioè all'epoca che le scuole bolognesi non
avevano ancora acquistata l'importanza scientifica che le rese dipoi
tanto famose in Europa), vi erano in Salerno medici di molto merito che
avevano raccolto intorno a sè un gran numero di scolari ed insegnavano
pubblicamente e liberamente, senza l'intervento governativo.

Per il corso di circa due secoli (cioè dal 984 in cui trovansi
ricordate le prime scuole mediche, al 1140, in cui Ruggiero I promulgò
una legge per obbligare tutti coloro che si fossero dedicati alla
medicina a sottoporsi prima ad un esame), la città di Salerno fu
un centro autonomo di studii medici, estraneo a qualsiasi ingerenza
ufficiale, e già provvisto di leggi proprie e di speciali ordinamenti.

La storia del libero insegnamento ha dunque origini assai più remote
di quello che generalmente si creda, poichè è certo che quel sistema
fu largamente applicato nella scuola di Salerno prima che in quella di
Bologna[63].

Chi volesse poi indagare le svariatissime cause che concorsero alla
diffusione della completa libertà d'insegnamento nelle scuole italiane,
dovrebbe riassumere tutta la storia della nostra cultura, dai primi
tempi in cui si operò l'emancipazione intellettuale della società
civile, fino alla fondazione di quei grandi centri di studii dai quali
poi ebbero origine le università.

La scienza si propagò per spontaneo impulso di quel prodigioso
risorgimento intellettuale che fu la natural conseguenza della libertà
proclamata dai comuni, e le prime scuole dove si andò svolgendo la
cultura moderna, non poterono assumere forme e ordinamenti diversi da
quelli che avevano preso a base della loro esistenza le altre libere
associazioni di quel tempo.

L'elemento prevalente del risorgimento della cultura italiana fu lo
studio del diritto.

Dall'epoca che Irnerio cominciò ad insegnare in Bologna in poi,
la cultura giuridica fece maravigliosi progressi, favorita dalle
condizioni sociali in cui trovavasi allora l'Italia.

Quel risveglio intellettuale, di cui aveva dato segni manifesti il
nostro paese fin da quando cominciò a diffondersi la cultura nelle
prime scuole laiche, si propagò ben presto in tutte le classi sociali
che avevano ormai col sentimento di libertà acquistata anche la
coscienza del proprio valore intellettuale.

In questo splendido periodo del rinascimento, gl'italiani manifestarono
singolari attitudini scientifiche e un ingegno così versatile che non
vi fu ramo dello scibile ad essi ignoto; e l'ardore d'imparare divenne
tanto comune a tutte le classi sociali, che le numerose scuole allora
fondate, non bastarono ad appagare i desiderii degli studiosi e la
maravigliosa operosità intellettuale.

Sopra tutte le scienze però, lo studio del diritto ebbe il primato per
la grande diffusione e l'importanza sociale che gli venne per comune
consenso attribuita.

Dopo che Irnerio dette un nuovo indirizzo scientifico alla cultura
giuridica e appagò i voti di tanti secoli del popolo italiano,
richiamando a base dell'insegnamento i testi romani, gli studii
del diritto divennero più che un esercizio intellettivo e un lavoro
scientifico, una vera necessità sociale.

Le nuove libertà consacrate col risorgere dei comuni, cambiarono
affatto le condizioni politiche, morali e intellettuali della società
di quel tempo.

Se al tempo della dominazione feudale bastavano le consuetudini e poche
leggi scritte a regolare i rapporti fra signore e vassallo, tenendo
luogo del diritto l'arbitrio e la violenza, allorchè sopraggiunse
la libertà comunale ad affrancare le classi popolari dall'antico
servaggio, si modificarono profondamente le condizioni sociali, e
con esse divenne necessario l'uso più esteso delle leggi e la maggior
diffusione della cultura giuridica.

Il nuovo diritto che sorgeva con i comuni, risentì l'influenza del
contrasto di svariati elementi che cooperarono in diversa misura a
formare la nuova società.

La vita giuridica italiana, le cui tradizioni si collegano alle più
remote epoche dell'antichità, ebbe forza di rivelarsi ed esercitare
qualche autorità anche quando sembrava spento ogni germe di esistenza
politica. Più tardi, e in tempi assai vicini a quelli della libertà
comunale, si vedono raccolte le consuetudini feudali dai consoli
milanesi. Quest'opera di legislazione relativa ad un regime politico
contrario affatto all'indole nazionale, ci dimostra quanto grande fosse
allora il bisogno negl'italiani di dare sviluppo alla loro attività
giuridica, assoggettando ad ordinata azione i principii feudali,
mentre in altri paesi sola ragione riconosciuta era la forza. Così,
quel regime fondato sull'arbitrio e la violenza e che sembrava il
più ribelle di tutti gli ordinamenti politici ad essere governato dai
principii di diritto, ebbe dall'Italia il primo ed unico monumento di
sua legislazione.

Il primo lavoro della giurisprudenza nel medio evo, fu la formazione
di un diritto composto di molteplici elementi, parte ereditati dalle
tradizioni antiche e parte creati dai nuovi bisogni. Questo grande
rinnovamento giuridico si compì più sotto l'ispirazione della società
vivente, che per sicura intelligenza dello nuove condizioni sociali
dalle quali principalmente era prodotto.

La scuola d'Irnerio inaugurando un nuovo sistema scientifico, ispirato
alle fonti originali del diritto romano, secondava mirabilmente
i bisogni e le aspirazioni dei tempi. Le tradizioni giuridiche, i
breviarii, le consuetudini, non bastavano più alla nuova cultura. Il
grande mutamento sociale che era avvenuto principalmente in Italia
verso il secolo undecimo, doveva per necessità promuovere gli studii
del diritto ad eccitare l'attività legislativa della nazione.

Le città marittime che avevano attinto dal commercio prosperità e
indipendenza, furono le prime a compilare leggi proprie ispirate ai
nuovi bisogni, e adatte a regolare i rapporti e gli usi mercantili dei
diversi paesi coi quali si erano messe in comunicazione.

Più tardi quando cominciarono le associazioni delle arti a proteggere
il lavoro e ad alimentare le nascenti industrie, assicurando agli
operai tutti i benefizii di una vita indipendente, e chiamandoli
all'esercizio dei diritti civili e politici, si diffuse sempre più
l'agiatezza in tutte le classi sociali, e colla cresciuta prosperità
economica aumentarono anche i rapporti giuridici e quindi più frequente
divenne anche l'uso delle leggi.

Questo rinnovamento sociale, sebbene con più lentezza, si manifestò
anche nelle campagne, dove; abbattute le ultime traccie del feudalismo
nei suoi centri più formidabili, che erano i castelli baronali, il
nuovo popolo dei comuni fattosi sempre più ardito ed implacabile nei
suoi antichi odii contro i signori, mosse loro guerra e li costrinse
a viver vita comune nelle città, e ad iscrivere il loro nome nelle
corporazioni delle arti: splendido trionfo riportato dall'operosa
democrazia sulla superba schiatta dei suoi dominatori!

Distrutto il regime feudale, la proprietà delle terre cominciò a
frazionarsi e l'agricoltura, che fino allora era stata un'arte abietta
e servile, affidata agli infimi vassalli, divenne industria operosa
e feconda nelle mani dei liberi coloni che parteciparono ai frutti
nati dal suolo da essi coltivato, e così ebbe origine il sistema della
mezzadria. Dal frazionamento delle terre, e dai rapidi passaggi di
proprietà crebbero assai i rapporti giuridici, e il diritto ricevè
frequentissime applicazioni negl'interessi privati.

La nuova costituzione comunale poi, rendeva necessario lo studio della
giurisprudenza in tutti gli ordini dei cittadini, essendo conferito il
potere politico in egual misura nelle classi sociali.

Coloro che partecipavano al governo dovevano essere ad un tempo
legislatori e giudici, e in tal qualità amministrare le cose del comune
nei privati consigli, e difendere il loro operato nelle pubbliche
assemblee. Quando poi si fosse presentato il bisogno, e l'utile della
patria lo avesse richiesto, avevano l'obbligo di dedicarsi ad altri
svariatissimi uffici nei quali era necessaria grande acutezza di mente
e profonda esperienza degli affari.

Le nuove condizioni sociali risvegliavano naturalmente l'ambizione
di prevalere nelle assemblee popolari e nei consigli delle corti, in
tutti coloro che per svegliatezza d'ingegno e per speciali attitudini
credevano di potere salire in rinomanza dedicandosi agli studii.

E poichè la giurisprudenza era allora il principale elemento della
pubblica educazione e lo studio necessario per esercitare qualunque
ufficio nella vita politica, così avveniva che tutti vi si dedicassero
con ardore, e non appena era fondata una scuola, ben presto vi
concorressero in gran numero studiosi di ogni età e di ogni condizione
da tutte le parti d'Europa.

Per conoscere le cause che propagarono così rapidamente la fama
della scuola bolognese, è necessario vedere brevemente in quale stato
fosse la cultura giuridica negli altri paesi. Questo rapido cenno di
confronto spiegherà ad evidenza la ragione di quel primato che esercitò
per molto tempo l'Italia nello studio del diritto e l'importanza
scientifica delle sue università.

Nel secolo undecimo il risveglio della vita comunale divenne generale
in tutti i paesi d'Europa, ricorrendo dovunque le stesse cause
promotrici di questa gagliarda insurrezione contro il feudalismo.

Dopo l'Italia, che fu la prima a dare il segno della riscossa, essendo
le sue città divenute libere e potenti quando il regime feudale e
l'organismo della vecchia società era ancora nel vigore della sua
esistenza in tutta Europa, il movimento d'insurrezione dei comuni si
propagò rapidamente dai paesi del nord a quelli del sud, e nel secolo
XII la completa emancipazione delle classi popolari era assicurata.

Quelle stesse cause che ravvivarono lo studio del diritto in Italia,
fecero sentire anche agli altri popoli l'urgente necessità di
iniziare un riordinamento legislativo e promuovere l'incremento della
cultura giuridica per regolare i nuovi rapporti creati dalle mutate
condizioni sociali. Ma se in Italia vi erano già tutti gli elementi per
facilitare il risorgimento degli studii del diritto, non poteva dirsi
altrettanto degli altri paesi che si erano sempre governati colle leggi
consuetudinarie, e mancavano affatto delle qualità e delle condizioni
di civiltà, necessarie per una generale riforma nella loro cultura
giuridica e nel sistema legislativo.

Qualche traccia di diritto romano venne conservata per tutto il medio
evo, specialmente in Francia, e si ha memoria anche di alcune opere
scritte verso la metà del secolo undecimo, che provano la continuità
degli studii giuridici e la cognizione degli antichi testi di
legislazione romana[64].

In Inghilterra ancora trovansi alcune traccie di opere scientifiche
sul diritto romano, come pure nei Paesi Bassi, in Spagna e in
Portogallo. È da avvertire però che nelle scuole di diritto che
ebbero origine all'estero contemporaneamente, o poco dopo a quella
di Bologna, insegnarono giureconsulti italiani. In questo tempo si
ricorda il legislatore _Placentinus_ della scuola dei glossatori, il
quale insegnava il diritto romano a Montpellier, e il giureconsulto
_Vacarius_ che fondava un centro di studii giuridici verso il 1149
ad Oxford in Inghilterra, scrivendo anche sul diritto romano un
libro intitolato: _Liber ex universo enucleato jure exceptus et
pauperibus præsertim destinatus_[65]. Gli studenti di teologia mossero
aspra guerra al giureconsulto italiano, forse perchè ne temevano la
concorrenza per la nascente università di Oxford, e fu perciò costretto
a sospendere le sue lezioni[66].

Dopo _Vacarius_, in Inghilterra si insegnò il diritto romano unitamente
al diritto canonico, e fu coltivato specialmente dal clero, essendo
ritenuto necessario quello studio per formare buoni canonisti.

Nelle Corti di giurisdizione ecclesiastica quando mancava l'autorità di
Gregorio o di Clemente, si citava quella di Giustiniano[67].

In Germania non si ricorda nel medio evo alcuna opera scientifica.
Il diritto allora non contava nessuna scuola e si acquistavano
le cognizioni sulle leggi necessarie esclusivamente alla pratica.
All'infuori dei Formularii e di alcune altre rozze compilazioni di
diritto consuetudinarie, non si trova nei paesi della Germania nessuna
traccia di cultura giuridica, nè verun centro autorevole di studii
neppure ai tempi che sorgeva in Italia la scuola famosa d'Irnerio[68].

Da questi pochi cenni si rileva chiaramente che all'infuori
dell'Italia, in nessun altro paese d'Europa il diritto romano poteva
acquistare importanza di scienza e autorità di legge. Le condizioni
necessarie allo sviluppo degli studii giuridici mancavano altrove, e
fu quindi per effetto del naturale andamento delle leggi di civiltà che
ebbe origine in Italia la prima scuola di diritto, dove si ravvivarono
le tradizioni antiche e si riordinò la cultura.

Se i tedeschi però scarseggiarono di attività scientifica nei tempi
che precedevano il risorgimento giuridico in Italia, non appena si
diffuse la fama della scuola bolognese, accorsero in gran numero colà e
frequentarono con ardore gli studii del diritto.

Già abbiamo dimostrato come per le mutate condizioni sociali fosse
divenuto indispensabile l'acquisto di una buona cultura giuridica a
tutti quei paesi in cui era subentrato all'odioso regime feudale la
vita agiata e feconda dei comuni.

Il diritto romano se era utile a ricostituire sulle basi dell'antica
legislazione una nuova giurisprudenza, svariata nei suoi principii e
nelle sue applicazioni e conforme ai bisogni ed alle tendenze della
vita comunale, non era meno necessario ai principi di quel tempo per
sostenere le idee di assoluto dominio e giustificare coi precetti
di una antica legislazione e coi responsi di famosi giureconsulti la
legittimità del potere da essi esercitato.

Federigo I, imperatore di Germania, che ebbe necessità più di tutti i
suoi antecessori di consolidare il principio di sovranità, minacciato
gravemente dai frequenti moti di ribellione che erano i segni
precursori della prossima rivoluzione comunale, volle legittimare le
sue ambiziose mire di dominio universale, ricorrendo all'autorità di
quei primi giureconsulti italiani che in quel tempo avevano levato
tanta fama di sè nella scuola di Bologna.

Il diritto romano col quale tornavano a rivivere le tradizioni
dell'antico impero, secondava le ambiziose aspirazioni di quel
sovrano il quale, disconoscendo lo spirito dei suoi tempi e le mutate
condizioni sociali, si ostinava a considerare come audaci insurrezioni
di vassalli quei primi moti di libertà che iniziavano l'epoca di una
grande trasformazione politica in tutta Europa.

Federigo si era accorto che il prestigio della sovranità andava
scemando per l'insubordinazione dei signori feudali, che di mala voglia
si assoggettavano a riconoscere la suprema autorità dell'impero, e per
l'insolita audacia delle plebi che troppo spesso si levavano in armi
e imponevano col numero la loro volontà alle sue soldatesche, già rese
impotenti a frenare le frequenti insurrezioni.

Non potendo reprimere colla forza tali abusi, l'imperatore tedesco vide
di buon'occhio propagarsi le cognizioni giuridiche per opera della
scuola bolognese, ed esercitò tutta la sua autorità ed influenza ad
incremento di questo primo centro di studii, dove l'antico diritto
romano tornava a risorgere ed a consolidare il principio monarchico.

I continuatori della scuola d'Irnerio trovarono in Federigo larga
protezione e manifesti segni di benevolenza, essendo rimessa ad essi
per volontà dell'imperatore la decisione delle più gravi quistioni, e
attribuita alla loro opinione in tutte le vertenze di Stato, una grande
autorità.

È celebre il parere domandato da Federigo al collegio dei legisti
bolognesi sulla legittimità dei diritti da lui vantati, come
continuatore delle tradizioni dell'impero romano, sopra il governo
delle città italiane. Furono chiamati a sostenitori di questa disputa
i due più famosi giureconsulti di quel tempo, cioè Bulgaro e Martino,
fra i quali nacque un aperto antagonismo di opinioni nella soluzione di
tale quesito[69].

Martino sostenne i diritti dell'impero, ma Bulgaro offrendo un
bell'esempio di indipendenza e di virtù civile, contrastò a Federigo
l'autorità che egli voleva esercitare nel governo delle città italiane,
e fu il primo a discutere giuridicamente la libertà delle nascenti
repubbliche; il che gli acquistò grande reputazione nel popolo e
accrebbe la sua fama presso i contemporanei.

I giureconsulti però sostennero sempre il principio dell'autorità e il
sistema della monarchia universale, più per intimo convincimento e per
rispetto alle tradizioni del diritto romano, nello studio del quale era
assorta la loro vita, che per fare omaggio a danno della libertà dei
comuni colle idee dispotiche dell'imperatore Federigo.

Dedicatisi allo studio delle leggi e al riordinamento dei testi romani,
quei primi cultori del diritto non seppero penetrare nello spirito
dei tempi nè dividere le tendenze politiche dei loro contemporanei. Le
cure assidue dell'insegnamento, i gravi ufficii che erano chiamati ad
esercitare nelle corti, le speculazioni scientifiche, assorbivano tutta
la loro attività. Il diritto romano era per essi oggetto di religiosa
devozione; e avrebbero creduto di profanarlo se non avessero accettato
le sue dottrine nella loro integrità, anche se contrastavano colle
tendenze politiche e sociali dell'epoca e favorivano le mire dispotiche
degli imperatori.

Al tempo in cui sorgevano le repubbliche, il principio monarchico
non era del tutto spento nelle tradizioni del popolo e nella cultura
nascente. Non debbono dunque rimproverarsi quei primi giureconsulti
come fautori di dispotismo e avversarii delle libertà comunali,
perchè non si può ad essi attribuire, parlando con storica esattezza,
mancanza di patriottismo e di sentimento nazionale, quando queste virtù
politiche potevano dirsi ancora sconosciute.

Nella storia della scuola bolognese debbono distinguersi due periodi.
Il primo è quello relativo alla sua origine ed esistenza di centro di
attività scientifica, di cui abbiamo già detto abbastanza dimostrando
che il progresso della cultura giuridica che ebbe in quella scuola
la sua prima sede, fu l'effetto spontaneo delle condizioni della
società di quel tempo, e che non deve altrimenti a nessuna influenza
governativa.

Il secondo periodo relativo all'ordinarsi della scuola a forma di
corporazione privilegiata e indipendente, incomincia coll'imperatore
Federigo, il quale accordò la sua protezione ai giureconsulti bolognesi
e spesso li chiamò alla sua corte chiedendo i loro consigli nelle cose
di Stato.

Fino ai tempi di Federigo la scuola bolognese ebbe un'esistenza
esclusivamente scientifica; e la sua storia si confonde colle vicende
del diritto romano, che trovò in essa un centro favorevole al suo
risorgimento.

Ma quando quell'imperatore promulgò una autentica che sanzionò i
privilegi degli scolari e accordò loro una speciale giurisdizione,
allora la scuola bolognese, che fu la prima a risentire i vantaggi
concessi dalla legge di Federigo, oltre il carattere d'istituto
scientifico assunse la forma di corporazione legalmente riconosciuta
e, secondo il linguaggio giuridico, prese nome di università
(_universitas_)[70].

Il documento legislativo che sanzionò e riconobbe l'esistenza legale
della scuola bolognese come corporazione, è ricordato nella storia col
nome di _Autentica Habita_ e fu promulgato da Federigo nel novembre del
1158 alla Dieta di Roncaglia.

L'importanza di questa autentica, che trasformò l'interna costituzione
della scuola bolognese, è generalmente riconosciuta dagli storici.
Questo atto legislativo può dirsi il più antico dei documenti che si
riferiscono all'ordinamento scolastico del medio evo, se si eccettuano
alcune decisioni dei concilii aventi per scopo qualche riforma
scientifica, che sono di data anteriore[71].

L'università di Bologna fu la prima a promulgare i suoi statuti,
prendendo a base della costituzione scolastica e della giurisdizione
privilegiata che accordò agli scolari ed ai professori, l'autentica
imperiale.

Non trovandosi detto nel documento legislativo, promulgato
dall'imperatore Federigo, che i privilegi ivi sanzionati venivano
specialmente conferiti alla scuola di Bologna, alcuni storici hanno
sollevato il dubbio che tale concessione fosse estesa anche a tutte le
altre scuole allora esistenti.

Tale opinione però viene smentita dal fatto che Federigo promulgò
l'autentica, non in qualità d'imperatore tedesco, ma di re di
Lombardia. Il che dimostra, che egli intendeva di attribuire i
privilegi ad una scuola italiana e specialmente a quella di Bologna
che era la più famosa in quel tempo e la più frequentata da scolari
stranieri.

Aggiungasi, inoltre, che Federigo avendo speciali motivi di gratitudine
verso i giureconsulti bolognesi, intese certamente colla concessione
dei privilegi di favorire la loro scuola e non altre.

Nell'università di Parigi non vi era un centro di studii giuridici, e
tanto meno in Germania si trovavano allora giureconsulti, che per la
fama acquistata coll'insegnare, meritassero la concessione di speciali
privilegi.

Rimane adunque evidentemente dimostrato che l'autentica di Federigo si
riferisce esclusivamente alla scuola di Bologna[72].

I giureconsulti bolognesi conservarono gelosamente questa concessione
imperiale, che rimase inalterata nelle sue consuetudini e posta come
base fondamentale della nuova costituzione scolastica.

Il testo dell'autentica, inserito per espressa volontà dell'imperatore
Federigo nelle compilazioni del diritto romano, dette luogo a numerosi
commenti dei giureconsulti, i quali ne spiegarono il significato e ne
facilitarono l'applicazione nella legislazione scolastica medioevale.

Sopra tutto, l'attenzione dei commentatori si fermò a determinare i
limiti della giurisdizione attribuita ai professori ed ai vescovi della
ricordata autentica.

Può dirsi adunque che per opera dei glossatori più autorevoli, come
Odofredo, Azone, Accursio ed altri, si formasse una giurisprudenza
interpretativa dell'autentica di Federigo; talchè, quando le
università compilarono i loro statuti, trovarono già preordinate le
basi fondamentali e discussi i punti più oscuri della legislazione
scolastica.

L'imperatore Federigo nel promulgare l'autentica, ebbe certo in mente
la costituzione di Giustiniano, colla quale molti secoli prima era
stato accordato al preside della provincia, ai vescovi ed ai professori
della scuola di Berite il diritto di esercitare una certa sorveglianza
disciplinare sopra gli scolari.

Ciò sta a confermare quel che dicemmo altrove, parlando delle scuole
di giurisprudenza fondate da Giustiniano; che cioè le tradizioni
scientifiche e legislative di questi primi collegi di studii legali
furono conservate negli ordinamenti scolastici del medio evo, e forse
l'unica traccia di cultura giuridica che rimase in Italia all'epoca
delle dominazioni barbariche, fu una continuazione delle scuole fondate
da Giustiniano in Roma, in Costantinopoli e in Berite.

Anche i glossatori commentando il passo della costituzione di
Giustiniano relativo alla sorveglianza accademica concessa agli antichi
cultori del diritto ed ai vescovi sugli scolari, e confrontandolo
coll'autentica di Federigo, riconobbero che fra quei due documenti
di legislazione scolastica esiste un nesso di tradizioni e un intimo
rapporto di analogia.

Fu lungamente disputato, in base all'autentica di Federigo se la
concessione dei privilegi scolastici potesse estendersi a tutte le
università che ebbero origine in Italia dopo quella di Bologna; e venne
concordemente sostenuta l'opinione negativa.

I giureconsulti bolognesi guidati da un sentimento egoistico, non
riconobbero giammai alle altre università il diritto di esercitare le
franchigie e le immunità elargite dalla autentica imperiale, sostenendo
indefessamente il principio di un assoluto esclusivismo, al quale non
rinunziarono neppur quando i privilegi scolastici furono riconosciuti e
sanzionati nelle altre università italiane, per espressa adesione della
suprema autorità politica ed ecclesiastica.

Nelle opere di Odofredo, di Accursio e degli altri principali
glossatori che insegnarono in Bologna, si trova dichiarato che il
diritto di una speciale giurisdizione non poteva essere esercitato
legalmente che nella loro università, e gli statuti promulgati, altrove
dovevano annullarsi, perchè contenevano un indebita usurpazione dei
privilegi scolastici ad essi soltanto attribuiti.

Nel primo periodo della costituzione delle università, la città di
Bologna temendo una dannosa concorrenza, e andando contro allo spirito
dei tempi favorevoli al massimo sviluppo della libertà d'insegnamento,
pose in opera tutti i mezzi per impedire che sorgessero altri centri di
studii in Italia. Questa tendenza egoistica spinta fino all'eccesso,
invece di dare incremento all'università bolognese, le arrecò
gravissimi danni come fra breve vedremo.

Il comune di Bologna, non solo riconobbe e sanzionò nei suoi statuti
i privilegi che l'università aveva a sè esclusivamente attribuiti,
interpretando in modo restrittivo il tenore dell'autentica imperiale;
ma volle imporre eziandio ai professori ed agli scolari la condizione
di non recarsi altrove, sottoponendoli a giuramento e minacciando gravi
pene ai trasgressori[73].

La ragione di tale divieto, era, come è facile comprendere, di limitare
a Bologna i benefizi dell'insegnamento universitario, mettendo in opera
ogni mezzo per impedire alle altre città italiane il modo di fondare
nuove università, che facessero dannosa concorrenza a quella bolognese.

Quando però colla cresciuta diffusione del sapere, i cultori della
scienza aumentarono in gran numero in tutta Italia, non bastarono
le proibizioni del comune di Bologna a trattenere i professori e gli
scolari in quella università, per recarsi in altre, dove erano chiamati
con promessa di maggiori privilegi ed immunità.

Insistendo il comune nelle condizioni imposte ai professori ed agli
studenti, questi ritennero lesi i loro diritti e l'integrità degli
statuti universitarii, e dopo molte inutili rimostranze, riunitisi,
fecero un generale accordo che se il comune non avesse abrogato quelle
leggi violatrici della loro libertà, consacrata dalle consuetudini e
sancita dall'autentica imperiale, avrebbero emigrato da Bologna.

Interpostosi il papa, che era allora Onorio III, dopo inutili tentativi
di conciliazione, valendosi dell'autorità che gli concedeva il
suo grado, dichiarò solennemente doversi considerare come nulle ed
inefficaci le leggi promulgate dal comune di Bologna a danno della
libertà individuale degli scolari e dei professori, e sciolse questi
dal vincolo del giuramento prestato[74].

Il nome di Onorio III si trova spesso ricordato dagli storici in questo
primo periodo della storia dell'università di Bologna, e sembra che
egli fosse il primo ad esercitare i diritti di alta sorveglianza sugli
ordinamenti scolastici, e una giurisdizione disciplinare sugli scolari
ed i professori.

Questo papa ed i suoi successori, dettero manifesti segni della loro
protezione all'università di Bologna, e interponendo la loro suprema
autorità nei frequenti contrasti che nascevano fra gli scolari ed il
comune, impedirono che le discordie recassero grave detrimento alla
prosperità delle scuole.

L'università, per quanto gelosamente custodisse le prerogative della
sua indipendenza, accettò di buon grado che il papa esercitasse un'alta
sorveglianza sugli studii, perchè la protezione del capo della Chiesa
le arrecò sempre grandi vantaggi.

Infatti, dalle Decretali di Onorio III si rilevano molti esempi a
conferma della speciale predilezione che quel pontefice aveva per
l'università di Bologna. Nel 1200 proibiva l'insegnamento del diritto
romano nell'università di Parigi, che era allora l'emula in fama
scientifica di quella di Bologna, sotto il pretesto che quel diritto
non era in vigore nella Francia; ma realmente allo scopo di evitare
alle scuole giuridiche bolognesi, dalle quali dipendeva la grande
rinomanza di quella università, una dannosa concorrenza[75].

Un altro atto d'ingerenza del papa, nella disciplina scolastica
della università bolognese, fu quello di proibire con la bolla dal
28 giugno 1219 l'esercizio del pubblico insegnamento a chi non avesse
dato saggio della sua dottrina con un esame, ed ottenuto l'opportuna
autorizzazione[76].

Anche nel secolo successivo a quello di Onorio III, i papi ebbero una
speciale predilezione per l'università di Bologna.

Nel 1328 avendo il comune di Perugia domandato a Giovanni XII il
privilegio di Studio generale, quel papa prima di accondiscendere a
tale richiesta, scrisse al legato di Lombardia perchè lo informasse, se
dando la sua approvazione per fondare l'università di Perugia, quella
di Bologna ne potesse risentire grave danno[77].

Un lato caratteristico della costituzione universitaria di Bologna era
quello relativo alla nomina dei professori o _dottori_, come allora
dicevasi.

Per espressa disposizione degli statuti, le primarie cattedre
nell'università di Bologna erano riserbate ai cittadini, che fossero
tali almeno da due generazioni. Così all'egoismo municipale si univa
l'egoismo di facoltà, per cui i dottori si obbligavano con giuramento a
non promuovere altri bolognesi tranne i loro figli, fratelli e nipoti.

Da ciò ebbero origine quelle continue controversie e i frequenti
conflitti che nel secolo XIII avvennero in Bologna tra l'università, le
facoltà e il comune[78].

Alle altre cagioni d'interne discordie dell'università di Bologna,
più tardi se ne aggiunse una nuova, cioè: la creazione dell'università
delle arti (_Universitas Artium_).

Fino dal secolo XIII la scuola bolognese fu esclusivamente giuridica,
sia per la grande importanza scientifica che ebbe in essa lo studio del
diritto, dal quale trasse origine tutta la sua rinomanza in Italia ed
all'estero, sia per la speciale costituzione colla quale si formò.

I giureconsulti orgogliosi di aver dato vita a quel gran centro di
studii al quale accorrevano gli scolari di tutte le nazioni, non
potevano tollerare il contatto dei cultori delle altre scienze che per
contrapposto ai _giuristi_, erano allora conosciuti col nome generico
di _artisti_. Perciò fu a questi ultimi contrastato per lungo tempo il
diritto di insegnare, come pure l'esercizio dei privilegi scolastici;
e anche quando la nuova corporazione (_universitas_) fu legalmente
riconosciuta, non potè acquistare mai un'influenza pari a quella dei
giureconsulti.

Da tutto ciò che abbiamo detto fin qui, si comprende quanto lungamente
dominasse nell'università di Bologna quello spirito egoistico che
può dirsi il peccato d'origine della sua costituzione, e la causa
principale della sua decadenza, come giustamente avverte il Savigny.

I gravi disordini che erano la conseguenza dei conflitti che turbavano
il regolare andamento degli studii nell'università di Bologna, e il
sorgere di altri centri non meno importanti di pubblico insegnamento,
eccitarono frequenti emigrazioni di professori e scolari, che
ordinatisi in colonie libere e nomadi, andarono cercando nelle nascenti
università d'Italia, una più quieta dimora per i loro studii, e il
godimento di più larghi privilegi ed immunità.

Queste emigrazioni dall'università di Bologna, se non dettero origine
assolutamente, come alcuni storici ritengono, a molte università
italiane, furono certo la causa diretta del loro rapido sviluppo ed
accrescimento, verso la fine del secolo XIII.

Nell'anno 1222, gran parte degli scolari di Bologna si recarono
insieme ai loro professori a Padova, per attendere più tranquillamente
agli studii. Allora in Padova vi erano come in tutte le altre città
principali d'Italia scuole in gran numero; ma di poca fama in confronto
a quelle di Bologna.

Appena giunse la colonia degli scolari e dei dottori bolognesi, si
formò la corporazione legalmente riconosciuta (_universitas_) e Padova
da quel tempo ebbe la sua università[79].

Così pure nel 1321 un'altra emigrazione dall'università di Bologna,
accrebbe lo _Studio_ di Siena, che secondo recenti ricerche ebbe la sua
origine nella seconda metà del secolo XIII[80].

Nell'anno 1204 alcuni professori accompagnati da un gran numero di
scolari, lasciarono Bologna e si recarono a Vicenza dove fondarono
uno studio che ebbe qualche rinomanza; ma non durò che cinque anni
(1204-1209)[81].

Molte altre emigrazioni parziali ebbero luogo nel secolo XIII e
nei successivi dall'università di Bologna; e può dirsi che questa
contribuisse efficacemente alla diffusione ed all'incremento di tutte
le altre università italiane.

Abolite le leggi, che in onta alla libertà dei corpi scolastici
imponevano ai professori ed agli studenti di Bologna la residenza fissa
in questa città, e accresciuti i centri di studii in tutta l'Italia,
cominciò a stabilirsi fra questi una vivace concorrenza che contribuì
assai al progresso della cultura e alla diffusione del sapere.

Tutte le città, comprese le più piccole, fecero a gara nel fondare
la loro università sottoponendosi volontariamente a gravissime spese,
pure di non restare prive di un centro di studii nel quale i cittadini
potessero imparare, senza recarsi altrove ad acquistare i benefizi
della scienza.

In questo generale movimento di libera concorrenza, i professori e
gli scolari potevano agevolmente imporre leggi e dettare condizioni,
trovando dovunque si recassero larghe concessioni di privilegi e
d'immunità.

Le condizioni sociali di quel tempo erano favorevoli alla fondazione
di nuovi centri di studii, perchè i più elevati uffici e i gradi
più insigni erano riserbati ai cultori del sapere. Vi sono ben pochi
periodi nella storia della civiltà che eguaglino il secolo decimoterzo
nell'amore per la scienza e nel generale convincimento della sua
utilità ed importanza sociale.

In quel tempo le città italiane ordinatesi a forma repubblicana,
richiedevano negli uomini chiamati al governo speciali attitudini
d'ingegno e un largo corredo di dottrina. E poichè la costituzione
dei comuni era essenzialmente fondata sul principio della libera
partecipazione di tutte le classi sociali al governo della cosa
pubblica, era conseguenza necessaria dei nuovi ordinamenti politici, la
pronta e universale diffusione del sapere, e specialmente della cultura
giuridica e della pratica legislativa.

Chi volesse enumerare tutte le opere di legislazione che furono
compilate in Italia al tempo delle repubbliche medioevali, si
accingerebbe ad opera di grave difficoltà perchè non vi fu nessun borgo
o paesello, per quanto piccolo ed oscuro, che non volesse formare i
suoi _statuti_[82].

Si dissero nel medio evo _Statuti_, con parola generica, tutte le
compilazioni legislative, tanto riguardanti la costituzione politica
dei comuni, come l'ordinamento delle associazioni delle arti e delle
università.

È facile immaginarsi quanto studio e ampio corredo di cultura e di
esperienza legislativa si richiedesse a quei primi compilatori di
statuti, i quali sulle traccie del diritto romano dovevano creare un
sistema di legislazione e di giurisprudenza adatta ai nuovi bisogni
sociali e ai mutati ordinamenti politici.

In poco più di un secolo, l'Italia trasformò i principii del diritto
romano in quel sistema che fu detto di _diritto comune_, in base al
quale furono regolati i rapporti giuridici della nuova società.

I dottori che insegnarono nelle università italiane ebbero la parte
principale in questa riforma scientifica e legislativa, dalla quale le
nascenti repubbliche trassero i principii e le norme direttive della
loro organica costituzione[83].

In queste speciali condizioni politiche in cui trovavasi allora
l'Italia, sta la ragione principale di quel glorioso primato nello
studio del diritto, che essa ebbe in tutto il medio evo.

Nella storia delle origini delle università, bisogna distinguere il
periodo della loro primitiva costituzione da quello del riconoscimento
legale.

Come già abbiamo detto dell'università bolognese, questi grandi corpi
scientifici erano già sorti prima che i papi e i sovrani riconoscendo
la loro grande importanza, ne assicurassero la esistenza legale.

Il riconoscimento, o l'atto di fondazione, non può dirsi adunque,
parlando con storica esattezza, che stabilisca la vera origine
delle università; perchè queste nacquero dallo spontaneo concorso
dell'operosità privata, e non per volontà di un papa o di un
imperatore, tolta qualche eccezione, come fra breve vedremo.

Quando alcuni storici adunque, vogliono cercare i documenti che
attestino dell'origine delle università, fanno opera inutile e
infruttuosa; perchè di questi primi corpi scientifici deve dirsi come
dei Comuni e di tutte le altre grandi associazioni che sorsero nel
medio evo; che cioè può assegnarsi con qualche fondamento l'epoca
approssimativa in cui favorite da speciali condizioni di civiltà
cominciarono a svolgersi e formarsi; ma non è possibile trovar nessun
documento che dichiari con esattezza di data, il tempo preciso della
loro fondazione.

A provare che il riconoscimento sovrano non ebbe nessun rapporto
con l'origine e l'esistenza delle università, basta ricordare, che
molte di queste non ebbero mai la sanzione del papa e dell'imperatore
(supreme autorità di quel tempo), e nondimeno divennero famose
come istituti di scienza e potenti come corporazioni. Fra le altre
citeremo le principali che sono: Bologna e Padova in Italia, e Parigi
all'estero[84].

Se il pubblico riconoscimento non contribuì direttamente a dare origine
alle università, ebbe nondimeno molta influenza per consolidare i loro
ordinamenti e accrescerne la prosperità scientifica. E ciò è tanto
vero, che quasi tutte le università, riconoscendo il vantaggio della
sanzione legale, chiesero in favore al papa o all'imperatore tale
concessione che veniva agevolmente consentita in quanto rappresentava
un omaggio spontaneo fatto dai corpi scolastici all'autorità politica
ed ecclesiastica.

Tale riconoscimento legale, mentre non scemava affatto l'indipendenza
delle università, nè ledeva i privilegi e le franchigie inerenti alla
loro costituzione; conferiva assai a garantire l'integrità dei corpi
scolatici ponendoli sotto la protezione delle supreme autorità che li
difendevano contro le turbolenze e le agitazioni che frequentemente
minacciavano la loro esistenza.

Colla sanzione legale, ogni università acquistava il privilegio di
chiamarsi Studio (_Studium_), col quale titolo si trovano sempre
indicati nel linguaggio scolastico medioevale questi corpi scientifici.

Quando l'università comprendeva l'insegnamento di tutti i rami di
scienza, si chiamava Studio generale (_Studium generale_).

Consultando le storie e gli statuti del tempo, si trova fatto cenno di
molte università che per la loro breve esistenza, non lasciarono nelle
vicende della civiltà, tradizioni e memorie che meritino una speciale
considerazione per gli studiosi.

Quasi tutte le città italiane, spinte dall'emulazione, tentarono di
fondare uno Studio. Questi centri d'insegnamento minori, non poterono
lungamente sostenere la concorrenza delle principali università, e
molti ebbero una vita brevissima.

Si ricordano fra le università minori, che ebbero origine fra il secolo
XIII e XIV, le seguenti:


(_Nell'Italia Settentrionale_)

(VERCELLI), la cui origine si fa risalire all'anno 1220[85]. Il più
antico documento relativo a questa università è lo statuto del 1224.
La _Carta vercellese_, che è una delle più complete costituzioni
legislative delle università[86] non è dunque l'atto di fondazione
dello Studio vercellese come molti storici hanno creduto, perchè è di
quattro anni posteriore allo statuto di cui abbiamo testè parlato.

Nel 1228 l'università di Vercelli si accrebbe di molti professori e
scolari che erano emigrati da Padova a cagione delle discordie che
tenevano agitata quella città. In tale occasione si recarono in Padova
due inviati che stabilirono coi rettori dei francesi, degl'inglesi, dei
normanni, dei provenzali, degli spagnuoli e catalani le condizioni del
trasferimento dei dottori e degli scolari in Vercelli.

Lo Studio di Vercelli durò oltre a centoquattordici anni
(1224-1338)[87].

(CHIERI) Nel 1419 i professori dell'università di Torino per timore
della peste che allora infieriva in quella città, chiesero al Duca di
Savoia di trasferire lo Studio a Chieri. Essendo stato loro negato
questo trasferimento, alcuni dottori non tollerando un divieto che
riconoscevano come lesivo della loro indipendenza, lasciaron Torino, e
si portarono ad insegnare a Chieri.

Nel 1429 il duca Amedeo, riconobbe l'esistenza legale del nuovo Studio.

(SAVIGLIANO) Nel 1434 i chieresi fecero domanda al duca Amedeo
perchè fosse trasferito altrove il loro Studio. Le ragioni di questa
risoluzione, nuova affatto nella storia delle università, sono
ignote e lo stesso Vallauri, diligente ricercatore delle memorie che
hanno relazione cogli Studii del Piemonte, non ha saputo darne una
ragionevole spiegazione.

Il papa Eugenio IV con sua bolla del 9 febbraio 1434 concesse al nuovo
Studio di Savigliano i consueti privilegi.

Lo Studio di Savigliano durò appena due anni (1434-1436).

(MONDOVÌ) Questo Studio deve la sua origine ad Emanuele Filiberto che
ne ordinò la fondazione, con suo diploma del 1560. Nel 1561 il comune
di Mondovì mandò a Roma un ambasciatore per ottenere l'approvazione
del nuovo Studio dal papa Pio IV, che lo riconobbe con sua bolla del 22
settembre di quello stesso anno. Nel 1566 cessato in Torino l'assedio,
a cagione del quale principalmente molti professori e scolari avevano
emigrato a Chieri, questo Studio cessò e non rimasero in quella città
che i collegi di giurisprudenza e di teologia.

(MILANO) Nel 1447 il Senato di Milano decretò in questa città la
fondazione di uno Studio. La causa di tale determinazione fu questa.
Essendo morto senza prole legittima il duca Filippo Maria Visconti, il
Senato milanese assunse il governo chiedendo l'alleanza di Pavia.

Essendosi i pavesi rifiutati, il Senato temendo che gli scolari di
Milano che si trovavano in Pavia fossero molestati, credè utile di
richiamarli in patria e di fondare uno Studio.

Pare però che questa università avesse una brevissima esistenza, perchè
se ne trova appena qualche cenno nei cronisti del tempo[88].

(NOVARA) Gli statuti novaresi ricordano l'esistenza di uno Studio in
quella città verso il 1400. Dopo quest'epoca però se ne perde ogni
memoria.[89]

(PAVIA) Lo Studio di Pavia fu fondato da Galeazzo II, duca di Milano,
il quale ne chiese all'imperatore Carlo IV il privilegio, e l'ottenne
con Decreto del 13 aprile 1361. Sembra (stando a ciò che narrano
gli storici) che Galeazzo si decidesse a fondare quello Studio, per
aumentare il numero degli abitanti di Pavia che a quel tempo era
divenuto assai scarso[90].

(PIACENZA) Questo Studio ebbe origine nel secolo XIII. Nel 1398
lo stesso duca Gian Galeazzo che aveva fondato lo Studio di Pavia,
accrebbe con grave danno di questa, di nuove cattedre l'università
di Piacenza, e vi chiamò molti professori e scolari con promessa di
immunità e privilegi[91].

(MODENA) L'origine di questa università risale alla metà del secolo
XII. I modenesi furono spinti a fondare uno Studio dall'esempio della
vicina Bologna. Al principio del secolo XIII questa università per
cagione delle guerre, rimase abbandonata.

Nel 1225 il papa Onorio III con un suo breve al Vescovo di Modena, gli
concedeva autorità di assolvere gli scolari che si fossero leggermente
feriti tra loro[92].

Questo documento dimostra che fino da quel tempo esisteva uno Studio in
Modena.

Nell'anno 1226 l'imperatore Federigo II concesse ai modenesi amplissimi
privilegi[93].

Dopo svariate vicende, l'università modenese non potendo sostenere la
concorrenza di Bologna e di Ferrara cessò affatto; talchè nel secolo XV
non se ne trova fatta più parola.

(REGGIO) Il più antico documento che ricordi l'esistenza di scuole
pubbliche in Reggio, risale al 1188[94]. Verso la metà del secolo XIII
si trovavano nella città di Reggio molte scuole di giurisprudenza,
che eccitarono la gelosia dei bolognesi; i quali decisero di propria
autorità che l'insegnamento del diritto doveva spettare esclusivamente
ad essi e conseguentemente dichiararono i dottori di Reggio usurpatori
dei loro diritti e privilegi.

Si conserva il documento della prima laurea conferita nello Studio di
Reggio, che è certo una delle più antiche[95].

Anche lo Studio di Reggio, dopo svariate vicende nel secolo XV cessò
affatto.

(PARMA) In questa città troviamo ricordate scuole famose fino dal
secolo XII; non può dirsi però che quell'università avesse origine
prima del secolo XIV.

Nell'anno 1328 fu domandato dai parmensi a papa Giovanni XII il
privilegio di Studio generale. Tal concessione non venne accordata a
tutela dell'integrità dello Studio bolognese, dal quale emigravano
sempre molti scolari e dottori ogni qualvolta si fondava una nuova
università[96].

Fatto signore di Parma Niccolò d'Este, marchese di Ferrara, il comune
si rivolse a lui pregandolo che intercedesse per la fondazione di uno
Studio, che era stata sempre impedita per opera dei bolognesi protetti
dal Papa.

Nel 1414 si costituì l'università di Parma che compilò i propri
statuti, ma ebbe breve esistenza, perchè tornato signore di quella
città il duca Filippo Maria Visconti, fu da questi ordinato che tutti i
giovani parmensi dovessero recarsi allo Studio di Pavia.

Dopo inutili sforzi del comune di Parma per restaurare il suo Studio,
venne finalmente a cessare per opera delle vicine università, che ne
ottennero dal papa Sisto IV la definitiva soppressione.

(PERUGIA) Dello Studio di Perugia si trovano memorie e documenti fino
dal secolo XIII. La più antica menzione di un professore di diritto e
di alcuni maestri delle arti in Perugia è del 1276. Questa università
venne elevata a Studio generale nel 1307 con bolla di Clemente V e nel
1318 Giovanni XXII le accordò il privilegio di conferire i gradi nel
diritto civile ed economico. Nel 1355 l'imperatore Carlo IV ad istanza
dei magistrati perugini, accordò a quello Studio tutti i privilegi
delle università imperiali[97].

(FERRARA) Fino dal secolo XIII si ha memoria di uno Studio ferrarese.

Gli statuti dell'anno 1264 ricordano l'esistenza dell'università degli
scolari (_universitas scholarium_).

Nell'anno 1391 il papa Bonifazio VIII concesse allo Studio di Ferrara
i consueti privilegi e la facoltà di conferire i gradi accademici in
tutte le scienze nominando cancelliere il vescovo della città.

L'università ferrarese acquistò nel secolo XIV e nei successivi molta
importanza scientifica e fu popolata da scolari di ogni nazione, come:
greci, fiamminghi, tedeschi, francesi, inglesi, spagnuoli, portoghesi.

Ferrara possedeva ancora i collegi dei giudici, degli avvocati,
dei procuratori e dei notari, molto anteriori alla fondazione dello
Studio. Aveva poi, come Bologna, Padova, Pisa e le altre città, dove
risiedevano le principali università italiane, i collegi destinati al
mantenimento degli scolari.

Nel secolo XV lo Studio ferrarese si accrebbe di molti scolari. Quando
il giureconsulto Giovanni Nicoletti da Imola si recò a Ferrara, lo
seguirono trecento studenti dell'università di Padova, e da Bologna ne
vennero altri seicento per udire le sue lezioni[98].

(CREMONA) Negli statuti di questa città si parla di scolari e
professori. Il comune si obbligò di pagare i rettori scelti dagli
studenti.

Pare dunque certo che all'epoca in cui furono compilati i detti
statuti, esistesse in Cremona uno Studio (Secolo XV)[99].

Oltre le surricordate, si trova ancora qualche memoria di università
fondate fra il secolo XIV e XV in Macerata, Cividal del Friuli[100],
Fermo[101], Genova[102] e Sassari[103].

Le quali come gli altri centri minori d'insegnamento ebbero una
esistenza molto incerta e contrastata, essendo continuamente soggette a
subire la concorrenza delle principali università.


(_In Toscana_)

(FIRENZE) Lo Studio fiorentino ebbe origine nel secolo XIV. La
Repubblica ne deliberò la fondazione nel 1321, ma fu costituito
regolarmente solo nel 1348[104]. Con bolla pontificia del 31 maggio
1349 lo Studio fiorentino ebbe il privilegio di conferire i gradi.
L'imperatore Carlo IV con diploma del 2 gennaio 1364 lo dichiarò
_università imperiale_ coi privilegi annessi confermati poi da Leone X
nel 1516[105].

Lo Studio fiorentino ebbe svariate vicende ora prospere, ora avverse,
secondo lo stato della Repubblica che lo manteneva. La vicinanza
dell'università pisana gli nocque assai.

Cosimo I ponendo ogni studio nel favorire l'incremento dell'università
di Pisa, per affezionarsi questa provincia di recente annessa al
granducato di Toscana, influì molto alla totale estinzione dello Studio
di Firenze.

(SIENA) Questa università ebbe origini assai antiche. Gli storici
attestano che nel 1203 si trovavano in Siena molti dottori e scolari
favoriti da privilegi; il che fa supporre che fino da quel tempo
esistesse in Siena uno Studio. Nel 1249 fu iniziato un catalogo dei
professori che insegnarono in quella città. Da questo documento si
rileva che allorquando venne compilato, l'università senese esisteva
già; ma le sue scuole non avevano in quel tempo maggiore importanza di
quella delle altre città italiane. Lo Studio di Siena, acquistò molta
importanza all'epoca dell'emigrazione dei dottori e degli scolari
bolognesi avvenuta nell'anno 1321.

Nel 1357, l'imperatore Carlo IV, concesse all'università senese il
privilegio di Studio generale, posto sotto la sorveglianza del vescovo.
Nel 1590 gli scolari chiesero ed ottennero di emanciparsi dall'autorità
ecclesiastica eleggendo un rettore del loro ceto. Questa elezione
facevasi col concorso di tutte le autorità politiche della Repubblica e
di una commissione composta di quarantatrè scolari[106].

(LUCCA) Nel secolo XIV anche la città di Lucca volle fondare uno Studio.

L'imperatore Carlo IV concesse l'autorizzazione alla Repubblica di
aprire lo Studio generale con scuole di diritto civile e canonico,
di logica, filosofia, medicina, astrologia e arte notarile. Nel 1387
Urbano IV concesse i consueti privilegi[107].

Anche lo Studio lucchese ebbe breve esistenza, non potendo lungamente
prosperare a causa della vicinanza di quello di Pisa, che fu il maggior
centro degli studii universitarii di Toscana.

(AREZZO) Anche questa città ebbe il suo Studio, secondo i documenti da
noi consultati, che ne provano chiaramente l'esistenza.

Al principio del secolo XIII fioriva in Arezzo una scuola legale assai
famosa.

Nel 1215, fra i dottori che insegnarono in questa scuola, si trova
ricordato il celebre giureconsulto Rofredo di Benevento[108].

Gli statuti aretini contengono i privilegi che il Comune concedeva
secondo gli usi del tempo ai dottori e agli scolari[109].

Nell'anno 1456 l'imperatore Federigo III accordò ad Arezzo il
privilegio di Studio generale e investì i gonfalonieri del diritto di
promuovere in suo nome ai gradi accademici[110].

(PISTOIA) Da alcune memorie riferite dagli storici, e da qualche passo
delle opere degli scrittori, si rileva che anche in Pistoia venne
fondato per opera del Comune uno Studio.

Non si può precisare l'epoca in cui ebbe origine questa università
pistoiese, la cui esistenza fu assai breve e precaria[111].

Il giureconsulto Dino di Mugello, che nel 1284 insegnava in Bologna,
venne poco appresso chiamato a Pistoia a leggere il diritto civile per
cinque anni. Il Comune gli assegnò un buono stipendio, _et unam domum
decentem et convenientem ad habitandam hinc ad dictum terminem_[112].

Tolta questa notizia che proverebbe l'esistenza in Pistoia di una
scuola legale assai fiorente nel secolo XIII, non abbiamo di questo
Studio nessun'altra memoria degna di nota.

Oltre le città, che abbiamo ricordate, molte altre ancora promossero
fra il secolo decimoterzo e il successivo la fondazione di nuove
università. Consultando le cronache e le altre memorie del tempo, molte
delle quali rimangono tuttora inedite e ignorate nei nostri archivi, si
potrebbero riscontrare documenti importantissimi relativi alle antiche
università.

In quel meraviglioso e fecondo risorgimento della cultura che ebbe
luogo nel periodo surricordato, la fondazione di nuovi centri di studii
fu alacremente promossa dalle repubbliche e favorita dalle condizioni
sociali del tempo.

Per quanto numerosi fossero i cultori della scienza, pure, di fronte
all'operosità intellettuale e al vivo desiderio d'imparare che era
comune a tutte le classi della società, essi non potevano supplire
alle molteplici richieste e alle cure svariate dell'insegnamento e dei
pubblici uffici a cui erano chiamati.

Ben presto però, i maggiori centri universitarii assorbirono la
vitalità scientifica delle università secondarie, molte delle quali
dopo una breve e precaria esistenza vennero ad estinguersi.

Fino dal secolo XV il primato di alcune università fu assicurato nelle
diverse provincie d'Italia, e da quel tempo in quei principali centri
di attività intellettuale insegnarono gli uomini più illustri in tutti
i rami di scienza.

Nell'Italia settentrionale primeggiarono Torino e Padova; in Toscana,
Pisa; nell'Italia meridionale, Roma e Napoli.

Sull'origine dell'università di Napoli dovremo intrattenerci alcun poco
perchè avendo essa avuto principio per volontà di un principe e non
per spontaneo impulso d'iniziativa privata come tutte le altre; e di
più essendo stata ordinata sulle basi di una costituzione differente da
quella di Bologna, merita una speciale attenzione.

L'imperatore Federigo II fu, come è noto, un principe molto dotto
e assiduo cultore e promotore dei buoni studii. Ebbe la fortuna di
avere avuto alla sua corte un consigliere al pari di lui amante della
scienza e protettore degli studiosi, che fu il famoso Pier delle Vigne.
Dalle opere che di lui tuttora rimangono, si rileva come alla corte
di Federigo si partecipasse con fervore al risorgimento intellettuale
che in quel secolo dava principio ad una nuova civiltà[113]. Anzi
in Sicilia, prima che altrove, per opera principalmente di quel gran
principe, i dotti trovarono protezione e stima, e la sua corte divenne
un centro attivo di cultura nazionale.

Presso Federigo (che per intimo convincimento e per odio contro i
papi, dei quali fu sempre implacabile nemico, professava il principio
dell'assoluta tolleranza in materia di religione) convenivano tutte
le persone di sentimenti liberali e fra questi molti arabi, ed ebrei
che furono dall'imperatore incaricati di tradurre le opere di scienza
orientale[114].

Ebbe Federigo il gran merito di aver protetto e favorito il progresso
di tutte le scienze senza distinzione: sicchè mentre nel rimanente
d'Italia era in tutte le scuole quasi esclusivamente coltivata la
giurisprudenza, alla corte dell'imperatore svevo, si promuoveva
eziandio con efficaci incoraggiamenti e con leggi savie la diffusione
della medicina accrescendo di nuovi insegnamenti la già famosa
scuola di Salerno; della filosofia traducendo i libri di Aristotile;
delle matematiche proteggendo il primo algebrista cristiano Leonardo
Fibonacci[115].

Pare anche che debba attribuirsi a Federigo la fondazione della prima
accademia di scienze e lettere che abbia avuto origine in Europa[116].

Durante il regno di Federigo, l'università di Bologna era nel massimo
suo splendore, ed essendo sotto la protezione dei papi, eccitava forse
la gelosia dell'imperatore che concepì l'ardito pensiero di abolirla.

A tal'uopo intimò ai dottori e agli scolari di Bologna di recarsi a
Napoli dove egli avrebbe accordato loro maggiori privilegi e più estese
immunità[117].

Tale intimazione imperiale non ebbe però nessuno effetto, com'era
da prevedersi, perchè l'università bolognese, fiera della sua
indipendenza, e memore delle sue libere tradizioni, non aveva a
temere nulla dalle minaccie di un sovrano per quanto potente come
Federigo[118].

Riuscito infruttuoso questo tentativo, che forse fu l'effetto più d'un
moto d'impeto inconsiderato, che di matura deliberazione, Federigo
pensò che coi larghi mezzi di cui poteva disporre e coll'aiuto dei
dotti che aveva alla sua corte, avrebbe potuto creare un centro di
studii universitarii che riuscisse famoso per illustri insegnanti e per
numeroso concorso di scolari al pari di Bologna.

Quale elevato concetto avesse l'imperatore Federigo della scienza e
della sua utilità intellettuale e morale, si desume dalle stesse sue
parole[119].

«Vogliamo, egli dice, che nel nostro Stato sieno molti e diligenti
uomini istruiti da _una miniera di scienza e da un seminario di
dottrina_, i quali educati all'amore della rettitudine, obbediscano a
Dio, che ogni cosa serve, e sieno cari a noi nell'adempimento dei loro
doveri, e nell'ubbidire a quanto li comandi. Il perchè ordiniamo che
nell'amenissima città di Napoli, s'insegni ogni arte e professione,
e sieno in vigore gli studii, perchè coloro che hanno sete e fame
di sapere trovino nel regno di che satollarsi, e non debbano cercare
scienze presso straniere nazioni, nè accattarle pe' territorii altrui.»

Federigo chiamò all'università da lui fondata (1224) i professori più
celebri con promessa di larga retribuzione e concesse agli scolari
estesi privilegi perchè venissero in gran numero ad imparare[120].

Ordinò poi con liberale munificenza che fossero mantenuti a spese
dello stato gli studenti poveri, affinchè, com'egli lasciò scritto con
sapiente intendimento, _le cognizioni non fossero riserbate a pochi, ma
nelle differenti classi della società si diffondessero_[121].

L'università di Napoli come ebbe diverse origini da tutte le altre
d'Italia, così si ordinò sulle basi di una speciale costituzione,
nella quale pur rispettandosi le forme comuni a tutte le associazioni
scolastiche di quel tempo, dominava la volontà e l'arbitrio del
principe che ne aveva decretata la fondazione.

L'alta sorveglianza dello Studio di Napoli venne da Federigo affidata
al _Gran Cancelliere_ dello Stato escludendo il vescovo da qualunque
ingerenza nel pubblico insegnamento; come era naturale avvenisse in un
paese apertamente nemico della Corte di Roma.

L'esercizio della giurisdizione criminale venne conferito ad un altro
magistrato detto _Iustitiarius_. La giurisdizione civile poteva essere
cumulativamente esercitata dal suddetto ufficiale regio, dai professori
e dal vescovo a scelta degli scolari[122].

Spettava al Gran Cancelliere il diritto di nominare i professori,
di sorvegliare la disciplina scolastica e regolare i sistemi
d'insegnamento, e la facoltà di promuovere e di conferire i gradi[123].

Al principio del secolo XIV il Gran Cancelliere ebbe facoltà di
scegliere un luogotenente nella persona di un Rettore il cui ufficio
era permanente e poteva anche insegnare.

Il Rettore scelto dagli studenti, come nelle altre università, non fu
eletto in Napoli che nel secolo XVII, e ne troviamo il primo esempio
negli statuti del 1610.

L'università di Napoli avendo avuto origini e ordinamenti diversi da
quelli di tutte le altre d'Italia, non ebbe mai con queste nessuna
comunicazione scientifica, e tanto il suo fondatore, Federigo II, che
i successori di lui, favorirono questo spirito d'isolamento, ordinando
con minaccia di gravi pene agli scolari del regno di non andare in
altre università (_presso straniere nazioni_), come diceva lo stesso
Federigo.

Quanto alla nomina dei professori, il consiglio universitario di Napoli
provvedeva sempre per esame, essendo richiesto dagli ordinamenti che
nessun dottore potesse insegnare senza aver dato pubblico saggio di
sè. Le altre università per diritto di rappresaglia non riconoscevano
le lauree ed i gradi accademici concessi a Napoli, e alla loro
volta obbligavano quei dottori a sostenere un nuovo esperimento per
acquistare il diritto d'insegnare nelle loro scuole.

Sebbene l'università di Napoli fosse protetta dal suo fondatore e dai
successori Manfredi, Carlo I e Carlo II, e sostenuta colle finanze
dello stato, non ebbe mai una grande influenza scientifica, nè una fama
esclusivamente dovuta alla celebrità e alla dottrina dei professori che
v'insegnarono, come Bologna, Padova, Pisa e gli altri principali centri
di cultura nazionale che fiorirono dal secolo XIII in poi, nelle altre
provincie d'Italia.

La causa di questa evidente inferiorità dello Studio di Napoli, in
confronto agli altri che avevano avuto origine per lo spontaneo
concorso dell'iniziativa privata, deve certamente attribuirsi al
difetto d'indipendenza scientifica nella sua costituzione fondamentale,
come saggiamente avverte il Savigny.



CAPITOLO PRIMO

  Costituzione delle università — Atti che precedevano la loro
    fondazione — Inviti ai professori e agli scolari — Editto
    ai sudditi — Riconoscimento sovrano — Le università causa di
    pubblica ricchezza — Frequenza degli scolari — Gradi di nobiltà
    dei dottori e degli scolari — Divisione delle università in
    nazioni — Ultramontani e Citramontani — Primato dell'università
    dei giuristi sopra quella degli artisti — Discordie cui
    dette luogo — Editto di Emanuele Filiberto — Iscrizione
    degli scolari stranieri nelle matricole universitarie — Fonti
    della legislazione scolastica medioevale — Mantenimento delle
    università e loro entrate ordinarie — Influenza ecclesiastica
    negli studii.


Il periodo di civiltà che passò dal secolo XII al XVI fu il più
favorevole allo sviluppo e all'incremento delle università italiane. In
poco più di un secolo, l'Italia vide sorgere e formarsi questi grandi
centri di attività scientifica che ben presto acquistarono celebrità
in tutta l'Europa. Le nostre Repubbliche divenute ricche e potenti,
facevano a gara per accogliere i dotti colmandoli d'onori e benefizi;
e il culto del sapere, dapprima ristretto a pochi, divenne ben presto
così generale e diffuso in tutte le classi sociali, che non solo le più
grandi, ma anche le più umili ed oscure città aspiravano al vanto di
fondare un proprio Studio.

Il carattere prevalente delle nostre università nel primo periodo
della loro formazione, fu quello di libere colonie composte di
maestri e scolari che facevano vita comune, dividevano le stesse
sorti e partecipavano ai medesimi diritti e privilegi proprii della
corporazione. Senza stabilire un limite alle loro escursioni, nè una
dimora permanente, gli scolari emigravano insieme ai dottori in luoghi
diversi e fissavano la loro residenza in quelle città che accordavano
loro il godimento di più estese immunità e di più larghe franchigie.

La fondazione di una università era preceduta da certi atti e
condizioni preliminari, delle quali brevemente parleremo.

Quando una città aveva stabilito di fondare uno Studio, era sua prima
cura di richiamare nella nascente università un numeroso concorso di
studiosi, e a tal'uopo cercava d'intraprendere accordi e trattative con
alcuni dottori e scolari che si trovavano in qualche altra università e
spediva attorno messi ed ambasciatori con lettere circolari, stipulando
i relativi patti ed esponendo il numero e la qualità dei privilegi
che intendeva di concedere. In questo modo si formarono, dopo Bologna,
quasi tutte le università italiane.

Venuti i dottori e gli scolari a fondare la nuova università, il
Comune promulgava un severissimo editto col quale intimava a tutti gli
abitanti della città e territorio di frequentare il nuovo Studio sotto
pena di gravi ammende[124].

Ogni Comune che aveva fondato un nuovo Studio, oltre i dottori che già
avea acquistati, si dava cura di chiamarne altri per accrescere col
loro nome la fama dell'università e il numero degli scolari. Vedremo,
parlando dei dottori, come i più illustri fra essi avessero inviti
simultanei e ripetute sollecitazioni da molte città le quali facevano
a gara nel concedere loro i più estesi privilegi e tutte le immunità e
gli onori che avessero domandato.

L'esistenza legale dell'università cominciava quando la sanzione
sovrana le aveva impresso il carattere di pubblico istituto, e col
mezzo di un decreto, se il riconoscimento veniva dall'imperatore, o
di una bolla, se dal papa, aveva assunto il grado e preso il nome di
Studio generale (_Studium generale_). La dimanda per ottenere questo
titolo veniva fatta al papa o all'imperatore (ma più spesso al papa)
dalla stessa università che si era fondata e a nome della città dove
essa risiedeva. Conseguito il grado di Studio generale, la nuova
università acquistava il pieno e legittimo uso delle franchigie e delle
immunità scolastiche e la personalità giuridica.

Per dare un'idea esatta del modo col quale si formavano le università,
recheremo in italiano la Carta di Vercelli, che è il documento più
completo che ci rimanga relativo all'organismo e alla costituzione
originaria dei corpi scolastici del medio evo:

                       CONVENZIONE DELL'ANNO 1228

                      sull'università di Vercelli

    (_Carta Studii et scolarium commorantium in Studio vercellarum_)

  Nell'anno dell'incarnazione del Signore 1228, martedì, quattro del
  mese di aprile.

  Queste sono le condizioni apposte confermate e promesse
  reciprocamente fra il signor Alberto _de Bondonno_ e il signore
  Guglielmo _de Ferrari_ ambasciatori e procuratori nominati dal
  Comune di Vercelli, dal signor Rinaldo Troti Podestà di Vercelli a
  nome dello stesso Comune per stabilire e confermare le infrascritte
  condizioni che già risultavano nell'atto stipulato dal Notaro
  Pietro _do Englesho_ da una parte; e dall'altra dal signore Adamo
  _de Canoco_ Rettore dei Francesi, Inglesi e Normanni, e da Maestro
  Rinaldo de Boxevilla e da maestro Enrico de Stancio in nome loro
  e in quello dell'università degli scolari e da Maestro Jacopo de
  Iporegia che si qualificò _procuratore degli scolari italiani_
  e da Guglielmo de Hostalio Vicario del signor Corrado nipote
  dell'Arcivescovo altro Procuratore degl'Italiani in nome loro
  e dell'università e da Goffredo Rettore dei provinciali, degli
  Spagnuoli e dei Catalani, e da Raimondo Guglielmo e Pellegrino
  di Marsiglia in nome loro e dell'università degli scolari; cioè
  che il Podestà di Vercelli a nome dello stesso Comune, darà agli
  scolari e alla loro corporazione (_universitati_) cinquecento[125]
  alloggi dei migliori della città e più ancora se saranno necessari
  in modo, che il fitto del migliore di tali alloggi non ecceda la
  somma di nove o dieci lire di Pavia e la tassazione debba farsi per
  tutte le altre case prese a pigione, ad arbitrio di due scolari
  e due cittadini, e se nascesse discordia fra loro, si adisca il
  Vescovo o altro ecclesiastico del Capitolo di Vercelli a scelta del
  Comune o dei Rettori, cominciando a pagarsi il fitto a carnevale.
  Se poi si trovassero nello stesso tempo più alloggi adatti agli
  scolari, anche se fossero di un solo padrone, e avessero un solo
  ingresso, si dovranno considerare per alloggi separati ad arbitrio
  dei surricordati. Da questi cinquecento alloggi debbonsi eccettuare
  quelli situati nelle strade in cui sogliono dimorare i forestieri
  che vengono a Vercelli in occasione delle fiere, o per tutto
  l'anno.

  Gli alloggi presi a fitto dai professori e dagli scolari saranno
  consegnati al Podestà o a chi ne fa le veci, e se per turbolenze
  o discordie, o per altre giuste o necessarie cagioni, ne fosse
  loro domandata prima la restituzione, dal Podestà o da un suo
  rappresentante saranno di tutto indennizzati prima che abbiano
  abbandonati gli alloggi. I quali debbano esser lasciati liberi
  dopo che ne fu fatta richiesta dagli scolari a loro arbitrio e col
  parere del Podestà, e accomodati ad uso di case di studio (_ad opus
  studii_) nel termine di otto giorni e se passa questo tempo, gli
  scolari possono, se vogliono, fare le spese necessarie per conto
  del padrone.

  Di più hanno promesso i precitati Procuratori a nome del Comune di
  Vercelli che il Comune stesso darà in prestito agli scolari e alla
  loro corporazione danaro, fino alla somma di diecimila lire pavesi,
  coll'interesse di due danari fino a due anni, e di tre fino a sei
  anni, la qual somma a cura del Comune di Vercelli sarà depositata
  in quantità sufficiente agli usi degli scolari in luogo adatto e
  sicuro[126] come a Venezia, e sarà sborsata ad essi dietro pegno
  stipulato con atto pubblico; il qual pegno verrà restituito subito
  che gli scolari avranno preso alloggio in Vercelli, obbligandosi
  con mallevadoria idonea e col vincolo del giuramento, di restituire
  il danaro ricevuto e di non commettere frodi di sorta. Il danaro
  restituito sarà versato nell'erario comunale di Vercelli e
  conservato per darlo in prestito agli scolari bisognosi cogli
  stessi patti e condizioni. Il frutto non verrà computato dal Comune
  di Vercelli in capitale, e la restituzione della somma verrà fatta
  dagli scolari a rate, cioè per un terzo o per la metà, potendosi
  anche rinnovare il prestito e la mallevadoria.

  Il Comune di Vercelli non lascierà asportare le vettovaglie
  fuori della giurisdizione di Vercelli; ma le farà introdurre
  in città senza inganno e due volte per settimana farà fare un
  mercato col divieto che le dette vettovaglie siano vendute (_ante
  tertiam_) ai rivenditori eccetto per i quadrupedi e per il vino,
  e ciò sempre col giuramento e la fede del Podestà di cedere
  il mercato a speciali persone, cioè al conte Pietro di Massimo
  (_Petro de Maximo_), al conte Ottone di Biandrate (_Comiti Ottoni
  de Blandrate_), al conte Gozio di Biandrate (_Comiti Gozio de
  Blandrate_) e al conte Guidone di Biandrate (_Comiti Guidoni de
  Blandrate_). — Il Comune di Vercelli dovrà porre nei suoi magazzini
  cinquecento moggi di frumento e cinquecento moggi di segale
  (_sicalis_), secondo la misura di Vercelli, e dargli agli scolari
  soltanto, e non ad altri per il prezzo di acquisto, e ciò in tempo
  di carestia e dietro richiesta degli stessi scolari.

  Inoltre, il Comune di Vercelli stabilirà un salario competente ad
  arbitrio di due scolari e di due cittadini; e in caso di discordia,
  ad arbitrio del Vescovo. Gli stipendi debbono stabilirsi prima
  della festa di tutti i Santi e pagarsi prima della festa di S.
  Tommaso apostolo, cioè ad un teologo, a tre professori di legge, a
  due decretisti e a due decretalisti, a due medici, a due dialettici
  e a due grammatici.

  Gli scolari di Vercelli e del distretto non sono obbligati di dare
  nessun dono ai maestri (_magistris vel dominis_)[127].

  I professori che debbono ricevere il salario dal Comune di
  Vercelli saranno eletti da quattro Rettori, cioè: dal Rettore dei
  Francesi, dal Rettore degl'Italiani, da quello dei Tedeschi e dei
  provinciali i quali con giuramento dovranno obbligarsi di scegliere
  i migliori insegnanti tanto della città che di fuori e sostituirne
  altri migliori fino al punto che crederanno di poterne tenere a
  stipendio. La scelta sarà fatta da tre e in caso di dissenso si
  aggiungerà ad essi un lettore provvisorio di teologia, il quale si
  obbligherà con giuramento di scegliere in buona fede il migliore di
  quelli sui quali è nata controversia fra i Rettori, assistendo alle
  elezioni che dovranno farsi nei primi quindici giorni del mese di
  aprile successivo.

  Colui che sarà Podestà di Vercelli, dovrà spedire nei quindici
  giorni dopo avvenute le elezioni degl'insegnanti a spese del
  Comune di Vercelli ambasciatori giurati, i quali in buona fede e
  ad utilità dello Studio vercellese invitino i professori eletti ad
  assumere l'insegnamento.

  Il Comune di Vercelli procurerà di conservare la pace nella città
  e nel distretto di Vercelli e di ciò prenderà cura il Podestà del
  Comune.

  Nessuno scolare potrà dare in pegno agli altri scolari se non sarà
  stato a ciò obbligato dal Comune.

  Se qualche scolare o un suo rappresentante sarà derubato nella
  città o nel distretto di Vercelli o in altro distretto, il Comune
  farà a suo favore tutto ciò che suol fare a vantaggio dei cittadini
  procurando in buona fede per mezzo di lettere o di ambasciatore che
  possa venire reintegrato nel suo avere.

  Gli scolari o i loro rappresentanti non dovranno ricevere offesa
  alcuna nè saranno catturati per occasione di guerre discordie o
  turbolenze che potessero avvenire fra il Comune di Vercelli ed
  un'altra città o un principe o un castello; nel qual caso il Comune
  o licenzierà i detti scolari o li porrà in luogo sicuro.

  Gli scolari saranno considerati in città e nel distretto alla pari
  dei cittadini. Anche nei pubblici giudizi gli scolari conserveranno
  i loro privilegi, eccetto il caso di espressa renunzia, o di
  commesso delitto pel quale il Comune di Vercelli si riserba piena
  giurisdizione.

  Il Comune manterrà all'università degli scolari due bidelli che
  godranno dei loro stessi privilegi.

  Manterrà pure due copisti (_exemplatores_)[128] i quali penseranno
  a provvedere agli scolari i libri (_exemplancia_) di ambedue i rami
  del diritto, e delle materie teologiche, ben corretti tanto nel
  testo che nei commenti (_correcta tam in textu quam in gloxe_).

  Il pagamento di questi libri sarà fatto dagli scolari secondo la
  tassazione dei Rettori.

  Se nascerà qualche discordia fra gli scolari, il Comune di Vercelli
  non favorirà nessuna delle parti; ma procurerà di restituire la
  tranquillità e la concordia.

  Queste condizioni saranno osservate dal Comune per il termine di
  otto anni.

  Gli scolari e i loro rappresentanti non pagheranno alcun pedaggio
  per venire a Vercelli.

  I camarlinghi (_massarios_) del Comune incaricati di somministrare
  denaro agli scolari, non potranno eccedere il numero di due nè
  dovranno cambiarsi che una volta l'anno.

  Il Potestà di Vercelli, e il Comune dovranno spedire a tutte le
  città d'Italia ed altrove come ad essi meglio piacerà, e far nota
  la fondazione dello Studio invitando gli scolari.

  Questi patti saranno inseriti dal Comune, nello Statuto della città
  con giuramento preso dal Potestà di conservarli come gli altri
  Statuti, facendo giurare anche il suo successore e così di seguito
  fino ad otto anni, nel qual termine per nessuna cagione debbono
  essere estratti dagli Statuti di Vercelli. Questi patti saranno
  registrati in due pubblici atti della stessa forma e tenore.

  I predetti Rettori e scolari in nome proprio e degli altri
  promisero ai Procuratori del Comune di Vercelli che in buona fede
  e senza frode si adopreranno perchè tutti gli scolari vengano a
  Vercelli, ed ivi prendano dimora occupando i cinquecento alloggi
  sopra ricordati, obbligandosi anche (senza però contrarre in questo
  alcuna responsabilità) di fare venire a Vercelli tutta l'intera
  scolaresca di Padova.

  Gl'insegnanti, secondo i patti come pure gli scolari, non dovranno
  piatire (_avocare_) in nessuna causa nella città o nel distretto
  se non in favore degli scolari e per fatti ad essi relativi in
  presenza di delegati del principe e nel fôro ecclesiastico in
  presenza di ecclesiastici.

  Gl'insegnanti, gli scolari e i Rettori, non prenderanno parte a
  nessuna adunanza o consiglio a danno della città di Vercelli, e se
  verranno a conoscenza che taluno o taluni abbiano congiurato contro
  l'onore e l'esistenza del Comune di Vercelli, dovranno in buona
  fede impedirlo, e fino a che potranno, darne notizia al Potestà.

  Del pari si obbligarono di non prendere per nessuna cagione alcuna
  parte fra i cittadini di Vercelli o del distretto.

  Così pure fu stabilito che ciascun Rettore sia investito di tanta
  autorità negli affari riguardanti gli scolari, come gli altri;
  nè questa autorità dovrà estendersi anche in caso di aumento
  nel numero degli scolari; e ciò venne convenuto in più atti del
  medesimo tenore.

  Fatto in Padova in casa magistri Razinaldi et Petri de Boxevilla
  presentibus Domino Filippo de Carixio Canonico Taurinensi et Bono
  Iohanne de Bondonno et Martino Advocato Vercellensi.

  Io Bono Giovanni Notaro Vercellese figlio del fu Manfredi
  (_Negrix_)[129] fui presente a tutti questi patti che ho registrato
  in questo Atto da me per incarico di ambe le parti scritto e fatto
  scrivere.

  Io Bartolommeo (_de Bazolis_) Notaro Vercellese ho veduto, letto ed
  esaminato il precitato documento confrontandolo coll'originale, che
  ho riscontrato regolare ed in perfetta forma senza cancellazioni,
  raschiature nè soppressione di lettere, nè aggiunte nè diminuzioni
  eccetto qualche sillaba o lettera che non cambia il senso, e tale
  l'ho confrontato e registrato e sottoscritto per incarico avutone
  dal signor Gasparrini Grassi Potestà di Vercelli.

L'importanza di questo documento fortunatamente conservato nella sua
integrità, è tale che basterebbe di per sè solo a fare chiaramente
comprendere il modo di ordinarsi e la forma primordiale della
costituzione delle università italiane.

Dalla Carta Vercellese si rileva specialmente il lato più
caratteristico delle università medioevali e il loro singolare
ordinamento di colonie libere e nomadi che permetteva ad esse di
passare, dietro invito e promessa di più estesi privilegi, da una città
ad un'altra, senza contrarre mai impegni e obblighi che vincolassero la
loro naturale indipendenza.

Le nostre Repubbliche nel fondare uno Studio, oltrechè al vanto di
portar incremento alla scienza e di dare ospitalità ai dotti che
venivano ad insegnarvi, aveano anche in mira di accrescere la loro
prosperità materiale e il numero degli abitanti.

Quando in un Comune era scemata la popolazione o per guerre o per
contagi, si pensava di riparare ai mali sofferti dando vita ad una
università, nella quale per la fama degl'insegnanti e il godimento di
larghe franchigie, venissero ad impararvi gli scolari da molte parti
d'Italia e d'Europa. E infatti se si pensa che la maggior parte di quei
che attendevano agli studii nel medio evo erano accompagnati dalle
loro famiglie, deve conchiudersi che non lieve vantaggio ne dovevano
risentire quelle città che potevano per la celebrità del loro Studio
dar ricetto a molte migliaia di scolari come Bologna, Padova ed altre
ancora.

Racconta il cronista Villani, che per riparare ai danni della mortalità
avvenuta in Firenze nella peste del 1348, la Repubblica pensò di
fondare l'università, della quale esso narra l'origine in questo modo:
«Rallentata la mortalità e assicurati alquanto i cittadini che avevano
a governare il comune di Firenze, volendo attrarre gente alla nostra
città e dilatarla in fama ed onore; e dare materia a' suoi cittadini
scienziati e virtudiosi, con buono consiglio, il comune provvide e mise
in opera che in Firenze fosse generale studio di catuna scienza, e in
legge canonica e civile, e di teologia....[130]»

Altre università ancora vennero fondate col manifesto intendimento di
accrescere il numero degli abitanti come quella di Pavia, e ciò attesta
il cronista Azario[131].

Anche lo studio di Trevigi venne creato per accrescere il benessere
materiale di quella città, e si trova accennata nel Decreto di
fondazione (in augmentu et statu Civitis Travisii et hominum totius
ejusdem districtus)[132].

Il numero degli scolari nel medio evo era proporzionato alla fama delle
università la quale si fondava soprattutto sulla valentia ed il nome
dei dottori che vi insegnavano.

Fra le università italiane quella di Bologna ebbe sempre il maggior
concorso di scolari essendo famosa per lo studio del diritto in tutta
Europa, come Salerno per la medicina. Non possiamo accertare come
positive e fondate le cifre che ne hanno lasciate gli scrittori del
tempo; ne può determinarsi con esattezza dai registri antichi che ci
rimangono, il vero numero degli scolari che frequentavano le università
nel medio evo perchè erano esclusi dal ruolo comune i cittadini. Il
computo che può farsi adunque non è che approssimativo.

Nel secolo XIII, al dire di Odofredo, in Bologna vi furono diecimila
scolari e se dobbiamo prestar fede ad un cronista antico, nel secolo
XIV giunsero fino a tredicimila[133].

Tutte le nazioni d'Europa erano rappresentate in quella celebre
università. Oltre i citramontani che erano gli scolari appartenenti
alle diverse provincie d'Italia, vi erano compresi sotto il nome di
ultramontani: francesi, inglesi, portoghesi, provenzali, spagnuoli,
tedeschi, polacchi, boemi e molti altri che si leggono in nota
nell'ordine col quale sono registrati negli statuti bolognesi (lib. I,
pag. 12 e 13)[134]. Anche fra i dottori ve ne furono molti d'origine
straniera. L'università di Bologna dal secolo XII al XVI, ebbe
professori francesi, tedeschi, aragonesi, belgi, bavaresi, spagnuoli,
inglesi, polacchi, greci, irlandesi, e portoghesi[135].

Quanto al grado e alla dignità di cui erano rivestite le persone
che frequentavano gli studii, deve osservarsi che per la speciale
costituzione delle antiche università e per le condizioni sociali del
tempo, il culto della scienza era tanto diffuso e tenuto in onore il
sapere, che l'insegnamento era considerato come il mezzo più sicuro
per potere salire ai più elevati uffici sì nell'ordine civile, come
nell'ecclesiastico. Dal Ruolo dei dottori dell'università di Bologna,
si può rilevare la qualità e il grado delle persone che vi insegnarono
nei varii secoli. Fra i dottori s'incontrano ricordati di frequente
papi, cardinali, arcivescovi, vescovi, ambasciatori, ministri,
arcidiaconi, avvocati di concistoro, canonici, cavalieri gaudenti,
decani, giudici, podestà, segretari e consiglieri di principi e molti
altri personaggi insigniti di alte dignità.[136]

Fra gli scolari non meno che fra gl'insegnanti, figurava nelle
università del medio evo il fiore della nobiltà di tutta Europa e lo
provano ad evidenza gli statuti e gli storici del tempo.

In Bologna, per un'antica consuetudine fedelmente osservata per molti
secoli e riconosciuta dal Papa, il Rettore godeva del privilegio
durante le sue funzioni di esser considerato superiore anche agli
scolari cardinali: il che dimostra che fra gli scolari di quell'epoca
v'erano persone rivestite di tale dignità.

Lo statuto dell'università di Firenze imponendo agli scolari l'obbligo
di indossare una veste comune, dice che non sono eccettuati da questa
disposizione neppure gli scolari nobili e non fa distinzione alcuna
fra duca, principe, barone, conte o marchese, cardinale o vescovo od
altro dignitario (etiam si esset Dux, Princeps, vel Baro, seu Comes
aut Marchio,.... etiam si esset Cardinalis, vel Episcopus, vel alia
dignitate fulgens[137]).

Mentre il Ficino insegnava in Firenze, scriveva ad alcuni principi
tedeschi parole incoraggianti sul conto dei loro figliuoli che erano
affidati alle sue cure ed erano posti sotto la protezione di Lorenzo il
Magnifico[138].

I nobili godevano nell'università di certe preferenze per cui andavano
distinti dagli altri scolari.

A Bologna chi era nobile aveva diritto di occupare le prime panche
nelle scuole. A questo privilegio però corrispondeva l'obbligo di
pagare ai bidelli due lire per colletta invece di quattro soldi come
gli altri scolari di nascita meno illustre. Anche a Padova i nobili
in compenso di tal distinzione dovevano pagare uno scudo, mentre
tutti gli altri non davano che otto soldi. Al privilegio dei nobili
avevano diritto anche tutti quelli che erano insigniti di dignità
ecclesiastica[139].

Sembra che queste preferenze in omaggio alla nascita e ai titoli di
nobiltà, durassero per diversi secoli perchè troviamo che in Padova
nel 1506 fu ordinato ai bidelli di distribuire le panche nelle
scuole in ordine di merito degli uditori, riserbando cioè le prime
ai principi e agli altri grandi personaggi, le seconde ai consiglieri
dell'università, le rimanenti agli altri scolari ed al pubblico[140].

Nell'originaria costituzione delle università, gli scolari furono
distinti in _nazioni_, ognuna delle quali era chiamata ad eleggere per
turno i Rettori. Fino al secolo XIII le principali università italiane
ebbero quattro Rettori, uno per i cisalpini e tre per i transalpini.
Verso la metà di questo secolo le tre corporazioni dei transalpini
e ultramontani si riunirono, formando una sola università con un
Rettore; e così de' quattro antichi Rettori non ne rimasero che due e
l'università fu divisa in cisalpina e transalpina.

Dell'università cisalpina facevano parte tutti gl'italiani distinti
secondo le diverse provincie alle quali appartenevano; della
transalpina tutti gli stranieri dei paesi d'Europa. Sebbene gli
stranieri dipendessero dall'università transalpina, nondimeno ogni
nazione conservava sempre una certa autonomia nel trattare i proprii
affari ed aveva i suoi speciali rappresentanti che erano i Consiglieri.

La nazionalità degli scolari si desumeva dal luogo della loro nascita.
Gli statuti bolognesi prescrivevano che i Rettori nell'iscrivere uno
scolare nei ruoli di una nazione, tenessero conto soltanto del luogo
di nascita non del domicilio o della patria dei genitori, nè della
volontà quantunque espressa dello scolare di appartenere ad una nazione
diversa[141].

Le università che comprendevano un maggior numero di nazioni erano
quelle di Bologna e di Padova. Bologna aveva trentacinque nazioni fra
l'università cisalpina e transalpina; Padova ventidue.

Però mentre ogni nazione aveva comuni colle altre le consuetudini
scolastiche e gli studii, soleva nella vita privata conservare la
propria indipendenza, la lingua e le tradizioni patrie. Nelle stesse
scuole era divisa una nazione dall'altra e occupava le panche ad
essa destinate. Non possiamo affermare che quest'uso fosse comune
in tutte le università italiane; gli storici e gli statuti ne fanno
menzione[142].

I posti per gli scolari erano destinati dal professore e nessuno senza
il suo permesso poteva occupare il luogo lasciato da un altro[143].

La divisione secondo le nazioni non fu la sola che dovettero subire
nel loro svolgimento le università antiche. Nei primi secoli della
loro formazione tutte le università e principalmente le italiane,
dietro l'esempio di quella di Bologna, ripetevano la loro origine
dai cultori del diritto che erano i più numerosi e i soli che per
l'autentica di Federigo I fossero favoriti di privilegi e investiti
di immunità e franchigie scolastiche. I cultori delle altre scienze
non erano rappresentati che in piccola parte e aveano poca importanza
nell'ordinamento universitario, e tutti i diritti che acquistarono in
progresso di tempo non furono che effetto di spontanee concessioni, e
di facoltà usurpate ai giuristi. Nei quali fu sempre tanto profondo il
sentimento di superiorità, che il giureconsulto Odofredo in un passo
delle sue opere spiega la parola antecessores colla quale solevano
essere designati gli studiosi delle leggi, dicendo che così doveano
chiamarsi perchè precedevano tutti gli altri non solo nella scienza ma
anche nei costumi (_.... quia excedunt alios in scientia et moribus_).
E quando dopo Bologna, cominciarono a fondarsi le altre università
italiane, i dottori bolognesi sostenevano che ad essi soli spettavano
i privilegi concessi dall'imperatore Federigo coll'autentica, di cui
parlammo altrove, e non aveano diritto di parteciparne che i soli
cultori del diritto.

Col crescere della civiltà e col diffondersi del sapere, anche le altre
scienze vennero acquistando nelle università quell'importanza che prima
non aveano, e crebbe il numero dei loro cultori in guisa, che cominciò
a manifestarsi in essi il bisogno di separarsi dai giuristi e creare
leggi adatte all'indole dei propri studii e ordinamenti conformi. Il
sentimento d'indipendenza che spingeva gli artisti (così eran chiamati
i medici, i filosofi, i grammatici e gli studiosi delle scienze affini)
a sottrarsi da quel grado d'inferiorità in cui li aveano posti i
giuristi, cominciò a rivelarsi fino dal secolo XIII nell'università
di Bologna e di Padova, e poi si estese a tutte le altre, e nei secoli
successivi si mutò in aperta ribellione onde fu necessario formare due
università separate con statuti e ordinamenti proprii che si dissero:
_università delle Leggi e università delle Arti_.

Questa trasformazione però non avvenne che dopo lunghi contrasti e
per effetto di parziali concessioni e corsero molti secoli prima che
gli artisti potessero chiamarsi del tutto indipendenti dai cultori del
diritto.

Alcuni cenni raccolti dagli storici serviranno a dimostrare come
lentamente si operasse questo svolgimento, nelle antiche università e
come molto tardi fosse vinto il pregiudizio dalla vantata superiorità
della giurisprudenza sopra le altre scienze.

Un primo tentativo di autonomia gli artisti lo posero in opera in
Bologna nel 1295, chiedendo ai magistrati la facoltà di nominare un
Rettore che non dipendesse dai giuristi. Questa loro dimanda non ebbe
però esito favorevole[144]. Tale diritto di eleggersi un Rettore non fu
riconosciuto agli artisti che nel 1316[145].

In Padova gli artisti potevano nominare il Rettore ma sotto certe
condizioni. Il nuovo Rettore nei tre giorni consecutivi alla sua
elezione, doveva prestar giuramento ai Rettori dei legisti di
fedelmente osservare gli statuti.

Quando mancava il Rettore degli artisti, questi dipendevano da quello
dei giuristi. Gli artisti poi nelle controversie forensi dovevano
ricorrere ai Rettori dei giuristi, seppure non preferissero di
sottoporre le loro ragioni al Vescovo come autorità suprema dello
Studio.

Ognuno che volesse ricevere la laurea nelle arti doveva prestar
giuramento sugli statuti e pagare una tassa all'università dei
giuristi[146].

L'università delle arti di Padova sembra che fosse obbligata per le
consuetudini a pagare anche una pensione annua a quella dei giuristi,
perchè il Colle racconta che un Bartolommeo da Mantova dottore in
quello Studio fu il primo a stipulare la liberazione degli artisti
dal tributo consueto[147]. In Ferrara nel 1507 nell'occasione che si
eleggevano i Rettori di ambedue le università, fu sollevata l'antica
quistione di precedenza fra i Rettori dei giuristi e quelli delle arti.
Accesi gli animi, già mal disposti per vecchi rancori, delle parole
si passò alle armi e tanto s'inasprirono le discordie nell'università
che la città intera fu posta in scompiglio. Alfonso duca di Ferrara
si interpose, e volendo conciliare le parti, sottopose il giudizio ai
riformatori dello Studio di Bologna dove erano meglio conosciute ed
osservate le antiche consuetudini scolastiche. Esso infatti scriveva
ai riformatori perchè lo informassero esattamente dell'uso della loro
università intorno alle quistioni di precedenza fra i giuristi e gli
artisti.

I riformatori risposero così: «Desidera la vostra Excellentissima
Signoria esser certificata de la consuetudine et modo se tiene in
questa Città circa la precedentia de li Rettori Juristi, et Artisti de
questo Studio: Gli respondemo inveterata et antiqua usanza esser sempre
stata et mantenersi infino al presente senza controversia alchuna, che
li Rectori Juristi in tutti li atti pubblici precedano ai Rettori de
li Medici et Artisti et tale è lo ordine et la observantia usitata in
questo Studio nelli tempi passati et presenti[148].»

Ciò dimostra che nel secolo XVI era tuttora in vigore l'antico uso di
far precedere i cultori del diritto a quello di tutte le altre scienze
e accordar loro i primi onori e privilegi.

Nel 1535 nacquero nuove discordie in Ferrara per questa stessa
cagione e il duca Ercole, che allora regnava, volle metter fine alla
controversia, decretando l'assoluto e incontrastabile primato dei
giuristi sugli artisti[149].

Le prime università italiane, nelle quali venne tolta la perenne
occasione di discordie, che era la questione di precedenza fra i
legisti e gli artisti, furono quelle del Piemonte. Salito al trono
Emanuele Filiberto di Savoia, il quale oltre essere grande capitano
era anche savio e prudente legislatore, conobbe quanto grave danno
recassero al buon andamento degli studii e alla dignità della scienza
quelle controversie che mettevano di frequente in scompiglio le
scuole e aveano origine in un riprovevole sentimento di vanità e di
orgoglio. Con un suo editto del 15 giugno del 1575, proclamò adunque
il principio, nuovo affatto negli usi scolastici del medio evo, che la
preferenza fra i dottori si dovesse desumere dall'anzianità del grado
senza far distinzione fra i giuristi e gli artisti.

L'editto dice così:

  Emanuele Filiberto per gratia di Dio Duca di Savoja, Prencipe di
  Piemonte etc. A tutti nostri Ministri, Offitiali, Vassalli, Sudditi
  et particolarmente alli Governatori di nostre Provincie et Presidj
  salute.

  Volendo noi evitare alle contese che sogliono nascere tra Dottori
  Legisti ed Artisti per conto della precedenza, in cotesti vostri
  governi et mandamenti.

  Dichiariamo la mente nostra essere che facciate preceder sempre il
  Dottore più antiquo, tanto Artista come Legista indifferentemente,
  precedendo però l'anteriorità della data delle lettere del
  Dottorato di ciascuno, et ciò per modo di provisioni in fin che
  sarà da noi per generale ordinatione provisto, Commettendo alli
  sudetti Ministri, Offitiali, et Governatori respettivamente si come
  aspetterà, che habbiate di così far esseguire et alli Dottori di
  osservare intieramente la presente nostra dichiarazione per quanto
  stimano cara la gratia nostra che tale è la mente nostra.

      Dat. in Torino alli 15 di Giugno MDLXXV.

                                            EMMANUEL FILIBERT[150].

Questo editto pare che non avesse tanto efficacia da togliere ogni
cagione di contrasto anche nelle stesse università piemontesi, perchè
un secolo dopo che esso venne promulgato, Carlo Emanuele II dovè con un
suo Decreto proclamare nuovamente l'assoluta uguaglianza fra i medici e
i legisti[151].

Soltanto col progresso della civiltà riuscirono tutte le scienze ad
acquistare uguale importanza e dignità nelle scuole e nella coscienza
universale, che per tanti secoli avea preferito i giuristi ai cultori
delle altre dottrine con manifesta ingiustizia e detrimento del sapere.

Ora veniamo a parlare delle _matricole universitarie_.

I soli scolari stranieri erano in forza dell'autentica di Federigo
I iscritti nelle matricole universitarie e godevano insieme
alle loro famiglie dei privilegi scolastici. I cittadini sebbene
frequentassero in comune le scuole e attendessero come i forestieri
agli studii, nondimeno erano esclusi dai registri accademici. Lo scopo
dell'autentica imperiale, era manifestamente quello di favorire gli
stranieri, perchè nel vincolo dell'associazione trovassero difesa
ed appoggio, che pel diritto pubblico allora molto imperfetto, non
avrebbero potuto invocare fuori della loro patria. Ogni scolare
forestiero doveva dunque iscriversi nei ruoli universitarii per godere
dei privilegi accordati dagli studenti e dalle consuetudini.

Lo scolare che voleva esser iscritto, palesava il proprio nome al
Rettore dell'università, il luogo di nascita e la scienza che intendeva
di studiare. Pagava inoltre una tassa che variava secondo l'università,
ed era tenuto annualmente a prestare giuramento di fedeltà e di
obbedienza al Rettore e agli statuti[152].

Ciascuna università fino dall'epoca della sua fondazione compilava le
leggi che la dovevano governare. Il primo monumento di legislazione
scolastica fu l'autentica imperiale già ricordata, la quale pose le
basi di quelle prime associazioni scientifiche che esistevano di fatto,
ma erano quasi ignorate perchè prive di protezione e di personalità
civile.

Dopo questa autentica, fra le fonti della legislazione scolastica
antica, debbonsi annoverare le consuetudini, il diritto comune, i
decreti dei concilii e le bolle papali. L'ingerenza ecclesiastica
specialmente nei primi secoli della formazione delle università
fu molto estesa, come vedremo in seguito, e i pontefici di propria
autorità, nonchè i concilii del secolo undecimo e duodecimo a ciò
convocati, sancirono molte regole di disciplina scolastica.

Gli ordinamenti legislativi delle università del medio evo come tutte
le raccolte di leggi civili e politiche di quell'epoca furono chiamati
col nome generico di statuti (_Statuta_).

Fra tutte le università, quella di Bologna prima d'origine e
d'importanza sulle altre d'Italia, ebbe gli statuti più perfetti e
meglio ordinati; e anche quando sorsero altri centri di studii che la
emularono in potenza e numero di scolari, essa portò sempre il vanto
per le sue leggi e servì di modello a tutte le compilazioni statutarie
del medio evo. Gli storici raccontano a prova della perfezione di
questi statuti, come nel 1554 venissero dal papa, allora signore del
territorio bolognese, estesi a legge generale[153].

I più celebri giureconsulti erano chiamati a compilare statuti
universitari. La tradizione vuole che Bulgaro fosse il primo
compilatore degli statuti dell'università di Bologna. In quei tempi non
essendovi per anco luoghi destinati alle pubbliche lezioni, i dottori
solevano insegnare nelle case, e Bulgaro pare che desse quivi i suoi
responsi e facesse le prime collezioni degli statuti[154].

La nomina delle persone incaricate di prender parte alla compilazione
degli statuti, spettava per un'antico privilegio, agli scolari i quali
erano affatto indipendenti da ogni vigilanza degli altri membri della
università.

I compilatori degli statuti si chiamavano _Statutarii_ e _Statutarium_
il luogo destinato a conservarli.

Tutte le compilazioni di leggi relative alle università del medio
evo, prendevano a fondamento l'autentica di Federigo I e gli statuti
di Bologna, salvo poi ad accrescere le disposizioni e introdurre i
mutamenti reclamati dai tempi e dai luoghi. Gli statuti sogliono essere
divisi in titoli e rubriche e riguardano l'ordinamento dell'università,
l'elezione del Rettore e dei dottori; determinano il numero e la
qualità delle persone che debbono far parte del corpo scolastico; le
norme per conferire le promozioni e i gradi accademici; le immunità
e i privilegi che si concedono agl'insegnanti e le pene minacciate a
quei che avessero cospirato in qualunque maniera a danno dello Studio.
Molti di questi statuti ci rimangono ancora ben conservati, e sono
i più utili documenti da consultare per chi voglia acquistare vaste
cognizioni sull'ordinamento e l'ufficio delle università antiche.

Però le più importanti fra queste università, solevano, secondo i
bisogni e le mutate condizioni dei tempi, modificare sostanzialmente
gli antichi statuti, e farne diverse edizioni, come Bologna, Padova,
Ferrara e diverse altre.

Bologna nel corso del secolo XIII, introdusse importanti innovazioni
nei suoi statuti universitarii. La prima compilazione fu fatta nel 1253
e nel 1289 furono aggiunte nuove modificazioni relative specialmente ai
privilegi da conferirsi agli scolari e ai dottori fra i quali figura
il celebre Taddeo fiorentino che illustrò le scuole mediche di quelle
università[155].

Negli statuti bolognesi si trova stabilita la massima che le riforme
generali da introdursi nelle leggi scolastiche non si potessero
fare prima che fossero trascorsi venti anni dall'epoca della loro
compilazione: le riforme parziali invece avevan luogo ogni cinque[156].

Per le modificazioni da introdursi negli statuti, solevano esser
consultati i più autorevoli giureconsulti e non di rado era richiesta
dalle università anche l'approvazione del Papa. Gli scolari prendevano
parte alla compilazione degli statuti o nominando persone di loro
fiducia o intervenendo essi medesimi in base ad un privilegio che
riconosceva in loro il diritto di partecipare alla formazione delle
leggi e di concorrere all'elezione dei magistrati universitarii[157].

Dopo aver dato un cenno degli statuti e del modo col quale erano
compilati, passiamo a vedere di quali mezzi disponessero i comuni per
fondare e mantenere le università.

Finchè le scuole non furono che libere associazioni di dottori e
scolari non era necessaria altra spesa che quella degli alloggi e dello
stipendio per gl'insegnanti. Ogni dottore teneva scuola in casa propria
o ne prendeva una in affitto, supplendo alla spesa colle oblazioni dei
suoi uditori. Non di rado avveniva che un dottore cedeva ad un altro
la scuola in compenso di una data somma, o trasmetteva la sua clientela
agli eredi per testamento.

In questo primo periodo le scuole erano sparse in diversi luoghi, ed
avevano il carattere di private aggregazioni.

Ma col progredire della scienza, crebbero di numero e d'importanza
anche le scuole, e cominciò a manifestarsi il bisogno di un edifizio
pubblico dove gli scolari potessero in comune ascoltare le lezioni e
riunirsi a trattare gl'interessi dell'università. Le private oblazioni
degli scolari, o collette (collectæ) come chiamavansi, non erano più
sufficienti a mantenere le università e dovettero i comuni intervenire
supplendo alle gravi spese colle annue rendite.

Non è senza interesse il conoscere quali fossero le entrate delle
università, e di quali espedienti si giovassero i comuni per
aumentarle.

L'università di Bologna per qualche secolo potè bastare al proprio
mantenimento colle sole offerte degli scolari e colla tassa che
pagavano all'atto dell'iscrizione, perchè erano allora numerosissimi
gli uditori che frequentavano quello Studio.

Ma sorto lo scisma tra gli imperatori svevi e il papa, al quale Bologna
si tenne fedele, furono richiamati gran parte degli scolari tedeschi e
di partito imperiale, e questa fu una delle cagioni di spopolamento che
subì quell'università. Alla quale emigrazione degli scolari tedeschi
se ne aggiunsero altre quando si fondò l'università di Padova, di
Ferrara, di Pavia; ed una notabilissima dell'anno 1321 in occasione
della condanna a morte di uno scolare catalano che aveva rapito una
fanciulla.

Scemato il numero degli scolari, e scarseggiando il denaro, per
il mantenimento dell'università si dovette supplire con mezzi
straordinarii. I sedici Riformatori dello Studio cominciarono ad
assegnare una parte delle pubbliche entrate per stipendio ai dottori,
e si aumentarono le gravezze e i balzelli destinando anche a benefizio
dell'università l'intero provento della gabella del sale.

L'amministrazione di questi dazii chiamati _gabella grossa_ venne da
Giulio II con sua bolla del 7 gennaio 1509 affidata e sei dottori dei
collegi Canonico, Civile e Medico. A questi da Gregorio III nel 1579 ne
furono aggiunti altri sei e così in tutto dodici da eleggersi quattro
dal collegio Canonico, quattro dal Civile, e quattro dal Medico.

Le entrate ordinarie delle università erano le imposte, e parte
dei dazii, fra i quali ve n'erano alcuni destinati esclusivamente a
benefizio delle scuole. La gabella del sale è quella che più spesso
troviamo ricordata dagli storici. In Padova fino dal 1351 fu destinata
a profitto dello Studio la gabella dei carri (_plaustorum_) e dei bovi
che si diceva (_bovaticum_).

Anche il clero concorse più volte al mantenimento delle università e ne
abbiamo numerosi esempii.

Nel 1488 Alessandro VI con un suo breve, concesse all'università
fiorentina la facoltà d'imporre cinquemila ducati sui beni
ecclesiastici della città e territorio. Cessato questo provento e
rimaste esauste le finanze della Repubblica per le spese di guerra, il
clero generosamente si offrì perchè l'università non ne trovasse grave
detrimento, di continuare spontaneamente a pagare la tassa imposta dal
breve surricordato.

Il cronista Azario racconta che Galeazzo Visconti ricevuto il rescritto
imperiale che accordava il privilegio di Studio generale all'università
di Pavia, impose una taglia al clero di Novara perchè provvedesse i
dottori dei letti e panni loro necessari[158].

I comuni solevano anche destinare a profitto delle università una somma
annua. Per esempio Roma somministrava 14,000 fiorini per lo stipendio
dei dottori[159]; e Firenze 2,500 fiorini d'oro[160]. Anche Ferrara
nel 1473 si assunse con atto solenne l'incarico di provvedere al
mantenimento del proprio Studio[161].

Nel 1494 in Padova essendo scarse le entrate dell'università supplì del
proprio il principe Carrarese[162]. Narra il Facciolati che in quella
stessa città gli scolari per aver da stipendiare un buon dottore di
leggi civili, proposero al Comune d'imporre una tassa sulle meretrici e
la loro domanda venne accolta[163].

Era in uso ancora di chiamare a contribuire alle spese per il
mantenimento delle università le città vicine che partecipavano ai
benefizi dell'istruzione. Nel 1461 le città di Bergamo, Verona e
Trevigi furono obbligate dalla Repubblica Veneta a somministrare una
parte delle spese necessarie per lo Studio di Padova[164].

In più luoghi avremo occasione di far parola dell'influenza
ecclesiastica nelle università medioevali; ma di un tale argomento
tanto importante per conoscere il progressivo sviluppo di queste
grandi associazioni scientifiche non abbiamo finora dato che pochi
cenni. Prima che ci inoltriamo colle nostre ricerche ad esaminare la
costituzione organica delle università, sarà utile fermarci alcun poco
a vedere come l'ingerenza della Chiesa nelle cose scolastiche tanto
estesa nei primi secoli, andasse man mano scemando colla cresciuta
indipendenza delle nostre università, e coll'emancipazione delle menti
dal dominio del clero.

L'influenza della Chiesa nelle discipline scolastiche bisogna
considerarla in due periodi distinti della civiltà. Nel primo
periodo, quando il sapere era esclusivo privilegio dei chierici,
l'ingerenza loro era assoluta perchè la società civile si asteneva di
partecipare ai benefizi della cultura, e le poche scuole che allora
esistevano, erano ecclesiastiche e facevano parte dei monasteri. Fino
al secolo XII, in cui le nascenti università per i privilegi ottenuti
dall'imperatore Federigo I alla Dieta di Roncaglia, affermarono la
propria autonomia, le leggi scolastiche ebbero la loro sanzione dai
papi e furono promulgate nei concilii di cui son rimasti celebri quelli
di Rovan (1074), di Londra (1138) e di Laterano (1179).

Colla progredita diffusione del sapere, nacque nelle università un più
profondo sentimento della propria indipendenza che si venne accrescendo
colle larghe concessioni e coi privilegi concessi ai dottori e agli
scolari. Affrancatesi da qualunque estranea ingerenza, le università
poterono, come libere associazioni aventi personalità giuridica,
impunemente affrontare le ire degli imperatori e gl'interdetti dei papi
senza che la loro esistenza e libertà fosse per nulla compromessa.

Sebbene in questo secondo periodo di loro piena autonomia, le
università per ottenere un legale riconoscimento all'atto della loro
costituzione si rivolgessero al papa o all'imperatore, nondimeno
questo atto esterno di ossequio non menomava la loro indipendenza,
perchè anche avanti di essere investite di questa pubblica sanzione,
esistevano di fatto e godevano di tutte le franchigie e privilegi.

Quando adunque si trova nelle storie fatto parola di bolle papali
che eleggono dottori o conferiscono le insegne dei gradi accademici,
e quando si vede invocato di frequente l'intervento delle autorità
ecclesiastiche per comporre discordie e decidere quistioni nelle
università, non si deve intendere che queste dipendessero dal papa e
che da lui soltanto acquistassero personalità e legale esistenza.

La Chiesa conservò sempre l'alta sorveglianza degli studii finchè il
suo intervento fu ritenuto necessario a conservare l'integrità della
fede e a preservare le scuole dalle perniciose influenze delle dottrine
eretiche. Il papa fu considerato come suprema autorità scolastica e in
tutte le università, il Vescovo come Cancelliere Apostolico ne faceva
le veci, intervenendo nei consigli accademici, conferendo le lauree
è partecipando coi Rettori ed i dottori alla giurisdizione scolastica
così civile come criminale.

La partecipazione della chiesa al governo delle università e il loro
grado di dipendenza dal potere sacerdotale, variava secondo i luoghi e
le diverse costituzioni politiche.

Nell'università di Bologna l'influenza ecclesiastica fu sempre molto
estesa perchè era sotto il dominio del papa.

In Napoli invece, essendo stato fondato lo Studio da Federigo II e
accresciuto dai suoi successori, il clero non vi ebbe mai nessuna
diretta ingerenza, e finchè regnarono gli Svevi non fu riconosciuta
altra autorità scolastica che quella dell'imperatore, il quale
conferiva i gradi, approvava gli ordinamenti e gli statuti, esercitava
la giurisdizione accademica e provvedeva alla nomina dei dottori.

Le rimanenti università italiane risentirono, sebbene in grado diverso,
l'influenza della Chiesa.

Brevi cenni relativi all'università di Bologna saranno sufficienti a
dimostrare entro quali limiti e con quali mezzi la Chiesa esercitasse
nei diversi secoli la sua sorveglianza nelle discipline scolastiche.

Fino dall'epoca della sua fondazione l'università bolognese fu protetta
dal papa.

Onorio III, mentre si dimostrò caldo propugnatore della libertà
d'insegnamento sciogliendo i dottori e gli scolari dal patto che quel
comune avea loro imposto perchè non emigrassero altrove[165], cercò
pur sempre di consolidare l'autorità della Chiesa e la supremazia del
potere sacerdotale sui pubblici studii. E per mantenere una continua
ingerenza sulle scuole, concesse larghi poteri all'arcidiacono. Il
quale soleva essere un prelato, scelto dal papa come suo rappresentante
nella città di Bologna e chiamato Cancellier Maggiore dello Studio,
investito della facoltà di laureare in tutte le scienze; di assolvere
dottori e scolari incorsi nella scomunica per aver percosso i
chierici; di nominare in sua assenza un vicario, e di partecipare ad un
emolumento sulle promozioni.

L'arcidiacono in Bologna, e il vescovo nelle altre università,
partecipavano insieme al Rettore e ai dottori alla giurisdizione civile
e criminale, ed era lasciata libertà alla parte di scegliere fra questi
tre poteri, il proprio giudice.

L'autorità dell'arcidiacono in Bologna fu accresciuta dai papi che
succedettero ad Onorio III, i quali liberarono tal dignitario dai
vincoli delle leggi canoniche e in parte dagli oneri della gerarchia
ecclesiastica[166]. Celestino V concesse all'arcidiacono, perchè la
sua presenza fosse utile all'università, di riscuotere tutti i frutti
delle parrocchie a lui sottoposte senza obbligo di residenza. Lo stesso
privilegio venne dipoi conferito anche da Bonifazio VIII nel 1294 e da
papa Benedetto nel 1341[167].

Un'autorità così estesa come quella dell'arcidiacono era mal
conciliabile colla indipendenza di cui godeva l'università, e perciò
frequenti discordie avvenivano fra il potere ecclesiastico che, in
onta agli statuti e alle consuetudini, vantava diritti di precedenza,
ed i Rettori che rappresentavano legalmente il supremo potere
scolastico[168].

Nell'università di Padova il potere ecclesiastico esercitò la sua
influenza in limiti assai più ristretti, perchè la repubblica di
Venezia, dalla quale dipendeva, non soffriva che altre autorità
s'ingerissero della vigilanza di quello Studio. Sebbene qualche volta
si trovi ricordato fin al secolo XV il vescovo in luogo del Rettore e
incaricato di sostituirlo nel grado scolastico; nel 1426 con lettere
ducali fu tolto questo abuso.

Nel 1437 il Senato decretò ancora che le controversie che nascevano
tra i collegi e che solevansi sottoporre alla decisione del vescovo,
fossero in avvenire portate dinanzi al pretore della città eccetto
quelle relative al collegio dei teologi[169].

Nel secolo successivo la storia di quell'università ci offre esempi
assai più rilevanti di emancipazione dall'autorità ecclesiastica.
Nel 1564 il Rettore dei giuristi a nome dei cisalpini scrisse
all'imperatore Massimiliano perchè inducesse il Senato di Venezia di
mandare agli scolari cisalpini che volevano prendere i gradi scolastici
e la laurea, di non fare professione di fede cattolica come aveva
prescritto il pontefice Pio IV. Di più per favorire gli stranieri
non cattolici, si fondarono nuovi collegi universitarii, che per
contrapporli a quelli già esistenti nei quali aveva influenza il potere
ecclesiastico, furono detti veneti (Collegia Veneta).

Da questi esempi e da molti altri che si potrebbero riferire, desumiamo
che l'ingerenza della Chiesa nelle università non era mai uniforme,
ma variava da una città ad un'altra secondo le diverse costituzioni
politiche. Quando lo Stato cominciò a prender parte diretta
all'ordinamento degli studii e a regolarne l'esercizio con leggi
speciali, l'autorità ecclesiastica nelle scuole andò sempre scemando,
finchè non rimase al clero che una parziale e limitata ingerenza negli
studii di teologia e di diritto canonico.



CAPITOLO SECONDO

  Persone che formavano l'università — Il Rettore — Origine di questo
    ufficio e sua importanza — Elezione del Rettore — Il Sindaco
    — Natura di questo ufficio e privilegi che vi erano annessi —
    I Consiglieri rappresentanti delle nazioni degli scolari — Il
    Notaro — Gli Attuari o Archivisti — Il Massaro o tesoriere — I
    Peziarii — Gli Stazionari — I Bidelli — I copisti e miniatori di
    libri.


Dopo aver parlato dell'origine e della costituzione delle università
italiane del medio evo, è utile studiare quale fosse il numero e il
grado delle persone di cui esse erano composte.

L'università poteva esser considerata sotto due aspetti: o come
aggregato di individui che componevano la corporazione, o come istituto
di pubblico insegnamento e centro di attività scientifica. Sotto il
primo aspetto le università antiche rivestite di riconoscimento legale,
godevano di piena ed assoluta indipendenza e di personalità giuridica.
Il carattere della corporazione (_universitas_) predomina nel medio evo
ed è la forma peculiare che assunsero questi grandi corpi scolastici
nel loro nascere.

Considerate come istituti di scienza, le università del medio evo
erano le sedi esclusive del sapere e dell'operosità intellettuale di
quel tempo. Bisogna distinguere adunque due classi di persone: quelle
destinate a sorvegliare e dirigere gli interessi del corpo accademico,
ad esercitare la giurisdizione scolastica e ad attendere al pubblico
servizio; e quelle cui era affidato l'insegnamento e il progresso
scientifico.

Considerati rapporto al loro grado e alla varietà delle loro funzioni,
i membri delle università antiche possono distinguersi così:

  1º Il Rettore;
  2º Il Sindaco;
  3º I Consiglieri;
  4º Il Notaro;
  5º Gli Attuari o Archivisti;
  6º Il Massaro o Tesoriere;
  7º I Peziarii;
  8º Gli Stazionari;
  9º I Bidelli;
  10º I copisti, i miniatori, i rilegatori di libri, ecc.

L'istituto scientifico era composto dei professori (_doctores
legentes_) e degli scolari: ai quali si univano anche gli scolari
insegnanti, i baccellieri, i licenziati, i ripetitori come vedremo a
suo luogo.

Ora intanto comincieremo a parlare delle persone che formavano il corpo
scolastico, e prima delle altre, del Rettore che era il supremo grado
dell'università. L'origine dei Rettori può dirsi contemporanea a quella
della università. A questo primo grado accademico fu data sempre grande
importanza e si curò in ogni tempo di conservarne il prestigio perchè
in esso si concentrava la potenza e il decoro di tutte l'università.

I Rettori, benchè trovassero nemici che tentarono talvolta di abolirne
l'ufficio o menomarne la dignità, furono sempre conservati e restituiti
nel loro grado.

La necessità del Rettore fu sempre riconosciuta. Richiesti i dottori,
dice il Middendorpio[170], se possa esservi università senza Rettori,
risposero che no, perchè il Rettore è capo dell'università, e se
vien tolto, essa diviene acefala e deforme. E infatti tanta era la
necessità di quello ufficio, che anche quando mancava il Rettore in
una università erano chiamati a farne le veci o il sindaco o taluno dei
consiglieri, o il preside dei collegi e talvolta anche il vescovo[171].

I dottori generalmente favorirono tale istituzione sebbene alcuni di
loro, tra i quali Azone e Accursio, negassero agli scolari il diritto
di eleggere a questa carica. Odofredo invece, e con lui molti altri,
riconoscono legittima l'elezione dei Rettori fatta dagli scolari[172].

Il Rettore nel disimpegno delle sue funzioni, e quando era rivestito
delle insegne del suo grado, si stimava superiore a qualunque altra
dignità sia civile sia ecclesiastica; come pure agli scolari cardinali:
privilegio che gli fu concesso da una bolla papale[173].

In antico l'ufficio di Rettore sembra che fosse occupato da un
ecclesiastico. Il Savigny parlando dell'origine di questo grado,
esclude affatto che per gli statuti bolognesi e di altre università
ancora, fosse ritenuta necessaria la qualità di chierico (_clericus_)
nel Rettore, e vuol dimostrare che tal voce avea in quel tempo e nel
linguaggio scolastico, un significato uguale a quello di scolare. Ma
non si può, a parer mio, conciliare questa versione in modo alcuno
colle stesse parole degli statuti che adoperano sempre il nome di
scolare (_scholaris_) nel suo vero e genuino significato. Esaminando
poi il disposto di certi statuti oltre quello di Bologna, si rileva
con tutta evidenza che nelle consuetudini accademiche era ritenuta
necessaria la qualità di ecclesiastico secolare nella persona che
doveva essere eletta al grado di Rettore in una università[174].

Una differenza sostanziale, relativamente all'ufficio e al modo
d'elezione dei Rettori, si manifesta tra le antiche università italiane
e le francesi. In Francia il Rettore era eletto dai dottori i quali
gli conferivano la giurisdizione civile e penale da esercitarsi sugli
scolari e le altre persone che facevano parte della corporazione.

In Italia invece il Rettore veniva nominato col libero suffragio dei
soli scolari, nei quali risiedeva la facoltà d'investirlo del suo grado
e di conferirgli l'esercizio dei supremi poteri.

Nella formazione delle prime università pare indubitato che si
eleggessero più Rettori divisi per nazioni. In Bologna, Padova,
Vercelli si trovano ricordati quattro diversi Rettori; uno per i
citramontani e gli altri tre per gli oltramontani. Verso la metà del
secolo XII il numero dei Rettori venne limitato: e ne fu eletto uno per
ciascuna delle due università.

Sembra che la prima fra le nostre università che ebbe quattro Rettori
fosse Bologna come la più antica e frequentata. Dietro il suo esempio
si ordinarono ancho le altre. Nell'università di Vicenza i quattro
Rettori nel secolo decimoterzo erano: un inglese, un provenzale, un
tedesco, e un cremonese.

In Vercelli ne troviamo uno per i francesi, uno per gli italiani, uno
per i tedeschi, e un altro per i provenzali[175].

Nell'elezione del Rettore, come in qualunque altro atto dell'interna
amministrazione delle antiche università, erano esclusi i cittadini;
sia perchè ogni estranea ingerenza era contraria all'indole della
primitiva loro costituzione; sia perchè ammettendo anche i cittadini
a partecipare a queste elezioni, essi avrebbero potuto influire
col numero sull'esito della nomina, e dar cagione a discordie e
turbolenze[176].

In qualche università l'elezione del Rettore era divisa fra i
professori e gli scolari come in quella di Roma. In Napoli fino al
1610, in cui furono promulgati nuovi statuti, il Rettore veniva scelto
dal sovrano e dipendeva dal primo Cappellano del re che era incaricato
di esercitare in suo nome l'alta sorveglianza sopra lo Studio. In
seguito anche l'università di Napoli si uniformò alle altre, lasciando
l'elezione del Rettore agli scolari.

Per procedere alla nomina del Rettore si teneva conto dell'età, del
grado di nobiltà e della fama della persona sulla quale doveva cadere
la scelta. Gli statuti e le consuetudini scolastiche imponevano ancora
di osservare che il Rettore fosse ben provveduto di patrimonio, perchè
non avvenisse che esercitando il suo magistero dovesse cercarvi,
anzichè una cagione di gloria, un lucro indecoroso.

Quando fu divisa l'università dei giuristi da quella delle arti,
ognuna di esse ebbe il suo Rettore che prendeva nome da quella cui
apparteneva. Per molto tempo però il Rettore delle arti fu considerato
molto inferiore all'altro dei legisti, e da questo doveva essere
sanzionata la sua elezione.

Ai Rettori come privilegio era concessa la facoltà d'insegnare, e in
molte università si destinava loro una cattedra nominale, alla quale
era assegnato anche un certo stipendio che serviva a compensare in
parte le spese che occorrevano per mantenere il decoro del grado.

A Padova lo stipendio del Rettore era di 50 ducati e poi fu esteso a
100. Nell'università di Pisa fu pure assegnato nel 1473 uno stipendio
di 40 fiorini che poi fu portato a 60 e in ultimo a 100[177]. Il nome
del Rettore che godeva di questo privilegio, era iscritto in segno di
onore nel Ruolo dei professori, e in primo luogo.

La funzione colla quale si eleggeva il Rettore era una delle più grandi
ed imponenti solennità scolastiche del medio evo. Alcuni giorni innanzi
la cerimonia, venivano invitati con gran pompa tutti i professori,
il vescovo, il preside e tutti gli altri magistrati c dignitari
della città. Il luogo destinato alla funzione era ordinariamente
la cattedrale. All'ora fissata si muoveva il corteggio. Precedevano
quattro trombettieri e altrettanti tamburi: poi venivano i donzelli
e dodici scolari che portavano i fasci dorati che erano un segno di
dignità che ricordava i fasci di verghe dei magistrati romani. Venivano
poi quelli che custodivano il sigillo e gli statuti dell'università
portando il cappuccio del Rettore, e dietro un bidello collo scettro
d'argento.

In mezzo al corteggio procedeva il nuovo Rettore vestito di una toga
rossa con ornamenti d'oro e in sua compagnia stavano il sindaco, i
consiglieri e gli altri ufficiali addetti all'università, vestiti essi
pure colla toga e con tutti i distintivi del loro grado. In ultimo
tutti gli scolari chiudevano il corteggio.

In chiesa si trovava il vescovo con tutti i magistrati municipali.
Scambiatisi i saluti d'uso, ognuno si poneva al luogo che gli era stato
destinato. Veniva allora letta da uno dei dottori una orazione in lode
dell'università, dei magistrati e del nuovo Rettore. Finita l'orazione,
un professore a ciò eletto, poneva il cappuccio al Rettore e gli
consegnava il sigillo e gli statuti dell'università. Allora il Rettore
rispondeva acconcie parole ringraziando dell'onore statogli conferito
e promettendo di esercitare il suo magistero con prudenza e giustizia.
Così aveva termine la cerimonia nella cattedrale.

Uscito il corteggio dalla chiesa, si dirigeva collo stesso ordine
alla casa del Rettore passando per le vie principali della città tutte
addobbate ed ornate in segno di festa. Poi si imbandivano le mense alle
quali venivano invitati i primi dignitari così dell'ordine scolastico
come del municipale[178].

Il rimanente del giorno era impiegato in giuochi e sollazzi pubblici
con giostre, corse, tornei, ai quali prendeva parte l'intera città, e
ai vincitori venivano distribuiti i premii dalle mani del Rettore.

Tanto le spese dei banchetti quanto quelle delle pubbliche feste erano
tutte a carico del nuovo eletto.

Le onoranze fatte al Rettore non si limitavano soltanto all'occasione
di questa solennità della sua nomina ed investitura. Anche durante
l'esercizio del suo magistero, godeva di grandi privilegi come supremo
rappresentante e capo dell'università.

In pubblico andava sempre accompagnato, e nelle solennità occupava il
primo luogo fra tutte le altre autorità sì civili come ecclesiastiche.
Quando dovea uscire poi dalla città per rappresentare lo Studio in
qualche fausta occasione, andava vestito di tutte le insegne del grado
e accompagnato dai dottori, dagli scolari e preceduto dai bidelli o
_nuncii_ con ricchi abiti.

Nell'università il potere del Rettore corrispondeva all'altezza del
grado e alla nobiltà del suo ufficio. Egli era arbitro supremo in
tutte le cause, avea piena e libera giurisdizione tanto civile quanto
criminale sopra tutti i membri del corpo scolastico e presiedeva i
pubblici esperimenti e le prove solenni nelle quali si conferivano i
gradi e le promozioni accademiche. Inoltre aveva diritto di essere il
primo a rivolgere le domande e formulare i quesiti nelle pubbliche
dispute non solo agli scolari, ma anco ai professori. Esaminati i
meriti degli insegnanti, spettava al Rettore di formare annualmente il
ruolo o Rotolo. E questo potere era così illimitato, che anche quando
lo Stato avocò a sè il diritto di nominare i professori, i Rettori
tentarono di escludere le persone proposte per surrogarvene altre di
loro scelta.

Avendo il Rettore la giurisdizione disciplinare sopra tutte le persone
che facevan parte dell'università, poteva ammonire, imporre multe ed
anche espellere dai collegi e dalle scuole; come vedremo parlando dei
privilegi.

Il Rettore godeva anche di molti vantaggi pecuniarii sugli emolumenti
dei collegi, e per l'assistenza alla promozione aveva diritto ad una
doppia parte di ciò che percepivano i dottori.

Sebbene circondato di tanti onori e rivestito di grande autorità,
l'ufficio di Rettore veniva spesse volte fuggito, non trovandosi
persone sempre disposte ad accettarne gli obblighi e la grave
responsabilità. Fu d'uopo quindi alle università aumentarne i privilegi
e le concessioni oltre a quelle di cui abbiamo già fatto parola.

Verso la fine del secolo XV cominciò il Rettore a prendere il titolo di
Magnifico (Rector Magnificus).

Molte università concessero ai loro Rettori di prendere la laurea
senza spesa; privilegio che si estendeva anche ai loro successori. In
Padova nel 1544, insieme alla laurea il Rettore veniva insignito del
titolo di cavaliere, e l'università provvedeva del proprio a tutte le
spese dell'investitura. Fu accordato anche a qualche Rettore dei più
benemeriti di poter proporre una persona di sua scelta (socium) per
ottenere la laurea senza spesa. Questo privilegio che aveva il suo
fondamento sopra antiche concessioni, fu ristabilito nell'università di
Padova con un decreto del Senato veneziano del 1568.

La morte del Rettore era cagione di pubblico lutto, e prendevano parte
ai funerali tutti i magistrati della città, la curia, i collegi, gli
ufficiali dell'università e gli scolari vestiti di nero.

Dopo il Rettore veniva per ordine di grado il Sindaco (Syndacus) che
era incaricato di rappresentare in giudizio l'università e far le
veci del Rettore vacante. Perciò era chiamato anche _Prorector_ o
_Vicerector_ e se ne trovano frequenti esempi nell'università di Padova
e di Pisa.

Il Sindaco era eletto ogni anno dagli scolari ed era sottoposto alla
giurisdizione comune. Questo grado è assai antico d'origine. In Bologna
se ne trova fatta menzione fino dall'anno 1295[179].

Il Sindaco godeva di alcuni privilegi inerenti al suo ufficio.

Aveva in certe università il doppio voto nelle assemblee; e presiedeva
nelle funzioni pubbliche i Decurioni della città[180].

In Padova gli fu concesso, oltre questi privilegi, quello di prendere
la laurea «more nobilium» cioè senza esame nè spese[181]. Sino a tempi
assai recenti il Sindaco di quell'università godeva di molti beneficii.
Nel 1723 gli fu accordata facoltà di scegliere uno scolare (socium)
da laurearsi senza indugio, e gratuitamente. Il Sindaco che prendeva
la laurea, godeva una preferenza sugli altri promossi a questo grado,
cioè di essere ammesso a pieni voti (ut nemine dissentiente) anche se
avesse meritato di essere approvato soltanto a pluralità (pro majori
parte)[182].

Mancando il Sindaco, erano eletti fra i membri dell'università,
alcuni sostituti incaricati di rappresentarlo detti «Prosyndici,» ai
quali pure, mentre occupavano questo grado, si concedevano diversi
privilegi[183].

Ciascuna nazione che faceva parte dell'università, veniva rappresentata
dai suoi consiglieri, i quali formavano insieme al Rettore il consiglio
accademico. I consiglieri (Consiliarii) prendevano parte al governo
dell'università tutelando il decoro e gli interessi della nazione che
li aveva eletti.

I consiglieri dei tedeschi godevano di qualche maggiore privilegio
sugli altri. La nazione tedesca in Padova era la più favorita, e quei
che vi appartenevano erano ammessi a prendere l'iscrizione come scolari
presso i loro consiglieri[184]. Non è certo se nelle altre università
godessero di ugual preferenza.

In mancanza del Sindaco era chiamato a surrogarlo un Consigliere
tedesco.

Generalmente i Consiglieri della nazione tedesca erano rivestiti di una
speciale giurisdizione sui loro connazionali, la quale escludeva anche
quella del Rettore e dei magistrati ordinarii.

Quando il Consigliere dei tedeschi faceva le veci del Sindaco
nell'università, godeva il privilegio di ottenere la laurea senza esame
e senza spese cioè «more nobilium[185].» Oltre a questo gli fu concesso
ancora di percepire durante l'assenza del Sindaco tutti gli emolumenti
e diritti inerenti a quel grado[186].

I Consiglieri erano eletti dagli scolari della propria nazione. In
Ferrara con un decreto del 1651 fu ordinato che per essere eletti a
tale ufficio i candidati dovessero mostrare le loro matricole, e gli
attestati di aver frequentato assiduamente le scuole[187].

Il Notaro era l'ufficiale rivestito di fede pubblica, incaricato di
redigere e compilare tutti gli atti relativi all'università e ai membri
che ne facevano parte.

V'era un solo Notaro, comune all'università dei giuristi e degli
artisti. Quest'ufficiale era retribuito per ogni atto che redigeva, e
godeva di più di un piccolo emolumento annuo.

In certe università gli erano affidate anche altre speciali
attribuzioni. Così in Bologna era incaricato di tenere un registro di
tutte le case da affittare nella città per comodo degli scolari[188].
Vi erano inoltre alcuni ufficiali incaricati di conservare tutti
gli atti concernenti l'università e che potevano avere interesse per
la sua storia. Questi Attuarii, o, come oggi direbbesi, Archivisti,
conservavano nel tabulario (tabularium) i documenti universitarii per
ordine di tempo e d'importanza. Ciascuna delle due università aveva il
suo Attuario.

A questi ufficiali era affidato anche il sigillo dello Studio.

La nomina ad un tal grado era personale. Si trova soltanto un esempio
in Padova di Attuario che prese per aiuto un suo nipote a patto che
mentre viveva gli dovesse prestare l'opera gratuita; e dopo la sua
morte avesse diritto di succedergli[189].

Gli Attuarii erano stipendiati dall'università alla quale prestavano il
loro ufficio.

Il Massarius o tesoriere era un altro grado onorifico concesso
in alcune università agli scolari, in altre ai dottori. Così per
gli statuti del collegio di medicina dell'università di Torino,
questo ufficiale doveva essere scelto fra i dottori più giovani del
collegio[190].

In Ferrara, invece, tal grado era riserbato a quelli scolari
che avessero dato prove di maggiore assiduità e diligenza nello
studio[191].

In Bologna il Massarius era scelto ogni anno dai negozianti della
città[192].

Gli statuti dell'università di Bologna fanno parola di certi ufficiali
detti Peziarii dalla voce _Petia_ che significava una forma comune dei
manoscritti adoprati nelle scuole.

I Peziarii erano incaricati di esercitare una rigorosa sorveglianza
sul commercio librario di quel tempo. Erano eletti ogni anno insieme
ai Sindaci dai Rettori e Consiglieri dello Studio. I Peziarii
debbono essere, dice lo statuto bolognese, «sex boni viri de gremio
nostrae universitatis providi et discreti qui sint clericali ordine
insigniti[193].» Avanti di entrare in ufficio erano sottoposti al
giuramento e distribuiti in parti uguali fra gli oltramontani e i
citramontani.

Le condizioni per essere investiti di questo grado, erano le seguenti:

_a_) Appartenere all'università;

_b_) Essere insigniti d'ordine ecclesiastico;

_c_) Giurare di prestare fedelmente i proprii servigi all'università.

I Peziarii aveano l'obbligo di provvedere ai manoscritti errati; di
sottoporre i copisti e gli Stazionari al giuramento; di denunziare al
Rettore tutti i manoscritti scorretti.

Dovevano inoltre registrare in un pubblico catalogo le opere che
credevano più utili ad essere studiate, e le meglio corrette.

Tutte le altre non comprese in questa nota, non potevano servire di
testo per l'insegnamento pubblico.

Nei tempi di vacanza erano incaricati di esaminare minutamente tutti i
manoscritti posseduti dagli Stazionari e riferirne al Rettore, che una
volta al mese doveva sorvegliare la loro condotta.

Nelle altre università non si trovano ricordati i Peziarii, nè
risulta chiaramente dagli statuti nè dalle memorie che ci rimangono,
se vi fossero nemmeno altri ufficiali di diverso nome incaricati di
esercitare analoghe attribuzioni. Forse in Bologna, dove gli scolari
erano in maggior numero, fu necessario creare un tale ufficio di
speciale sorveglianza sugli Stazionari e copisti, perchè i manoscritti
che circolavano fra gli studiosi fossero ben corretti e non servissero
a propagare errori nelle scuole.

Nelle università meno frequentate invece, essendo assai più limitato
il numero dei manoscritti, e quindi più facile al Rettore di esaminarli
senza l'aiuto di altre persone a ciò specialmente incaricate, l'ufficio
dei Peziarii si sarebbe reso inutile.

Abbiamo ricordati testè gli Stazionari, senza dichiarare qual fosse
il significato di un tal nome nel linguaggio delle antiche nostre
università. Vediamo brevemente l'indole di quest'ufficio che avanti
l'invenzione della stampa formava il centro di tutto il commercio
librario nelle scuole medioevali.

Gli Stazionari (Stationari) erano incaricati dagli statuti
universitarii di tenere presso di sè tutti i codici e i manoscritti
che dovevano servire di testo per l'insegnamento, e darli in prestito,
con un correspettivo fisso, ai dottori e agli scolari che ne facevano
domanda[194].

Era imposto agli Stazionari di possedere manoscritti bene ordinati e
corretti; di non venderli a nessuna scuola straniera nè eccedere il
prezzo stabilito dagli statuti. Dovevano anche prestar giuramento, e
dare cauzione che garantisse l'università dell'esatta osservanza dei
doveri della loro professione. Gli statuti prescrivevano anche il
numero delle opere che doveano tenere presso di sè gli Stazionari.
Il catalogo che rimane ancora dell'università di Bologna, contiene
centodiciassette di queste opere, ad ognuna delle quali viene assegnato
un prezzo in proporzione della importanza e della diffusione che
avevano nelle scuole. In generale il prezzo ascendeva a quattro denari
per quaderno, o _pecia_[195].

Il privilegio di dare libri in prestito non era soltanto degli
Stazionari.

Talvolta facevano loro concorrenza in questa industria anche i bidelli,
come pure i professori, sebbene più raramente[196].

Il commercio dei libri era ristretto fra i soli membri dell'università.

Nessuno poteva comprare libri fuorchè per uso proprio, o per dargli in
prestito.

Anche agli scolari era rigorosamente vietato di trasportare i
manoscritti fuori dell'università nella quale studiavano[197].

Gli statuti di Bologna vietavano agli Stazionari di domandare per i
manoscritti che imprestavano un prezzo maggiore di quello stabilito nel
catalogo, e di acquistare libri all'insaputa del proprietario[198].

Gli Stazionari godevano come tutti gli altri membri delle università i
privilegi scolastici, fra cui l'esenzione dal servizio militare, e in
qualche Studio anche di un piccolo assegno[199].

Le raccolte dei libri degli Stazionari erano riserbate al solo uso
dei dottori e degli scolari e non potevano avervi accesso libero
altro che i copisti incaricati di prendere gli esemplari. Lo statuto
di Bologna dice che a nessun privato debbano esser dati in prestito
i manoscritti, nè aiuto, nè consiglio o favore alcuno; nè possano i
copisti o gli Stazionari tener discorso di ciò sotto pena di essere
espulsi dall'università. Il ruolo degli espulsi era tenuto dal Notaro
ed esposto pubblicamente.

In Bologna gli Stazionari erano obbligati a dare cento lire di cauzione.

Era loro imposto di tenere un registro esatto di tutti i pegni che
ricevevano per imprestito di libri. In caso che lo scolare, cui era
stato prestato il manoscritto, lo avesse perduto, dovea pagare dieci
soldi bolognesi. Se lo scolare però asseriva di averlo restituito, si
dovea stare al suo giuramento; se poi era stato consegnato ad altri,
era chiamato a provvedervi il Rettore. Quando il manoscritto smarrito
di cui lo scolare aveva pagato l'ammenda, fosse stato trovato, gli
doveva essere restituita la somma sborsata, detratto però quel tanto
che aveva speso del suo lo Stazionario per recuperarlo[200].

Tutti quelli che conservavano i manoscritti dei copisti o degli
Stazionari espulsi, erano sottoposti all'ammenda, ed in caso di
recidiva essi pure soggiacevano alla espulsione dall'università. Ogni
Stazionario doveva tenere perciò nella sua bottega un registro di tutti
i copisti, correttori e legatori di libri che erano incorsi in quella
pena[201].

Talvolta gli Stazionari prendevano un diverso nome. Così nella
Carta dello Studio di Vercelli del 1228 gli ufficiali incaricati di
conservare gli esemplari dei testi e di fornirgli ai copisti, sono
chiamati (forse con frase più propria), _exemplatores_[202].

Al servizio interno delle università erano addetti i bidelli (Bidelli)
che aveano l'incarico di assistere i professori durante le lezioni, e
di vigilare al buon ordine nelle scuole. I bidelli non aveano stipendio
fisso; ma erano mantenuti colle collette degli scolari. Ogni università
aveva un bidello generale (_Bidellus generalis_) che era superiore agli
altri e dirigeva il servizio.

L'uso introdotto di pagare i bidelli con volontarie oblazioni è
spiegata dal Facciolati in questa maniera. In antico i soli dottori
ordinarii erano remunerati con pubblico stipendio. Tutti gli altri
venivano pagati dagli scolari, e si erano assunti i bidelli l'incarico
di riscuotere le loro offerte. Quando in seguito anche i professori
straordinari furono ammessi alla partecipazione degli emolumenti
concessi dal pubblico erario, i bidelli conservarono l'antica
consuetudine e seguitarono a riscuotere per sè quel che prima andava a
vantaggio dei professori[203].

I bidelli solevano fare tre collette all'anno.

I loro guadagni erano in proporzione del numero degli scolari, e anche
di certe straordinarie attribuzioni che erano loro affidate.

Citeremo vari esempi. In Padova nell'anno 1575 fu permesso al bidello,
non ostante lo Statuto, di farsi rilegatore di libri (et hoc stante
ejus inopia et parvo numero Scholarium)[204].

Nel 1667 facendo spesso il Consigliere dei tedeschi le veci del Sindaco
nell'università, il bidello di quella nazione dovendo prestare questo
straordinario servigio fu ammesso a godere di una retribuzione di tre
lire venete per ogni laurea[205].

Nell'università di Bologna poi fuvvi un bidello di nome Gallopesso
Tarentino, il quale essendo di corpo deforme, ma piacevole per i suoi
motti e bizzarrie, seppe così astutamente conciliarsi la simpatia degli
scolari, che alla sua morte lasciò duemila lire bolognesi: somma molto
rilevante per quei tempi[206].

Generalmente i bidelli erano eletti dall'università; ma per eccezione
talvolta era permesso ai professori di nominarne uno di loro
fiducia[207].

I doveri inerenti a questo ufficio, erano i seguenti:

_a_) Assistenza ai professori durante le lezioni e le dispute, in ogni
tempo e in qualunque luogo;

_b_) Vigilanza pel buon ordine e la nettezza delle scuole;

_c_) Cura di distribuire i banchi durante le lezioni, assegnando i
primi posti ai nobili e ai dignitari dello Studio;

_d_) Custodia dei libri che all'uscire dalle lezioni lasciavano gli
scolari[208];

_e_) Vigilanza segreta sulla condotta dei professori[209].

Una delle professioni assai lucrose nel medio evo era quella dei
copisti. Sebbene in quei tempi il commercio librario fosse quasi
esclusivamente ristretto nelle scuole, nondimeno la necessità di
fornire agli studiosi un numero rilevante di testi, e far circolare
le lezioni dei professori, impiegava l'opera di molte persone. Le
università ammettevano fra i membri della corporazione anche i copisti
concedendo loro parte dei privilegi goduti dagli altri. Il loro numero
era proporzionato a quello degli scolari che frequentavano lo Studio e
alle speranze di guadagno che offriva quell'arte. La quale non era così
semplice come oggidì; ma richiedeva uomini valenti e bene esercitati,
poichè allora il possedere un bel libro e a caro prezzo era fra i dotti
e i potenti un ambito onore.

I copisti dicevansi _scribae_ e molti di essi, erano anche esperti
miniatori. Talvolta un copista veniva destinato ad un solo genere
di lavori nell'arte sua. In Padova si ha memoria di un tale che era
addetto soltanto a copiare i diplomi di laurea, e ornarli di miniature.
E per assicurargli una conveniente retribuzione, l'università stabilì
un prezzo fisso per ogni lavoro che gli veniva affidato[210].

Si conoscevano nel medio evo diversi generi di scrittura. Vi era la
scrittura parigina (litera parisina), la bolognese (bononiensis),
la beneventana (beneventana), l'inglese (anglicana), la lombarda
(lombarda) e l'aretina (aretina). La scrittura distinguevasi anche in
vecchia e nuova (litera nova et antiqua). I libri copiati con caratteri
moderni erano di maggior valore.

Gli statuti, per evitare una dannosa concorrenza fra i copisti,
proibivano agli scolari di somministrare lavoro ad un copista che
avesse contratto un impegno precedente. Si faceva però eccezione per
il caso che il lavoro intrapreso non occupasse un termine superiore a
dieci giorni.

La dimensione di ogni manoscritto era determinata con due voci
distinte, cioè _Quaternus_ e _Pecia_ o _Petia_.

Il quaderno era ordinariamente composto di sedici pagine, ma poteva
variare secondo la grandezza della carta e del carattere.

La _pecia_ era la misura che serviva a valutare il prezzo del
manoscritto. Questa _pecia_ era composta di sedici colonne, ognuna
delle quali doveva contenere sessantadue linee, e ciascuna linea
trentadue lettere.

Nel catalogo degli Stazionari dell'università di Bologna il nolo di
ciascuna _pecia_ non supera i diciotto soldi. Troviamo, per esempio,
tassato a diciotto soldi l'Apparato delle Decretali, il Digesto antico,
i Decreti; diciassette soldi il testo del Codice e l'Inforziato, e
l'Apparatus Dig. veteris; quindici l'Apparatus Inforziati. Dopo i libri
di testo, diminuiva il prezzo del nolo fino a quattro denari. Fra le
opere che godevano maggior credito e diffusione, troviamo ricordate:
le Somme di Azone (soldi quindici); il libellus Rofredi in Jure civili
(soldi quattordici); le letture di Odofredo (soldi dieci)[211].

L'arte di copiare era esercitata anche dalle donne. Nell'università di
Bologna fra i copisti e miniatori si trovano ricordati molti toscani
specialmente aretini, i quali avevano acquistato molta rinomanza nel
colorire i libri e miniarli con fregi d'oro.

Ben presto divenne così generale e frequente l'uso di ornare i libri,
che in certe scuole dovendo i professori trasportare i loro volumi
avevano bisogno di un servo.

Odofredo parlando dei copisti del suo tempo dice che potevano esser
chiamati veri pittori[212]. E lo stesso scrittore parla anche di un
tale dei suoi tempi che mandato da suo padre a studiare a Parigi
coll'assegno di cento lire, le spendeva tutte pazzamente per fare
ornare e dipingere i suoi libri e nel comprarsi ciascun sabato una
nuova calzatura[213].

Essendo i libri rari e costosi erano tenuti nelle disposizioni
testamentarie fra gli oggetti di maggior valore, specialmente se erano
quelli appartenuti a qualche dottore famoso e sui quali aveva fatte le
sue lezioni.

Nel testamento del giureconsulto Francesco Accursio fra le altre
disposizioni si trova la seguente: «Lascia a Francesco figliuolo di
Dota sua figliuola e moglie di M. Diotalco da Lojano i suoi libri di
leggi, la somma di Azone e il libello di Rofredo, intendendo però i
libri di legge che erano a suo uso speciale, e eccettuando il Codice e
Digesto paterno sopra i quali ordinariamente leggeva esso testatore,
non volendo però che gli abbia se non quando comincerà a udire nelle
scuole; nel qual caso gli lascia ancora lire quaranta per sette anni
continui, per la spesa delle scuole, e in caso che detto Francesco sia
licenziato in legge e riceva i libri, gli lascia i vestimenti nuovi di
scarlatto con li varrj e lire quaranta per il banchetto[214].»



CAPITOLO TERZO

  Privilegi universitarii — L'Autentica di Federigo I fondamento dei
    privilegi scolastici — Immunità concesse alla nazione tedesca
    — Giurisdizione civile e criminale concessa ai dottori sugli
    scolari — Privilegio della cittadinanza — Esenzione dal servizio
    militare — Esenzione dalle imposte e gabelle — Inviolabilità
    personale e degli averi — Banche di prestito per gli scolari —
    Abitazioni riserbate agli scolari — Altri privilegi secondarii.


Coll'Autentica Habita promulgata da Federico I nella Dieta di Roncaglia
nell'anno 1158, ebbero origine i privilegi scolastici delle persone che
facevano parte delle università.

Prima di questa concessione imperiale le università non erano
legalmente riconosciute, nè godevano di alcuna personalità civile.

La legislazione scolastica del medio evo si informò a questa autentica
e gli statuti universitarii vi attinsero i loro principii e le
fondamentali disposizioni.

Però è da avvertire che Federico sanzionando quella sua costituzione,
intese di favorire l'università bolognese e specialmente la classe dei
giureconsulti, i quali avevano dato un responso favorevole alle sue
ambiziose aspirazioni di dominio universale.

I dottori bolognesi applicando soltanto a sè la concessione di quelle
franchigie, vedevano di mal'occhio che le altre università, che
cominciavano allora a propagarsi in Italia, ne partecipassero. Nel
secolo XII fu sollevata la questione dai giureconsulti di Bologna in
occasione che Pillio loro compagno, ad onta del giuramento prestato si
recò ad insegnare nello Studio di Modena. Di questa divergenza si trova
fatta menzione nei Commentari di Odofredo, il quale parlando di quelli
che secondo l'autentica doveano essere esclusi dall'uffizio di tutori,
apertamente dichiara che a parer suo non vi dovessero esser compresi
altro che i professori bolognesi[215]. Il libero esercizio di questi
privilegi passò in seguito anche agli artisti i quali emancipatisi
dalla dipendenza dell'università delle leggi, poterono compilare i
propri statuti e creare magistrati di loro scelta.

Il godimento di questi privilegi non era però comune a tutte le
persone che facevano parte dell'università: ve ne erano alcune che a
rigore dell'autentica imperiale, testè ricordata, non erano ammessi a
risentirne ugualmente i vantaggi. I forestieri (advenae forenses)[216]
erano soltanto i privilegiati, e ragionevolmente, perchè dovendo essi
abitare in una città, che non era la loro patria, per tutto il tempo
necessario a compire gli studii, sarebbero stati esposti alle ingiurie
e alle vendette dei cittadini se una legge speciale non li avesse
protetti.

Lo statuto dell'università di Bologna specifica quali erano le persone
ammesse al godimento dei privilegi universitarii secondo l'ordine del
loro grado, cioè:

I matricolati — così chiamavansi tutti coloro che erano iscritti nella
matricola universitaria.

I dottori che avevano prestato giuramento.

I notari, i bidelli generali e speciali, i famigli dei dottori
giurati e degli scolari, i miniatori, i copisti, i legatori di libri,
i venditori di carta e in generale tutti coloro addetti al servizio
dell'università e delle persone che ne facevano parte. Oltre ai già
citati, godevano di tutti i privilegi gli scolari poveri che vivevano a
spese altrui, e i ripetitori.

Ecco la rubrica dello Statuto bolognese:

                                    _Qui gaudere debeant privilegio
                                             universitatis nostrae_
                                               (Lib. III, pag. 64).

  Statuimus q. privilegiis nostrae universitatis gaudeant seu gaudere
  debeant matriculati, matriculatos autem inteligi volumus illos qui
  in matricula fuerint descripti secundum formam traditam in titulo
  de massariis. Item doctores duntaxat qui iuraverit Rectoribus
  secundum formam statutorum loquentium de juramento doctorum nec non
  notar, et bidelli generales ac etiam speciales et famuli scolarium
  et doctorum iuratorum. § Item miniatores, scriptores, ligatores
  librorum cartularii et omnes illi qui deputati fuerint quoquomodo
  ad servitia universitatis et singulorum de universitate. § Quod
  intelligimus si corporale subierint sacramentum secundum formam
  nostrorum praesentium statutorum.

  § Volumus etiam omnes scolares viventes sumptibus alienis in
  studio bononiensi ut sunt socii doctorum bonon. et scolarium bonon.
  repetitores et similes, gaudere debere omnibus privilegiis nostrae
  universitatis.

                             . . . . . . .

Per godere dei privilegi universitarii era necessario essere scolari,
cioè iscritti regolarmente nelle matricole, e pagare una tassa annua
prestando giuramento di obbedienza al Rettore ed agli statuti. Gli
scolari del luogo dove risiedeva l'università non erano compresi nei
registri perchè i diritti della cittadinanza accademica erano riserbati
esclusivamente agli stranieri come testè abbiamo detto.

È assai malagevole perciò il desumere dai documenti, dal tempo e
dagli scrittori, la cifra esatta degli scolari che frequentavano le
università italiane nei tempi di mezzo.

Fra le nazioni comprese nelle università, era sopra di tutte
privilegiata quella degli scolari tedeschi e ciò forse in omaggio
all'autorità imperiale.

A differenza degli altri studenti, i tedeschi potevano prestare
giuramento ai loro Procuratori e non al Rettore come prescrivevano gli
statuti.

In Bologna la nazione tedesca aveva la facoltà esclusiva di eleggere il
Rettore degli oltramontani.

In Padova dove i tedeschi erano in maggior numero, i privilegi erano
anche più estesi. Gli scolari di quella nazione potevano iscriversi
presso i loro consiglieri, ed uno di questi era chiamato a sostituire
il sindaco dell'università quando era vacante quell'ufficio. Inoltre
questi consiglieri disponevano di voto doppio nelle assemblee[217].
Nel 1609 nella stessa università i consiglieri tedeschi ottennero il
privilegio di allontanarsi senza andar soggetti alla multa come quelli
delle altre nazioni.

Allo scopo di proteggere gli scolari tedeschi, nel 1633 furono nominati
due protettori, i quali, sebbene nati nella città, furono nondimeno
investiti di tutti i privilegi come fossero stati stranieri[218].

Il numero esatto dei privilegi concessi ai membri che facevano parte
delle università nel medio evo non può essere con certezza determinato.

In quei tempi di viva emulazione, tutte le città d'Italia allora
costituite a repubblica, gareggiavano fra loro per fondare le
università le quali non solo davano incremento alla scienza, ma
accrescevano ancora la prosperità materiale e la diffusione della
ricchezza pubblica.

Il sorgere di una università portava seco molte sorgenti di entrata
e quanto più numerosi erano gli accorrenti, tanto maggiori erano
i vantaggi e più lauti i guadagni. Tutte le città nei Decreti di
fondazione dei loro Studi dichiaravano di conferire i privilegi e le
immunità, nelle quali largheggiavano sempre per attirare a sè una gran
moltitudine di dottori e di scolari.

Troppo lungo sarebbe lo andare enumerando tutti i singoli privilegi
e le speciali franchigie che ognuna delle nostre antiche università
nell'atto della sua costituzione e in seguito ancora, andava concedendo
a favore di quelli che vi accorrevano per ragione di studio.

Chi volesse maggiori particolari, e più diffuse notizie su questo
argomento, può rivolgersi ai numerosi storici e cronisti che ne fanno
parola; da cui noi ci siamo dati cura di riassumere i principali
privilegi; e quelli sopratutto che abbiamo riscontrato essere stati
comuni a tutte le università, e per antica consuetudine riconosciuti e
sanzionati in tutti i loro statuti.

Il privilegio che può dirsi fondamentale nella costituzione organica
delle università, e dal quale dipendeva in gran parte la loro
autonomia, era la speciale giurisdizione affidata per l'autentica
imperiale ai magistrati del corpo scolastico. Con questa concessione
si riconosceva nella legale rappresentanza accademica del Rettore e
dei professori la facoltà illimitata di poter decidere tanto nelle
controversie civili, come giudicare nei delitti che per avventura
fossero stati commessi dai membri che facevano parte dell'università,
sì nel recinto delle scuole, come pure al di fuori.

La giurisdizione civile si mantenne per lungo tempo inalterata e non
incontrò ostacoli nel suo esercizio: non così la criminale.

Verso la fine del secolo XII si trova ricordato nelle storie che
essendosi abbandonati gli scolari ad atti di violenza, i professori che
erano stati fino a quel tempo i loro giudici ordinari, si dichiararono
incapaci di frenarne gli abusi, e abbandonarono l'esercizio del
magistero penale. Nella metà del secolo decimoterzo i dottori ripresero
l'uso della giurisdizione criminale; ma la loro autorità in questa
materia non fu giammai pienamente riconosciuta; nè essi medesimi, a
quel che sembra, si curavano di farla rispettare.

La ragione di questa ripugnanza ad esercitare l'ufficio di giudice
criminale non è difficile a rintracciarsi. Dovendo i professori
esercitare presso i loro scolari un prestigio e un'autorità tutta
morale, non potevano senza offesa al loro decoro assumere un potere che
se non è sostenuto dalla forza, difficilmente si rispetta. Inoltre,
essendo essi legati per vincoli di affetto agli scolari, facilmente
dovevano essere inclinati nell'atto di giudicare più alla pietà che al
giusto rigore, e ciò a grave danno della loro autorità e dell'efficacia
della pena.

Il giureconsulto Odofredo, in un passo dei suoi Commenti al Digesto fa
intravedere quali scarsi frutti recasse l'esercizio della giurisdizione
criminale ai suoi tempi, ripristinato nell'università di Bologna e
affidato ai professori[219].

Nelle storie si riscontrano esempi frequenti di inobbedienza ai
professori; e più spesso ancora atti di spontanea rinunzia di questi
a favore di magistrati ordinari della propria giurisdizione, e ciò
specialmente nei delitti di maggiore gravità commessi dagli scolari.

Così avvenne in Bologna nel 1321 quando fu condannato uno scolaro
catalano per aver rapito una fanciulla[220].

Nei casi più lievi non poteva il colpevole esser sottratto alla sua
naturale giurisdizione e si concedeva ai pubblici ufficiali d'ingerirsi
soltanto dei delitti di competenza del fôro scolastico, quando fosse
decorso un termine stabilito dagli statuti. In Padova, per esempio,
era disposto per legge fino dal 1262, che nelle risse avvenute fra
scolari, il Podestà non avesse facoltà d'ingerirsene, se non nel caso
che passati due giorni, non fossero state composte dal Rettore o dai
dottori[221].

La giurisdizione scolastica dai professori passò in seguito al solo
Rettore, al quale, come capo supremo dell'università, fu conferita
l'autorità di giudicare. Questa giurisdizione della quale venne
rivestito il Rettore, si estendeva sopra tutte le persone che formavano
parte della corporazione, eccetto che sugli scolari tedeschi, che
quasi universalmente godevano del privilegio di essere giudicati dai
consiglieri della loro nazione.

I conflitti fra la giurisdizione scolastica e quella dei magistrati
ordinari del luogo dove risiedeva l'università, erano assai frequenti.
In Bologna, racconta il Ghirardacci, che il papa provvide ai contrasti
che nascevano fra il comune e l'università nell'applicazione degli
statuti, elevando quelli universitari a legge comune[222].

Anche i Rettori nell'esercizio della giurisdizione criminale
incontrarono gravi ostacoli. Finchè eran chiamati a giudicare dei
delitti minori e conseguentemente ad applicare pene miti, la loro
autorità non si trovava compromessa; ma quando dovevano esporsi a
pronunziare gravi pene contro persone addette all'università, non
potevano giudicare colla stessa imparzialità dei magistrati ordinarii,
ai quali lasciarono infine, come già nei secoli precedenti aveano fatto
i dottori, l'esercizio dell'alta giurisdizione criminale.

Le pene ordinariamente applicate dai Rettore erano: l'ammenda e
l'espulsione dall'università detta _privatio_. L'ammenda era in denaro
e variava secondo la gravità del fallo commesso.

L'espulsione o _privatio_ toglieva al condannato tutti i privilegi di
cui era stato investito come membro del corpo universitario, nonchè
la facoltà di frequentare le scuole, d'insegnare e di ottenere gradi
accademici. Se l'espulso era un ufficiale inferiore dello Studio, come
un prestatore di libri o un copista, nessuno poteva più contrattare con
lui sotto minaccia d'incorrere nella stessa pena.

Il modo con cui veniva esercitata la giurisdizione scolastica, variava
a seconda delle università. Accenneremo le principali differenze.

In Bologna, nel secolo XIV, troviamo un tribunale misto di autorità
scolastiche e cittadine per risolvere le controversie che si agitavano
fra un membro dell'università e un estraneo. Quando però la questione
verteva fra persone addette al corpo scolastico, doveva esser giudicata
e risoluta dal solo Rettore[223].

La giurisdizione criminale del Rettore anche nell'università di Padova
era limitata ai casi più lievi; come alla violazione degli statuti
e dei regolamenti, e ai casi d'ingiurie fra gli scolari. Le pene
minacciate in Bologna erano l'ammenda e l'espulsione dall'università.

I delitti rientravano nella giurisdizione dei magistrati municipali.
I tedeschi soltanto godevano del privilegio di essere giudicati
dai loro consiglieri anche quando il loro avversario era straniero
all'università. Il Rettore degli artisti pare, per il disposto degli
statuti, che avesse giurisdizione più estesa di quello dei giuristi,
eccetto che sui delitti che erano seguiti da morte o da lesione grave.
Il Savigny però è di opinione che questa disposizione sia errata[224].

Quanto alla giurisdizione civile il Rettore poteva giudicare in cause
vertenti fra i membri dell'università. Gli scolari nati nella città
erano sottoposti ai loro magistrati ordinari. Poteva però il Rettore
esercitare la sua giurisdizione quando una delle parti fosse stata
straniera.

L'appello era subordinato al merito della causa. Per gli affari
eccedenti un ducato, era permessa l'istanza della parte soccombente ai
consiglieri dell'università. In seguito, quando il valore della causa
avesse ecceduto le dieci lire, fu ammesso anche l'appello al podestà.

Nelle altre università la giurisdizione scolastica era più o meno
estesa.

A Vercelli il Rettore esercitava soltanto la giurisdizione civile: la
criminale era riservata totalmente ai magistrati della città[225].

A Roma gli scolari stranieri potevano scegliere per loro giudice o i
professori o il cardinal vicario o il Rettore dell'università[226].

A Napoli era distinta la giurisdizione criminale dalla civile. La
prima era riserbata soltanto ad un magistrato nominato dal re detto
Giustiziere (Justitiarius). Le cause civili erano sottoposte invece
o al giustiziere, o al professore, o all'arcivescovo a scelta delle
parti[227].

Nell'università di Torino la giurisdizione criminale era esercitata dai
magistrati municipali; ma i Rettori solevano prender parte al giudizio.

Tolte adunque differenze poco sostanziali e attinenti più che alla
natura del privilegio, al modo col quale veniva esercitato nelle varie
università, possiamo concludere che la giurisdizione privilegiata
delle corporazioni scolastiche nel medio evo fu sempre riconosciuta e
rispettata. E anche quando i principi ebbero quasi esclusiva ingerenza
e assoluto dominio nelle funzioni scolastiche, vollero che i membri
delle università avessero per loro natural giudice il Rettore, al quale
doveano esser deferite tutte le cause ad essi relative[228].

Un altro privilegio non meno esteso, era quello della cittadinanza che
si conferiva alle persone che facevan parte dell'università, e sopra
tutto ai dottori e agli scolari. Questa concessione ammetteva i membri
della corporazione scolastica al godimento e alla partecipazione di
tutti i diritti propri dei cittadini, escludendoli dagli oneri. In
tutti gli statuti delle università s'incontra una rubrica speciale
nella quale si fa parola di questo privilegio e delle condizioni alle
quali n'era subordinato l'esercizio.

A Bologna gli scolari eran chiamati _figli del popolo_ e posti sotto la
comune protezione[229].

Il privilegio generalmente era limitato al tempo pel quale i dottori o
gli scolari dimoravano nella città per ragione di studio.

Oltre le persone, erano favorite dal privilegio anche le cose e
gli averi degli scolari che si ritenevano come appartenenti alla
città[230].

Per essere ammessi alla cittadinanza in Bologna era necessario
aver frequentate le università per il corso di dieci anni[231]. Nel
1386 essendo rimaste quasi deserte le scuole, il comune bolognese
per attirarvi concorrenti promise di estendere il privilegio della
cittadinanza a tutti i discendenti dei professori[232].

Fra le immunità solite a concedersi ai dottori e agli scolari si trova
ricordata anche l'esenzione dal servizio militare.

Questo privilegio risale a tempi remoti. Nel 1264 già si trova negli
statuti dell'università di Ferrara la rubrica: «De his qui non tenentur
ire in exercitum» la quale dichiara esclusi dal servizio militare tutti
i dottori di giurisprudenza di medicina e di arti[233].

Nel 1297 veniva in Bologna riconosciuto un tale privilegio non solo
ai dottori ordinari legisti ma anche agli straordinari, come pure ai
medici i quali anche recandosi alla guerra, erano tenuti soltanto a
portare seco gli strumenti propri della loro professione[234].

Per agevolare il concorso degli studiosi nelle università era concessa
anche l'esenzione dalle imposte e gabelle.

Tutti gli statuti riconoscono questo privilegio e lo sanzionano in
apposita rubrica[235]. Per facilitare il trasporto dei loro averi si
permetteva agli scolari e alle altre persone ammesse al godimento delle
franchigie e immunità, d'introdurre in città senza molestia alcuna di
dazi nè di altre gravezze pubbliche, libri, masserizie, vesti od altro,
tanto per uso proprio come delle loro famiglie[236].

In Padova si trova esteso questo privilegio anche ai generi alimentari
(1474).

Nel secolo successivo (1551) fu accordata anche l'esenzione del vino:
il quale avvenimento, narrano gli storici, fu celebrato dagli scolari
con magnifiche feste in onore di Bacco[237].

Ma provvedendosi, come avverte il Facciolati, i dottori e gli scolari
dei generi di prima necessità dai negozianti di Padova, siffatto
privilegio riusciva illusorio; talchè ne furono fatte molte rimostranze
al Comune. Il quale pensò allora di accordare alle persone che facevano
parte dell'università la facoltà di alienare il diritto o per danaro, o
di cederlo in cambio di prodotti alimentarii.[238].

Il privilegio d'esenzione dai pubblici dazi talvolta, in omaggio
alla memoria di qualche insigne dottore, fu esteso anche ai suoi
discendenti. Così avvenne nel 1322 in Bologna che, secondo l'Alidosi,
in memoria di Accursio e figliuoli dottori famosissimi, concesse alla
detta famiglia ogni esenzione dalle gabelle[239].

Anche nei tempi di carestia si aveva uno speciale riguardo alle persone
che dimoravano nella città per ragione di studio e alle loro famiglie,
e il Comune non di rado si obbligava di fornire i generi alimentari
agli scolari e ai dottori pel prezzo stesso di acquisto.

Le persone che facevano parte delle università erano considerate per
diritto comune inviolabili insieme colle loro famiglie ed averi, ed
avevano diritto di chiedere pronta riparazione ai magistrati per ogni
offesa che avessero ricevuto, come pure di domandare l'ammenda del
danno sofferto. Questo privilegio di inviolabilità si trova sanzionato
in gran parte degli statuti universitarii; ed era favorevolmente
accolto anche dall'opinione pubblica. Già vedemmo come in Bologna
gli scolari fossero chiamati _figli del popolo_; il che dimostra
quanto essi godessero la simpatia e l'affetto della cittadinanza. E
nella dotta Bologna nel secolo decimoterzo, secondo quel che narra
lo storico Ghirardacci, fu fatta una legge a favore degli scolari
la quale disponeva: «che nessuno havesse ardire di chiamare infame
colui, che desse opera alle leggi Civili od altra scienza, insegnando
altrui o imparando: sotto pena di esilio da non rimettersi se non ad
arbitrio dell'infamato, et vollero che questa legge havesse forza in
perpetuo[240].»

Carcerati una volta certi scolari per tumulti commessi, furono poi
liberati senza alcuna pena volendo il Consiglio compiacere alle istanze
dello Studio «da che si vede (dice il Ghirardacci già ricordato) quanto
era stimato lo Studio e quale riverenza e amore altri portavano a
scholari.»

Negli statuti di Bologna del 1289 si trovano alcune rubriche nelle
quali si proclama la immunità degli scolari e si accorda loro la
più estesa protezione. In questi statuti si provvede specialmente
agli scolari che aveano patito un furto: si aggravano le pene agli
offensori delle persone addette all'università, e si promettono premii
a quelli che facciano scoprire i feritori degli scolari[241]. Quando
gli stranieri residenti in Bologna per ragione di studio fossero stati
derubati o fatti segno a violenza per parte di qualche cittadino che
non avesse potuto indennizzarli del danno sofferto, il Comune offriva
di propria l'ammenda dovuta[242].

Anche la Repubblica fiorentina concedeva questa ammenda agli scolari
che fossero stati danneggiati nell'avere o nella persona da qualche
cittadino incapace di soddisfarli[243].

Ogni offesa recata a qualche persona appartenente all'università, era
tenuta come uno sfregio fatto alla dignità del corpo, ed era incaricato
il Rettore e gli altri magistrati di dimandarne pronta riparazione.

Nel 1580 essendo stati feriti in Padova alcuni scolari, l'università
decretò che, tutti i consiglieri rappresentanti le diverse nazioni
insieme al Rettore, si recassero dal prefetto della città, e tutti
gli scolari dovessero chieder giustizia al Senato di Venezia da cui
dipendeva lo Studio, per il patito insulto[244]. Altri esempi di questa
natura si potrebbero citare a prova del sentimento di solidarietà che
animava le persone che appartenevano alla corporazione scolastica.

Perfino per i debiti che contraevano gli scolari, si aveva speciale
riguardo alla loro condizione; e in molte università fra i patti
favorevoli che si proponevano a quelli che si fossero iscritti nelle
matricole, v'era pur quello di accordare loro protezione ed appoggio
contro le ricerche dei creditori. Negli statuti di Padova si trova
introdotta a quest'uopo una forma singolare di prescrizione per la
quale scorsi otto giorni dalle pubbliche grida ogni scolare non poteva
esser più molestato per debiti, nè perseguitato giudicialmente dai
creditori. Simile protezione fu accordata anche in Ferrara nel 1504
dal duca Ercole agli scolari di quella università. L'editto così
dispone: «Da hora inanzi se intenda avere pieno, libero, et sicuro
salvaconducto, che per niuno debito non possa essere per alcun modo
gravato nè molestato in lo avere o in persona, ma possa ciascuno, che
venisse al prefato studio in dicta Città di Ferrara, per studiare in
alcuna facultade, stare et inhabitare in la dicta Città de Ferrara
e per tutto el Territorio de lo Stato nostro, et de quella partirse,
cum tutte sue robbe, libri, panni, et beni liberamente senza alcuno
impedimento reale o personale[245].»

Un altro benefizio concesso esclusivamente ai dottori e agli
scolari dagli statuti, e che può dirsi compreso nel privilegio
dell'inviolabilità personale, di cui abbiamo fin'ora parlato, è quello
che riguarda l'esenzione dal diritto di rappresaglia; forma di vendetta
indiretta molto comune nei costumi del medio evo. Per riparare l'onta
di una offesa ricevuta, s'invocava questo barbaro diritto sacrificando
in luogo del vero offensore un innocente qualsiasi purchè a lui
appartenesse per vincoli di parentela o di affetto. La rappresaglia
non era soltanto esercitata nei rapporti fra privato e privato per
sfogare vendette e rancori personali, ma era accolta ancora nel diritto
pubblico del tempo come un mezzo legittimo di guerreggiare[246].

È perciò che l'autentica di Federigo I considerato a quali pericoli
sarebbero andati esposti gli scolari se non fossero stati protetti
da una legge speciale, e posti in condizione privilegiata, stabilì
che tutti quelli che per ragione di studio si recavano in paese
straniero, non potessero essere perseguitati; prescrizione che fu
dovunque osservata, e consacrata nelle consuetudini e tradizioni
scolastiche[247].

Un uso comune nei luoghi dove risiedevano le università, era quello dei
prestiti fatti agli scolari i quali trovavano il modo di provvedersi
con un pegno e col benefizio di un tenue frutto, del danaro di
cui avevano bisogno. In alcune città si trovano stabilite vere
banche di prestiti a cura del Comune, e sotto l'osservanza di leggi
speciali.[248]

Nella celebre Carta di Vercelli, il Comune si obbligò a dare in
prestito agli scolari diecimila lire di Pavia per due anni col frutto
di due danari per lira, e per i sei anni seguenti col censo di tre
danari per lira. Questa somma dovea trasportarsi in qualche luogo
sicuro come a Venezia, e con essa somministrare il bisognevole agli
scolari ricevendo in cambio e in garanzia del prestito, i pegni. Per
maggiore liberalità il Comune vercellese si obbligava ancora, quando
gli scolari avessero mantenuto la promessa di venire a frequentare
il suo Studio e avessero preso stanza nelle abitazioni ad essi
destinate, di restituire i pegni, salvo che gli scolari offrissero
una mallevadoria, o per giuramento promettessero di non abbandonare
la città senza restituire il danaro. In Padova si era fondato pure
un banco pubblico di prestiti con pegno, col frutto di sei danari per
lira. La stima del pegno si faceva di arbitrio, di uno scolare e di un
cittadino, il primo eletto dai Rettori, l'altro dal Podestà.

Era un'abitudine molto comune anche fra i professori di dare in
prestito agli scolari con usura, e molti, come vedremo a suo luogo,
somministravano danari per vincolare i debitori a frequentare le loro
lezioni. I papi censuravano severamente questi illeciti guadagni e non
assolvevano i dottori macchiati di questa colpa, se non a patto che
restituissero il mal tolto o lo erogassero in opere di pietà[249].

In certe università, sull'esempio di Bologna, venivano scelti ogni
anno alcuni mercanti che aveano la facoltà di prestare, dietro pegno,
agli scolari. Questi prestatori doveano però giurare fedeltà ed
obbedienza ai Rettori come addetti al corpo scolastico. Il pegno più
comune consisteva nei libri, i quali essendo rari e costosi trovavano
facilmente chi ne faceva acquisto.

Per attestato di benevolenza si concedeva agli scolari il riscatto
dei loro pegni purchè prestassero mallevadoria come in Vercelli ed
in Napoli[250] e anche senza garanzia nessuna e per atto di sola
liberalità come promise il Comune di Siena nel 1321 a tutti coloro che
fossero andati ad iscriversi nella sua università, destinando per tale
riscatto la somma di seimila fiorini e promettendo inoltre di supplire
alle spese del viaggio ed al trasporto dei loro bagagli.

Fra i patti che si stipulavano all'epoca della fondazione di una
università fra gli scolari e il Comune, v'era pur quello col quale
si obbligava la città di provvedere agli scolari abitazioni comode
e a buon mercato. Nella Carta Vercellese, i Procuratori del Comune
si obbligarono di destinare ad uso degli scolari cinquecento comode
abitazioni delle migliori della città; la cui pigione era fissata a
diciannove lire di Pavia e doveva stabilirsi di consenso da due scolari
e da due cittadini, e in caso di discordia dal vescovo o suo vicario.
In questi patti conclusi cogli scolari vennero però eccettuate le case
che dovevano servire di abitazione ai forestieri in tempo di pubblico
mercato.

Quando i dottori o gli scolari volevano licenziare la casa, dovevano
rivolgersi al Podestà.

Così pure in Padova gli alloggi degli scolari erano destinati dal
Comune a prezzo fisso e determinato.

A Napoli il prezzo delle case degli scolari era stabilito da una
Commissione e non poteva superare la moneta di due once d'oro (pro
quarum unciarum auri)[251].

In Bologna venivano ogni anno eletti quattro ufficiali destinati a
fissare il valore delle pigioni, che erano detti _tassatori_ e si
sceglievano due fra i cittadini e due fra gli scolari. I locatori che
dopo stabilito il prezzo con questi tassatori avessero violato i patti,
erano sottoposti ad una ammenda. Lo statuto bolognese accordava pure
agli scolari il diritto di rimanere per tre anni nella medesima casa.
Quei proprietari che si fossero rifiutati di sottoporli alla tassa
convenuta, non potevano più affittare i loro quartieri agli scolari. Il
Notaro dell'università era incaricato di tenere presso di sè per comodo
degli scolari un registro di tutti i quartieri da affittarsi.

Si trova anche stabilito dagli statuti che le case abitate da persone
addette all'università non potessero essere atterrate dal Comune per
tradimento o malefizio, com'era allora in uso, nè invase giammai dagli
esecutori di giustizia per qualunque ragione.

Un altro privilegio concesso agli scolari del medio evo era quello
di portare le armi a difesa della persona; ma a cagione dei gravi
inconvenienti, cui dava luogo questa concessione, subì molte
limitazioni e spesso venne anche per motivi di ordine pubblico,
revocata. Questo privilegio in molti luoghi non si perdeva neppure
coll'acquisto della cittadinanza, per la massima così frequentemente
ammessa a favore degli scolari dagli statuti di quel tempo, che
cioè dovessero in tutto pareggiarsi ai cittadini senza risentirne le
gravezze e gli oneri[252].

Negli statuti dell'università di Torino si trovano accordate agli
scolari e alle altre persone che facevano parte dell'università alcuni
privilegi molto singolari. Tutte le compagnie dei comici e ballerini
che si recavano in quella città, erano obbligati a dare a ciascun
sindaco otto biglietti per l'ingresso al teatro. Tutti i saltimbanchi
e cerretani dovevano dare ad ogni sindaco ed ai bidelli otto vasi dei
loro specifici; tutti i liquoristi un'ampolla di acquavite o una libbra
di confetti; i fondachieri una libbra di confetti e i pasticcieri
focaccia a ciascun sindaco nella vigilia dell'Epifania. Ognuno che
avesse preso in appalto la gabella del tabacco era tenuto a regalarne
un rublo e mezzo a ciascun sindaco, di cui due libbre spettavano al
segretario ed una a ciascuno dei bidelli.

Gli ebrei erano obbligati a pagare per la prima neve venticinque scudi
d'oro, dei quali una parte spendevasi dai legisti per celebrare la
festa di santa Caterina, l'altra dagli artisti per la festa di San
Francesco.

Inoltre i fondachieri della città di Torino dovevano regalare
annualmente agli studenti cinquanta risme di carta ed i librai dodici.
Questa carta si distribuiva fra i sindaci, i consiglieri, gli studenti,
il segretario ed i bidelli[253].

Da tutto quanto abbiamo esposto intorno ai privilegi che gli statuti
concedevano alle persone addette alle università, è rimasto a
sufficienza dimostrato che nel medio evo, vogliasi per spirito di
emulazione o per amore alla scienza, gli studiosi ottennero così estesi
privilegi ed immunità, e furono accolti con tanto favore e rispetto
dovunque si recassero, che formarono un ceto separato ed ebbero perciò
usi e costumi dissimili affatto dalle classi della società di quel
tempo.

Gli statuti che largheggiavano tanto nelle concessioni a favore
specialmente degli scolari, non prevedevano a quali disordini si
andava incontro eccitando con franchigie ed immunità una gioventù
già per indole sua baldanzosa e turbolenta; e infondendo negli animi
la persuasione che bastasse essere iscritto fra gli scolari per
abbandonarsi ad una vita licenziosa e commettere senza timore delle
leggi qualunque sopruso e violenza. Di ciò parleremo più diffusamente
quando entreremo a svolgere l'argomento della vita scolastica nelle
nostre antiche università: ora intanto basti avvertire che insieme
ai molti ed incontrastabili vantaggi della concessione di questi
privilegi, vi erano pure inconvenienti assai gravi che le leggi del
tempo non seppero o non vollero riparare.

Il che si spiega esaminando il carattere della vita pubblica del medio
evo, e le speciali condizioni della scienza. Le università, lo abbiamo
già osservato, erano nella loro originaria costituzione corporazioni
per nulla dissimili tanto nella forma che nelle leggi colle quali si
reggevano, alle molte altre associazioni di cui era composta la società
di quel tempo. Come corporazioni, adunque, non potevano le università
costituirsi se non in forza di privilegi, come le numerose arti cui
era affidato lo sviluppo delle industrie e del commercio. Aggiungasi
inoltre che la gara stimolava tutte le nostre città comprese anche le
più umili ed oscure a fondare uno Studio, e ciò non poteva ottenersi
se non lusingando con promesse di larghe concessioni gli scolari e i
dottori delle altre università.

Così il numero e l'importanza dei privilegi scolastici si venne sempre
accrescendo, e tutti gli statuti si occuparono specialmente di questa
parte della disciplina accademica. Noi abbiamo cercato, come dicemmo in
principio entrando in questo argomento, di dare un concetto abbastanza
esatto della natura di questi privilegi, accennando i più importanti e
quelli specialmente che abbiamo riscontrato essere stati comuni a tutte
le università. Di altre minori concessioni accennate dagli statuti e
dagli scrittori, non vogliamo parlare per amore di brevità, sembrandoci
che non sia necessario per avere una giusta cognizione dell'argomento
di perderci in indagini minuziose e non di molto rilievo, alle quali
si può supplire dal lettore, ricorrendo, quando gli piaccia, alle fonti
originali che accennammo nel corso di questo capitolo.



CAPITOLO QUARTO

  Origine dei gradi accademici — Antichità della parola _dottore_
    e dell'uso della laurea — Qualità richieste per ottenere il
    grado di dottore — Gradi accademici minori — Il baccellierato —
    La licenza — Esperimenti che precedevano il conferimento della
    laurea — Solennità colla quale si festeggiava il giorno della
    laurea — Spese per ottenere il grado di dottore — Diverse specie
    di lauree — Privilegi e diritti propri del grado di dottore.


Appena le università divennero corpi privilegiati e indipendenti,
acquistarono la facoltà di conferire i gradi accademici e i diritti e
le franchigie ad essi inerenti. È da notarsi che le università antiche,
anche in questo essenzialmente diverse dalle moderne, conferivano
le insegne ed i gradi più per l'utile scientifico che per abilitare
all'esercizio delle professioni.

Quando taluno veniva insignito del titolo di baccelliere, di licenziato
o di dottore (nei quali tre titoli si riassumevano i gradi accademici
di quel tempo), acquistava il diritto d'insegnare e poteva da quel
momento partecipare a tutti i privilegi e alle franchigie scolastiche.

Bastava uno di questi tre titoli per acquistare la facoltà d'insegnare
in una università; ma il pieno godimento di tutti i diritti accademici
non si poteva conseguire se non si era ottenuto il grado di dottore
e non si faceva parte di un collegio universitario. Adunque, quando
taluno veniva chiamato dottore, s'intendeva nel vero senso della
parola, di parlare di quello che insegnava o come allora dicevesi,
leggeva (_doctor legens_): tutti gli altri erano per ironia chiamati
(_doctorelli_) e, secondo l'opinione di molti scrittori, non potevano
godere dei privilegi e delle immunità proprie di quel grado[254].

È molto incerta l'epoca in cui si cominciò a conferire il titolo e le
insegne di dottore nelle università. Gli eruditi hanno fatto molte
ricerche sopra questo argomento; ma non son giunti a provare con
evidenza a qual tempo risalga l'origine di questo grado e in quali
scuole venisse per la prima volta conferito.

Alcuni storici attribuiscono ad Irnerio l'uso di celebrare con
solennità il conferimento del titolo e delle insegne, ma non vi sono
documenti che confermino questa opinione. I segni dell'investitura
del dottorato che erano la veste, il berretto, o l'anello, non è
inverosimile che fossero tolti dall'uso molto comune in quei tempi
d'incoronare i poeti.

Il Villani, parlando di Dante, dice che fu seppellito a grande onore in
abito di poeta.

La laurea è certamente anteriore al dottorato come grado accademico.
Infatti l'imperatore Ottone III, scrivendo al monaco Gerberto che
divenne poi papa Silvestro II, lo chiama «filosofo peritissimo e
laureato nelle tre parti della filosofia[255].»

Certo è che per non confondersi nell'origine del dottorato, è
d'uopo distinguere due epoche diverse nella storia di questo titolo
scolastico. Bisogna avvertire che prima assai della costituzione
delle università, era conosciuto il nome di dottore; ma non prese
il significato di ufficio e di grado accademico, se non quando si
formarono le prime scuole universitarie e gl'insegnanti vennero
rivestiti di privilegi e di giurisdizione sugli scolari. Fu necessario
allora far distinzione fra chi insegnava nelle università e i maestri
privati, e stabilire con un nome nuovo la differenza fra quei che
coltivavano le scienze insegnando nelle pubbliche scuole, e quelli
che si dedicavano alle arti ed alle professioni, e sebbene avessero
facoltà di leggere in cattedra pure se ne astenevano. Cominciò allora
la distinzione volgarissima nel linguaggio scolastico del medio evo
fra dottore leggente (doctor legens) e dottore non leggente (doctor non
legens).

Secondo il Sigonio quelli che modernamente son chiamati dottori,
nel medio evo si dicevano giurisperiti o giudici: quelli invece che
oggi diconsi professori si chiamavano allora dottori[256]. E questa
distinzione è molto esatta e dimostra che nel medio evo come oggidì
si poneva gran differenza fra chi era investito di un semplice grado
accademico e chi aveva facoltà di adempiere l'ufficio d'insegnante.

Nei primi secoli del rinascimento il nome di dottore, al dire del
Muratori, ebbe un significato tanto esteso che poteva assumerlo anche
chi esercitava un'arte manuale. Infatti si trovano ricordati «doctores
librarii, doctores sagittarum, etc.[257]. Il Colle[258] in un documento
del 1170, ha riscontrato che un miniatore aveva il titolo di dottore
in Padova, dicendo il documento «che era un buono e bravo dottore, cioè
nell'arte sua di miniare.»

Da questi esempi pare evidente che il significato originario di dottore
fosse quello di persona esperta e provetta in qualche arte o scienza.

In seguito si attribuì il titolo di dottore soltanto a chi insegnava
nelle scuole private, e fu adoperato un tal nome promiscuamente cogli
altri molto in uso nei primi secoli del risorgimento del sapere,
di _judices, magistri, causidici_ e simili. Irnerio è chiamato nei
documenti del tempo sempre _judex_, o _magister_ e non dottore[259].
Osserva però il Sarti che un certo Valfredo contemporaneo d'Irnerio che
viveva nel 1139, si trova indicato col nome di _legum doctor_[260].

Così pure alla battaglia della Meloria furono fatti prigionieri
diciassette sapienti di governo che il cronista Foglietta chiama
dottori[261].

È manifesto adunque che il titolo di dottore ha avuto significato
differente secondo i tempi e lo stato della scienza. Infatti verso
il secolo XII il nome di dottore diviene meno generico come abbiamo
osservato desumendo questa opinione dai più autorevoli documenti
del tempo, perchè si attribuisce non più a tutti quanti esercitavano
un'arte o una professione; ma soltanto a quelli che avevano fondato
una scuola ed insegnavano qualche scienza. E ciò può dimostrarsi
anche osservando che col risorgere dello studio delle leggi che ben
presto si propagò in tutte le nascenti università, assorbendo quasi
tutto l'insegnamento di quei secoli, cominciarono a chiamarsi dottori
esclusivamente i giureconsulti i quali erano in maggior numero nelle
scuole ed insegnavano pubblicamente e con grandissimo concorso di
discepoli la loro scienza. Infatti nel secolo decimoterzo il titolo di
dottore nel senso d'insegnante era poco adoperato nel linguaggio comune
ed esclusivamente attribuito ai cultori del diritto[262] e specialmente
ai civilisti che erano sopra gli altri privilegiati.

La vera origine però del nome di dottore, nel senso che fu inteso nelle
università, risale all'autentica famosa colla quale Federigo I concesse
insieme alle altre franchigie agli scolari bolognesi il privilegio
della giurisdizione e conferì agl'insegnanti, che erano chiamati ad
esercitarla, la prerogativa e l'autorità di pubblici ufficiali.

Infatti dal trecento in poi non bastava, per avere il diritto di farsi
chiamare dottori, lo avere ottenuta la facoltà d'insegnare in qualche
università; perchè ciò poteva venire concesso per le consuetudini
scolastiche anche ai semplici licenziati e baccellieri e perfino agli
scolari.

Chi intendeva di aspirare al titolo di dottore, doveva dunque oltre al
diritto d'insegnare, avere ottenuto i gradi accademici e le insegne
della laurea che erano il simbolo dell'autorità propria del grado di
cui voleva essere investito. Superati gli esami e adempite tutte le
formalità prescritte dagli statuti, il candidato entrava nel collegio
dei dottori e da quel momento poteva esercitare tutti i diritti della
giurisdizione scolastica e conferire ad altri il dottorato.

I giurisperiti che aspiravano all'esclusivo godimento dei privilegi
universitari non volevano concedere ai cultori delle altre scienze
la facoltà di prendere le insegne dottorali sdegnando di assumere
con quelli un titolo comune. In progresso di tempo i giureconsulti
permisero che anche gli artisti appartenenti ad altra università si
chiamassero dottori, sicchè un tal grado tornò ad essere molto diffuso
e ne furono investiti i medici che si chiamarono (doctores medicinae
vel fixicae); i maestri di logica e di filosofia, i notari (doctores
notariae) e perfino i grammatici (doctores grammaticae). Sembra però
che gli artisti anche dopo avere assunto il nome di dottore fossero
esclusi dal collegio[263].

La più antica laurea della quale è rimasta memoria e di cui si conserva
tuttora il diploma originale, è dell'anno 1276, e fu conferita nello
Studio di Reggio[264].

L'autorità di conferire le lauree risiedeva nel papa il quale si faceva
rappresentare dai vescovi che si chiamavano cancellieri apostolici.
Negli atti più antichi dei magisteri è detto che si conferiscono i
gradi accademici «ex inveterata consuetudine et romanorum Pontificum
indulgentia[265].»

Era comune nel medio evo l'uso di distinguere i dottori secondo la
scienza che professavano. Niccola Boerio seguendo, com'egli dice,
l'opinione generale, pone in primo luogo i teologi, nel secondo i
giuristi, nel terzo i medici, nel quarto i filosofi e i professori
delle arti. Fra i giurisperiti, esso afferma, sono da preferirsi i
canonisti e fra questi i più anziani d'età e d'insegnamento a meno che
non vi siano dei giovani che li superino in virtù e scienza e che siano
investiti di qualche dignità. Imperciocchè, soggiunge il citato Boerio,
i teologi trattano della divinità e delle cose divine, i canonisti
del bene comune e anche di Dio, i legisti soltanto del bene comune e
i medici del corpo umano. I giuristi poi sono superiori ai medici di
tanto quanto l'animo al corpo, la giustizia all'infermità[266].

I dottori legisti per molto tempo sostennero di avere un diritto di
preferenza sopra tutti gli altri. Odofredo spiega la ragione per la
quale egli crede che i dottori giuristi debbano precedere gli altri
nelle dignità e negli onori. I dottori di legge, egli dice: «vocantur
antecessores quia professores legum debent ire ante alios et excedunt
alios in scientia et moribus[267].» I legisti erano chiamati anche
«domini, o doctores nobilissimi,» poichè i dottori in diritto, dice il
Middendorpio, non solo sono nobili, ma più nobili di tutti gli altri e
amici dell'imperatore.

Il Sarti avverte che quando il titolo di maestro veniva posto innanzi
il nome, come _magister Petrus_, significava la qualità di dottore di
legge; quanto succedeva al nome stava a indicare un dottore delle arti
come un filosofo, un medico, un grammatico[268].

Il conferimento della laurea era preceduto da altri due gradi
accademici cioè il _baccellierato_ e la _licenza_. Il baccellierato fu
nei secoli posteriori alla fondazione delle università che prese il
carattere di vero grado accademico: per lo innanzi, come giustamente
avverte il Savigny, bastava per ottenerlo l'approvazione privata di un
solo dottore senza la sanzione del collegio. Nell'università di Bologna
si accordava il titolo di baccelliere a quelli scolari che avessero
letto un'opera intera nelle lezioni straordinarie senza bisogno di
nessun altro esperimento.

Si crede che il nome di baccelliere derivasse dalla parola (baccellus)
che era una verghetta che stava a simboleggiare quel grado.

In seguito, il baccellierato divenne un vero grado accademico,
quando cioè per ottenerlo si richiedeva un pubblico esperimento e
l'approvazione del collegio dei dottori. I baccellieri erano obbligati
come i dottori ad assistere alle dispute e alle argomentazioni
scolastiche. Non potevano però fare altro che letture straordinarie
perchè le ordinarie erano riserbate ai dottori e di preferenza
ai cittadini. I baccellieri avevano anche il diritto di assistere
alle lauree e argomentare insieme ai dottori coi candidati. Quando
un baccelliere era iscritto nel collegio dicevasi «baccalarius
incorporatus.»

Questo grado era comune a tutte le scienze; ma il maggior favore lo
incontrò nelle scuole di teologia dove i baccellieri avevano diversi
nomi come: «biblici, sententiari, censori, formati, incorporati,
ecc.[269].»

La licenza che dicevasi ancora «examen, privata examinatio o licentia
conventus,» era l'esperimento che precedeva la laurea. L'esame per
ottenere la licenza dicevasi anche «rigorosum» perchè era quello nel
quale si sperimentava la capacità del candidato che era chiamato
a svolgere e a discutere la sua tesi in faccia al vescovo e ai
dottori[270].

Avanti l'examen erano assegnati al candidato due testi (puncta
assignata) uno di diritto canonico a chi voleva essere licenziato
o laureato in quella scienza, e di diritto romano, o di ambedue.
Il licenziando leggeva la sua tesi e contro di lui argomentavano i
dottori. Se il candidato veniva approvato, riceveva il grado della
licenza e prendeva il nome di «licentiatus.»

La licenza, in una parola, era un'approvazione privata, ma solenne
che il collegio dei dottori conferiva al candidato dopo di averlo
sottoposto ad un rigoroso esperimento. La laurea che seguiva la
licenza, non rappresentava che la solennità e l'apparato esterno della
cerimonia accademica che accompagnava il conferimento del grado,
e non era indispensabile per acquistare il diritto d'insegnare e
partecipare ai privilegi e alle franchigie universitarie. Infatti,
molti per evitare le soverchie spese della cerimonia o per altre
cagioni, lasciavano passare molto tempo fra la licenza e laurea godendo
nondimeno gli stessi diritti e le immunità dei dottori, eccetto quello
di potere indossare la veste talare che era il segno del grado.

I collegi mettendo i licenziati a parte di tutti i privilegi propri dei
dottori, solevano generalmente sottoporre il candidato al giuramento di
non prendere la laurea in luogo diverso da quello dove gli era stata
conferita la licenza sotto pena di esser dichiarato perpetuamente
incapace di far parte del collegio[271].

La solennità che accompagnava la laurea dicevasi «conventus,» parola
che stando all'originario suo significato denotava l'aggregazione del
nuovo dottore al collegio universitario.

Troviamo usata frequentemente dagli scrittori del secolo XIII e XIV, la
parola _convento_ nello stesso senso, come pure l'altra di _conventato_
che volea significare il dottore aggregato al collegio. Non è al tutto
priva di fondamento l'opinione di certi scrittori che fanno risalire la
voce «conventus» ad una origine monastica assai antica di conferire i
gradi avanti che tale uso passasse nelle università.

È indubitato che le lauree mediche, per tacere delle altre, furono
conferite nei monasteri molto prima che fossero accolte nelle comuni
consuetudini scolastiche[272].

Molte erano e solenni le condizioni richieste per ottenere la laurea
nelle università del medio evo.

Bisogna premettere a schiarimento di questo tema che allora gli esami
annuali di promozione non si conoscevano. La capacità degli scolari si
misurava non già da sterili e fallaci prove, ma dall'esercizio fecondo
delle ripetizioni e delle dispute e dall'assistenza alle lezioni
pubbliche e private[273]. Gli esperimenti ai quali si sottoponevano
allora gli scolari, erano diretti ad ottenere uno dei tre gradi
accademici già da noi ricordati e a partecipare all'esercizio di tutti
quei diritti e privilegi che ivi erano annessi.

Il candidato, che voleva presentarsi agli esami di laurea, doveva
provare di aver frequentato l'università per un numero di anni
determinato dagli statuti locali. A Bologna per gli antichi statuti
erano necessari otto anni di studio per divenire civilisti; cinque per
essere promossi in diritto canonico.

A Padova il candidato per ottenere la laurea in diritto civile doveva
avere studiato gius romano per sei anni. Tre o quattro anni di studio
di diritto canonico contavano per due o tre anni di diritto romano. Per
esser promosso in diritto canonico, doveva provare di avere studiato
sei anni in quella università, oppure due anni il diritto canonico
e cinque il romano. Doveva inoltre il candidato a forma dei primi
statuti aver fatto una ripetizione o una disputa, ovvero trenta lezioni
pubbliche.

La dimora in una città per ragioni di studii talvolta si protraeva
anche al di là del termine ordinario richiesto dagli statuti, e ciò
quando gli scolari volevano partecipare a qualche privilegio speciale.
In Bologna, ad esempio, chi voleva essere ammesso al godimento del
diritto di cittadinanza doveva aver frequentato per un decennio quella
università[274].

Talvolta veniva richiesta una espressa dichiarazione dei dottori che
attestasse della frequenza del candidato durante gli anni di studio.
Ne abbiamo un esempio in Padova, dove nel 1636 fu ordinato che nessuno
potesse divenire dottore se non avesse frequentato per cinque anni
l'università provando ciò colla testimonianza di quattro professori.

Generalmente il candidato si poteva presentare ai collegi per ottenere
la promozione in qualunque stagione dell'anno. S'incontra però qualche
eccezione a quest'uso comune a tutte le università, nella storia di
Padova dove si narra che nel 1654 il tempo per il conferimento dei
gradi fu ristretto all'epoca delle vacanze: ma ben presto, essendosi
verificati soverchi incomodi e danni per questa innovazione, si ritornò
all'antica consuetudine[275].

Nella riforma dello Studio di Pisa si determinò il tempo delle lauree
dal novembre al giugno, cioè per tutto l'anno scolastico.

Si faceva però eccezione quanto ai forestieri i quali potevano chiedere
di essere promossi anche nelle vacanze[276].

Quando il candidato veniva sottoposto all'esame, si sceglieva dal
collegio un numero determinato di dottori i quali erano incaricati di
assistere all'esperimento e di conferire la laurea. Questi dottori si
distinguevano in due classi: ordinari e straordinari che si dicevano
ancora numerarii e soprannumerari.

I dottori ordinari godevano di un emolumento fisso per ciascuna laurea
alla quale assistevano; i dottori straordinari supplivano in caso di
assenza o d'impedimento gli altri e in questo caso soltanto godevano
della retribuzione fissata per gli ordinari.

I dottori ordinari erano generalmente in numero di dodici e venivano
scelti fra i cittadini.

Prima cura del candidato avanti di esporsi all'esperimento era quello
di scegliersi i Procuratori che la dovevano presentare al Priore del
collegio dei dottori e assistere durante la cerimonia, e giurare se lo
credevano idoneo di presentarsi alla laurea. Il numero dei promotori
variava secondo le università, da due a quattro[277].

Era d'obbligo anche il deposito di una certa somma determinata
diversamente dagli statuti e dalla consuetudine delle varie università.
Questa cauzione era differente anche secondo le diverse scienze nelle
quali il candidato voleva prendere la laurea. Ad esempio, per gli
statuti dell'università di Torino del 1448, i candidati di chirurgia
pagavano la metà di quelli di medicina e di filosofia[278].

Fatto il deposito, per ordine del Priore si convocava il collegio e
il candidato si presentava accompagnato dai suoi Procuratori e veniva
destinato il giorno e l'ora dell'esame finale. Durante l'esame i
promotori si sedevano presso il candidato, ma era loro rigorosamente
proibito di suggerire le risposte[279]. Era pure vietato loro di
ricevere denari o doni per l'assistenza agli esami[280].

Il candidato era obbligato di giurare tanto avanti la licenza che
la laurea di avere studiato il tempo prescritto e di non recar danno
giammai nè all'università nè agli scolari, e di obbedire al Rettore
e agli statuti. Quando veniva ammesso nel collegio dei dottori era
sottoposto ad un nuovo giuramento di fedeltà e di ubbidienza.

Negli statuti dell'università di Torino del 1448 troviamo un'ottima
disposizione che non apparisce se fosse comune anche alle altre
università, ed era la facoltà concessa al candidato di far dispensare
dal voto l'esaminatore che avesse avuto ragionevoli motivi di credere
a lui avverso: «Si laureandus — dice lo Statuto — habuerit aliquum
doctorem suspectum ita ut timeat de ejus voto, teneatur hoc manifestare
Priori ut suspendat illud a voto si suspicio erit legitima[281].»

L'età per ricevere la laurea non è fissata dagli statuti. La prima
laurea conferita a 17 anni fu quella di Cervalle figliuolo del celebre
Accursio. A causa dell'età troppo giovanile nacquero lunghe dispute fra
i dottori sulla legittimità e la convenienza di quella promozione. Chi
faceva il corso ordinario degli studii non poteva però esser dottore
prima di 20 anni.

Il giureconsulto Bartolo che entrò nell'università di Perugia a 14 anni
non ne uscì dottore che a 21.

Il giureconsulto Ancarano enumera i requisiti per divenire dottore che
sono i seguenti:

1º Età di anni 17 almeno.

2º Avere assistito per cinque anni alle lezioni di diritto o averlo
insegnato (nemo enim repente fit summus).

3º Avere imparato o insegnato in libri e luoghi approvati (ubi jura
incorrupte traducetur).

4º Essere migliore degli altri nei costumi.

5º Avere facondia.

6º Possedere sottigliezza nell'interpretare.

7º Avere superato l'esame e ricevuto le insegne del grado.

8º Avere avuto sette dottori all'esame.

9º Avere i dottori, sotto giuramento, attestato della sua idoneità.

10º Essere di nascita legittima (est enim civilis sapientia santissima
res[282]).

La cerimonia colla quale si festeggiava la laurea era accompagnata da
molta solennità. Il giorno convenuto il candidato recavasi al tempio
maggiore della città dove per antico uso si conferivano le insegne
elettorali, e quivi lo aspettavano il Vescovo, il Preside, il Rettore,
il Priore del collegio e i dottori e i magistrati municipali.

Il Rettore dell'università doveva essere invitato alla cerimonia
dello stesso laureando, il quale si recava ad invitarlo accompagnato
da numerosa comitiva al luogo di sua abitazione e in segno di onore
lo conduceva alla Cattedrale sopra un bel cavallo coperto di ricche
gualdrappe ed altri ornamenti.

Le spese di questa solennità, ascendevano a somme cospicue perchè tutto
l'apparato della chiesa dove si faceva la cerimonia, lo sfarzo della
comitiva, i ricchi doni che dovevano essere presentati ai principali
dignitari che vi assistevano, nonchè il dispendio dei conviti e dei
sollazzi coi quali si festeggiava la giornata, era tutto a carico
del laureando. Queste spese in breve aumentarono a tal punto, che nel
1311 dovè intervenire il papa ordinando che il candidato non dovesse
impiegare più di 500 lire per il lusso della promozione[283].

Venuto il candidato in chiesa e presentato al Collegio dai suoi
promotori, cominciava a discutere la sua tesi dinanzi ai dottori che
potevano muovergli difficoltà ed obiezioni.

La disputa per l'ordinario verteva sullo stesso argomento che era
stato già svolto dal candidato nell'esame di licenza; e questo secondo
esperimento non era che una semplice formalità. Negli statuti di Padova
veniva disposto che il candidato potesse avere per oppositore anche un
Baccelliere insieme al Rettore e a due dottori anziani e a due altri
che proponevano due questioni variate onde, la cerimonia della laurea
veniva chiamata anche _variatio_[284].

Finito l'esame, era consegnato a ciascuno dei dottori del collegio
un biglietto, in cui da una parte era scritto (approbo) dall'altra
(reprobo). Raccolti i voti dal Notaro, veniva poi dal Cancelliere
pubblicato l'esito dell'esame.

Per avere un'idea della solennità colla quale solevano festeggiarsi
le lauree nelle università del medio evo, odasi quel che racconta lo
storico Gherarducci:

«Haveva il Consiglio di Bologna alli tre di febraro prossimo passato
(si parla di una laurea dell'anno 1319) in pubblica congregazione
trattato di onorare Taddeo figliuolo di Romeo de Pepoli che si doveva
adottorare, non solamente per essere suo cittadino e nobile, ma anco
per riconoscere l'amore di Romeo che per lo bene comune della città si
affaticava e parimente per inanimire gli altri cittadini e nobili allo
studio delle lettere e delle altre virtù. Et se ben si desidera sapere
a pieno, e non si trovi appunto quale honore gli facesse il Consiglio;
nondimeno credere si può che fosse grande, perchè Romeo era il più
ricco gentiluomo privato che havesse in quel tempo Italia. Egli a dì
primo di maggio in Giovedì fece dottorare Taddeo il figliuolo e in ciò
dimostrò tanta magnificenza, quanta giammai da cittadino privato fosse
usata; perciocchè vestì a tutte sue spese in varie foggie e diversi
colori tutte le compagnie della città di Bologna; le quali compagnie
erano certe ragunanze di giovani che nelle armi e in altri lodati e
virtuosi fatti si esercitavano sotto varj nomi, come la compagnia della
Rosa, della Spada, della Fede, della Mano, della Croce e altre così
fatte imprese.... Poi tenne corte bandita a tutto il popolo con tanta
copia di vasi d'argento, che fu cosa maravigliosa e degna memoria,
e fu però dalle arti della città e da molti cittadini presentato e
honorato....[285]»

Le spese richieste per ottenere la laurea erano sempre superiori a
quelle della licenza o dell'esame privato. A Bologna per la licenza
si dovevano pagare sessanta lire, per la laurea ottanta. I dottori
che presentavano il candidato percepivano ventiquattro lire: quelli
che assistevano all'esame due lire, e una lira per la laurea. Lo
arcidiacono riceveva dodici lire e mezzo per ciascun laureando.

Oltre le spese ordinarie, certi statuti di alcune università
prescrivevano l'obbligo al candidato di provvedere le vesti a tutti
quelli che dovevano assistere alla cerimonia, nonchè l'anello e i
guanti per il vescovo e i dottori.

Queste spese non dipendevano dall'arbitrio dei candidati, ma erano
regolate dalla prescrizioni del collegio. Nel 1393 narra il Colle, che
il preside dello Studio di Padova informò il collegio dei dottori delle
replicate lagnanze del vescovo e di tutti gli altri che assistevano
alle promozioni perchè gli anelli che i laureandi solevano donare erano
di troppo tenue valore e non d'oro come volevano gli statuti, e chiesta
l'opinione del collegio, dopo varie dispute fu decretato che per lo
avvenire qualunque laureando fosse obbligato a corrispondere gli anelli
di oro al vescovo, al vicario, al preside e ai dottori dai quali doveva
ricevere il magistero[286].

Quando il candidato per ristrettezza di averi non poteva sottoporsi
alle spese della laurea, otteneva di addottorarsi gratuitamente.
Negli statuti di Ferrara del 1467 si prescrive di promuovere ogni anno
_gratis et amore Dei_ due scolari l'uno ferrarese, l'altro forestiere,
a patto però che avessero frequentato per cinque anni quell'università,
e che da due o più testimoni, venisse dichiarato che erano incapaci di
sopperire alle spese della promozione.

Si trovano esempi di lauree concesse gratuitamente anche in altre
università. Quei candidati che alla laurea non ottenevano tutti i voti
si dicevano laureati (pro majori) e ciò doveva esser dichiarato nel
diploma, che in tal caso aveva meno ornamenti e in vece di essere di
carta pecora era di carta semplice. Talvolta però dietro una supplica
del candidato si riempivano nel diploma i voti mancanti[287].

Vi erano poi quelli ammessi alla laurea in ricompensa di servigi
prestati e questi erano chiamati comunemente dottori (more nobilium).

Nel 1590 i collegi dell'università di Padova volendo scemare le spese
di laurea, stabilirono che ogni candidato, il quale volesse prendere
le insegne solenni e con pubblico fasto, non potesse spendere più del
triplo di quei che si laureavano privatamente[288].

Coll'andar del tempo venne meno lo splendore e il fasto che soleva
accompagnare la cerimonia della laurea, perchè molti volendo evitare
le soverchie spese che si richiedevano per ottenere le insegne, si
contentarono del solo titolo di licenziati, che gli ammetteva al
godimento di tutti i diritti e privilegi annessi al grado di dottore,
eccetto quello di potere indossare la veste talare.

La pompa e la solennità delle lauree venne a scemare anche per un'altra
cagione. Verso il secolo XV cominciò da alcuni sovrani ad accordarsi il
grado di dottore anche a chi non avesse frequentato gli studii e subìto
gli esami richiesti. Questi dottori che avevano acquistato il titolo
per privilegio si dicevano _doctores bollati_ o _codicillari_, ed erano
tenuti in molto minore considerazione presso l'opinione pubblica. I
giureconsulti di quel tempo consigliavano i principi di andar molto
cauti nel creare questi dottori onorari[289]. Il Concilio di Trento
decretò invece che a questi dottori privilegiati non solo si dovessero
conservare gli onori, ma che fossero preferiti anche agli altri. Pio V
però con una sua bolla del 1568 ordinò che non si creassero più dottori
_bollati_.

Alcuni ottenevano (ex gratia speciali) il grado di dottori
coll'intercessione anche del vescovo. Il collegio dei Legisti di Padova
però stabilì nel 1525 che quei che venivano riprovati in questo esame
non potessero presentarsi che l'anno dipoi. Troviamo qualche esempio di
dottori cui si concedeva a titolo di privilegio di poter concedere la
laurea di propria autorità e fuori dei pubblici Studii: il che insieme
alle cause già ricordate, contribuì molto ad avvilire agli occhi del
pubblico il prestigio del grado accademico[290].

Il Petrarca così parla della cerimonia della laurea:

«Viene lo stolto giovine al tempio per ricevere le insegne di dottore,
e i maestri lo inalzano o per affetto o per errore; egli si gonfia,
il volgo stupisce: applaudono i congiunti e gli amici: ed esso ad un
cenno sale la cattedra guardando dall'alto ogni cosa e mormorando un
non so che di confuso. Allora quei barbassori lo portano a cielo quasi
avesse detto cose divine: suonano le campane; squillano le trombe: si
scambiano gli anelli e baci: e vien posto in capo al nuovo dottore
il rotondo e magistrale berretto. Dopo ciò scende sapiente chi era
salito stolido. Maravigliosa metamorfosi invero e neanche conosciuta da
Ovidio. Così si creano i dotti[291].»

Ordinariamente la laurea ottenuta in una università era riconosciuta
valida per insegnare in tutte le altre[292]. Soltanto Napoli faceva
eccezione per rappresaglia, ed avendo quell'università ordinamenti
diversi alle rimanenti d'Italia soleva sottoporre tutti i dottori
stranieri, che volevano acquistare il diritto d'insegnare, ad un nuovo
esperimento[293].

I dottori aveano la toga ornata d'oro e di raso, potevano assistere ai
consigli dei principi e dei magistrati e partecipare al governo. Nelle
pubbliche solennità occupavano i luoghi più distinti ed erano esenti,
purchè insegnassero, dagli oneri comuni a tutti gli altri cittadini.

Tutti i privilegi però spettavano a quelli che esercitavano il
magistero (doctores legentes) perchè quei che non professano
l'insegnamento, secondo il citato scrittore, non potevano
usufruirne[294].

I dottori nell'esercizio dei loro privilegi erano equiparati
ai militari. La ragione per cui sono concessi tali privilegi ai
soldati, dice il Socini, è la pubblica utilità alla quale essi molto
conferiscono col proprio valore e perciò allettati dai privilegi sono
spinti a combattere e a difendere la repubblica. Ma questa ragione,
soggiunge lo scrittore, vale anche per i dottori[295] i quali anzi
debbono essere preferiti ai militari perchè costituiti in dignità.

I dottori oltre i privilegi che avevano comuni colle altre persone
che facevano parte delle università, godevano di certi diritti tutti
particolari al loro grado, dei quali diremo brevemente.

I dottori, per esempio, non potevano essere imprigionati per
debiti civili, nè essere condannati al di là del loro avere[296].
Godevano inoltre, come i militari del benefizio del peculio quasi
castrense[297], ed erano esenti dall'obbligo di ricevere in casa i
soldati[298].

Fra tutti i dottori erano tenuti in gran pregio quelli di legge
e soprattutto i civilisti (civilisti)[299]. I giureconsulti più
famosi portavano nomi grandiosi come: fonti delle leggi, idoli della
giurisprudenza, padri del diritto. L'appellativo più comune col quale
si designavano i dottori di legge era quello di «domini legum» forse
ad imitazione dello stesso titolo assunto talora presso i franchi dai
giudici che sedevano nella Corte del palazzo del re[300]. Giovanni
Andrea fu chiamato arcidottore. Il giureconsulto Malambra fu conosciuto
nelle scuole col nome di padre delle leggi e dottore di scienza
profonda[301].

Lo studio delle leggi non era coltivato che dai nobili e dai più
illustri cittadini[302]. Il podestà Marco Querini di Venezia in età
avanzata si fece alunno del celebre Accorso, gli dette albergo nel suo
palazzo e una larga provvisione perchè istruisse nelle leggi i suoi
figliuoli[303].

Così pure il Doge Andrea Dandolo ascoltò le lezioni del Malambra o
ottenne da lui la laurea dottorale[304].

Tutti i principi del tempo si tenevano onorati d'accogliere i dottori
alla loro Corte, di consultarli nelle più gravi quistioni e affidare ad
essi le più gelose cure di Stato. Lo Spinelli, che era consigliere di
Galeazzo Visconti signore di Milano, fu chiesto dalla regina Giovanna
di Napoli la quale gli affidò il maneggio delle cose politiche e
il governo dei suoi Stati. Bartolommeo Piacentini fu dimandato al
Carrarese dal re di Ungheria. Iacopo Ruffini insegnò con molta lode a
Parigi e fu dal re Filippo chiamato nobilissimo cavaliere[305].

L'importanza scientifica e la grande autorità che i più insigni dottori
avevano nelle scuole, li faceva considerare come oracoli e spesso la
loro opinione aveva forza di legge. È noto come nelle scuole medioevali
corresse il dettato: «Chi non ha Azo non vada a Palazzo» il che
significava che senza le opere di Azo non si poteva rendere giustizia.

Nelle opinioni discordanti era regola comune che dovesse prevalere
quella sostenuta da Bartolo e qualche statuto prescriveva che niuno
potesse iscriversi nel collegio dei giureconsulti se non ritenesse
presso di sè i Commentari di quel giureconsulto[306].

I maggiori titoli di nobiltà e i più elevati gradi cavallereschi erano
conferiti ai dottori. Carlo V soleva chiamare i giureconsulti cavalieri
della legge. Nel 1530 questo imperatore con un suo editto estese ai
dottori tutti i privilegi e i titoli onorifici che solevano concedere
nei suoi Stati ai militari[307].

Il Malambra per i servigi che rese come consigliere alla Repubblica di
Venezia fu insignito del grado di cavaliere e di conte palatino[308].

Così pure il giureconsulto Minucci conosciuto col nome di Antonio da
Pratovecchio, fu eletto dall'imperatore, conte e consigliere del Sacro
Romano Impero[309].

Narra l'Affò che il Ruffini, famoso giureconsulto del secolo
decimoquarto, ritornato in Parma sua patria dopo avere insegnato per
tre anni con molta lode nello studio di Padova, fu «adoperato qual
grande e fedel consigliere del comune di Parma riguardo ai pubblici
fatti, come pure da ogni particolare cittadino pei privati, e onorato
in morte, seguita li 24 maggio 1321, coll'essere portato al sepolcro
accompagnato da tutto il clero, da tutte le croci di Parma, e da tutto
il popolo vestito a spese del Comune di una roba di scarlatto con sopra
il vajo doppio, con grande quantità di torchi.... ardendosi poi la
copiosa cera per una settimana nelle esequie che si andavano facendo
con grande spesa a stimolo ad esempio dei buoni, e stando in quel tempo
tutte le botteghe chiuse e intervenendo a tale onore il podestà, il
capitano, il sindaco maggiore, il giudice delle Gabelle del Comune coi
loro uffiziali[310].»

Gli attestati di stima ed i riguardi di preferenza prodigati agli
antichi dottori erano tali che alcuni scrittori del tempo giunsero
sino a formulare regole e precetti per ben condursi verso di loro
e mantenere il rispetto e la considerazione dovuta al loro grado.
Compilando le massime che si trovano negli autori si potrebbe formare
un curioso cerimoniale accademico del medio evo.

Per darne un esempio ricordiamo come Odofredo, parlando nei suoi
Commentari dei titoli che gli scolari nello scrivere debbono dare
ai loro maestri, dice che sebbene ai suoi tempi fosse comune l'uso
di chiamare i dottori col nome di reverendi, tuttavia il titolo
che spetterebbe a coloro che sono investiti di tal grado sarebbe
quello di _illustri_ perchè così li suol chiamare anche lo stesso
imperatore[311].

Tali segni di ossequio e di deferenza erano molto cari ai dottori
e lo stesso Odofredo racconta che essendo stato una volta invitato
Azone a pranzo da uno scolare illustre andò preceduto da un bidello
e accompagnato da un certo numero di scolari dicendo che a lui non
conveniva mostrarsi in pubblico se non con quel corteggio[312].

I riguardi dovuti ai dottori insegnanti erano così scrupolosamente
osservati, che i giureconsulti del tempo si occuparono spesso nelle
loro quistioni di questo argomento. Il Socini nelle sue opere parla
di una disputa che si agitava nelle scuole all'epoca in cui esso
insegnava, relativa ad un privilegio che le consuetudini aveano
accordato ai dottori. Si domandava come quesito di giurisprudenza,
se un dottore insegnante (doctor legens) avesse o no diritto di fare
allontanare dalla sua bottega il fabbro che battendo il ferro pel suo
mestiere disturbasse i suoi studii. Il Socini distingue se il fabbro
abitasse presso le scuole ovvero in prossimità della casa del dottore.
Nell'uno e nell'altro caso, dice il giureconsulto, il dottore ha sempre
diritto di farlo allontanare perchè anche in casa egli deve studiare e
prepararsi alle lezioni. Ma di questo privilegio però, esso soggiunge,
non possono godere quei dottori che non insegnano (non legentes)[313].
La stessa opinione è confermata da un altro valente giurista il quale
dice che tal diritto non spetta ai dottori di scarso sapere (doctoribus
indoctis)[314].

A dare maggiore dignità al titolo di dottore conferivano molti
segni esterni d'onore. Oltre all'avere un abito distinto dagli altri
cittadini, essi godevano di particolari diritti e privilegi propri del
loro grado. Gli statuti di Bologna concedevano il permesso d'indossare
vesti di colore scarlatto soltanto per accompagnare i funerali dei
cavalieri e dei dottori di diritto civile[315].

Il giureconsulto Bartolo ottenne per privilegio di aggiungere al suo
stemma quello dei re di Boemia cioè il leone rosso in piedi colle due
code in campo d'oro[316].

Le nuove leggi della Repubblica di Genova disposero che gli avvocati
e i medici potessero presentarsi col capo coperto a tutte le autorità
eccetto il governatore e discorrere restando seduti[317].

Tutti gli statuti italiani compresi quelli della città che non ebbero
una università propria, contengono speciali rubriche nelle quali
si riconoscono i privilegi delle persone dotte e degli esercenti
le professioni e le arti liberali; il che dimostra in quale onore
fosse tenuta la scienza e quanto si apprezzassero coloro che la
coltivavano[318].



CAPITOLO QUINTO

  I dottori ordinari e straordinari — Modo con cui si eleggevano
    gl'insegnanti nelle università del medio evo — Liberi docenti
    — Prime limitazioni alla libertà d'insegnamento — I dottori
    forestieri (forenses) e i cittadini — Nomina dei dottori fatta
    dalle università — Ingerenza dello Stato nella elezione dei
    dottori — Dei modi di retribuzione dei pubblici insegnanti
    — Offerte spontanee e «collectae» degli scolari — Parziale
    intervento dei Comuni nel mantenimento dei dottori — Esclusiva
    ingerenza dello Stato — Esempi più antichi di dottori stipendiati
    dal pubblico erario — Abolizione delle collette — Capitali
    anticipati ai dottori a titolo di retribuzione — Assegni
    straordinari oltre gli stipendi — Criteri di repartizione dei
    pubblici stipendi.


Il titolo di dottore attribuiva nel medio evo a chi ne era investito la
qualità di pubblico insegnante.

Solo i dottori insegnanti godevano dei privilegi e dei diritti concessi
dagli statuti universitarii. I dottori si dividevano in _ordinari_ e
_straordinari_. Alla prima categoria appartenevano tutti quelli addetti
ad insegnare nelle scuole ordinarie; gli straordinari erano chiamati
all'insegnamento pubblico delle università, trattando argomenti
speciali di scienza. Alla classe degli insegnanti straordinari non
appartenevano soltanto quelli insigniti della laurea, ma anche i
licenziati, i baccellieri e gli stessi scolari.

L'insegnante era sotto l'immediata dipendenza del Rettore sebbene
dividesse con questa suprema autorità molti poteri, fra i quali è
da notarsi sopratutto la giurisdizione sì civile che criminale che
esercitava insieme allo stesso Rettore e al Vescovo.

Quanto al modo di elezione dei dottori del medio evo e alle vicende che
subì coi tempi, sono da osservarsi tre periodi ben distinti. Seguendo
quest'ordine è facile vedere come l'insegnante che nei primi secoli
della formazione delle università prestava l'opera propria agli scolari
i quali lo retribuivano del proprio, si trasformasse a poco a poco in
pubblico ufficiale eletto e mantenuto dallo stato.

Quando non si conoscevano che libere aggregazioni di maestri e di
discepoli uniti dal solo vincolo della reciproca stima e dell'affetto,
ed estranee ad ogni ingerenza del potere pubblico, chiunque si fosse
sentito capace di insegnare, fondava una scuola in luogo privato e
spesso nella propria casa, accogliendovi tutti quelli che avessero
avuto vaghezza di imparare.

Sorta la scuola colle forme e gli ordinamenti delle altre associazioni,
non risentì da principio nessuna influenza dell'autorità sociale
che nel medio evo era quasi paralizzata dalla formidabile potenza
dell'iniziativa privata.

Lo Stato allora si andava lentamente formando e l'attività individuale
era nel suo pieno vigore. Le corporazioni scolastiche, dalle quali
ebbero poi origine le università, non erano diverse per gli ordinamenti
da tutte le altre numerose associazioni che abbondarono nel medio evo,
e come il lavoro libero trovò protezione nei corpi delle arti, così
la scienza risorse e si diffuse nel mondo per opera di quelle prime ed
utili scuole.

In questo primo periodo, la libertà d'insegnamento non ebbe confine e
il sapere si svolse senza nessuna limitazione nè regola prestabilita.

Il secondo periodo è quello in cui, le università già costituite,
provvedevano alla scelta dei dottori, partecipando direttamente
gli scolari alla loro elezione insieme al Rettore e agli altri
insegnanti. Già fino da quest'epoca si riscontra una sorveglianza
abbastanza rigorosa dei poteri pubblici nella scelta dei dottori. La
sconfinata libertà d'insegnare aveva spinto certi uomini audaci quanto
inetti, a tenere scuola ostentando una dottrina che non possedevano
con grave danno della scienza e dei suoi più autorevoli cultori.
A questo inconveniente volle riparare il provvido papa Onorio III
per l'università di Bologna, emanando una severa bolla del 1219
colla quale ordinava che non fossero ricevuti nelle scuole se non
quelli che avessero dato sufficiente saggio della loro attitudine ad
insegnare[319].

Così pure nell'università di Ferrara fu nell'anno 1443 rigorosamente
prescritto che quei che volevano avere il diritto d'insegnare dovessero
essere pubblicamente approvati[320].

Per essere eletti insegnanti specialmente nelle scuole ordinarie,
bisognava aver conseguito la laurea.

Ogni anno si formava il Rotolo che era il catalogo officiale dove era
scritto il nome dei dottori insegnanti. La nomina dei dottori che si
faceva annualmente, era opera di tutto il corpo universitario e si
diceva «_fare la riforma_.» Si chiamavano poi _riformatori_ i cittadini
che erano scelti ad invigilare su questa elezione; e il numero di essi
variava secondo la università.

L'insegnamento era affidato di preferenza agli stranieri perchè i
cittadini non trascurassero i pubblici uffici del loro paese. Nel 1361
la Repubblica di Firenze ordinò con un suo decreto ai dottori cittadini
di astenersi dall'insegnare in quello Studio per evitare il pericolo
che nella loro elezione si avesse piuttosto riguardo ai vincoli di
parentela che al vero merito[321].

In Perugia l'elezione dei dottori forestieri era riserbata ai
magistrati che presiedevano allo Studio; gli scolari avevano però piena
e libera scelta dei dottori perugini[322].

I dottori cittadini che erano ammessi ad insegnare venivano
generalmente esclusi dallo stipendio perchè essi conservavano di pieno
diritto tutti i privilegi della cittadinanza, aveano la protezione dei
loro propri magistrati e potevano aspirare ai pubblici uffici come pure
perorare le cause nel fôro.

I dottori stranieri (forenses) godevano del pubblico salario, ma
non potevano discutere cause eccetto quelle che riguardavano gli
scolari[323].

A rigore degli ordinamenti scolastici chi aveva ricevuto la laurea
in una università non poteva insegnare in un'altra se non rinnuovava
gli esperimenti oppure non supplicava il collegio ad accoglierlo per
grazia senza bisogno di ripetere gli esami. I dottori dell'università
di Napoli che aveano usi e statuti diversi da quelli degli altri Studi
d'Italia non erano riconosciuti neppure in via di grazia; ed essi alla
lor volta per diritto di rappresaglia sottoponevano tutti gli stranieri
che volevano insegnare in Napoli ad un nuovo esame[324].

I professori erano fissati per la durata di un anno e quando
incontravano l'approvazione degli scolari, solevano essere riconfermati
ed iscritti nel _Rotolo_, che si teneva continuamente esposto
nell'università perchè fossero noti a tutti i nomi dei dottori
insegnanti.

La scelta dei dottori, di merito insigne era fatta dall'università a
loro insaputa. La nomina poi si partecipava all'eletto a nome dello
Studio, del podestà e degli anziani. Chi era invitato doveva rispondere
se accettava o no e in caso affermativo promettere d'insegnare l'intero
anno alle ore solite e a forma degli statuti.

Talvolta in segno di maggior considerazione non si invitavano i
dottori per lettera ma per mezzo di ambasciatori spediti a nome
dell'università. Solevano poi andare ad incontrarli fuori della città
gli altri insegnanti e gli scolari. Nel 1489 per ottenere Giovanni
Campeggi, celebre giureconsulto che leggeva in Bologna, narrano gli
storici che mosse da Padova lo stesso Rettore accompagnato da cinquanta
scolari[325].

L'elezione di un dottore di gran fama era una delle più solenni cure
dell'università e vi prendevano parte con grande impegno anche le
autorità civili. In un decreto veneto del 1400 si ordina che siano
procurati per l'università di Padova «famosi doctores et valentes,»
e parlandosi nello stesso decreto di Pietro d'Abano, si dice: «quem
tamquam necessarissimum haberi volumus[326].»

La nomina di un dottore in una università poteva anche decidere della
venuta di numerosa e scelta scolaresca. Quando Bologna nel 1321 rimase
deserta di scolari per la condanna di uno studente catalano, quei che
tornarono in seguito a studiarvi posero per condizione al Comune il
richiamo di Jacopo Belvisio dicendo che dietro di lui sarebbero venuti
tutti gli scolari che erano in Perugia e molti altri ancora[327].

Ma ciò che dimostra quanto amore ed impegno ponessero non solo le
università ma anche i comuni e l'intera cittadinanza nella scelta
di buoni insegnanti, sono le numerose lettere e circolari che le
Repubbliche si scambiavano frequentemente per invitare nuovi dottori e
per pregare direttamente i magistrati del luogo dove essi insegnavano
a cederli ad altre università in segno di amicizia e fratellanza. Chi
è avvezzo a leggere nella storia delle città italiane le loro perpetue
discordie e a deplorare le guerre fraterne del medio evo, deve provare
maraviglia vedendo con quanta cortesia ed amorevolezza trattassero
fra loro città spesso nemiche e quanta solennità di modi e di
linguaggio impiegassero nelle lettere che reciprocamente si inviavano
nell'occasione della nomina di qualche insigne dottore[328].

Decretata la nomina di un dottore, gli veniva partecipata dagli
ufficiali dello Studio coi quali il nuovo eletto si poneva in
comunicazione e stabiliva i patti e le condizioni per le quali
obbligavasi ad insegnare.

In questi accordi preliminari il dottore eletto esponeva le sue pretese
riguardo allo stipendio ed affacciava i diritti di anzianità e di
merito scientifico che giustificavano le sue domande.

L'elezione dei dottori nel medio evo si fondava adunque sul reciproco
consenso e non era che un vero e proprio contratto di locazione
d'opera.

I dottori di maggior fama quando erano chiamati ad insegnare in una
università imponevano condizioni a loro piacere, essendo sicuri che
sarebbero state accolte.

Un esempio ci dimostrerà ad evidenza come fra i dottori e i collegi
universitarii si discutessero le condizioni dell'insegnamento.

Nel 1488 gli ufficiali dello Studio di Pisa chiesero all'università
di Bologna un canonista che fosse molto abile nella sua scienza per
insegnare a Pisa.

Interpellato uno dei più famosi, rispose agli ufficiali dello Studio
pisano che volentieri si sarebbe recato colà quando fosse potuto venire
con «suo honore et comodo.» E poi così soggiungeva: «et inanzi che
vegna a la conclusione del salario io ve notifico che è 30 anni che io
ho lecto le lectioni ordinarie continuamente, cioè anni 20 in ragione
canonica, et anni 10 in ragione civile come ne potria rendervene certo
Mes. Bartholomeo Sozino che semo d'una casarola (?) et etate, et se ve
notifico, che io qua ad presente ho lire 800 di Bolognini d'argento, e,
perchè ne voglio lire 1000 non voglio leggere a Bologna, e perchè si è
saputo a Padova della mia intentione, lo Rectore dello Studio di Padova
cum certi Deputati mi hanno scritto che se io voglio andare leggere
là, la mattina a ragione civile a concurrentia d'uno Mess. Iasone, me
daranno lire 1800 di Bolognini e forse 2000. Lo quale Studio è degno
Studio, secondo che io intendo, e ci è assai competente vivere. Ve
notifico che quando venni a Pisa, quando si principiò lo Studio, fu
promesso di fare exempti li Doctori e li Scolari; non si fè allora, e
questo dico chè so che lo vivere lì è assai caro, et li affitti delle
case sono excessivi, sicchè si spende assai denari, e ve notifico
quando io venni a Pisa in vectura, de' libri et altre cose necessarie,
et in fare translatione di Studio in altri luoghi per la peste, spesi
più di ducati 100, et al presente ho il doppio delle cose. Per il che
io concludo che io vorria volentieri leggere a Pisa, perchè mi piace
quella terra e sopra tutto è conforme alla mia natura, dummodo che io
leggessi cum honore.

«Io non so quello date a Mes. Bartholomeo Sozino et a li altri
forestieri.... m'è detto date a Mes. Bartholomeo Sozino ducati 900 o
da li doi anni ducati 1000. Quando io ne avessi li appresso veneria,
dummodo ne avessi licentia da li miei Reggimenti, li quali spero di
ritrovar pronti a darmela, attento, come vi ho detto non voglio più
leggere a Bologna etc.

                                  «Ex Bononia di 7 Octob. 1488[329].»

Quando si erano posti d'accordo gli uffiziali dello Studio col dottore
sulla sua elezione o condotta, si iscriveva il suo nome nel Rotolo, e
questa pubblicazione era come la conferma solenne della nomina.

Coll'ingerenza esclusiva dello Stato nell'elezione degli insegnanti
nelle università, incomincia il terzo periodo. Fin da quando alle
libere repubbliche che governarono l'Italia per quattro secoli,
sopravvennero le signorie e i principati, cominciò l'autorità sovrana
ad esercitare una diretta influenza nel pubblico insegnamento. La
più gelosa prerogativa dei privilegi scolastici che era il diritto
d'elezione dei dottori, non fu tolta alle università che nel secolo XVI
sebbene alcuni principi anche per lo innanzi si fossero tacitamente
arrogati questo potere nominando col pretesto di accrescere lo
splendore e la fama delle università i dottori e retribuendoli del
proprio. Così in Padova anche nei tempi in cui l'elezione dei dottori
era sempre di pieno diritto degli scolari, i principi Carraresi
chiamavano i più insigni da tutte le parti d'Italia e li stipendiavano
tacitamente[330].

Quando lo Stato apertamente avocò a sè il privilegio di eleggere i
professori e tolse agli scolari ogni ingerenza nella formazione del
Rotolo, si manifestarono nelle università gravi turbolenze. In Padova
nel 1560 allorchè il Senato veneziano decretò l'abolizione di questo
privilegio, tutta l'università si sollevò, e gli scolari prese le armi,
gettarono le panche fuori delle scuole e impedirono a forza ai dottori
di far lezione[331].

Dopo aver parlato del modo di elezione degli antichi dottori, passiamo
a vedere come fossero retribuiti.

Gl'insegnanti delle università antiche mentre dapprima erano retribuiti
con spontanee offerte dagli scolari ai quali prestavano l'opera loro,
vennero in seguito ad essere considerati come ufficiali pubblici eletti
e stipendiati dallo Stato. Perciò i modi e le forme di retribuzione
nelle università del medio evo, si possono distinguere in tre separati
periodi, cioè:

1º Quello delle libere e spontanee offerte degli scolari;

2º Quello del parziale intervento dei comuni nel concorrere alle spese
del mantenimento dei pubblici insegnanti;

3º Quello infine dell'esclusiva ingerenza dello Stato.

Parleremo colla consueta brevità di ciascun periodo.

Quando per spontaneo svolgimento si formarono le università e divennero
corpi privilegiati e indipendenti, l'insegnamento non aveva nessun
carattere pubblico: era un servigio che i dottori prestavano agli
scolari e che veniva da loro retribuito con libere offerte. Queste
retribuzioni dicevansi _collectae_, la qual voce era generica e
comprendeva ogni specie di pagamento. Per fissare queste collette per
ordinario i dottori non contrattavano direttamente cogli scolari ma
eleggevano due di loro che ne consultassero il volere e ricevessero la
promessa dell'esatto pagamento a tempo debito[332].

Non di rado veniva anche fissata una somma per la quale tutti gli
scolari si tenevano solidalmente obbligati, oppure si determinava
la quantità del salario che ciascuno degli scolari era tenuto a
soddisfare[333].

La scuola in questo primo periodo rappresentava una vera clientela
tanto più lucrosa e ricercata quanto più grande era il numero degli
alunni che la componevano; ed aveva sotto questo aspetto un valore
venale; tanto è vero che s'incontrano frequenti esempi di dottori che
lasciavano la loro scuola ad altri disponendone per testamento, ovvero
cedendola per un prezzo convenuto nel contratto di vendita[334].

Con queste collette i più famosi dottori avendo moltissimi scolari
iscritti alle loro lezioni, facevano molti guadagni.

Oltrechè nell'insegnamento, i dottori più insigni lucravano assai nel
dare consigli e nell'esercizio delle relative professioni. Si racconta
che il giureconsulto Baldo, consultato in tutta Italia per la gran fama
che si era procacciata, ebbe agio di accumulare ragguardevoli somme.

Soltanto i consigli dati sulla materia delle sostituzioni dicesi gli
fruttassero quindici mila scudi d'oro[335].

Cresciuto nelle università il numero delle cattedre, gli scolari
non poterono più supplire interamente al mantenimento dei dottori e
perciò invocarono il soccorso dei Comuni perchè concorressero alla
retribuzione dei pubblici insegnanti. In questo secondo periodo si
conservarono sempre le collette degli scolari; ma ad esse fu aggiunto
in quasi tutte le università un contributo sull'erario pubblico per
lo stipendio dei dottori. Questo sistema di retribuzione potrebbe
chiamarsi misto perchè composto delle offerte private e degli
assegnamenti del pubblico erario.

Alcuni dottori nei quali prevaleva alla cupidità dei guadagni l'amore
della scienza, si adattavano ad insegnare in qualche famosa università
anche senza stipendio, ovvero con una scarsa retribuzione[336] come
Lapo da Castiglionvecchio, canonista fiorentino, il quale per quasi
venti anni insegnò senza salario[337].

Anche quando a certi dottori fu assegnato uno stipendio fisso,
questo non eccedè mai la somma di duecento lire annue: e ciò fino al
secolo XIV perchè in seguito, come vedremo, gli assegni ai professori
aumentarono assai, specialmente quando era loro vietato di ricevere
offerte dagli scolari.

Ed eccoci al terzo periodo, sul quale ci fermeremo più lungamente,
perchè in esso si manifesta il graduale intervento dello Stato nelle
università e la mutazione dei dottori da liberi docenti in pubblici
ufficiali; carattere che tuttora vien loro conservato in molti paesi
d'Europa.

Il primo ed il più antico esempio di stipendio pubblico si trova
ricordato in Padova nel 1279[338]. In seguito Bologna concesse ad
Altigrado, lettore di diritto canonico, un assegno di lire 150, ed a
Dino, giureconsulto, di lire 100[339].

Lo stipendio dei dottori ordinari era in questi primi tempi assai tenue
e farebbe maraviglia il vedere come fossero scarsamente ricompensati
gl'insegnanti in quell'epoca, se non sapessimo che potevano
supplire colle offerte degli scolari che ricevevano facendo lezioni
straordinarie. Stando alle parole di Odofredo, pare che non sempre
allo zelo dei dottori corrispondesse negli scolari la buona volontà di
pagare.

Alla fine delle sue lezioni straordinarie questo giureconsulto
trovandosi poco soddisfatto della generosità dei suoi uditori,
fece il seguente avvertimento, che è anche un arguto rimprovero per
l'avarizia degli scolari di quel tempo: «Et dico vobis quod in anno
sequenti intendo docere, ordinarie bene et legaliter sicut umquam
feci; extraordinarie non credo legere, quia scholares non sunt boni
pagatores, quia volunt scire sed nolunt solvere nemo. Non habeo vobis
plura dicere, eatis cum benedictione Domini.»

Ben presto però le università volendo che i professori ordinari
attendessero con diligenza alle lezioni, vietarono loro, sotto minaccia
di gravi pene, di riscuotere cosa alcuna e per qualunque titolo dagli
scolari[340].

Erano eccettuati da questo divieto soltanto quei dottori che
insegnavano privatamente, i quali, non riscuotendo uno stipendio, erano
autorizzati a farsi pagare dagli scolari. Quando però anche questi
dottori furono stipendiati, fu estesa ad essi pure la proibizione.

Leggendo gli statuti e i contratti fra i dottori e le università si
incontrano frequentemente ricordati stipendi rilevanti[341]. Per non
cadere in errore, bisogna avvertire che certe retribuzioni cospicue
assegnate ai dottori, non rappresentavano già il salario, ma un
compenso straordinario adeguato al tempo in cui insegnavano o alla
difficoltà della scienza da loro professata.

Molte università, sperando di vincolare alcuni dottori a rimanere
per lungo tempo in uno stesso luogo, anticipavano loro un capitale o
in denaro o in beni stabili. Il giureconsulto Suzzara in un trattato
fatto colla città di Modena si obbligò d'insegnare per tutta la vita
in quello Studio col compenso del diritto di cittadinanza, e colla
corresponsione di un capitale di lire 2250, di cui doveva impiegare una
parte nell'acquisto di beni del territorio modenese.

Il canonista Galvano fu nel 1384 richiamato all'università di Bologna
da Padova, dove insegnava con grandissimo concorso di scolari e gli
venne assegnato oltre lo stipendio una certa somma per mantenere allo
Studio i suoi due figliuoli[342].

I dottori più insigni venivano investiti dagli imperatori e dai papi
anche di vasti feudi e se ne trovano ricordati alcuni esempi nelle
storie. Così il canonista Giovanni Andrea ottenne da papa Giovanni XII
un feudo nel territorio di Ferrara[343].

Anche alcuni medici della scuola di Salerno ottennero simile
investitura dall'imperatore Federigo II[344].

Cessate le collette, gli stipendi aumentarono, e chi aveva acquistato
fama nell'insegnare veniva spesso retribuito con assegni straordinari.
Il canonista Galvano da Bologna, ricordato più sopra, oltre lo
stipendio, ottenne nel 1374 dal papa una somma di 240 ducati d'oro col
patto però che ciò non servisse di esempio per l'avvenire agli altri
dottori (ne trahatur ab aliis doctoribus forsitan in exemplum)[345].

Per gli assegni straordinari che solevano farsi ai dottori si aveva
riguardo o a speciali condizioni di famiglia, o alle spese incontrate
nei viaggi[346] o alla grave età, o all'esercizio di uffici pubblici
cui erano chiamati.

Così nel 1489 fu aumentato lo stipendio ad un dottore di Padova perchè
potesse collocare in onesto stato le sorelle[347].

Riccardo Saliceti famoso dottore di legge bolognese, essendo stato
spedito nel 1370 ambasciatore in Avignone al papa Gregorio XI, questi
ordinò che durante la sua ambasceria seguitasse a godere del suo
stipendio e che venisse rimborsato di tutte le spese del viaggio.
Lo stesso papa volle poi che, oltre lo stipendio ordinario della sua
lettura di gius civile, gli venissero pagati duecento fiorini d'oro
all'anno anche senza fare lezione[348].

Dopo diversi anni d'insegnamento i dottori chiedevano che venisse loro
aumentato lo stipendio. Giunti in età avanzata eran ammessi a godere di
una retribuzione annua anche lasciando l'insegnamento e ritirandosi a
vita privata[349].

Quando un dottore benemerito veniva a morte prima che terminasse
l'anno scolastico, si soleva concedere ai suoi eredi il rimanente dello
stipendio[350].

Le ragioni per cui si aumentavano gli stipendi erano svariatissime.
Poteva ad esempio crescersi l'assegno ad un dottore col patto che
durasse ad insegnare per un tempo determinato: ovvero perchè gli veniva
contrapposto un antagonista di molta fama[351].

I dottori il cui merito non era conosciuto, si prendevano ad
esperimento (per modum provisionis) ed erano chiamati ad insegnare
con tenue stipendio. Provata la loro capacità, veniva confermata
l'elezione, e fissato un assegno conveniente[352].

L'aumento di stipendio poteva farsi o alla scuola, o alla persona. Se
veniva fatto alla scuola rimaneva costante, se alla persona variava
secondo il merito dell'insegnante che veniva prescelto.

Lo stipendio che si concedeva ai professori era talvolta subordinato
al numero degli scolari che avrebbero frequentato le sue lezioni.
A Vicenza nel 1261 si trova un dottore di diritto canonico con
provvisione di 500 lire con patto che avesse avuto almeno venti
scolari. A Pavia il numero degli scolari doveva esser molto minore:
bastavano sei almeno[353].

L'aumento di stipendio era tanto più frequente e considerevole quanto
più un dottore andava acquistando nella pubblica stima.

A Pavia nel 1391 Baldo godeva l'assegno di 1200 fiorini; nel 1492
Giasone ne aveva 2250; nel 1540 l'Alciato mille scudi; nel 1500 Decio
duemila fiorini. Uno dei più lauti stipendi è quello di Pietro d'Abano,
celebre medico, che aveva in Padova lire seimila all'anno[354].

Con decreto del Senato bolognese del 1549 fu stabilito per maggior
decoro dell'università di eleggere quattro professori che si
chiamassero Eminenti: uno per le leggi, uno per la medicina, un
terzo per la filosofia e l'ultimo di lettere, purchè fossero famosi
ed avessero letto per venti anni in uno dei maggiori Studi d'Italia,
come a Padova, Pavia, Napoli, Pisa, Perugia o Torino. A questi lettori
eminenti doveva essere assegnato uno stipendio maggiore che agli
ordinari[355].

Nell'università di Bologna gli stipendi si pagavano ai dottori per
quadrimestri o come dicevasi allora _per quartironi_[356].

In altre università invece era adottato il sistema delle rate
mensili, come ad esempio in Piacenza, e ciò apparisce dal catalogo dei
professori di quello Studio[357].

Talvolta avveniva che gli stipendi non fossero puntualmente pagati per
insufficienza di danaro o per cattiva amministrazione del pubblico
erario. Così avvenne nel 1486 nello Studio di Pisa dove, ai dottori
delle arti non furono pagati gli stipendi di quell'anno, ond'essi se ne
dolsero vivamente coi Rettori del comune fiorentino dal quale dipendeva
allora l'università di Pisa.

«Più volte (dicevano nelle loro lettere i dottori pisani) ci siamo
doluti quest'anno cum le M. V. della troppa tardità de' pagamenti
nostri, e non pare che il lamentare nostro sia exaudito. Veduto che
siamo all'anno nuovo e del passato restiamo avere due terzi, parci
essere tractati assai male, et hora mai noi che già solevamo essere
pagati a' tempi debiti, habbiamo invidia ad ogni Collegio d'Italia,
siccome ciascuno quantunque mal pagato sia meglio di noi pagato. Et
più ci duole el nostro danno, che la vergogna nostra et vostra che
non è mediocre. Noi viviamo delli stipendi nostri e siamo qua come
sull'hosteria comprando ogni cosa e charissimo. Mutiamci oggi qui,
domani a Prato e poi da Prato a Pisa[358] è sempre cum la borsa aperta
per ubidire a' vostri comandamenti, molto più gagliardi al comandarci,
che al premiare chi vi serve con tante spese ed affanni. Et veduto
che il gridare non giova, habbiamo fra noi consultato di venire da
parola a' fatti, et usare la ragione che per le vostre leggi possiamo
lecitamente usare, cioè non di leggere se non siamo pagati[359]. Et
così per questa mandatavi per nostro messo vi protestiamo che non
leggeremo a questo principio di studio, se almeno non abbiamo la
seconda paga del tempo francato. Non crediamo che vogliate patire
questo disordine nello Studio vostro che ne seguirebbe scandalo grande;
pure quando non ve ne curerete, la vergogna sia vostra.

«Nè temeremo essere appuntati facendo cosa a noi lecita per legge degli
Statuti vostri. Piacciavi provvedere non solo al tempo presente, ma
anche al futuro, «acciò raffreddandosi le fatiche nostre tanto male
premiate non si raffreddi tutto el Studio vostro. Mostrate averci cari
come hanno mostrato li vostri antecessori. Aspettiamo risposta più di
effetti che di parole. Bene valete Pisis XVII Octob. 1486[360].»

Con questi brevi cenni non abbiamo inteso di dare che una idea generale
degli svariatissimi sistemi di retribuzione adottati nelle antiche
nostre università. L'indole di questo lavoro non ci consente di
esaminarli singolarmente. Ci basta però lo avvertire che quando alle
collette vennero sostituiti i pubblici stipendi, i criteri dominanti
nella repartizione di essi furono i seguenti:

  1º Il valore scientifico degli insegnanti;
  2º La difficoltà della scienza;
  3º L'anzianità.

Questo sistema, che ci sembra il più razionale e il più conforme
ai bisogni e all'efficacia del pubblico insegnamento, era comune,
per quello che abbiamo potuto conoscere consultando gli storici e i
cronisti del tempo, a tutte le università antiche e ne potremmo trovare
la più ampia e sicura conferma in moltissimi esempi se quelli già
citati non ci sembrassero sufficienti.



CAPITOLO SESTO

  Significato della parola «lettura» — Come si distinguevano le
    lezioni nelle antiche università — Lezioni mattutine, meridiane
    e pomeridiane — Ordinarie e straordinarie — Teoriche e pratiche
    — Di primo secondo e terzo grado — Pubbliche e private — Obbligo
    dei dottori di essere assidui alle lezioni e pene minacciate ai
    negligenti — Segreta sorveglianza dei bidelli — Inaugurazione
    delle scuole e vacanze — I concorrenti o antagonisti — I circoli,
    dispute e ripetizioni — Ordine delle dispute e persone che vi
    prendevano parte — Il pubblico insegnamento nel medio evo —
    Scelta di un buono insegnante — Numero delle cattedre — Carattere
    educativo della scienza — Insegnamento orale — Concorso degli
    scolari nell'insegnamento — I ripetitori.


La parola _lettura_ frequentemente adoperata nel linguaggio scolastico
delle università antiche, ebbe origine dal metodo allora comune di
chiosare e commentare gli autori e i testi di legge o di altre scienze
che i dottori leggevano ad alta voce nelle scuole.

Per rendere più facile l'intelligenza di certe distinzioni ora passate
fuori d'uso, classificheremo le letture o lezioni del medio evo in
ordine al tempo, alla materia scientifica, al grado e al luogo.

In ordine al tempo le lezioni universitarie erano distinte in
_mattutine, meridiane_ e _pomeridiane_. Ciò dimostra che nelle antiche
scuole quasi l'intero giorno era destinato all'insegnamento, e le
lezioni delle università non avevano termine che alla sera. Però atteso
la grande frequenza degli scolari e l'amore allo studio che era così
diffuso e profondo, si soleva approfittare da molti dottori anche del
poco tempo che rimaneva oltre le lezioni ordinarie per dedicarlo a
speciali studii: e si trovano ricordate di frequente certe lezioni che
avevano principio avanti giorno dette perciò (_antilucane_) e altre dei
giorni festivi (_diebus festis_), o fatte in tempo di vacanze (_dierum
vacantium_).

Anche i dottori venivano distinti secondo l'ora che insegnavano in
mattutini, meridiani, pomeridiani e vespertini.

Gli statuti bolognesi concedevano ai soli dottori d'insegnare nelle
pubbliche scuole e nelle ore ordinarie che erano quelle del mattino.
I licenziati avevano tal facoltà soltanto due volte per settimana, il
dopo pranzo, ed in quelle ore nelle quali non leggeva qualche dottore
stipendiato[361].

Vi era anche una classe di professori privilegiati e noti per merito
insigne detti perciò «supraordinari» i quali potevano insegnare _ad
beneplacitum_ cioè nel tempo e nel modo che volevano[362].

Certe lezioni prendevano il nome dal giorno in cui solevano farsi.
Così le quistioni del giureconsulto Pillio perchè esposte nel sabato
erano dette _sabbatinae_; e son pure ricordate le _venerdiali_ e le
_domenicali_ di Bartolomeo da Brescia.

In ordine alla materia scientifica le lezioni si dicevano _ordinarie_ e
_straordinarie_. Quale fosse la differenza che passava tra le une e le
altre non è facile determinare.

Nei primi secoli della costituzione delle università le scuole
ordinarie alle quali veniva assegnato un pubblico stipendio erano poche
e ristrette soltanto ai rami d'insegnamento più necessari: tutte le
altre si chiamavano straordinarie e in queste erano gli scolari che
retribuivano gl'insegnanti con spontanee offerte. In seguito anche alle
straordinarie fu assegnato uno stipendio sul pubblico erario[363].

Le lezioni ordinarie della mattina erano le privilegiate in molte
università; perchè erano le più frequentate insegnando in quelle ore i
dottori più celebri. La fama di una scuola poteva dipendere anche dal
merito del professore che vi insegnava. Infatti narra il Facciolati
che nell'università di Padova la scuola ordinaria pomeridiana cominciò
ad essere la preferita dal momento che vi cominciò a leggere diritto
civile il giureconsulto Bartolommeo Sozzini[364].

Le lezioni ordinarie erano sempre le preferite in tutti i provvedimenti
presi a favore dei pubblici Studii, considerandosi le straordinarie
come un complemento non necessario alla conservazione delle università.

Nell'università delle arti e in specie nelle scuole di medicina, le
lezioni si distinguevano anche in _teoriche_ e _pratiche_ e delle une
come delle altre vi erano le ordinarie e le straordinarie.

Quanto al grado d'importanza le scuole si dividevano in _primarie_
e _secondarie_. In qualche università si trovano ricordate anche le
scuole «tertiae» cioè di terzo grado.

In Padova furono istituite queste scuole nel 1464 col fine che vi
insegnassero i cittadini e avessero occasione di fare in esse le
prime prove del loro ingegno. A queste scuole era assegnato un tenue
stipendio che dapprima non era suscettibile di aumento. Ma nel 1655 il
Senato veneto accordò ai Triumviri la facoltà di accrescerlo secondo il
loro prudente arbitrio e le condizioni dei tempi. I professori delle
scuole «tertiae,» detti perciò _tertiarii_, doveano essere eletti
dai presidi della città, dai questori, dal rettore dello Studio e dal
decurione anziano.

Queste scuole rappresentano il primo grado d'insegnamento, dalle quali
si poteva per merito ascendere alle superiori.

Anche nell'università di Torino gl'insegnanti erano divisi in tre
classi. Alla prima appartenevano i dottori più famosi che avevano
insegnato per dieci anni almeno in qualche università; alla seconda
erano iscritti quelli che avevano insegnato per quattro anni; tutti gli
altri erano di terzo grado e si dicevano straordinarii[365].

In ordine al luogo, le lezioni si dividevano in _pubbliche_ e _private_.

Nei primi secoli della formazione delle università i dottori tenevano
scuole in luoghi privati e frequentemente si ricordano nelle storie
contratti di cessioni, per i quali col correspettivo di una somma
convenuta, qualche dottore cedeva i propri scolari ad un altro.

Il giureconsulto Bulgaro, che fu uno dei primi dottori dello Studio
bolognese, faceva scuola in casa propria, che fu detta perciò «Curia
Bulgari» e la tradizione vuole che fosse in quel luogo dove è posto
l'Archiginnasio[366].

Quando i dottori avevano un numeroso uditorio, facevano le loro lezioni
o in qualche convento o nella sala del palazzo del Comune. Si narra da
alcuni storici che alle lezioni di Azone in Bologna accorressero tanti
scolari che egli fu costretto di leggere in pubblica piazza[367].

Quando ogni università ebbe tutte le scuole riunite in un solo edifizio
(il che avvenne assai tardi) fu proibito ai dottori di leggere in casa
propria e specialmente in quelle ore nelle quali erano aperte le scuole
pubbliche, affinchè l'insegnamento universitario non fosse danneggiato
dalla concorrenza delle lezioni private.

Jacopo d'Arquà, dottore di medicina, provocò un decreto dal collegio
degli artisti di Padova per proibire le lezioni private e la lettura
facoltativa di certi libri di medicina agli scolari. Alcuni dottori
volendo compiacere gli scolari, si riunivano nella notte in casa loro
e leggevano quei libri che incontravano maggior gradimento. A questo
abuso fu rimediato con un editto nel quale si prescrivevano i libri che
dovevano essere interpretati nelle scuole[368]. Nel 1680 in Ferrara fu
emanato il seguente editto che riguarda lo stesso argomento.

«D'ordine dell'Illustrissimi signori Giudice e Maestrato de' Savii e
de' signori riformatori dello Studio, si proibisce ad ogni lettore
dell'università di leggere lezioni private in casa la mattina e la
sera dal punto che suona la campana dallo Studio fino all'ultima
ora, che si legge nel medesimo, affinchè gli scuolari non siano
sviati dal concorrere alle pubbliche lezioni e questo anche in
ordine alle Costituzioni sotto pena alli contraventori della perdita
dell'emolumento di quella terzaria nella quale contravverranno,
rimanendovi tempo di potere esercitare questo lodevole impiego
il quale servirà anche di merito mentre fatto nelle hore fuori di
quelle destinate alle lezioni pubbliche diverrà sostenimento e non
deteriorazione del medesimo Studio[369].»

Con questa proibizione però la libertà d'insegnamento, non riceveva
nessuna limitazione, essendo concesso ai dottori di leggere in
privato senza alcuna sorveglianza, purchè se ne astenessero nelle
ore in cui erano aperte le pubbliche scuole; e ciò per prevenire una
concorrenza che invece di favorire l'incremento degli studii li avrebbe
danneggiati.

Alcuni fra i dottori che insegnavano nelle università, per procurarsi
più lauto guadagno colle lezioni private, o per fuggir la fatica,
abbandonavano talvolta le scuole o non le frequentavano con molta
assiduità. A ciò provvidero gli statuti comminando pene severe a quei
dottori che non avessero potuto giustificare le loro assenze. A Bologna
ogni dottore che avesse lasciata la lezione era condannato a pagare
due lire, e venti soldi in caso che avesse cominciata la lezione dopo
l'ora stabilita. Gli scolari poi, che fossero arbitrariamente rimasti
nelle scuole dopo finita la lezione, erano sottoposti all'ammenda di 10
soldi[370].

Anche le altre università sanzionarono pene pecuniarie contro i dottori
trascurati e negligenti. In Padova durante l'anno scolastico era
rigorosamente proibito a ciascun dottore di uscire dalla città, e quei
professori, che avessero lasciate le lezioni o fossero arrivati più
tardi dell'ora prescritta dagli statuti, erano condannati ad un'ammenda
da detrarsi sul loro stipendio[371].

Negli ordinamenti dello studio di Siena del 1481 fu imposto ai dottori
di leggere ogni giorno sotto la sorveglianza del Rettore, il quale
in caso di loro assenza era tenuto a pagare lire 25 del proprio
di ammenda; e lire 10 il dottore che trasgrediva, da ritenersi sul
salario[372]. Anche gli statuti dell'università di Napoli punivano
quei dottori che mancavano alle lezioni, sottraendo un giorno dal
loro stipendio. Così pure nelle riforme dello studio di Pisa si usò
molta severità verso quei dottori, che mancavano ai loro doveri,
imponendosi che quei che non fossero nelle scuole all'ora debita
venissero appuntati dai bidelli, i quali senz'altro aspettare dovevano
fare entrare in cattedra quelli presenti. Fu stabilito inoltre che non
fossero ammessi impedimenti di sorta alcuna ai professori mancanti se
non constassero da causa legittima[373].

Oltre le pene severe contro i dottori negligenti fu da molti statuti
ordinata una rigorosa sorveglianza sulla loro condotta. I bidelli, come
apparisce da' documenti, avevano un doppio obbligo: l'uno pubblico
e manifesto ed era quello di annotare o, come dicevasi allora,
_appuntare_ i nomi di quei dottori che avessero lasciata la lezione o
fossero arrivati più tardi dell'ora voluta dagli statuti[374]; l'altro
segreto che consisteva nell'informare di nascosto gli uffiziali che
sopraintendevano allo Studio della condotta di ciascun dottore e della
sua capacità, e della fama che godeva presso gli scolari.

Ecco uno di questi rapporti, fatto da un bidello dell'università di
Pisa agli uffiziali di quello Studio, che risiedevano in Firenze.

«Magnifici et excellentissimi Domine, salutem. Solo questo, perchè
mangiando il pane delle vostre Signorie mi pare dovere, quando accade
alcuna cosa inonesta, a quelle darne aviso per potere detto pane
mangiare senza stimolo e carico di coscienza. Sia noto alle Vostre
Signorie come infra questi legisti si legge molte poche lezione, che
appena arrivino alla metà del tempo debito, e come alle prime ordinarie
da mattina manca del suo dovere M. Pier Filippo il quale debbe leggere
ore due in voce et una in scriptis, e poi legge un'ora in voce.
M. Lancellotto fa francamente suo debito et è simile M. Felino. M.
Floriano non è maraviglia se non finisce le due ore in Cattedra perchè
non potrebbe rogare un testamento per mancamento di testimoni[375] ha
alla sua lezione tre o quattro scolari e non li passa. M. Bartolomeo
Sozzini legge la mattina dopo le prime lezioni et ha una mezz'ora
in scriptis et una mezza in voce, sicchè legge mezz'ora e non più.
M. Antonio Bolognetti legge alla medesima ora, un ora in voce. Gli
Istitutori leggono mezzora e non giova con essi mie parole. M. Baldo
entra alle venti ed ha un'ora in iscriptis ed un'ora in voce: gli altri
fanno il dovere assai di presso e massime gli Artisti. Prego le Vostre
Signorie provvegghino in forma che a me non abbia a nuocere, imperocchè
quando ricordo qualche volta faccino il dovere, il minimo pedante che
ci è minaccia di farmi cassare o darmi delle busse.... a dì 23 maggio
in Pisa[376].

                                               «BARTOLOMEO PASQUINI.»

L'anno scolastico nelle università medioevali si estendeva
ordinariamente a dieci mesi. Il tempo dell'apertura delle scuole
variava secondo gli statuti. Generalmente l'inaugurazione degli studii
si faceva nell'ottobre il giorno di S. Luca, coll'assistenza delle
autorità e degli scolari, che si recavano solennemente a udir la messa
nella Cattedrale.

Le vacanze annue di ciascuna università si possono calcolare in media
a circa novanta. Ordinariamente le vacanze del carnevale (Baccanalia) e
di Pasqua erano di quindici giorni; di Natale undici.

Quando in una settimana non ricorrevano altri giorni di festa, erano
sospese le lezioni del giovedì.

Alla morte di un dottore si soleva fare vacanza perchè gli scolari e
gli altri dottori potessero andare collegialmente dietro il corteggio
in segno d'onore[377].

Per la morte di Azone in Bologna fu differita l'apertura delle scuole
fino ad Ognissanti in segno di grande lutto per la perdita di tale
insigne giureconsulto[378].

Erano talvolta gli scolari che di proprio arbitrio estendevano il
termine delle vacanze. Vi sono singolari esempi di astuzie da loro
adoprate per ottenere il desiderato intento. In Pisa era costume di
togliere i libri ai dottori perchè non leggessero[379].

Il giureconsulto Giasone, giunto di poco allo studio di Pisa, avendo
trovato mancanti i suoi libri e saputo che gli erano stati tolti dagli
scolari vivamente se ne dolse, ma avendo poi conosciuto che tale era
l'uso, e che non avevano voluto fare una offesa a lui personale, ma una
semplice piacevolezza, scrisse agli ufficiali dello studio per scusare
gli scolari da lui incolpati.

La lettera dice così:

«Magnifici Viri etc. Essendomi pervenuto a notitia come a V. S. era
stato riferito, che per quella piacevolezza fecero a' giorni passati
questi nostri scolari, desiderando le vacationi prout moris est, io mi
era adeo turbato che proruppi in hujusmodi verba di volere incassare
miei libri et partirmi dal vostro Studio: il che M. Domini mei, m'è
dispiaciuto per più respecti et maxime perchè quelle forse me haranno
notato di qualche instabilità, ac etiam perchè m'è parso V. S. habino
facto alcune dimostrationi forse ob id verso de predecti scolari, quo
cessante non harebben facto. Però ho voluto significare a quelle quod a
me similia verba numquam fuerunt prolata, maxime non me ne essendo suta
data cagione, che in verità gli scolari predecti non si sono se non con
piacevoli modi ingegnati secundum consuetudinem ut audio, in hoc vestro
Studio.... Bene valete Pisis Die XII Feb. 1480[380].»

A questi abusi degli scolari tento di riparare nel 1533 Alfonso d'Este
per l'università di Ferrara emanando un severo editto nel quale oltre
ad ammonire gli scolari — «discoli così terreri come forastieri quali
hanno poco animo e intentione di voler studiare e imparar virtù di non
disturbare le lezioni comanda ancora di non far ne operar per modo
alcuno directo o indirecto che le vacazione del Carnevale ne altre
vacazione, se habbino a far inanzi el tempo ordinato per gli Statuti
del Studio questa Inclita Città.... sotto pena de la disgratia de la
Excellentia Sua ed altre pene ad arbitrio di Sua Excellentia....[381]»

Anche in Pisa il Granduca Francesco III richiamava l'attenzione del
Curatore dello Studio sull'abuso delle vacanze arbitrarie dicendo di
volere che «si osservi _ad unguem_ lo Statuto e che per il meno venghin
letto 100 lezioni.»

La libertà d'insegnamento non avrebbe molto giovato ai progressi della
cultura se non avesse trovato un potente stimolo al suo incremento
nella concorrenza.

Gli antagonisti o _concorrenti_ per espressa disposizione degli
statuti erano aggiunti ai dottori stipendiati coll'obbligo di insegnare
gareggiando con loro nella scienza che professavano.

La concorrenza serviva agli uni e agli altri di reciproco stimolo, e
mentre il pubblico insegnante dovea per sostenere validamente la gara
cogli emuli, disimpegnare con alacrità ed amore i suoi obblighi, i
concorrenti trovavano nella speranza di riuscire con lunghe fatiche e
studii a lui superiori, un grande incitamento al culto del sapere[382].

Gli antagonisti gareggiavano nell'insegnamento coi dottori stipendiati
nelle lezioni e nelle pubbliche dispute.

Pare che fosse in uso in certe università di dare più concorrenti ad un
medesimo insegnante. Il giureconsulto Filippo Decio scriveva al notaro
dello Studio di Pisa, lamentandosi di ciò con parole assai risentite.

«Quando io fui costì mi dolsi con voi et cum alcuni degli officiali,
che io mi fussi dato due concorrenti a questa lectione che non era
consueto e cussì scrissi: haria caro sapere se all'officio pervennero
le mie lettere. Di poi viddi il rotolo dove haveva un solo concorrente.
Io existimai che fussi stato per compiacere a me, quanto per il
concorso di molti competitori che se impediverunt per concursum. Hora
pure me è dicto che harò un terzo concorrente del che io non ne faria
più motto agli officiali: bene haria caro d'essere da voi certificato.
Io non faccio caso di due o tre concorrenti della qualità di quelli
cui potete dare a Pisa; e manco haria cum dui, che cum uno perchè,
harebano a giostrare fra loro, e a me non mancherebano scholari, perchè
sono tutti provecti et ho la più fiorita schola, che mai sia stata a
Pisa di ragione Canonica. E novizi s'arebbano a dividere cum il terzo
concurrente, sicchè meglio staria cum dui, che con uno, ma non ne
faccio caso, e solo vorrei che non tutte le some si scaricassero sopra
di me. Valete. Pisis, 22 novembris 1493[383].»

In un'altra sua lettera del 1495 lo stesso Decio dice: «che ingiusto
sarebbe che avendo lecto tutte le lectioni ordinarie in civile e in
canonico, mattina e sera, e che avendo avuto la concurrentia de tutti
e dottori de qualche merito e che essendo stato come un paragono dello
Studio, non avesse maggior salario, e che questo per il tempo che ha
lecto e delle prove che ha facte dovrebbe essere almeno di fiorini M.»

Nel 1479 il Senato veneto ordinò che due dottori di Padova non
potessero essere concorrenti in una stessa scuola ordinaria. Nel 1588
questo decreto fu esteso anche alle scuole straordinarie[384].

Ai dottori di fama incontestata e di grave età non si solevano dare
i concorrenti per liberarli dalle soverchie fatiche e dalle cure
assidue che richiedeva lo insegnare in confronto degli emuli[385]. Ma
nel concedere questo privilegio si aveva riguardo di non recar danno
all'incremento degli studii; perciò se ne incontrano ben pochi esempi.

In Padova si trova fatto cenno di un dottore al quale fu concesso
d'insegnare senza antagonista per indulgenza del principe (principis
indulgentia)[386].

Racconta il Facciolati che un dottore degli artisti in Padova fu
liberato dall'obbligo di avere un concorrente perchè riconosciuto
superiore per merito scientifico a tutti gli altri che insegnavano in
quello Studio. Ma dopo cinque anni gli scolari protestarono dicendo che
un dottore senza antagonista si abbandonava facilmente alla pigrizia, e
fu costretto ad accettare nuovamente un concorrente nell'insegnamento.

Questo spirito di emulazione fra i dottori del medio evo era tanto
profondo che le gare non si limitavano soltanto alle giornaliere
lezioni, ma erano destinati eziandio certi pubblici esperimenti
nei quali gl'insegnanti dovevano disputare in confronto dei loro
antagonisti, ovvero ripetere a profitto degli scolari le materie già
trattate e svolgerle con maggiore ampiezza. Questi esperimenti erano
comuni a tutte le università e gli statuti ne fanno menzione.

Tutti i dottori erano obbligati a prender parte a queste dispute
scolastiche, e chi riusciva in esse vittorioso acquistava fama di dotto
e poteva aspirare dopo questo tirocinio alle cattedre di maggiore
importanza. E tanto è vero che il prendere parte a questi pubblici
esperimenti era occasione di rinomanza per i dotti, che si trovano
ricordati negli statuti e nelle memorie universitarie, molti che
accettavano d'insegnare col patto di avere un concorrente col quale
potessero disputare. Altri ancora lasciavano una scuola per un'altra,
dove potevano stare a fronte ad un valente antagonista.

Alle dispute più solenni che dovevano durare almeno tre ore, erano
riserbati i giorni di vacanza. Il dottore che si era più distinto,
superando i suoi competitori, soleva venire accompagnato a casa con
gran pompa da tutto il corpo scolastico, insieme al rettore e colle
insegne delle università.

Era così comune l'uso di disputare, che la maggior parte di quei che
prendevano la laurea aveano già dato saggio del loro sapere in questi
pubblici esperimenti. I disputanti erano sottoposti al giuramento di
non tradire la fede pubblica in verun modo, nè con studiati artifizi,
nè con inganni nascosti.

Anche il dottore prendeva parte alle dispute scolastiche e sorvegliava
al buon andamento e all'ordine delle discussioni. Ciascun dottore una
volta per settimana proponeva una tesi, alla quale soleva rispondere
prima il Rettore, poi gli altri insegnanti.

Queste dispute, che si chiamavano anche _Circoli_, erano comuni tanto
all'università dei giuristi come a quella degli artisti. Avevano
luogo per l'ordinario di sera[387] (hora vigesima tertia) ed erano
obbligatorie per tutti sotto pena di ammenda.

Nei circoli si facevano le ripetizioni e le argomentazioni.

Per la ripetizione si prendeva ad esame un testo già spiegato nella
scuola dal professore e se ne facevano tutte le possibili applicazioni
ai casi pratici, sollevando dubbi e risolvendo le obiezioni che
facevano gli scolari. Alle ripetizioni era destinato il tempo che
correva dal principio dell'anno scolastico fino a tutto il carnevale.

Le argomentazioni eran sostenute dai dottori o dagli scolari o
licenziati che aspiravano al pubblico insegnamento. Il tema della
disputa era un punto di diritto per i giuristi od un quesito di scienza
per gli artisti.

Le dispute nelle università risalgono a tempi assai remoti (ex antiqua
consuetudine) come dicono gli statuti.

Anche i baccellieri dovevano assistere alle argomentazioni, e gli
scolari aveano diritto di prendervi parte.

Le argomentazioni solevano durare dalla Quaresima alla Pentecoste e
dovevano farsi ogni settimana nei giorni di vacanza, eccettuate le
solennità.

Diversi giorni innanzi si esponeva pubblicamente il testo sul quale
doveva farsi la ripetizione, o il soggetto che doveva dar luogo
all'argomentazione.

A Padova i doveri dei dottori erano assai gravosi. Nelle dispute i
concorrenti dovevano dal principio dell'anno fino a Pasqua argomentare
l'un contro l'altro tutti i giorni e risolvere i dubbi sollevati dagli
scolari[388]. Quest'uso venne dall'università degli artisti e fu nel
1474 adottato anche dai giuristi.

Le dispute quando erano sostenute da valenti dottori si prolungavano
per lungo tempo con grande compiacenza e profitto degli uditori.
Nella vita di Baldo si racconta come questo insigne dottore disputasse
in Bologna per cinque ore di seguito con Bartolo suo antico maestro
riuscendo vittorioso.

Talvolta la disputa si protraeva fino a notte avanzata, come avvenne in
Pisa, dove, racconta un bidello, in una sua relazione agli ufficiali di
quello studio che «riscaldandosi e' giostranti nell'arme si fe' bujo e
col torchio finì detta disputa[389].»

L'indole dei Circoli e delle pubbliche dispute che avevano luogo in
tutte le università, si trova ad evidenza dimostrata dal seguente
documento[390]:

                  «CIRCOLI DISPUTATORII IN PIAZZA[391]

«_Item_ — Che ciascuno Doctore sia tenuto intervenire ogni dì utile da
sera a Circoli disputatorii in Piazza et deinde non partire se prima
non sono finiti li prefati circoli, come si costuma nelli studj bene
ordinati, sotto la medesima pena, per infino ad Pasqua di Natale;
dovendo uno per sera secondo l'ordine delle condotte scripte nel
Ruotolo substenere per se, o uno scolaro, una o più conclusioni; et
in specie per li Medici Philosophi et Artisti si observi come appresso
cioè:

«L'ordine de' circuli de' Medici, Philosophi, ed Artisti sia questo
— Che ciascuno Doctore conducto debba ogni sera utile intervenire
e circularmente disputare in questo modo, che seguendo l'ordine del
Ruotolo, uno de' detti Dottori debbi tenere conclusioni, et rispondere
agli altri Dottori della sua facoltà li arguissero, ovvero fare tenere
conclusioni a uno scolare sotto di lui, et quando lo scolare ponga
conclusioni allora il detto Dottore sia tenuto rispondere almeno al suo
concorrente adversario, et lui arguire dum modo non passi il numero di
tre argomenti, ma possisi replicare come sia conveniente: et questo si
observi per infino alle vacationi di carnasciale, pena ad qualunque
non observerà lire 10 per volta da ritenersi del suo salario. Et
acciocchè questo si observi s'intenda commisso alla guardia pubblica,
e secreta et al bidello[392] et ad ciascuno in tutto, dovendo il
bidello di ciò la rasegna ogni sera con quelli modi et conditioni, et
exceptioni, che sono di sopra poste, a chi non leggesse ciascuno dì,
et lo tempo ordinato: con questa declaratione, che quegli Dottori che
hanno letto anni 25 o più non sieno obligati a delle disputationi et
paragoni, ma sieno tenuti intervenire a detti circuli sotto la medesima
pena, acciocchè per la loro presentia le cose procedino con buono, et
laudabile modo....»

Oltre alle dispute vi erano le ripetizioni (repetitiones). Consistevano
le ripetizioni nel dichiarare i testi già interpretati durante le
lezioni, enumerandone e sciogliendone i dubbi, le difficoltà e le
obiezioni[393].

Le ripetizioni e le dispute erano parte libere e parte obbligatorie.
Avevano l'obbligo di disputare e di ripetere i dottori stipendiati
per ordine di età. Ciò dimostra che le dispute e le ripetizioni erano
considerate come un supplemento necessario delle lezioni ordinarie.

Negli statuti dell'università di Bologna era stabilito che le
ripetizioni durassero dal principio dell'anno scolastico sino a
carnevale; le dispute da carnevale sino a Pentecoste. Ogni settimana
doveva tenersene una, nei giorni feriali, eccetto le maggiori
solennità.

In Padova le dispute dovevano farsi tutti i giorni che si tenevano le
lezioni ordinarie[394].

Il testo della ripetizione e il quesito della disputa doveva essere
notificato più giorni avanti, e il completo sviluppo del tema prescelto
che ordinariamente facevasi per iscritto, doveva consegnarsi entro un
mese al bidello dell'università[395].

Spesso queste dispute davano occasione a scandali e risse perchè non
erano osservate le regole ordinarie circa al modo e al diritto di
precedenza dell'argomentare fra i dottori e gli scolari. Gli statuti di
Padova prescrivevano che si procedesse secondo l'ordine d'iscrizione
nel Ruolo degli insegnanti. Nel 1504 fu poi stabilito che primi ad
interrogare dovessero essere i consiglieri delle diverse nazioni, poi
gli scolari, conservato sempre l'ordine della matricola nella quale
ciascuno era iscritto. La disputa si agitava fra i concorrenti delle
diverse scuole[396].

Nel 1517 fu stabilito per lo studio di Pisa che la precedenza nelle
dispute dovesse spettare al Rettore o al Vicerettore; e nel 1522 nella
stessa università venne intimato ai dottori e agli scolari di non
affiggere pubblicamente le conclusioni delle dispute senza permesso del
Rettore e sotto pena di ammenda[397].

La scelta del maestro era l'atto più importante della vita
scolastica nelle università antiche. Secondo i precetti di un famoso
giureconsulto: «lo scolare che avesse volontà d'imparare, doveva
scegliersi un dottore che intendesse chiaramente ciò che doveva
insegnare, e lo spiegasse ai suoi uditori secondo la capacità che
essi avevano d'intendere, imperocchè chi cerca nell'insegnare di
elevarsi tanto alto e spiega cose che gli uditori non possono intendere
non cerca il loro profitto ma vuole fare pompa del suo sapere. Il
dottore poi, soggiunge il medesimo giureconsulto, deve possedere la
comunicativa per trasmettere agli altri le sue cognizioni; ed essere di
buoni e lodevoli costumi[398].»

Il numero delle cattedre nelle università variava secondo il concorso
degli scolari, il progredire delle scienze, e i mezzi pecuniarii di cui
potevasi disporre per il mantenimento degl'insegnanti[399].

Tutte le scuole in cui s'insegnava senza intervallo dalla mattina
avanti l'alba[400] sino a sera inoltrata, erano sempre frequentate
da molte centinaia di persone di ogni condizione ed età, che avide di
sapere non curando spese e disagi erano partite da terre lontane per
dedicarsi agli studii. E perchè anche il popolo potesse partecipare ai
benefizii della scienza, si destinavano alcune cattedre dove si leggeva
in volgare affinchè tutti potessero intendere[401].

Era allora comune convincimento che l'ufficio di insegnare non si
dovesse solo limitare alla comunicazione delle idee, ma estendere
eziandio all'incremento delle virtù morali e civili come le più salde
basi della prosperità degli Stati e della felicità dei popoli.

Il giureconsulto Odofredo parlando come soleva in modo famigliare,
ai suoi scolari, diceva: «essere lo studio una veemente applicazione
dell'animo con intenzione d'imparare. Vi sono bensì (egli dice)
alcuni che leggono il giorno intero ma non vi hanno il cuore, e questi
studiano ma non con intenzione d'imparare.»

L'influenza educativa del sapere era ben conosciuta ed apprezzata nelle
scuole del medio evo. In gran parte dei decreti di fondazione delle
università se ne fa parola, ed era profonda nel sentimento universale
la persuasione che ufficio della scienza fosse quello di rendere gli
uomini più virtuosi.

Nel 12 agosto 1373 il popolo fiorentino desiderando che fosse letta in
pubblico la commedia di Dante ne fece istanza alla Repubblica[402].

«Quelli che nel professare le lettere, scriveva un segretario dalla
Repubblica fiorentina[403], riuscirono sopra gli altri eccellenti,
sempre furono presso di noi in grande stima, e furono da noi sempre
allettati con premi, e ricoperti per quanto ci fu possibile di
benefizi. Noi non siamo infatti di diverso sentimento da quei che
pensano poter essere felici soltanto quelle repubbliche che sono
governate da filosofi e da amici di questi, come convenghiamo
pienamente nel parere di coloro i quali giudicano non potere ritrovarsi
in chi presiede a un governo cosa più perniciosa e più degna di
detestazione dell'ignoranza, ed abbiamo sperimentato già più volte
quanto giovamento abbian recato alla nostra città gl'ingegni coltivati
con buoni studii e con «nobili discipline.

«Ond'è che abbiamo sempre dappertutto cercato con grande diligenza e
premura soggetti capaci d'istruire la nostra gioventù nelle lettere
ed insieme ne' costumi e non abbiamo mai mancato, quando ritrovati gli
abbiamo, di accordar loro ogni onore e ricchi stipendi.

« . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

I rapidi progressi fatti dalla scienza nel medio evo debbono
attribuirsi quasi esclusivamente alle università le quali furono per
molti secoli le sedi uniche del sapere e i soli centri dell'attività
intellettuale.

Lo studio dei sistemi didattici del medio evo è adunque tanto
più importante in quanto l'insegnamento pubblico rappresentava
in quell'epoca il solo mezzo di comunicazione scientifica, ed era
intimamente connesso colle vicende della cultura.

Era uso generale nelle antiche università d'insegnare oralmente, e gli
statuti, come pure le consuetudini scolastiche, vietavano ai dottori
di servirsi di appunti e note scritte, il che stimavasi indecoroso. Il
Senato di Padova nel 1592 emanò un decreto col quale proibì le lezioni
scritte ordinando ai professori d'insegnare senz'alcun soccorso di
note e di ricordi scritti sotto pena di un'ammenda di venti ducati da
detrarsi sul loro stipendio.

Anche l'opinione pubblica era contraria all'uso di insegnare con note
scritte e solevansi comunemente designare quei dottori che tenevano
quel sistema, col titolo dispregiativo di _chartacei_[404].

Era anche vietato così nelle lezioni pubbliche come nelle private l'uso
di certi sommari o compendi nei quali si riepilogavano le lezioni e
dicevansi volgarmente «puncta.»

Essendo la comunicazione orale delle idee il mezzo più usato per
diffondere la scienza, l'esercizio della memoria fu tenuto in gran
conto e l'arte del ritenere stimato invidiabile ornamento dei dotti.
Una delle cause per cui un insegnante poteva acquistare rinomanza, era
quella di aver dato saggio della propria memoria insegnando senza note
scritte citando a mente testi di leggi e passi di autori.

In Padova, racconta il Facciolati, ottenne grande fama nel secolo XV un
tal Pietro Francesco de' Tommasi, solo perchè aveva molta memoria, onde
fu chiamato Petrus o Franciscus a memoria. Questo giureconsulto lasciò
fra le sue opere anche un trattato sull'arte di ricordare, col titolo
— _Foenix Domin. Petri Ravennates memoriae magistri._ — È narrato
ancora dallo stesso storico che un dottore chiamato Palombo, che aveva
insegnato con grande successo a Messina ed a Palermo, venne stipendiato
a Padova; ma venutagli meno la memoria il primo giorno che fece
lezione in quell'università, dovette abbandonare con grande vergogna la
cattedra, e di cordoglio se ne morì[405].

Per aiutare la memoria era nel medio evo comune l'uso di ridurre
in versi le scienze le più ribelli al linguaggio poetico, come la
grammatica, la medicina ed anche la giurisprudenza, di che ci rimangono
ancora molti esempi. Uno dei più curiosi ed antichi compendi poetici
di medicina è quello che venne offerto dalla scuola di Salerno al re
d'Inghilterra, dove sono registrati tutti i precetti dell'arte per
conservare la salute.

Essendo nelle università l'insegnamento pubblico quasi esclusivamente
orale, gli scolari dovevano prendere appunti alle lezioni. Vi erano poi
quei tali alunni detti «socii» che avevano più intimi rapporti coi loro
maestri, i quali per debito di gratitudine si davano cura di annotare
diligentemente tutto ciò che essi esponevano durante l'anno dalla
cattedra divulgandone con amore le dottrine e i precetti nelle altre
scuole.

Da queste lezioni scritte e raccolte dagli scolari, ebbero origine
quei dotti e numerosi volumi, cui la scienza moderna va debitrice di
gran parte dei suoi progressi perchè alla profondità della dottrina
accoppiano l'utilità della pratica, nonchè una vasta e feconda
suppellettile di erudizione storica.

Ed è sotto questo aspetto che i commenti e le glosse dei dottori
medioevali vanno precipuamente studiati perchè molte di quelle notizie
sullo stato morale, sociale e politico dei tempi di mezzo che indarno
cerchiamo nei documenti originali, possiamo attingerle in quei volumi
dove con linguaggio semplice e chiaro, benchè di rozza latinità,
si richiamano alla mente fatti ed usi di quella epoca così ricca di
vicende e di istituzioni.

Le lezioni nelle antiche nostre università non avevano nulla di quella
gravità accademica che tanto nuoce all'efficacia dell'insegnamento e
all'utile ricambio delle cognizioni; ma potevano dirsi vere conferenze
scientifiche fatte in modo famigliare e senza ombra di burbanza
cattedratica dove il maestro chiamava i suoi scolari a dividere i
propri studii ed a partecipare alle proprie indagini nel vasto campo
del sapere.

Il professore allora prendeva a trattare un argomento, sovente scelto
col consenso degli scolari, e su quello faceva le sue lezioni le quali
erano ad un tempo un mezzo efficace per dare pubblica prova del proprio
ingegno e stimolare quello degli scolari.

Chi consulti quei dotti volumi, dove è compreso fedelmente tutto
quanto gli antichi dottori esponevano a viva voce dalla cattedra,
potrà farsi un'idea chiarissima di ciò che fosse una pubblica
lezione nelle università del medio evo. I numerosi commenti che i
giureconsulti ci hanno lasciato dove è raccolta tanta sapienza ed acume
d'interpretazione, non sono in gran parte che le illustrazioni orali
del testo fatte nella scuola. Nè ci può sorprendere la vastità della
materia che ognuno di quei dotti prendeva a svolgere annualmente ai
suoi uditori, quando si pensi allo spirito d'emulazione che regnava fra
gl'insegnanti.

Certamente nei commenti dei glossatori che fiorirono nei tempi di
mezzo, non v'è l'ordine rigoroso e sistematico delle opere giuridiche
moderne, ma a questo difetto supplisce: la semplicità d'eloquio, la
rettitudine dei giudizi e delle opinioni, l'opportunità degli esempi e
quel senso pratico che i dottori allora acquistavano coll'esperienza
della vita pubblica e colla partecipazione ai più elevati uffici
sociali.

La lezione non era soltanto un mezzo per diffondere le cognizioni ed
i precetti della scienza, nè un magro commento sui testi e le dottrine
degli scrittori. Il professore che teneva i suoi scolari in qualità di
amici e confidenti, comunicava nella scuola le sue idee in modo tutto
famigliare e dimesso volendo che tutti cooperassero seco alle ricerche
scientifiche e partecipassero a' suoi lavori.

S'incontrano frequentemente nelle opere dei dotti di quel tempo, nelle
quali sono raccolte le lezioni da loro esposte sulla cattedra, accanto
alle glosse ed alle illustrazioni del testo, numerose digressioni delle
quali si valevano per fare sfoggio della propria dottrina, ovvero
sentenze morali che applicavano ai casi pratici allegando svariati
esempi e richiamando spesso anche le memorie della loro vita. Alcuni
poi per rallegrare l'uditorio si compiacevano anche di narrare argute
novellette e fra questi deve annoverarsi Odofredo il quale, benchè si
esprima in rozzo latino al pari dei suoi contemporanei, pure ha uno
stile così disinvolto e parla con tanta schiettezza delle cose e degli
uomini del suo tempo, che è molto piacevole a leggersi.

Dalle opere di questo scrittore si desume con molta evidenza il
vero carattere e la forma delle lezioni del medio evo. Quel continuo
intercalare «or signori» che fa precedere ad ogni periodo, dimostra
che i commenti alle Pandette che di lui ci sono rimasti, comprendono
integralmente le lezioni da esso esposte all'università di Bologna.
Quando deve esprimere un'opinione propria cerca di prevenire gli
obietti colle parole: «or dicet mihi aliquid vestrum.... respondeo;»
e questa è una prova che gli scolari solevano confutare i dottori
nella scuola; il che viene narrato anche dallo stesso Odofredo e da
altri autori. Pare però che l'uso d'interrompere i professori durante
le lezioni fosse più raro nelle scuole ordinarie della mattina alle
quali si attribuiva generalmente una maggiore importanza[406]. Così
pure le lezioni di Rolandino[407] spesso si convertono in un dialogo
tra il maestro e gli scolari e rammentano il carattere e l'uso
dell'insegnamento adottato nelle nostre università del medioevo[408].

Abbiamo veduto come le scuole fossero divise nelle nostre università
per gradi, secondo l'importanza dell'insegnamento e la fama dei
professori. Ora, mentre le scuole di primo e secondo grado erano
riserbate ai dottori, vi erano le _terziariæ_ che si destinavano ai
cittadini e agli scolari. Il carattere di queste scuole si trova ben
determinato nell'università di Padova dove, al dire del Facciolati,
furono quelle istituite come in via d'esperimento per coloro che si
avviavano ad insegnare colla retribuzione di un tenue stipendio, che
serviva ordinariamente per supplire alle spese della laurea. Anche in
Bologna vi erano sei cattedre per i legisti e cinque per gli artisti,
alle quali erano chiamati ogni anno gli scolari scelti in numero uguale
fra gli ultramontani ed i citramontani. Di preferenza soleva accordarsi
l'onore di una cattedra a quelli scolari che avessero dato saggio del
loro ingegno e dottrina nelle pubbliche dispute. Lo stipendio assegnato
a quei che occupavano tali cattedre era di lire cento bolognesi[409].

Quando le scuole destinate alle letture degli scolari rimanevano
vacanti, gli stipendi andavano a profitto dei collegi in compenso delle
lauree che si conferivano gratuitamente[410].

Gli scolari che si esponevano ad insegnare dovevano uniformarsi alle
prescrizioni degli statuti. Chi voleva leggere un solo libro o titolo
di un'opera, doveva aver frequentato l'università per cinque anni; chi
voleva esporre l'opera intera, sei.

A proposito degli scolari insegnanti troviamo nello statuto bolognese
una particolarità che merita attenzione perchè dimostra ad evidenza
quanto ingegnoso fosse l'ordinamento scolastico nelle università
medioevali.

Essendo divenuto assai comune l'uso fra i dottori di procacciarsi
scolari con mezzi illeciti, lo statuto bolognese minacciò una pena
pecuniaria a coloro che si fossero resi colpevoli di tale abuso,
eccettuando però gli scolari insegnanti (_lectores_). Questi quando
esordivano nel loro insegnamento potevano ricorrere anche alle
preghiere per procacciarsi uditori.

«.... rogare (dice lo statuto con frase molto espressiva) tacite vel
expresse re vel verbo, vel quocumque alio calore verborum» (_Stat.
bonon._, lib. II, pag. 39).

Lo scolare insegnante poi era sottoposto al giuramento; ma era
rilasciata al Rettore la facoltà di poterlo esimere da quest'obbligo.
Doveva inoltre pagare una tassa che aumentava secondo l'importanza e
la quantità della materia che leggeva durante l'anno della cattedra. Da
questa tassa erano esenti i figliuoli dei dottori.

Lo scolare che aveva esposto un'opera intera poteva aspirare senza
bisogno d'altra prova al grado di baccelliere[411].

In alcune università per non far danno all'insegnamento ordinario,
solevano destinarsi i giorni di vacanza per le lezioni degli scolari.

Negli statuti di Perugia si trova disposto che ogni anno potesse venire
scelto dagli scolari un matricolato incaricato di leggere nei giorni
festivi e stipendiato dal Comune coll'obbligo di prendere la laurea in
quella università[412].

Anche nell'università di Torino gli scolari erano ammessi a partecipare
all'insegnamento, però nei soli giorni di festa e di vacanza ed erano
compresi fra i lettori straordinari[413].

Gli scolari avevano anche il diritto di partecipare insieme ai
professori alla scelta delle materie da trattarsi nelle lezioni. Ogni
insegnante era obbligato per gli statuti a mostrare al respettivo
collegio descritta in pagine la serie degli argomenti che intendeva
di svolgere durante l'anno scolastico. Questo sommario o programma
dell'insegnamento dicevasi _pagina_. Sembra che i collegi solessero
esaminare queste _pagine_ secondo l'ordine di merito dei singoli
dottori e l'importanza della scienza da essi trattata. Infatti si narra
che Guglielmo da Reggio movesse lagnanze in Padova al collegio delle
arti perchè la sua pagina era stata letta dopo quella di Guglielmo da
Tordova che stimava a sè inferiore perchè laureato due anni dopo di lui
e perchè la materia da lui insegnata era di minore importanza che la
sua[414].

Presentate le pagine ai collegi, gli scolari potevano interloquire
sulla scelta dell'argomento da svolgere nelle lezioni e proporre anche
aggiunte e modificazioni al programma. Era questo un altro notevole
diritto conferito dagli statuti e dalle consuetudini universitarie
agli scolari oltre a quello già ricordato di partecipare al pubblico
insegnamento. Nel 1435 nacque in Padova una grande contesa fra gli
scolari dell'università delle arti sulla scelta dei temi da trattarsi
in quell'anno e sui libri di fisica di Aristotile da spiegare. Il
Rettore per calmare gli animi dovè interporre la propria autorità e
chiamare tutto il corpo scolastico per risolvere la controversia[415].
Un esempio anche più evidente del concorso degli scolari nella
scelta degli argomenti scientifici ci viene offerto dagli statuti
dell'università di Perugia[416].

In alcuni statuti si trova fatto cenno di ripetitori (ripetitores) ma
non si può ben determinare quale ufficio avessero nell'insegnamento.
A giudicarne dalle scarse memorie che ne rimangono parrebbe che
questi «ripetitores» fossero privati docenti che tenevano un posto
intermediario fra i dottori e gli scolari. In questo senso se ne trova
fatta parola negli statuti di Arezzo. Anche a Napoli son ricordati
i ripetitori. A Bologna un tale ufficio si esercitava dagli scolari
poveri che ripetevano privatamente le lezioni per mantenersi agli
studii[417].



CAPITOLO SETTIMO

  La vita scolastica nel medio evo — Importanza degli scolari nelle
    università italiane — Lo spirito turbolento — Esempi di vita
    licenziosa e di indisciplinatezza — Leggi repressive contro
    i disordini degli scolari — Le feste scolastiche — Avventure
    amorose degli scolari — Collegi pel mantenimento degli scolari
    poveri — Vesti speciali riserbate agli scolari e ai dottori —
    Discordie politiche nelle università — Rapporti fra gl'insegnanti
    e gli scolari nelle università antiche — Loro affetto reciproco —
    Vita e costumi dei dottori — Moltiplicità di uffici dei dottori
    — Loro gradi ed onori — Frequenti emigrazioni degl'insegnanti
    — Loro avidità di guadagno — Carattere fiero e turbolento dei
    dottori — Discordie nelle scuole — I plagi — Facezie e motti di
    famosi insegnanti.


Le università antiche erano frequentate da scolari e professori
appartenenti a diverse nazioni e necessariamente di lingua, di
abitudini e di costumi affatto difformi. Bene spesso venivano in loro
compagnia anche le famiglie per evitare gl'incomodi di una troppo
lunga separazione, e dividere insieme i pericoli del viaggio ai
quali era esposto chi frequentava in quel tempo le pubbliche strade.
Anche le famiglie erano ammesse al godimento di quei privilegi che
gli statuti concedevano a chi faceva parte dell'università, e dal
momento che ponevano sede in una città erano considerate come facienti
parte anch'esse della grande corporazione scolastica. L'emigrazione
di una scolaresca da una ad altra università portava adunque un gran
numero di persone estranee, oltre gli scolari, e si formavano tante
colonie separate dette _nazioni_ secondo il numero dei paesi stranieri
(_ultramontani_) o delle diverse provincie d'Italia (_citramontani_)
che rappresentavano.

Lo scolare del medio evo aveva un duplice vincolo di convivenza; quello
cioè della scuola, che acquistava appena iscritto nelle matricole
universitarie, e quello dei proprii connazionali coi quali manteneva i
più intimi rapporti di fratellanza e di solidarietà.

Al contatto di gente di paesi diversi, il sentimento di nazionalità
si affermava energicamente quanto maggiori e più frequenti erano le
occasioni di avvicinarsi le quali erano molte, attesa la comunanza
di vita che doveano mantenere per ragione degli studi, e la residenza
obbligatoria in una medesima città.

Gli scolari si consideravano, lontani dalla loro patria, come
i rappresentanti e i legittimi difensori dell'onore nazionale e
frequentissime perciò erano le discordie che nascevano fra le diverse
colonie specialmente straniere, per offese ricevute e che si credevano
in diritto di vendicare. Questi tumulti dividevano le scuole e
mettevano in scompiglio l'intera università perchè ai contendenti
si univano i partigiani, che volendo assumere le difese dell'una o
dell'altra parte aumentavano le turbolenze ed eccitavano i disordini.

I Rettori quando avvenivano queste sedizioni, cercavano di calmarle
il più delle volte chiamando le parti con opportuni eccitamenti
alla concordia e infliggendo pene severe ai più indisciplinati. Ma
prolungandosi talvolta queste discordie e sfogando spesso i dissidenti
il loro rancore nelle scuole durante la lezioni, era necessario che
i magistrati provvedessero in altra maniera, adoperando maggiore
severità. Così narra il Facciolati che nel 1579 in Padova nacque
discordia fra uno scolare francese e un tedesco, e tutta l'università
si levò in armi. Esaurito ogni mezzo di conciliazione fu necessario che
il Senato che soprintendeva allo Studio, ordinasse la chiusura di sette
scuole dei giuristi, quattro dei medici, e una dei filosofi. Altri
storici ancora narrano molti altri casi consimili di tumulti nati fra
scolari di nazioni diverse, per le più lievi cagioni.

In Bologna alcuni scolari meglio forniti di averi pretendevano di
godere i migliori quartieri, e quando venivano loro negati se ne
impadronivano a forza cacciando i legittimi inquilini[418]. Nè ciò
basta. Alcuni dei più audaci volendo disturbare le scuole mentre i
dottori facevano lezione, vi si introducevano mascherati suscitando
disordini e tumulti.

Quest'uso singolare si trova ricordato nell'università di Ferrara
e rimane tuttora un Editto assai curioso del 1478, che proibiva lo
entrare in maschera nelle pubbliche scuole.

L'Editto dice così: «Per parte dell'Illustrissimo Signor nostro
Hercule Duca etc. se fa Commandamento ad ogni, e singole persone,
cusì terriere, come forestiere de che condizione se siano, che da
qui innanti non ardiscano, nè pressumano andare in _Mascara_ alle
Schole del Studio de questa Inclyta Città de Ferrara, ad impazare li
Legenti, e li Doctori, o veramente le lectioni di Scholari alla pena
de Ducati diese de oro da farsi applicare alla Massaria Ducale, et de
stare otto dì in prigione; notificando a cadauna persona che a tale
Maschera serano levate le Maschere dal volto e menate in prigione e non
usciranno se non pagheranno la pena[419].»

Quest'uso di entrare in maschera nelle scuole durante le lezioni si
trova anche nell'università di Padova, la quale sanzionò gravi pene sì
pecuniarie che corporali ai contravventori e proibì pure per evitare
scandali, che entrassero nel recinto dello Studio e nel luogo dove
si facevano le lezioni, gli scolari o altre persone accompagnate da
donne[420].

In Ferrara gli scolari sotto pretesto di festeggiare la nascita del
primogenito del Duca Ercole che avea sposata la celebre Lucrezia
Borgia, dettero fuoco in segno di gaudio alle panche delle scuole[421].

Nel 1584, sessanta scolari si riunirono in una casa presa a pigione
a spese comuni, ed eletto un principe della società fra loro, ed
altri col nome di ministri, tenevano le adunanze con grande apparato
ribellandosi alla giurisdizione del Rettore e compromettendo colla
loro vita licenziosa l'ordine pubblico e la tranquillità dei cittadini.
Intervenuti i magistrati, ordinarono che questa illegale associazione
si sciogliesse e così durò poco più di un mese[422].

I più futili pretesti servivano spesso di occasione a discordie e
tumulti fra gli scolari. Nel 1532 gli scolari di legge di Padova
chiesero al Senato che la campana che annunziava il principio delle
lezioni, non fosse concessa per l'uso degli artisti, e il Senato per
evitare serii disordini dovette annuire a questa richiesta[423]. In
Bologna nel 1321 nacque discordia fra gli scolari che vivevano a spese
proprie e quelli che erano mantenuti agli studi e tanto si accesero gli
animi che fu necessario l'intervento del Senato[424].

Nell'università di Pisa la festa della vigilia di Sant'Antonio, soleva
celebrarsi dagli scolari con molta solennità, e poichè si pretendeva
che i dottori si astenessero dal fare lezione, nascevano frequenti
risse e discordie. Racconta il Fabroni che in questo giorno gli scolari
solevano recarsi mascherati in Sapienza e giocavano cogli aranci, il
che dicevasi, «fare alle aranciate.»

Nell'anno 1550 celebrandosi questa festa, gli scolari fecero tumulto
per impedire ai dottori di far lezione, e l'università per quel giorno
fu messa in scompiglio. Il Rettore scriveva a Cosimo I per informarlo
del fatto in questa maniera: «Essendo cosa ordinaria che avanti la
vigilia di S. Antonio sogliono i scolari fare una mascherata e venire
in la Sapienza a fare alli aranci con li altri scolari e dottori
per fare le aranciate, così questa mattina all'improvviso sendosi
mascherati circa 25 o 30 scolari vennero in la Sapienza e giocando e
scherzando tra loro fecero che i Signori Dottori soprassedessero dal
leggere e così si dette vacanza.»

Cosimo che vedeva di mal'occhio questi esempi d'insubordinazione,
rispondeva sdegnato: «Se li scolari attendessero come saria el debito
loro alle lettere e alli studj, e non come fanno alle baje e che almeno
nel far le baie non offendessino le persone non ne nascerebbono di
questi inconvenienti[425].»

Per prevenire questi frequenti disordini nella Riforma dello Studio
pisano fu disposto: «che lo Scholare che faccia tale strepito dopo
che si sarà corretto la prima e seconda volta, si privi per quell'anno
di Pisa come discolo e turbatore dello studio degli altri.» E perchè
i dottori mantenessero la disciplina nelle scuole, furono minacciati
della perdita del salario di due lezioni quando procurassero gli
strepiti degli scolari[426].

Un fatto narrato dal Ghirardacci ci dimostra fino a qual grado
d'insolenza giungessero certuni che col nome di scolari frequentavano
le antiche università.

Un tale Freddo della nobile famiglia senese dei Tolomei venuto da
Parigi a studiare in Bologna, si mostrava di natura così risoluto e
violento che ben presto per cagion sua tutta l'università fu posta
in disordine. Molti scolari per paura di lui si recarono a studiare
altrove e quei che vollero resistergli ne riceverono gravissime offese.
Riunitisi poi con lui alcuni malviventi, egli preso animo, incominciò a
sfidare pubblicamente tutti gli scolari minacciandoli anche di morte. I
Rettori, sospese per cagione di questi disordini le lezioni, ricorsero
al Consiglio. Tentati invano accordi d'ogni maniera per riguardo alla
famiglia cui apparteneva quell'insolente e avuto da lui per risposta
che se più oltre gli ragionavano di ciò avrebbe fatto assai peggio,
si riunirono tutti i magistrati della città insieme all'arcidiacono e
ai Rettori e ordinarono a Freddo di lasciare Bologna entro il termine
di quattro giorni senza ritornarvi più per dieci anni, e trascorso
il tempo assegnato fu stabilito che chiunque lo incontrasse potesse
impunemente ucciderlo colla minaccia della morte a chi gli avesse dato
ricetto[427].

Verificandosi tanti disordini per opera degli scolari malvagi,
gli statuti cominciarono a vietare l'uso delle armi che avevano
concesso per privilegio a tutte le persone che facevano parte delle
università comminando pene severissime ai trasgressori a qualunque
grado appartenessero. Questo divieto fu fatto osservare con molto
rigore. Sorpreso in Padova uno scolare tedesco colle armi in dosso,
venne sottoposto alla tortura sebbene fosse figliuolo del cancelliere
Cesareo. Altri esempi di severa repressione del porto abusivo delle
armi s'incontrano nelle storie dell'università di Padova. Nel 1565 fu
carcerato perfino uno dei Rettori perchè aveva violato la legge, e nel
1580 avendo gli scolari fatto tumulto perchè fosse tolto il divieto,
ne fu preso uno dei più audaci di nome Pietro Raimondo e condannato nel
capo[428].

Anche in Bologna era proibito l'uso delle armi e per evitare disordini
si punivano coll'ammenda di cinque lire gli scolari che frequentavano
i giuochi d'azzardo[429]. Se però nel grande concorso delle persone
che convenivano a studiare in una medesima città ve ne erano alcune,
e fors'anche non poche, che dimentiche dei doveri del vivere onesto e
civile e intolleranti di ogni freno si ribellavano all'autorità delle
leggi e dei magistrati, non si deve concludere per questo che tutti gli
scolari che frequentavano le antiche università si assomigliassero nei
cattivi costumi e nell'insolenza dei modi.

La vita licenziosa che taluni conducevano negli anni degli studi era
in parte effetto dell'indole giovanile che è di per sè inclinata ai
piaceri e al disordine, e derivava eziandio dai costumi del tempo
e dalla generale corruzione. Nel medio evo, ognuno lo sa, mancando
un potere supremo che sapesse dirigere e regolare gli svariati moti
dell'attività individuale e frenare gli abusi, la società era sconvolta
e non si aveva una idea chiara dell'uso legittimo della libertà.
La grande varietà delle leggi e delle sanzioni penali, per le quali
era lecito in un luogo o per lo meno tollerato ciò che in un altro
veniva punito colla maggiore severità, facilitava i mezzi di scampo ai
delinquenti e cresceva in essi la speranza d'impunità.

Certe classi sociali, come gli ecclesiastici, i nobili e gli studenti,
godendo di speciali privilegi, per i quali venivano sottratti alla
giurisdizione dei magistrati ordinari, aveano più frequenti le
occasioni e i modi di ribellarsi alle leggi invocando sempre i diritti
proprii della loro condizione col favore dei quali facilmente potevano
eludere le ricerche della giustizia[430].

Ciò che rendeva molto variata e caratteristica la vita scolastica del
medio evo era la frequenza delle feste che si celebravano in certe
epoche dell'anno per cura degli studenti contribuendo alle spese
necessarie i professori e altre persone addette all'università.

Le feste scolastiche erano assai numerose.

Le occasioni per celebrare le feste non mancavano in quei secoli, e
particolarmente agli scolari non faceva, allora, come sempre, difetto
la fantasia per trovare qualche ragionevole pretesto di divertirsi.

L'elezione del Rettore vedemmo con quanto fasto e solennità fosse
celebrata. Cavalcate, giostre, tornei, conviti, balli, rallegravano non
solo l'università in quel giorno, ma la città intera, la quale prendeva
parte a questa cerimonia come ad una pubblica festa.

Così pure le lauree degli scolari più ricchi erano festeggiate con
grande apparato di conviti, di balli, e accompagnate da altri segni
di gaudio e celebrate col concorso dei primi magistrati e di tutti gli
studenti.

L'arrivo di qualche professore che fosse preceduto da molta fama soleva
mettere in moto l'intera città. I Rettori, i Magistrati civili e tutto
il corpo scolastico andavano incontro al nuovo venuto colle insegne dei
respettivi gradi e lo accoglievano con molta solennità insieme a grande
concorso di popolo festeggiante.

Ogni università poi oltre quelle citate, aveva le sue feste particolari
tanto civili che religiose le quali variavano secondo gli usi e le
consuetudini locali.

Per celebrare degnamente le feste, gli scolari erano autorizzati per un
privilegio speciale a fare collette per la città, alle quali dovevano
obbligarsi anche i dottori. In qualche università gl'insegnanti
erano costretti a contribuire alle feste scolastiche per una somma
determinata. Così in Padova i dottori dovevano annualmente pagare
all'università cento ducati per espressa disposizione degli Statuti.

Oltre i dottori contribuivano a celebrare le solennità universitarie
anche i cittadini con offerte spontanee.

Gli ebrei che erano in fama di gente danarosa, e che nel medio evo come
vittime dei pregiudizi religiosi del tempo, non godevano di personalità
civile, venivano aggravati pel consueto più di tutti gli altri. Una
legge del 1571 ordinò che in Bologna gli ebrei dovessero pagare lire
104 e mezzo ai giuristi e 70 agli artisti a profitto delle feste del
carnevale[431].

Il danaro raccolto veniva depositato in luogo sicuro e destinato a fare
i ritratti e le statue di dottori più famosi come vedremo parlando
fra breve dei rapporti che avevano gli antichi scolari coi loro
maestri[432].

Un particolare di qualche interesse relativo ai costumi degli scolari
del medio evo è quello che riguarda la loro vita e le avventure di
amore. Il Boccaccio e gli altri novellieri, fedeli narratori degli usi
di quel tempo, ricordano assai frequentemente gli scolari nei loro
racconti. Nella novella settima della giornata ottava, il Boccaccio
narra una cattiva burla che ricevè uno scolare fiorentino per nome
Rinieri da una scaltra vedova alla quale avea chiesto amore, e della
vendetta che egli ne prese. Omettendo il lungo racconto che la vivace
fantasia del novelliere ha ordito con tanta evidenza, ricorderemo
l'avvertimento col quale, come morale della favola, lo scrittore
insegna — che cosa sia lo schernire gli scolari. «Così dunque — dice
il Boccacio — alla stolta giovane addivenne della sua beffe, non
altrimenti con uno scolare credendosi frascheggiare che con un altro
avrebbe fatto, non sappiendo bene che essi, non dico tutti ma la
maggior parte, sanno dove il diavolo tien la coda. E perciò guardatevi
donne dal beffare gli scolari specialmente.»

Nell'opinione comune di quel tempo erano tenuti adunque gli scolari
per audaci e molto scaltri in amore, nè le donne potevansi beffare
impunemente di loro[433].

Le storie registrano frequenti ratti di fanciulle, operati da qualche
scolare, e molte altre amorose avventure nelle quali gli autori spesso
dovevano scontare gl'impeti sconsiderati dell'ardor giovanile con
gravi pene e anche colla vita. Uno di questi casi, e dei più noti,
perchè dette luogo a grandi e impensati rivolgimenti nell'università
bolognese, avvenne nel 1321 ed è raccontato dal cronista Ghirardacci in
questa maniera:

«Era venuto allo studio di Bologna un giovane di assai belle fattezze
e grato aspetto, chiamato Giacomo da Valenza il quale (come il più
delle volte avviene dei giovani, sendo assai più intento ai piaceri
che agli studi) ritrovandosi un giorno ad una festa, che nel tempio
maggiore della città si celebrava, a caso gli venne fisso gli occhi
in una damigella di bellissimo aspetto, chiamata Costanza, figliuola
di Franceschino, o Chechino de Zagnoni, e nepote di Giovanni Andrea
famosissimo dottore di legge, e di lei sì fieramente s'innamorò, che
ne giorno ne notte ritrovava riposo al suo cuore, anzi vie più di
hora in hora cresceva il dolore e questo perchè la giovine niente
l'osservava, ma salda nella sua buona creanza ed honestà si mostrava
aliena del tutto, da questi amorosi inciampi. Hora il giovane vedendosi
a sì disperato passo, aperse il suo segreto disegno a certi suoi cari
amici, et inanimato al fare quanto haveva pensato, egli un giorno,
osservando che il padre non era in casa, arditamente entrò in casa
della giovine, et a forza la trasse fuori conducendola in casa di un
suo fedele amico, la qual rapina denunciata al padre, prese l'armi
e accompagnato da molti de' suoi parenti, passò alla casa dove si
ritrovava lo scolare con la giovane; ma il Valentino coraggiosamente
difendendosi, e ributtando il padre della giovine adietro, tosto
chiuse la porta della casa, e senza ritrovare contrasto, insieme con la
giovine, per una porta di dietro, fuggendo si salvò. Questo misfatto
generalmente spiacque a tutti e se ne fece querela presso il Pretore
acciocchè un tanto disordine fusse castigato. Pose il Pretore le spie
in ogni lato della Città, ne passò molto tempo che lo ritrovò, il quale
posto prigione confessò liberamente il delitto. Il perchè subito fu
sentenziato che la mattina seguente allo spuntar dell'aurora, dovesse
esser decapitato e così fu fatto. Spiacque oltremodo a tutto lo Studio
la morte del giovinetto amante, e tanto fu lo sdegno loro, che sotto
giuramento determinarono partirsi da Bologna, et acconcie le robbe
loro, per la maggior parte insieme, con molti de' dottori passarono
allo studio della Città di Siena, rimanendo gli altri nella Città come
di prima.»

Nella grande moltitudine di scolari che frequentavano le antiche
università, ve ne erano di quelli sprovvisti affatto di mezzi di
fortuna, i quali spinti dal desiderio d'imparare, implorando il
soccorso dei compagni e dei maestri, vivevano a pubbliche spese negli
anni necessari a compiere i loro studii. Le storie ricordano alcuni
esempi di uomini, diventati poi illustri, i quali negli anni della loro
giovinezza vissero di elemosine per frequentare gli studii[434].

Per provvedere a questi scolari indigenti, vennero fondati in molte
città numerosi collegi per opera di private elargizioni. In questi
istituti potevano gli scolari che vi erano ammessi vivere agiatamente
per tutto il tempo che frequentavano le università, essendo provveduti
di tutto il necessario[435].

Questi collegi destinati al mantenimento degli scolari vennero fondati
in epoche separate, ma ebbero origine quasi contemporaneamente alle
università, e ben presto si propagarono tanto che la sola città di
Padova n'ebbe ventisette, come può vedersi nel Facciolati[436], e
Bologna quattordici dal secolo decimoterzo in poi[437].

I collegi erano ordinati a forma di corporazione ed aveano i loro
statuti, e generalmente prendevano nome dal fondatore o dal suo luogo
di nascita. Gli scolari poveri, scelti per espressa disposizione del
testatore dagli eredi, erano mantenuti nel collegio per tutto il tempo
necessario a compiere gli studii e provveduti di vitto ed alloggio.
Molti dei più insigni dottori erogarono il loro patrimonio a questo
lodevole scopo; il che mostra quanto stretti fossero i vincoli di
amicizia e fratellanza che intercedevano fra gl'insegnanti e gli
scolari del medio evo[438].

Le autorità scolastiche fino dai primi tempi della fondazione delle
università, ordinarono ai professori e agli studenti di portare un
vestito differente dagli altri cittadini. Quanta cura si riponesse
allora in questi segni esterni di ossequio e considerazione lo
dimostrano le parole degli statuti, le severe pene minacciate e
le gravi riprensioni che si trovano fatte a quei dottori, i quali
riconoscendo la dignità del loro grado non andavano vestiti come
prescrivevano le leggi e le consuetudini scolastiche.

Nel 1570 il Rettore dello Studio pisano riceveva dal segretario
Taurelli che scriveva a nome del Granduca la seguente ammonizione:

«Con dispiacere non poco ho inteso il procedere di alcuni dottori e
comparire in abito incivile non solamente per la città negoziando e
procedendo indifferentemente in abito corto, ma ancora comparendo così
in collegio, e negli atti pubblici; costume poco grave, e poco honorato
alla professione di coloro che hanno a insegnare ad altri non solamente
le lettere in cattedra, ma ancora li buoni costumi coll'esempio.
Di che non dubito che se li serenissimi nostri Signori avessero
notizia parimente ne avrebbero dispiacere. Esorto pertanto la S. V.
a provvederci con far loro intendere, che se non correggeranno tale
errore saranno costretti non solamente con riprensioni.... ma ancora
nelle occasioni sarà fatto loro qualche carico nè si potranno dolere
d'altri che di sè stessi[439].»

In quanto agli scolari, gli statuti impongono lo stesso obbligo di
andar vestiti tutti ad un modo per essere riconosciuti dai cittadini e
profittare dei diritti e privilegi propri della loro condizione.

Qualche statuto prescrivendo agli scolari un solo vestito volle
rimediare ai dannosi effetti di un lusso eccessivo negli abiti dei
quali alcuni dei più ricchi ambivano di fare sfoggio[440].

La veste di cui dovevano far uso gli scolari era di panno[441] di
color nero. Quanto alla forma lo statuto bolognese così dispone:
«........ quem pannum pro habitu superiori cappa tabardo vel gabano vel
consimili veste consueta pro tunc longiore veste inferiore et clausa
a lateribus, ac etiam fibulata seu maspillata anterius circa collum
portare teneantur intra civitatem sub poena trium, lib. bonon. Rect.
effectualiter exigenda[442].»

Così pure lo statuto dell'università fiorentina prescrive che ogni
scolare vesta «.... De una cappa vel gabbano ut statuta, omnes de uno
eodemque colore panni, in quo panno non sit nec esse possit accia, vel
tormentina, sed totus de stame lanae nec plurium colorium variatis,
cujus pretium non possit excedere aliquo modo summam XXII solidorum
florenorum parvorum pro quolibet brachio, poena perjurii et librorum X
florenorum parvorum cujuscumque qui pro majori pretio emet....»

Il panno inoltre, sempre secondo lo stesso statuto, deve essere di un
braccio di larghezza e si chiama panno onesto o dell'onestà (pannum
honestum et honestatis pannum appelatur).

Ogni scolare era obbligato di vestire nel medesimo modo a qualunque
classe sociale appartenesse per nascita e grado.

Anche in altre università troviamo imposto il medesimo obbligo agli
scolari e agli insegnanti. Il duca di Savoja con decreto del 1457
proibì ai dottori dello Studio di Torino di vestire in abito corto alla
maniera dei laici e a chi non osservasse questo suo divieto minacciò la
privazione degli onori e dei privilegi del collegio[443]. Fu soltanto
nel secolo decimosettimo che quest'uso del vestire uniforme venne
meno in quasi tutte le università, finchè sopravvenute nuove leggi,
lo tolsero affatto essendo già mutati gli ordinamenti scolastici e le
condizioni sociali che ne giustificano l'applicazione[444].

Ma per quanto le leggi si sforzassero per mantenere l'integrità e
l'autonomia delle università, di allontanare da esse ogni influenza dei
costumi del tempo, non poterono farle rimanere affatto estranee alle
vicende tumultuose che tenevano agitata in quei secoli la società.

Gli odii di parte tanto comuni in quell'epoca, facevano risentire i
loro dannosi effetti anche nelle scuole. Nell'università di Bologna
s'introdussero le stesse distinzioni di partito che alimentarono per
molti secoli le discordie cittadine[445]. Il Sarti riferisce una nota
tolta dai documenti del tempo in cui si trova registrato il nome dei
giureconsulti bolognesi secondo il partito al quale aderivano; e lo
stesso storico narra che nel 1274 essendo rimasto vincitore il partito
de' Geremei molti dottori e scolari che appartenevano ai Lambertazzi
furono costretti per evitare le persecuzioni degli avversari, di
prendere un volontario esilio da Bologna[446]. Il Ghirardacci racconta
pure che avendo una volta i dottori di legge supplicato il Senato di
potere conferire la laurea dal sette di ottobre fino a Natale a sei
dei migliori scolari dell'università, il Consiglio accondiscese a tale
domanda «purché — dice lo storico — gli scolari fossero della parte
della Chiesa e de' Geremei di Bologna e non havessero mai tenuto dalla
parte dei Lambertazzi e non fossero figliuoli, fratelli o nipoti di
detti dottori. Questa disposizione dispiacque assai agli scolari i
quali minacciarono di abbandonare l'università.

Tolta qualche rara eccezione però gli scolari che non avessero voluto
aver contatto e contrarre relazioni di amicizia e di famigliarità
coi cittadini potevano astenersene senza difficoltà e fare una vita
a sè perchè tale era allora la costituzione delle università, che sia
pel numero degli accorrenti sia per la loro privilegiata condizione,
potevano gli studenti dimorare lungo tempo in un luogo senza estendere
i loro rapporti al di fuori della scuola. La quale era tanto differente
dagli usi moderni, che mentre oggidì essa non crea che vincoli
momentanei e passeggieri di convivenza i quali si sciolgono appena
terminati gli studi, allora invece rappresentava un centro fecondo di
nobili emulazioni e di durevoli affetti.

Questo stato eccezionale di cose infondeva negli scolari che venivano
a studio in Italia la convinzione di non avere nessuna potestà a loro
superiore; il che è facile vedere quanta baldanza e audacia dovesse
mettere in quegli animi resi già fieri e indomiti dall'età giovanile e
dalla condizione privilegiatissima in cui si trovavano di fronte agli
altri cittadini. Tra le classi sociali del medio evo il ceto degli
scolari fu quello che specialmente in Italia oppose la più gagliarda
e tenace resistenza contro gli sforzi e le seduzioni della tirannide,
perchè di natura avvezzo a godere la massima indipendenza e i privilegi
delle antiche libertà nei propri ordinamenti: il che deve essere
ricordato come uno dei maggiori vanti delle nostre antiche istituzioni
scolastiche.

Lo spirito repubblicano infatti lasciò le più profonde e durevoli
traccie nelle scuole italiane dove anche quando i principi ebbero
avocata a sè la suprema autorità e il diritto di conferire i privilegi
e di eleggere gl'insegnanti (che nei tempi della libertà apparteneva
esclusivamente agli scolari) fu per molto tempo rifiutata obbedienza
alla potestà sovrana, volendo le nostre università rivendicare
a sè quelle attribuzioni che il dispotismo intendeva assorbire
per distruggere colla libertà d'insegnamento le ultime traccie
dell'autonomia popolare.

Dopo aver detto della vita degli scolari, parliamo brevemente dei
rapporti che passavano fra essi e gl'insegnanti.

Lo scolare nel medio evo, cui era lasciato la libera scelta dei propri
insegnanti, col seguire le loro lezioni, i precetti scientifici e le
tradizioni della scuola, dimostrava la vera stima che di essi si era
formata e l'alto concetto che ne aveva.

Scolari e professori rappresentavano come una grande famiglia perchè
avevano comune tra loro lo scopo degli studi, l'amore della scienza il
decoro del grado e le consuetudini della vita. Gli scolari sottostavano
volontariamente alla giurisdizione dei propri insegnanti che erano
i loro giudici naturali, ed obbedivano agli Statuti universitarii
compilati col loro concorso. Dividevano con essi tutte le franchigie
e i privilegi, cooperavano alla loro elezione, contribuivano ad
assicurare la loro fama e a diffonderne il nome continuando con amoroso
zelo e come oggetto di culto le tradizioni da essi lasciate. Non era
adunque per l'uniformità delle abitudini e per semplice ossequio al
merito scientifico degl'insegnanti che si formavano nelle università
del medio evo fra gli scolari e professori quei vincoli di amicizia
costante e di solidarietà di cui s'incontrano nella storia esempi
assai frequenti; ma un vero ricambio di affetto, una stima sincera
e profonda, un sentimento di gratitudine che spingeva gli uomini più
sommi anche negli ultimi anni della vita, a ricordare con compiacenza
il nome dei loro antichi maestri e a pronunziarlo in mezzo ai propri
scolari con venerazione od ossequio.

Di rado t'incontri in uno di quei dottori che nelle sue lezioni non
ricordi frequentemente come dolce rimembranza degli anni giovanili gli
uomini cui dovette i primi insegnamenti, citando con scrupolosa fedeltà
le loro opere e le opinioni scientifiche udite alla scuola: cosa tanto
più ammirabile in quei tempi ne' quali il plagio era assai comune
e favorito dalla poca diffusione dei manoscritti e dalla facilità
di distruggerli, sicchè era agevole assai lo appropriarsi le altrui
idee e spacciarle come proprie singolarmente quando non erano state
raccomandate alla posterità da nessun documento scritto ma espresse
nella scuola oralmente[447].

Gli scolari solevano chiamare _domini_ i loro professori e questi
nominavano i loro discepoli coll'appellativo di _socii_ che
corrispondeva perfettamente al grado che tenevano di compagni e
familiari dei loro maestri e al concorso che solevano prendere in
comune con essi nella formazione della scienza.

Però devesi avvertire che non tutti i dottori solevano chiamarsi
«domini» dagli scolari; ma quelli soltanto di cui si erano fatti
volontariamente alunni seguendoli sempre dovunque si recassero e
dividendo con loro le abitudini della vita ed i diritti e privilegi
universitarii[448].

Quello che si diceva _dominus meus_ era il precettore favorito di
cui si accettavano senza esitazione le opinioni scientifiche e le
tradizioni perpetuandone il nome con amorosa sollecitudine. Era saggio
e lodevole costume degli scolari di raccogliere le lezioni orali dei
loro professori in volumi e diffonderle fra i dotti e nelle altre
scuole, perchè se ne spargesse la fama e pervenissero ai posteri nella
loro integrità.

Queste lezioni che formarono i numerosi commentarii che tuttora si
conservano a testimonianza dell'operosità dei dottori del medio evo,
erano chiare e semplici conferenze dove si trasmetteva la scienza
agli uditori senza gravità nè burbanza cattedratica; ma con un libero
e famigliare ricambio d'idee. Il professore soleva nelle sue lezioni
comunicare agli scolari tutto quanto sapeva sopra un argomento evocando
spesso anche reminiscenze della sua vita ed esponendo giudizi propri o
facendo certe piacevoli osservazioni che suscitavano la più schietta
ilarità. Certi detti arguti, che il più delle volte erano a carico
degli altri dottori o antagonisti, facevano nascere turbolenze e
rancori come fra breve vedremo, e gli scolari quando potevano sapere
che qualcuno dei loro maestri prediletti era stato ingiuriato, volevano
prenderne subito vendetta come avvenne una volta in Pavia, che avendo
Lorenzo Valla pubblicato una sua invettiva contro il Bartolo, gli
scolari andarono in cerca di lui e avutolo fra le mani erano pronti a
sfogare la loro indignazione anche coi fatti e lasciarlo malconcio, se
non sopravvenivano alcuni amici a salvarlo[449].

Tutto ciò dimostra quanto profondo fosse l'affetto degli scolari verso
i loro maestri e quanto intimi i rapporti di convivenza e l'affinità
d'idee e di sentimenti che regnava fra loro. La scuola, come dicemmo,
era un'immagine della famiglia, un consorzio di affetti e d'idee, dove
gli scolari al dire del Villani, imparavano così dalle lezioni come
dagli esempi de' loro maestri[450].

L'invidia che spesso nasceva fra i professori di una stessa
università e dava luogo a gravi disordini e suscitava profondi rancori
difficilmente soleva albergare negli animi dei maestri verso i loro
antichi discepoli: tanto erano durevoli le memorie della scuola e
sincero l'affetto che li univa per tutta la vita.

Si racconta che il giureconsulto Azone si recasse un dì sotto finta
veste a udire le lezioni di Giovanni Bassiano suo antico maestro e
chiestogli facoltà di interrogarlo, tanto dottamente lo confutasse,
che quegli disceso dalla cattedra lo abbracciò e le condusse seco a
pranzo[451].

Spesso ancora quei dotti intraprendevano un'opera col dire che era
stata loro suggerita dagli scolari (a sociis)[452].

Si trova spesso indicata questa diretta e personale relazione fra un
professore e i suoi scolari, negli scrittori e negli statuti colla
parola _auditorio_ che sta a significare appunto la clientela che
ciascun insegnante si era formata[453].

Il giureconsulto Odofredo (_in Cod. L. I. de S. Eccl._) dice: «docebo
vos cum quadam cautela.... nec hoc doceatis alios qui non sunt de
auditorio meo, sed teneatis pro vobis.»

Questo passo dimostra ad evidenza il carattere speciale della scuola
nel medio evo, e lo spirito egoistico che vi dominava.

Allorchè un dotto aveva acquistato un numero sufficiente di uditori,
ad essi esclusivamente dedicava tutte le sue cure e i resultati dei
suoi studii e delle sue ricerche scientifiche, essendo certo che a
conservare le tradizioni della scuola da lui fondata e a tramandare il
suo nome ai posteri sarebbero bastati quei discepoli che spontaneamente
si erano fatti seguaci e continuatori delle sue dottrine.

Questi rapporti di intima convivenza fra professori e scolari si
manifestavano in svariati modi nella vita universitaria del medio evo.

La scuola era allora un consorzio spontaneamente formato; una clientela
che ciascun insegnante ambiva di creare coi suoi meriti personali e che
gli arrecava lucro e fama in proporzione del numero degli uditori che
riusciva ad acquistare.

Il carattere di clientela e di consorzio privato ed indipendente della
scuola antica (_auditorium_) si rivela ad evidenza in certi fatti
speciali ad essa relativi, di cui fanno parola gli storici.

Quando un dottore lasciava l'insegnamento non di rado trovava chi si
offriva di acquistare mediante un prezzo stabilito la sua scuola.
Rimane tuttora qualche contratto originale fra due dottori che
per spontaneo accordo si trasmettevano reciprocamente la propria
scuola[454].

Negli statuti dell'università di Arezzo del 1255 già altra volta
ricordati, si trova espressamente riconosciuto e sanzionato nei dottori
il diritto di crearsi una scuola indipendente senza l'intervento di
nessuna autorità. Gli stessi statuti poi a mantenere fra gl'insegnanti
il reciproco rispetto e l'integrità della loro clientela scolastica,
comminarono a chi avesse contravvenuto alle disposizioni di legge,
diverse pene pecuniarie da applicarsi secondo i casi[455].

Questi rapporti d'intima convivenza fra i dottori e gli scolari, si
rivelavano nei loro scritti e nelle consuetudini giornaliere della vita
colle più sincere e cordiali manifestazioni di affetto.

Non di rado i dottori ad indicare i loro scolari che formavano quella
particolare clientela di cui parlammo poc'anzi, li designavano col
nome affettuoso di figli; e gli scolari alla lor volta chiamavano
il loro insegnante favorito, di cui si erano fatti spontanei alunni,
coll'appellativo di padre.

La distinzione fra questo insegnante prediletto e gli altri maestri
ordinarii, si trova evidentemente specificata nelle opere del
giureconsulto Baldo[456].

In certe novelle pubblicate nel secolo XVI[457], si racconta che il
giureconsulto Francesco Accursio tornato dall'Inghilterra in Bologna,
avendo trovati molti dei suoi antichi scolari già divenuti famosi in
scienza e ricchi di molte possessioni, chiese (per scherzo certamente)
che questi beni venissero a lui aggiudicati in forza della patria
potestà, dicendo che i suoi scolari erano da lui sempre tenuti in luogo
di figli.

Sebbene i dotti fossero adoperati nelle più gravi cure di Stato e
chiamati ad assumere i più elevati ufficii, pure nessun'altro grado per
quanto insigne ed ambito era da loro stimato più di quello di dottore
insegnante (doctor legens). Per ottenere questo titolo ed esercitare il
magistero lasciavano spesso onori e ricchezze per ritornare fra i loro
discepoli e riprendere le interrotte abitudini della vita scolastica.
Valga per tutti questo esempio:

«Essendo l'anno 1286 — racconta l'Alidosi — astretti gli Anconitani
da Veneziani per acqua e da Fermani per terra, dimandarono aiuto a'
Bolognesi i quali gli spedirono questo dottore (Ugolino di Guglielmo
Gosio) per Capitano di molta fanteria e giunto a Puoi Castello lo
prese: la qual cosa intesa da Veneziani e Fermani, lasciarono Ancona
dove entrò esso Ugolino con le sue genti. Conoscendo gli Anconitani
il benefizio ricevuto da lui, ne sapendo come ricompensarlo di tanto
benefizio e del suo valore, conchiusero in consiglio di farlo signore
della città, e ciò fattoglielo sapere disse che questo non poteva
accettare perchè i suoi scolari ai quali leggeva si lamentariano
e poi non lo farebbe senza ordine dei bolognesi ai quali scrisse e
gli risposero che accettasse il dominio della città di Ancona, e vi
facesse atti possessorii e governasse come Signore e poi la rinunciasse
in pubblico consiglio: il che fece e da quello fu molto lodato e
ringraziato, di dove si partì e con honorata compagnia e trionfo e
gloria fu accompagnato a Bologna e i suoi scolari trionfanti andarono
ad incontrarlo fino a Faenza[458].»

Gli scolari cercavano di mostrare la loro riconoscenza verso i loro
maestri con diversi segni di affetto. Per un antico uso in Bologna, al
cadere della prima neve di ogni anno gli studenti facevano una colletta
presso i dottori dell'università e i principali cittadini, destinando
il raccolto a inalzare statue e a fare i ritratti dei più celebri
professori. Una legge nella seconda metà del secolo XVI per moderare il
soverchio zelo degli scolari, prescrisse che non potesse esser fatta la
consueta colletta senza l'autorizzazione dell'università, e ad evitare
discussioni, la stessa legge stabilì che ogni anno non potesse farsi
più di una statua o di un ritratto[459].

Anche in Padova, dove vigeva quest'uso, intervenne una legge a
regolarne l'applicazione, e in ultimo per remuovere ogni inconveniente
lo proibì affatto[460].

Era assai comune anche l'abitudine fra gli scolari di pubblicare
epigrafi e poesie in lode de' professori de' quali avevano maggiore
stima, e solevano affiggerle nell'università o distribuirsele fra
loro[461].

Tutto ciò dimostra quanto intimi fossero i rapporti e le consuetudini
della vita fra professori e scolari nel medio evo; quanto profondi i
vincoli d'affetto da' quali erano uniti; e come da questa armonia ne
dovesse risultare la grandezza delle antiche università e il progresso
della scienza.

Ora parleremo della vita e dei costumi dei professori.

Spesso i dottori riunivano in sè i pregi e le attitudini più svariate.
Non era raro, e lo abbiamo veduto in un esempio citato testè, che
un insegnante impugnasse la spada e acquistasse fama di valoroso ed
esperto capitano; che abbandonata la cattedra e le tranquille abitudini
della vita scolastica prendesse col prestigio del nome e colla potenza
della parola a sollevare gli animi dei suoi compatriotti contro chi
attentasse alla loro libertà e indipendenza. Si racconta che Rolando
Piazzola dopo avere insegnato in Padova sua patria, lasciata la scuola,
impiegasse la sua eloquenza a far ribellare i suoi concittadini contro
Arrigo VII che voleva ristabilire l'autorità imperiale[462].

La tradizione popolare ricorda anche il nome di un Francesco da
Conselve, dottore assai famoso, il quale avendo udito, mentre militava
con Federigo Barbarossa, che un tedesco andava dicendo che gl'italiani
non erano valorosi in guerra, lo sfidò pubblicamente in faccia
all'imperatore e a tutti i soldati e vintolo, per pietà gli fece grazia
della vita[463].

Ma gli antichi dottori non avevano fama soltanto di capitani esperti e
valorosi: erano anche abilissimi nelle arti politiche e nelle cure di
Stato come consiglieri di principi, segretari di repubbliche, giudici,
podestà, ambasciatori, legisti, compilatori di statuti; e molti di essi
dopo avere insegnato con lode in qualche università erano chiamati alle
più alte dignità ecclesiastiche[464].

Quando i più celebri insegnanti si recavano in qualche università
oltrechè essere accompagnati da un numeroso stuolo di scolari che
li seguivano dovunque, incontravano a metà della via i Rettori che
venivano accompagnati dagli altri ufficiali dell'università a fare i
dovuti omaggi e al loro arrivo nella città erano ricevuti con grandi
feste e segni di gaudio da tutti gli scolari e i dottori, nonchè dai
cittadini che prendevano parte alla solennità.

Passando il Filelfo nel 1429 da Bologna a Firenze, tutto il popolo
andò ad incontrarlo e Cosimo de' Medici andò in persona a visitarlo più
volte.

«Tutta la città (in questa occasione scriveva il Filelfo) ha gli occhi
rivolti a me, tutti mi amano, tutti mi onorano e mi lodano sommamente.
Il mio nome è sulle labbra di tutti. Nè solo i più ragguardevoli
cittadini, ma ancora le stesse matrone, quando m'incontrano per la
città, mi cedono il passo, e mi rispettano in tal guisa, che ne ho io
stesso rossore. I miei scolari sono circa a quattrocento ogni giorno, e
forse più ancora, e questo per la più parte d'alto affare e dell'ordine
senatorio[465].»

Ed è notabile con quanto poco ritegno quei dotti manifestassero il
desiderio di essere trattati convenientemente al loro grado e alla
fama che aveano levato di sè, mostrando di avere sicura coscienza del
proprio valore, e non volende ostentare una falsa modestia quando
sapevano di avere meriti tali da trovare dovunque andassero liete
accoglienze, cospicui assegni, privilegi ed onori. Perciò apertamente
e senza reticenze esponevano il pensier loro e facevano le proprie
lodi, essendo certi che qualunque domanda avessero fatta verrebbe senza
indugio accolta ed esaudita.

Trovandosi il Baldo a Pisa, non volle sottomettersi come gli altri
dottori all'orario che prescriveva l'ordine e il tempo delle lezioni
e francamente scriveva a Lorenzo de' Medici: «prego la magnificentia
vostra che essendo venuto ad _onorare_ questo vostro Studio per
questo non riceva vergogna, ecc....[466].» — E il Filelfo chiedendo
allo stesso Lorenzo il permesso di ritornare in Firenze, dopochè ne
fu esiliato per avere _disonestamente e temerariamente parlato del
Dominio veneto e del Ministro di quella Repubblica_, come racconta
il Fabroni[467], gli faceva presentire i vantaggi del suo ritorno in
quell'università dicendogli: «Sapete non potere in questa etate avere
un'altro Philelpho.» E in un'altra sua lettera, aggiunse: «Voi sapete
che in questa etate niun altro si può mettere a comparatione mecho in
la mia facholtà.»

Talvolta la superbia di quei dotti toccava il colmo, e ciò si può dire
di Accursio il quale, come vien narrato dal Sarti[468], interpretando
ai suoi scolari una legge del testo romano la quale dice doversi
rispettare la volontà del defunto quando impone all'erede di assumere
il suo nome, purchè sia onesto, prese l'esempio da sè medesimo dicendo:
«Instituo te haeredem si imponas tibi nomen meum, scilicet Accursius,
quod est honestum nomen, quia accurit et succurit contra tenebras juris
civilis.»

Per la costituzione organica delle università medioevali che si
contendevano reciprocamente il primato della scienza e i migliori
professori, gl'insegnanti di maggiore fama atteso le frequenti e
reiterate sollecitazioni che ricevevano da molte città con promesse di
larghe franchigie e più lauti assegni, volontariamente abbandonavano
le antiche loro sedi per recarsi ad altre università ad onta dei
patti e dei giuramenti coi quali si erano precedentemente vincolati.
L'abitudine dei dottori di passare senza pretesti ragionevoli da una ad
un'altra università era assai comune e recava danni non lievi al buon
andamento degli studii. Una lettera scritta dai fiorentini ai bolognesi
tratta appunto di quest'uso che si era fatto generale fra i dottori di
quel tempo e ne fa loro un giusto rimprovero[469].

Chi volesse un esempio della frequenza di questi passaggi degli antichi
dottori da un luogo a un'altro, può trovarlo nella vita del Suzzara,
celebre giurista, ma d'ingegno bizzarro e d'animo mutabile se altri mai
ve ne fu. Questo dottore obbligatosi nel 1260 con un contratto solenne,
riferito anche dal Muratori, di chiamarsi cittadino di Modena e tenervi
per tutta la vita scuola di leggi dopo breve tempo, violato il patto
andò ad insegnare altrove. Infatti nel 1266 lo troviamo a Bologna;
nel 1268 a Napoli; nel 1270 a Reggio; dove gli vennero assegnate in
proprietà vaste possessioni purchè giurasse di porvi stabile dimora.
Nel 1275 passò a Piacenza; un anno dopo a Ferrara, e nel 1279 a
Bologna. Il celebre Baldo insegnò in Perugia sua patria per trentatrè
anni; e sei ne passò a Firenze, tre in Bologna, uno a Pisa, tre a
Padova, e dieci a Pavia dove morì nel 1400.

Un vizio molto comune nei dottori del medio evo era l'avidità del
guadagno.

Giunti al punto di morte molti di questi dottori che si erano fatti
ricchi o coi guadagni dell'usura o col patrocinio delle cause ingiuste,
si pentivano e lasciavano disposto nei loro testamenti che il mal
tolto fosse restituito a chi spettava per il bene dell'anima «ad summam
animae suae securitatem[470].»

Altre volte ricorrevano al papa per ottenere l'assoluzione per sè e i
propri congiunti per aver dato illecitamente ad usura agli scolari.
Nel Sarti si trova una lettera di Niccolò IV a Francesco figliuolo
di Accursio colla quale assolve tanto lui che suo padre, purchè
promettesse di non incorrere più in quel peccato[471].

Alcuni di quei dottori che non potevano acquistare scolari per merito
proprio, ricorrevano a persone influenti e talvolta anche ignobili e
disoneste, per essere chiamati ad insegnare. Ciò si rileva da un passo
del giureconsulto Piacentino il quale dopo aver fatto un elogio di sè
per non aver mai interposto nessuna raccomandazione per acquistare
scolari soggiunge: _item non est eligendus doctor precibus laici,
mercatoris, meretricis, cauponae_[472].

Il sentimento d'emulazione tanto diffuso e potente nelle nostre antiche
università, non sempre era onestamente interpretato fra i dottori, i
quali pur troppo davano esempi frequentissimi di rivalità indecorose e
di risentimenti personali.

Non potremmo oggi formarci coi nostri costumi molto miti in confronto
di quelli del medio evo, un'idea esatta del carattere violento degli
antichi dottori se non ricorressimo alle storie che ci forniscono
esempi abbondanti in conferma di ciò.

Si racconta che, avendo il giureconsulto Piacentino confutato
ironicamente un'opinione professata da Enrico di Baila, altro giurista
insigne di quei tempi, fu da questi aggredito di notte in casa e potè
per caso scampare colla fuga a certa morte.

Un esempio quasi consimile viene narrato dal Fabroni. Un certo
Antonio Rosato maestro di logica nello studio di Pisa perseguitato
continuamente e minacciato di morte da un suo competitore chiamato
Giovanni di Biagio di Pietra Santa, dovè ricorrere per aver salva la
vita agli ufficiali dello Studio con questa lettera che è un curioso
documento dove si veggon ritratti al vivo certi costumi dei tempi.

«Magnifici Domini. Credo che abbiate inteso come maestro Giovanni di
Biagio di Pietra Santa hora fa un anno ferì un mio fratello di dua
ferite acerbamente. Hora costui è stato qua circo otto dì, et oggi
questo dì di S. Ambrogio nella scuola di S. Niccola corse armata mano
per ammazzarmi, la qual cosa certamente gli riusciva se non fuggivo in
campanile, perchè me ne andavo libero senz'arme, et maestro Luchino et
maestro Masciani vi erano presenti et certi altri scuolari. Onde per
questo non leggerò la mia lectione di logica, straordinaria per infino
che voi non fate qualche determinazione di questo caso. Et per certo
mi pare una cosa estranea che non l'avendo io offeso nè in fatti nè in
parole mi abbia voluto uccidere. Valete Pisis 7. Dec. 1484[473].»

Non era raro il caso che i dottori si competessero fra loro una stessa
scuola, donde grandi contrasti ed inimicizie che mettevano a tumulto
l'intera università. Gli uffiziali dello Studio pisano informati,
racconta il Fabroni, che Francesco de Vercelli aveva tolta la scuola
di Giasone a Francesco Pepi scrivevano nel 1 Decembre 1489 al Rettore
dicendogli: «Ingegnatevi di far contento Mes. Francesco de Vercelli al
cedere la squola di Mes. Jasone a M. Francesco Pepi che così ci pare
conveniente avendo lui prima cominciato a usarla. Ci meravigliamo che
nascano dispute per piccole cose[474].»

Quando uno dei dottori veniva a contesa con un altro di maggior
reputazione, per solito a consiglio di quest'ultimo era allontanato
dall'università, per ordine del comune.

Così avvenne ad Oldrado Ponte mentre insegnava nello Studio senese
dove, avendo per antagonista Iacopo Belvisio, fu da lui fatto cacciare
dalla città e territorio con minaccia di gravi pene se vi fosse
ritornato[475].

E lo stesso si racconta del giureconsulto Ugolino il quale dovè
abbandonare l'università di Bologna dove insegnava insieme ad Accursio
perchè questi lo fece esiliare avendo da lui ricevuto, secondo quello
che dicono alcuni storici, grave offesa nell'onore[476].

Assai comuni nel medio evo erano i plagi quando le opere circolavano
manoscritte e potevano facilmente sottrarsi da qualche astuto per
usurpare il frutto delle altrui fatiche. Racconta il Villani che
Dino del Garbo medico assai famoso avendo saputo che Torrigiano
fiorentino morendo avea consegnato la sua opera a due frati perchè
la portassero allo Studio di Bologna, li persuase a consegnargliela
e senza manifestare ad alcuno l'avvenuto, incominciò a farne pubblica
lettura acquistando grandissima riputazione. Ma uno dei suoi scolari
introdottosi furtivamente in casa, riescì a scoprire che ogni giorno
avanti di fare la sua lezione consultava tale libro che poi con grande
cura riponeva, e riferito ciò ai compagni e ai dottori, Dino rimase
svergognato e dovè abbandonare Bologna dove insegnava per recarsi
all'università di Siena[477].

La maldicenza era vizio comune del tempo e adoperata da molti dottori
per denigrare il nome e la fama dei loro emuli.

Ma taluno di questi linguacciuti dovè scontare con grave pena gli
effetti della propria imprudenza. È singolare fra tutte l'avventura che
capitò al giurista Nevizzano mentre insegnava in Torino, dove avendo
scritto un'opera in dispregio delle donne, si attirò l'indignazione di
tutto il sesso e la città intera gli manifestò il proprio risentimento
costringendolo a comparire in pubblico in atto supplichevole e portando
scritti in fronte in segno di ammenda questi versi:

    Rusticus est vere qui turpia dicet de muliere
    Nunc scimus vere quod omnes sumus de muliere[478].

Certe abitudini della vita privata di alcuni dottori come molto
singolari, meritano di esser ricordate.

Si racconta che Giovanni da Bassano per eccessivo amore del giuoco
giunse ad impegnare anche le proprie vesti. Guido di Suzzara era
oltremodo vanitoso e amava di attirare gli sguardi altrui collo sfarzo
e la ricchezza degli abiti, di che gli altri dottori gli facevano
rimprovero dicendo non esser convenienti alla dignità dell'uomo di
scienza vesti di seta listate a colori come soleva portare il Suzzara.

Narrasi pure come il giureconsulto Alberico fosse tanto amante della
crapula, che una tal volta gli scolari spagnuoli ubriacatolo ben bene
lo inducessero a farsi loro mallevadore e a consegnare i suoi scritti
che gli servivano di testo per le lezioni.

Odofredo narra l'avventura in un modo così lepido e arguto, che
riferiremo le sue stesse parole[479].

«Alcuni scolari invitarono a pranzo maestro Alberico, che assai
volentieri mangiava e beveva in compagnia.

«Mentre maestro Alberico era a mensa cogli scolari, questi gli
mescevano dell'ottimo vin rosso. Maestro Alberico allora disse: questo
vino è troppo forte, mettetemi dell'acqua. Gli scolari gli davano vino
bianco che sembrava acqua e ubriacatolo a dovere lo indussero a prestar
loro mallevadoria e a consegnare i suoi scritti.»

Anche Accursio narra più brevemente lo stesso aneddoto.

Non sarà fuor di proposito per conoscere meglio il carattere dei
dottori antichi che ci fermiamo a ricordare alcune facezie e motti che
abbiamo raccolti dai cronisti del tempo, dai quali possiamo comprendere
come vi fossero fra quelli anche uomini di spirito pronto ed arguto.

Chiamato il giureconsulto Azone insieme a Lotario Pisano
dall'imperatore per un consiglio intorno ai limiti della giurisdizione
imperiale, rispose franco contro di essa poichè gli parve che così
volesse giustizia. Ma Lotario, più astuto, non volendo perdere la
grazia sovrana rispose in favore e n'ebbe in dono un bel cavallo. Ogni
volta che Azone raccontava questo fatto diceva: «qui dixi aequum amisi
Equum[480].»

È assai piacevole anche un aneddoto riferito dagli scrittori bolognesi
intorno a Bulgaro. Avendo questo giureconsulto tolto in moglie una
vedova di costumi assai dubbi, il giorno appresso al matrimonio si recò
a far lezione secondo il consueto e postosi a commentare una legge nel
codice già studiata, disse: «Rem non novam nec insolitam aggredimur.»
Gli scolari che stavano sulle intese, appena udirono queste parole
cominciarono a ridere e a fare schiamazzo battendo i libri sulle
panche[481].

È assai scaltro il parere dato dal giureconsulto Pillio a certi clienti
che aveano chiesto il suo patrocinio. Un passeggero era stato colpito
da una pietra caduta da una casa in costruzione sebbene i muratori
che attendevano al lavoro avvertissero chi passava di guardarsi dal
pericolo. Il viandante mosse le sue doglianze in giustizia contro i
muratori. Pillio non trovando altro mezzo per salvarli li consigliò che
non rispondessero a qualunque domanda avesse loro diretta il giudice.

Il dolente vedendo che non rispondevano, preso da sdegno gridò: «Non
facevano così quando mi cadde addosso la pietra.» A questa spontanea
confessione convinto il giudice che i muratori non avean colpa, li
rimandò liberi.

Buoncompagno fiorentino celebre grammatico si era attirato grande
invidia fra i suoi concittadini i quali dicevano che v'erano molti
che avrebbero potuto far più e meglio di lui nella sua scienza.
Buoncompagno volendo schernirli, immaginò di scrivere sotto falso
nome una splendida orazione e d'invitare tutti i dottori dello Studio
e l'intera cittadinanza in un dato giorno a una disputa che avrebbe
avuto luogo nella cattedrale fra il finto grammatico e lui stesso.
Grande fu la gioia dei nemici di Buoncompagno a udire tal nuova e il
giorno convenuto intervennero tutti sperando di godere del suo scorno;
ma sopraggiunto Buoncompagno spiegò che l'orazione tanto celebrata
ed ammirata era scritta da lui e ringraziò i suoi avversarii di aver
lodato una volta uno dei suoi scritti che tanto spesso per invidia
solevano vituperare.

È degno di essere ricordata anche una piacevole astuzia adoperata da
Accursio a danno di Odofredo suo competitore. Dovendo ambedue questi
giureconsulti fare un lavoro sulla glossa, Accursio che temeva di
non raggiungere l'altro, pensò di fingersi ammalato e per non destare
sospetti durò molti giorni a chiamare il medico. Odofredo ingannato
interruppe l'opera mentre Accursio lavorava alacremente e fu grande la
sua sorpresa e lo sdegno quando seppe che con tale artifizio era stato
ingannato[482].

Il Colle racconta che un tale Lodovico Cortusi, professore di
giurisprudenza ecclesiastica in Padova, ordinò nel suo testamento che
festosamente fossero celebrati i suoi funerali desiderando che in essi
fosse del tutto bandito la mestizia e il cordoglio. Dispose perciò che
il proprio cadavere dovesse essere portato trionfalmente accompagnato
dal lieto suono di cinquanta svariati strumenti, coll'intervento di
dodici fanciulle che vestite di abiti verdi modulassero allegre canzoni
e in ricompensa assegnò loro una dote conveniente ad arbitrio degli
eredi.

Volle inoltre che nessuno comparisse ai suoi funerali in abito nero per
non funestare la giocondità del corteggio. In fondo al suo testamento
il Cortusi giustificò la bizzarria delle sue disposizioni dicendo, che
avendo goduto in vita nobiltà di stirpe, agi, onori e gloria, doveva
per dovere di gratitudine renderne le dovute grazie a Dio, poichè
cambiava la vita terrestre con quella dell'eternità.

Nacque controversia fra i giurisperiti se dovevasi accordare validità
o no a queste disposizioni; ma finalmente fu convenuto di eseguirle per
rispetto alla volontà del testatore[483].

Ci potremmo diffondere anche di più nel racconto di queste piacevolezze
le quali ci dimostrano come i secoli di cui parliamo non difettassero
d'ingegni pronti ed arguti e di animi inclinati alle facezie ed agli
scherzi. Se gli aneddoti che abbiamo narrato non accrescono importanza
all'argomento, ci sembrarono utili per lo meno a dare varietà al
racconto e a spiegare un lato della vita scolastica medioevale,
rappresentando al vivo l'indole ed i costumi dei dotti di quel tempo.



CAPITOLO OTTAVO

  Causa della decadenza delle università italiane — Inimicizia fra le
    università — Numero soverchio di esse — Discordie nelle scuole —
    Caduta delle repubbliche e dei liberi ordinamenti universitarii
    — Trasformazione della cultura italiana al tempo dei Principati —
    I letterati e gli artisti alle Corti — Le accademie — Invenzione
    della stampa — Influenza dell'educazione ecclesiastica — Le
    università italiane dal secolo XVIII in poi.


Abbiamo veduto fin qui quale fosse l'ordinamento delle antiche
università e quali le cause del loro rapido incremento nei tempi di
mezzo. Ora colla stessa brevità esamineremo le cagioni principali della
loro decadenza.

Nelle stesse condizioni intellettuali e politiche della società
medioevale debbonsi investigare le cause della grandezza e della
decadenza delle nostre università. Alcune di queste cause risultarono
dai difetti propri del loro intrinseco ordinamento e furono l'effetto
di una lenta trasformazione sociale che corruppe l'indole e lo scopo
della scienza; altre derivarono dalla maggior diffusione dei centri del
sapere e dai nuovi mezzi scoperti per agevolare la comunicazione delle
idee.

Fra le cause di decadenza che diremo intrinseche alla loro
costituzione, deve annoverarsi la guerra incessante e sleale che le
maggiori università facevano alle altre, per accrescere a loro danno
la fama e lo splendore delle proprie scuole. Il principio della libera
concorrenza che spontaneamente era sorto col progresso della cultura,
troppo di frequente veniva conculcato nei rapporti che le università
più potenti mantenevano colle vicine, alle quali negavano il diritto
di stipendiare dotti insegnanti e di avere numerosi scolari, gelose che
quelle le emulassero nel dare incremento alla scienza e nell'accordare
privilegi e protezione agli studiosi. Anche il papa e l'imperatore,
favorivano le maggiori università nelle loro ambiziose mire a danno
delle altre, e quella di Bologna sopratutto per la sua antichità e
la sua fama, volle esercitare sempre un primato morale, secondata e
protetta in ciò dai papi i quali ebbero molta influenza e autorità nel
suo governo.

Le università, dice il Savigny, portavano con sè il germe della loro
rovina; in quanto che lo splendore onde rifulgevano, dipendeva in gran
parte da cause accidentali, personali e transitorie, le quali venendo
a cessare, tosto che la dottrina di alcuni professori che avevano per
qualche tempo rialzata la scuola, faceva luogo all'inettitudine dei
successori, era giuocoforza che la scuola di bel nuovo precipitasse.
Perocchè le università non avevano altro fondamento che in se stesse
come quelle che erano affatto isolate, senza relazione alcuna colla
indole e colla educazione del popolo e senza la base indispensabile di
scuole scientifiche[484].

Altre cause poi conferivano a dare alle università uno stato incerto
e precario che nuoceva alla loro durevole prosperità, e toglieva
all'insegnamento gran parte della sua efficacia. I frequenti contagi,
le guerre intestine, le discordie, le carestie, mettevano bene spesso
le città nella dura condizione di dover chiudere il loro Studio,
perchè l'erario era esausto e non vi erano altri mezzi per supplire
al mantenimento delle pubbliche scuole. Anche le maggiori università
erano soggette a queste vicende, e ciò avveniva ordinariamente non
solo per effetto di tumulti; ma anche per volontario allontanamento che
taluno dei professori più famosi avesse fatto di una delle università
per passare ad un'altra. Abbiamo veduto che nel secolo XIII queste
emigrazioni di dottori e scolari erano frequentissime e che da quelle
dello Studio di Bologna ebbero anche origine alcune università.

Se si consultano gli storici delle università minori troviamo che
poche eran quelle dove si compiva interamente l'anno scolastico senza
discordie o avvenimenti imprevisti che ne imponessero la chiusura o per
lo meno la sospensione delle lezioni.

Il soverchio numero delle università che ebbero origine in Italia
nel medio evo fu un'altra causa della loro decadenza. Infatti non era
possibile che lo stuolo dei dotti e degli scolari, per quanto diffuso
fosse allora l'amore per la scienza, bastasse a riempire tutti i
centri di attività intellettuale che sorgevano in quasi tutte le città
italiane. Quindi le università minori erano scarse di buoni insegnanti
e di uditori non potendo sostenere per lungo tempo la concorrenza delle
più potenti e ricche università quali erano Bologna, Padova, Pisa,
Napoli, che oltre ad essere provviste di mezzi propri, trovavano, nel
governo dal quale dipendevano, ampia sorgente di entrate e una valida
protezione. È vero che le città minori supplivano alla scarsezza
dei mezzi propri, largheggiando nella concessione dei privilegi ai
dottori e agli scolari come ne accerta la famosa Carta Vercellese; ma
ciò non bastava a dar loro tanta importanza agli occhi degli studiosi
da abbandonare i maggiori studi per recarsi alle loro scuole. Taluno
dei più famosi dottori insegnò per lungo tempo anche nelle minori
università come si narra dal giureconsulto Baldo che dimorò per
trentatrè anni a Perugia; ma questo avveniva raramente e per ragioni
speciali come l'amor di patria, e il desiderio di primeggiare e di non
avere concorrenti nell'insegnamento. In generale chi aveva acquistato
un nome illustre, ambiva di occupare una cattedra nelle maggiori
università dove erano più grandi gli onori e più cospicui gli stipendi.

Per tutte queste ragioni, le università secondarie non potevano
sostenere a lungo la concorrenza delle altre che fornite di grandi
entrate e favorite di larga protezione dalle città in cui risiedevano,
erano le più popolate di scolari e le meglio provviste di buoni
insegnanti.

Assai prima che i Principati concentrassero per fine politico la vita
scientifica della nazione nelle principali città dell'Italia, era
cominciata a manifestarsi la decadenza delle università minori, e la
lenta opera di assorbimento che su queste esercitavano le più famose.

Un'altra causa di decadenza comune a tutte le nostre università fu
quello spirito di discordia che regnava nelle scuole ed eccitava
continuamente l'odio fra gl'insegnanti e i tumulti fra gli scolari.
Nel medio evo la società era turbata da profondi rancori e dalle ire
partigiane, le quali pur troppo si comunicavano anche ai cultori della
scienza, talchè le scuole si mutavano in veri centri di turbolenze,
e in campi di battaglia dove non era lecito manifestare la propria
opinione e primeggiare sugli altri, senza essere esposto ad oltraggi
e a giornaliere persecuzioni. La convivenza con questi uomini
irrequieti, e nei costumi riprovevoli, non poteva tornare molto gradita
a chi voleva dedicarsi allo studio con animo tranquillo e pacato e
rifuggiva dal contrasto di passioni violente che allora mettevano lo
scompiglio nelle università ed eccitavano le discordie fra i dotti.
Uno degli uomini che disprezzava la vita scolastica dei suoi tempi e
che non volle mai prender posto nelle scuole universitarie alle quali
fu più volte chiamato con larghe promesse di onori e di ricompense
pecuniarie[485] fu il Petrarca, che amando di vivere indipendente e
volendo coltivare i suoi studi in pace, rispose sempre a quei che lo
invitavano all'insegnamento che tale ufficio non era conforme alle sue
abitudini e al suo modo di pensare e perciò vi rinunziava, essendosi
procacciato sufficiente fama nel mondo senza imbrancarsi collo stuolo
iracondo dei dotti suoi contemporanei. Quando ebbero origine col
progresso della civiltà altri centri di vita scientifica oltre le
università, molti seguirono l'esempio del Petrarca e si astennero
dall'insegnare.

Oltre le cause di decadenza intrinseche all'ordinamento universitario
del medio evo, abbiamo accennato che altre ancora, inerenti alle
condizioni sociali del tempo cooperarono alla lenta trasformazione
delle università italiane.

Quando alle repubbliche succedettero i Principati, e il dispotismo
cominciò ad esercitare i suoi perniciosi effetti nella società, quei
grandi centri di coltura nazionale perdettero a poco a poco la loro
autonomia, e furono incorporati alle varie istituzioni dipendenti dallo
Stato. La libertà d'insegnamento sempre sospetta e invisa ai tiranni,
non venne immediatamente abolita perchè troppo astuta era la politica
di quei principi, ma menomata con parziali limitazioni e riserve, e
ristretta dentro limiti determinati.

I primi atti d'influenza governativa sulle università furono
esercitate dai principi collo scopo di sorvegliare l'andamento degli
studii, di proteggere la scienza e i suoi cultori. I disordini che
si manifestavano nelle scuole, e le frequenti turbolenze cui davano
luogo le troppo vive emulazioni dei dotti, giustificavano in parte
questa ingerenza, la quale veniva talvolta anche spontaneamente
accettata dalle stesse università in cambio dell'alta protezione di
un principe prodigo e liberale in favore degli studi che provvedesse
al mantenimento delle scuole e allo stipendio degl'insegnanti.
Così tacitamente i rispettivi principati si arrogarono il diritto
di sorvegliare e dirigere le università che si trovavano nel loro
territorio, di eleggervi ufficiali di propria scelta, di compilare
e abrogare gli statuti, e di procedere alla nomina dei professori. E
non solo lo Stato cominciò fin d'allora ad ingerirsi dell'ordinamento
interno delle nostre università, ma ne limitò il numero largheggiando i
principi della loro protezione colle università maggiori e con quelle
specialmente che risiedevano nelle principali città del territorio.
Infatti col sopraggiungere del secolo decimoquinto lo spirito di
accentramento che è inerente all'indole dei governi dispotici, cominciò
a manifestarsi palesemente anche nell'ordinamento degl'istituti
scientifici di ogni provincia d'Italia. Nel luogo dove risiedeva il
principe quasi ad ornamento della reggia, venivano fondate accademie,
biblioteche ed altri centri di attività scientifica mentre nelle altre
città deperivano gli studi, si chiudevano le scuole, e diminuiva il
numero dei dotti che sedotti dalle lusinghe e dal fasto dei nuovi
mecenati che andavano ad aumentare il numero dei loro cortigiani.

Quale fosse la vita delle corti italiane nel secolo decimoquinto si può
rilevare dagli scrittori del tempo. I Medici di Firenze, i Visconti di
Milano, gli Estensi di Modena, gli Scaligeri di Verona, i Malatesta
della Marca, i Gonzaga di Mantova e tutti gli altri principi che
dominavano in Italia, gareggiavano tra loro per proteggere le arti e le
lettere, per avere ai loro stipendi gli uomini più illustri del secolo,
per raccogliere i monumenti più rari e preziosi della coltura antica.

Il principe presiedeva i frequenti ritrovi dei dotti che vivevano
nella sua corte, ascoltava con diletto le loro composizioni, suggeriva
talvolta gli argomenti che dovevano trattare, manifestando sempre
il desiderio che si perpetuassero nei poemi o nelle opere d'arte le
gloriose gesta della propria famiglia, che se ne ricercassero le
origini nei tempi eroici e favolosi della più remota antichità. I
più grandi ingegni che per le mutate condizioni dei tempi dovevano
adattarsi a vivere sotto la protezione di qualche potente, non poterono
sfuggire all'influenza dei costumi corrotti delle corti e divennero
anch'essi per necessità adulatori. Il Tasso e l'Ariosto posero a
fondamento dei loro immortali poemi le gesta eroiche degli antenati
di quei principi che li avevano stipendiati e ciò per compiacere alla
vanità dei loro mecenati. La dottrina degli eruditi, la fantasia
dei poeti e degli artisti erano al servizio di questi superbi e
vanagloriosi, i quali mentre ostentavano un culto profondo per il
sapere, facilmente confondevano colla turba degli altri cortigiani i
dotti che vivevano presso di loro e amareggiavano spesso con rampogne e
sarcasmi quel pane che dividevano con essi alla propria mensa.

Nondimeno per quanto le corti fossero corruttrici delle lettere e delle
arti; per quanto i principi sotto pretesto di favorire i dotti e il
culto del sapere cercassero di piegare gli animi e le menti dei popoli
alle loro ambiziose mire, e coprissero col fasto e la munificenza
l'intento di dominare, è innegabile che dal secolo XV in poi si
raccolsero all'ombra delle reggie i migliori ingegni del tempo, i quali
trascurando le nobili gare dell'insegnamento che non procurava più gli
antichi onori, si mettevano sotto la protezione dei potenti.

Molti di quei dotti che insegnavano nelle università erano ospiti dei
principi e dividevano le cure della cattedra cogli uffici e le brighe
del cortigiano, e dovevano necessariamente sacrificare l'indipendenza
della ragione e le loro convinzioni scientifiche ai voleri dei loro
mecenati.

Come nei secoli passati non si poteva aspirare ai più alti gradi
sociali senza essersi guadagnata la pubblica stima professando
l'insegnamento nelle università, così dal cinquecento in poi le corti
divennero il centro principale della cultura italiana e la protezione
dei principi fu avidamente cercata dai dotti come l'unico mezzo per
acquistare fama, ricchezza ed onori.

Anche il sorgere delle accademie contribuì a scemare importanza
scientifica alle università italiane.

Questi nuovi centri di cultura resero la scienza al pari della nobiltà
un privilegio di casta, e un titolo d'onore riserbato a pochi. E
mentre le male signorìe che nel cinquecento avevano invasa l'Italia
distrussero la libertà civile e politica, le accademie spensero
negli animi ogni nobile e virile ardimento e fecero aspra guerra
all'indipendenza della ragione e alle libere indagini del vero.

In queste associazioni di letterati e di artisti si introdussero
tutti i vizii e i corrotti costumi delle corti. Gli stessi misteriosi
intrighi, le basse persecuzioni, le sterili invidie che dominavano
gli animi dei famigliari dei principi, erano proprie degli accademici
che, cortigiani anch'essi, si adulavano a vicenda e coprivano la loro
boriosa nullità con lodi esagerate e titoli pomposi.

Le accademie colle pastoie del pedantismo e colle velenose arti di una
critica bugiarda, tolsero alle menti ogni originalità, e inaugurarono
in Italia la servitù del pensiero.

La lingua nostra che nei secoli di Dante, del Petrarca, era tenuta in
onore perchè parlata da un popolo libero, fu disprezzata dai dotti e
lasciata al volgo. Le arti, perduta la spontaneità si corruppero per
sforzo d'imitazione, e caddero nelle esorbitanze di una falsa scuola
che segnò il principio della loro decadenza.

E ciò perchè le fonti vive della ispirazione che veniva ai letterati
e agli artisti dal convivere col popolo, mancarono col sopraggiungere
del dispotismo; perchè nelle scuole i dotti non poterono più far
sentire la loro voce e comunicare le cognizioni alla gioventù senza
che la sospettosa vigilanza del governo non imponesse limiti e
condizioni all'insegnamento, perchè in una parola la cultura non era
più l'espressione del pensiero nazionale; ma strumento di servitù e di
corruzione.

E tanto erano mutati i tempi, che i più insigni italiani si tenevano
a gloria di appartenere all'una o all'altra di queste accademie.
Il Berni, il Molza, il Casa, il Firenzuola, si disputavano l'onore
di sedere fra gli accademici. Il Panormita e il Pontano fondavano
un'accademia in Napoli; quella di Ferrara doveva essere inaugurata da
un discorso del Tasso sopra un sonetto del Casa; quella di Modena aveva
nel suo seno il Castelvetro, il celebre competitore di Annibal Caro, e
la Veneta eleggeva a suo cancelliere Bernardo Tasso.

La cura e lo zelo che posero i principi assistiti dai dotti del
loro tempo nel raccogliere i monumenti della cultura classica che si
trovavano sparsi in tutte le parti del mondo, favorì lo svolgimento
del sapere al di fuori delle scuole, e così le università alle quali
nei secoli precedenti era affidato tutto il movimento scientifico, si
trovavano a dover competere colle corti nelle quali si adunavano le
sparse traccie della civiltà romana e greca e offrivano il mezzo agli
studiosi di erudirsi senza aiuto di maestri. I letterati più sommi
del tempo erano distratti dalle cure dell'insegnamento a cagione dei
frequenti viaggi che intraprendevano o spontaneamente o per commissione
dei principi nelle più lontane regioni d'Europa e in cerca di codici e
manoscritti.

In buon punto giunse l'invenzione della stampa perchè in tanta
gara di resuscitare gli antichi avanzi della cultura classica, per
quanto fossero moltiplicati i copisti e trovassero nell'esercizio di
quest'arte larghi compensi, non si poteva supplire col paziente lavoro
della mano alla straordinaria diffusione dei libri e alle numerose
richieste che ne facevano gli studiosi. La stampa propagando le
cognizioni con maravigliosa celerità, estese i benefizi della scienza
rendendo possibile a tutti senza aiuto di maestri e con poche spese,
l'acquisto del sapere.

Nei secoli precedenti le cognizioni scientifiche erano nel dominio
delle università, le quali ne facevano un monopolio. L'insegnamento
orale era il solo mezzo per comunicare le idee e non si poteva senza
udire la viva voce di un professore divenire dotti. La stampa insieme
alle Corti, alle Accademie distolse gran parte di quei che prima
frequentavano le università, dall'accorrere alle lezioni, e chiedere
l'investitura di gradi accademici poichè senza essere stato alle
pubbliche scuole nè aver conseguito il titolo di dottore ognuno poteva
aspirare ai più alti gradi sociali e acquistar fama di sapiente.

Aggiungasi poi che gli stranieri i quali dapprima erano costretti,
specialmente per lo studio delle leggi, a frequentare le nostre
università, coll'invenzione della stampa e colla maggior diffusione dei
libri, poterono senza allontanarsi dalla loro patria istruirsi nella
giurisprudenza. Nel secolo decimosesto poi si moltiplicarono le scuole
di diritto anche nelle università straniere, e così l'Italia venne a
perdere il primato in questa scienza.

Se consultiamo gli storici troviamo infatti che le università italiane
col secolo decimosesto cominciavano a scarseggiare di studenti
forestieri e se alcuni ve ne rimasero fu perchè ve li attirava il
nome di qualche famoso giureconsulto. Ma l'antico splendore di quei
grandi corpi scientifici era ormai offuscato, e la loro decadenza dal
cinquecento in poi divenne manifesta. Alla quale contribuì non poco
lo avere i principi dovuto, per fine politico, scemare il numero delle
immunità e privilegi di cui erano investiti gli scolari togliendo loro
il godimento di quella autonomia che per lunghi secoli era stata loro
concessa come un diritto inerente ai cultori della scienza.

La rapida trasformazione che subirono le nostre università di fronte
a quelle straniere, e la più pronta decadenza, deve attribuirsi
anche alla loro diversa indole e al differente organismo. Infatti le
università italiane come associazione indipendenti, non sentirono mai
l'influenza di alcun potere, e vissero sempre di vita propria. Invece
le università degli altri paesi come ad esempio quelle di Francia,
di Spagna, d'Inghilterra e più tardi quelle di Germania, ebbero
più frequenti contatti collo Stato il quale esercitò sempre la sua
sorveglianza sulle pubbliche scuole e prese parte alla compilazione
degli statuti e all'elezione degli ufficiali universitarii.

Lo spirito repubblicano che dominò in Italia nel medio evo, s'infuse
negli ordinamenti e nella vita scolastica, la quale come vedemmo,
aveva comune colla società di quel tempo, gli odii di parte, le vive
emulazioni e il sentimento d'indipendenza. Sopraggiunti i principati,
si estinsero in Italia le libertà municipali e le prime istituzioni che
risentirono i dannosi effetti del dispotismo furono le università, e
gli antichi ordinamenti scolastici cambiarono coi tempi nuovi, indole
e scopo. Negli altri paesi invece dove l'autonomia dei Comuni non fu
mai tanto estesa da escludere l'ingerenza dello Stato, le università
se modificarono il loro organismo a seconda delle condizioni sociali e
dei progressi della civiltà, ciò avvenne per l'opera lenta del tempo;
mentre le italiane appena che soppraggiunse il dispotismo, dovettero
subire un repentino cambiamento nella interna costituzione essendo
state private ad un tratto della loro autonomia e di tutti quei
privilegi che avevano tanto contribuito alla loro grandezza.

Ad affrettare la decadenza della civiltà e la corruzione nei costumi,
contribuì non poco anche il predominio che, nel secolo decimosesto
e più nei seguenti, presero gli ecclesiastici negli istituti di
pubblica istruzione. Diffusi in poco tempo gli ordini monastici per
tutta l'Italia venne ad essi esclusivamente affidata l'educazione dei
giovani, i quali dovevano compiere sotto la loro direzione il tirocinio
degli studii.

Anche le università risentirono i gravi danni dell'influenza
ecclesiastica, perchè la censura e l'Inquisizione limitarono il campo
alla scienza e molti rami d'insegnamento vennero aboliti sotto pretesto
che erano contrari ai dogmi e ai precetti del culto cattolico. Le
scienze politiche che cominciavano a prender luogo nelle università
straniere erano guardate con sospetto fra noi come nemiche della fede
e contrarie al paterno regime. Ai vescovi fu affidato il supremo potere
delle università e il diritto di sorvegliare l'andamento degli studii e
conferire i gradi accademici.

Gl'insegnanti erano scelti nel numero di quei che avendo dato lunga
prova di cieca obbedienza al potere, e di fede incorrotta, potevano
offrire al principe e alla Chiesa certa garanzia che le dottrine
esposte dalla cattedra e le opinioni da essi professate in privato non
avrebbero insinuato nei giovani il germe di principii e massime avverse
alle autorità civili ed ecclesiastiche.

Così le università come tutti gli altri istituti scolastici d'Italia
furono sottoposte all'assoluto dominio dei governi dispotici e della
Corte romana.

Nel secolo decimosettimo peggiorarono le condizioni degli studi
in Italia anche perchè molti di quei principi che si erano fatti
protettori delle arti e delle lettere sentirono indebolita la loro
potenza per effetto delle straniere dominazioni. Nel regno di Napoli,
nella Sicilia, e nello stato di Milano dove dominavano i governatori
spagnuoli, le scuole non trovarono più nessuna protezione nel governo
intento solo a spogliare i cittadini con enormi balzelli per conto di
quei re che avevano mandato i loro eserciti in Italia come in terra di
conquista.

Estinta la casa dei duchi d'Urbino passarono i loro dominii ai papi.
Gli Estensi perduta Ferrara e ristretti ai ducati di Modena e di Reggio
si videro mancare i mezzi per provvedere all'incremento delle lettere
e delle arti ed emulare i loro predecessori. I duchi di Parma, e i
Gonzaga impoveriti per le frequenti guerre ed invasioni trascurarono le
scuole e le accademie che avevano fondato. Soltanto i Medici e i duchi
di Savoia seguitarono le tradizioni dei loro antenati e accrebbero nei
loro stati i centri della cultura.

Le università toscane e le piemontesi furono le sole che dessero in
questo periodo qualche segno di attività scientifica. Sotto il regno
di Emanuele Filiberto fu trasferita in Torino la sede degli studii e a
quell'università vennero chiamati gli uomini più dotti del tempo. Anche
i successori di Emanuele Filiberto protessero le lettere e le scienze
e conservarono per lungo tempo alla università torinese quei privilegi
che aveva goduto come le altre d'Italia nel medio evo.

Ben poco rimane a dire delle università italiane nei secoli successivi.
Tutta la loro importanza scientifica, già diminuita al sopraggiungere
dei principati può dirsi che cessasse affatto quando a questi
subentrarono nel dominio d'Italia le signorie straniere.

Finchè l'Italia fu governata da principi di origine nazionale, le
nostre università sebbene andassero rapidamente decadendo per effetto
del dispotismo che abolì la libertà d'insegnamento nelle scuole, e
concentrò tutta l'attività scientifica nelle Corti e nelle Accademie,
nondimeno conservarono qualche traccia degli antichi sistemi, e un
certo uniforme andamento che ricordava in parte la loro origine e
faceva sentire ancora l'influenza delle tradizioni e il vincolo comune
della nazionalità.

Sopravvenute le dominazioni straniere, le università come tutti
gli altri rami di pubblica amministrazione subirono una profonda
modificazione nel loro intrinseco ordinamento e furono costituite sopra
nuove basi e governate da diversi sistemi.

Quella stessa profonda e marcata divisione politica che rese in poco
tempo straniere l'una per l'altra le provincie italiane e parve che
avesse infranto per sempre il comune vincolo della nostra nazionalità,
portò anche una grande trasformazione nei sistemi scolastici, e le
nostre università mutarono le antiche leggi e la originaria loro
costituzione per accettare i nuovi ordinamenti imposti dallo straniero.

Infatti dal secolo decimottavo in poi le università italiane non ebbero
più un carattere loro proprio, e bastarono pochi anni perchè fossero
affatto dimenticate quelle gloriose tradizioni scientifiche che dettero
per molti secoli alla patria nostra il primato nella cultura civile di
tutti i popoli.

  FINE.



NOTE:


[1] Sulla riforma universitaria proposta dall'on. Baccelli, scrissi tre
articoli nella _Rassegna di scienze sociali e politiche_ di Firenze —
Anno I. — Fascic. 1º Aprile — 1º giugno — 1º luglio 1883. Nel primo
di questi articoli, trattai specialmente dei punti di confronto fra
l'ordinamento universitario medievale e il moderno.

[2] V. Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le
provincie di Romagna — III Serie, vol. II. fascic. 2-3. Fu anche
pubblicato in volume separato — Modena, Tip. G. T. Vincenti, 1884.

[3] «È ben noto oggimai, — dice il Malagola. — per ciò che ne scrissero
il Savigny nella classica _Storia del diritto romano_, ed il Coppi nel
libro intorno _Le università italiane nel medio evo_, come anche lo
studio di Bologna si componesse per rispetto alle nazionalità degli
studenti di due Università degli ultramontani e dei citramontani: e
come l'una e l'altra si dividesse in parecchie _Nazioni_.» E più sotto,
riferisce un intero passo del mio libro.

[4] CHIAPPELLI — _Firenze e la scienza del diritto nel periodo del
rinascimento_ — Berlino 1882 — Archivio giuridico, vol. 28, fasc. 6.

[5] V.i _Galileo Galilei e lo Studio di Padova_ — Firenze — Successori
Le Monnier, 1883. — _Niccolò Copernico e l'Archivio Universitario di
Padova_ — Roma 1877. — _Intorno alla pubblicazione fatta dal Dott.
Carlo Malagola di alcuni documenti relativi a Niccolò Copernico..._
Nota del prof. Antonio Favaro (Roma, 1878).

[6] Anche i sigg. prof. Favaro e Luschin von Ebengrenth, mi hanno
favorito i loro scritti di cui debbo ringraziarli.

[7] Anche nel genere di vita e nelle consuetudini scolastiche, si
trovano tuttora le traccie degli antichi usi in certe nazioni di
Europa, specialmente in Germania e in Inghilterra, che nei loro
ordinamenti sono rimaste fedeli alle tradizioni scolastiche medioevali,
come vedremo a suo tempo.

[8] Mentre sono molto numerosi gli storici delle università italiane,
ben pochi si sono occupati di ricercare le origini di queste grandi
istituzioni scientifiche.

In questa nota ricorderemo, a risparmio di un indice bibliografico,
le opere principali relative alla storia delle università da noi
consultate per la compilazione di questo lavoro.

MEINERS, _Storia delle origini e progresso delle scuole superiori in
Europa_.

MIDDENDORP, _Academiarium celebrium_.

SAVIGNY, _Storia del diritto romano nel medio evo_ (Traduzione del
Bollati).

SARTI, _De claris Archigymnasy Bononiensis Professoribus_.

TIRABOSCHI, _Storia della letteratura italiana_.

GHIRARDACCI, _Historie bolognesi_.

RICCOBONUS, _De Gymnasio Patavino_.

TOMASINI, _Gymnasium Patavinum_.

PAPADOPOLI, _Historia Gymnasi Patavini_.

FACCIOLATI, _De Gymnasio Patavino Syntagmata XII_.

IDEM, _Fasti Gymnasi Patavini_.

COLLE, _Storia dello Studio di Padova_.

AKERMANN, _Regimen sanitatis Salerni_.

PUCCINOTTI, _Storia della medicina_.

DE RENZI, _Storia della Scuola di Salerno_.

FANTUZZI, _Scrittori bolognesi_.

SIGONIO, _Historia Bononiensis_.

MURATORI, ANTIQUITATES ITALICAE.

SAVIOLI, _Annali bolognesi_.

ORLANDI, _Scrittori bolognesi_.

GIMMA, _Storia dell'Italia letteraria_.

BORSETTI, _Historia Ferrarensis Gymnasi_.

RUFO, _Historia Ferrarensis Gymnasi_.

FABRONI, _Historia Accademiae Pisanae_.

FABRUCCI, _Historia Accademiae Pisanae_.

AFFÒ, _Scrittori parmigiani_.

BETTINELLI, _Risorgimento_.

SAN GIORGIO, _Delle università di Milano e Pavia_.

VERMIGLIOLI, _Biografie degli scrittori Perugini_.

DAL BORGO, _Origini dell'università di Pisa_.

IDEM, _Diplomi pisani_.

MAZZETTI, _Dottori bolognesi_.

PREZZINER, _Storia dello Studio di Firenze_.

RENAZZI, _Storia dell'università di Roma_.

ORIGLIA, _Studio di Napoli_.

VALLAURI, _Storia delle università piemontesi_.

TIRABOSCHI, _Biblioteca modenese_.

ISNARDI, _Storia delle università di Genova_.

CELESIA, _Studio di Genova_.

TOLA, _Dello Studio di Sassari_.

SPOTORNO, _Storia letteraria della Liguria_.

TACCOLI, _Memoria di Reggio_.

PADELLETTI, _Documenti per servire alla storia delle università
italiane_ (Archivio Giuridico, vol. VI).

GUAZZESI, _Opere_.

BRUNETTI, _Codice diplomatico toscano_.

Oltre gli autori citati e molti altri ancora di cui è ricca la nostra
letteratura, possono portare molta luce sulla storia delle università
e le costumanze scolastiche di quel tempo, quei numerosi scrittori di
giurisprudenza che fiorirono nel secolo XIII e XIV i quali commentarono
i testi delle leggi romane unendovi a schiarimento notizie importanti e
considerazioni relative ai loro tempi.

Statuti

Statuti dello Studio bolognese (_Liber Statutorum almi studi bonon._,
Editio 1515).

Aggiunte ai detti statuti edite dal SAVIGNY, _Storia del diritto romano
nel medio evo_, vol. III.

Statuti degli Artisti. _Philosophiae ac medicinae scolarium bononiensis
gymnasii statuta.... instaurata_ (An. 1609).

Statuti dello Studio di Padova (Vedi indicate le diverse edizioni nel
SAVIGNY, op. cit.; III, pag. 600).

Statuti dello Studio di Firenze (Archivio delle Riformagioni).

Carta Vercellese (COLLE, _Storia dello Studio di Padova_. — VALLAURI,
_Storia delle università degli studii del Piemonte_).

Statuti dello Studio di Arezzo (GUAZZESI, _Opere_. Pisa, 1766).

Statuti dello Studio di Ferrara (1467).

Molti degli statuti universitarii rimangono tuttora inediti nei nostri
Archivi, dai quali si potrebbero rilevare notizie di gran rilievo sulla
costituzione primitiva delle antiche università.

[9] ROBERSTON, _Introd. alla Vita di Carlo V_.

[10] S. Agostino voleva che Virgilio facesse parte della prima
educazione dei giovani, e S. Girolamo era studiosissimo di Cicerone che
leggeva nelle scuole.

È noto che nel medio evo, Virgilio, per la tradizione popolare si
riteneva come un mago. È utilissimo a leggersi il bel libro che ha
scritto in proposito il prof. Comparetti. In quest'opera trovo narrato
che la Chiesa aveva imposto ai monaci il dovere di tener separati
gli scrittori pagani dai cristiani. Nei monasteri, quando si volea
chiedere un autore pagano si faceva un segno che indicava il libro e
poi un gesto a imitazione del cane perchè dicevasi «non a torto si deve
paragonare un infedele a questo animale.»

[11] TOSTI, _Storia di Monte Cassino_.

[12] TOSTI, _Storia di Monte Cassino_.

[13] Il vescovo Roterio di Verona, nel secolo X, parlando della sua
poca conoscenza degli studii, diceva che soltanto in Roma avrebbe
potuto farsi ammaestrare (BETTINELLI, _Risorgimento_, Opere, vol. III).

[14] MURATORI, _Dissert._, 43.

[15] TIRABOSCHI, _Biblioteca modenese_, vol. I, pag. 42.

[16] MURATORI, loc. cit.

[17] BETTINELLI, _Il Risorgimento_, Opere, vol. III.

[18] BRUNETTI, _Codice diplomatico toscano_.

[19] MURATORI, _Antiq. M. Aevi_. — BRUNETTI, _Codice diplomatico
toscano_.

[20] OZANAM, _Documents inedits pour servir à l'histoire littéraire de
l'Italie depuis le VIIIme siècle_, Paris, 1850.

[21] COMPARETTI, _Virgilio nel medio evo_.

[22] La Francia prima del mille era pressochè avvolta nella stessa
ignoranza in cui si trovavano tutti gli altri paesi. I francesi
erano chiamati dai romani «stultos, rusticos et indoctos velut bruta
animalia» (ZANETTI, _Origini delle arti venete_).

Anche dopo Carlomagno la Francia non aveva fatto grandi progressi nel
sapere. Benedetto, monaco di Chiusi, nel 1028 scriveva: «in Francia est
sapientia sed parum, nam in Longobardia ubi ego plus didici est fons
sapientiae» (MURATORI, _Dissert._, 44).

La civiltà inglese incominciò dopo il regno di Edoardo III, e quella
della Germania più tardi ancora. Racconta il Petrarca (_Lett. senili_,
lib. V, lett. I) che essendo nel 1471 in Alemagna, dovè penare molto,
prima di trovare un poco d'inchiostro per scrivere; e quello che trovò
era giallo come lo zafferano, perchè non era stato da lungo tempo
adoperato.

[23] VALLAURI, _Storia della poesia in Piemonte_, tom. I, pag. 8.

[24] QUINET, _Hist. des rivolutions de l'Italie_.

[25] SIGONIO, _De Regno italico_, tomo IV. — DAL BORGO, _Orig.
dell'univ. pisana_, pag. 85.

[26] BONAINI, _Statuti pisani_, Prologo del costituto dell'uso, vol.
II, pag. 813.

[27] CAMERA, _Storia di Amalfi_.

[28] MERKEL, _Die Geschichte des Longobarden Rechts_. Berlin, 1850.

[29] _Arch. storico_, App., tomo IX.

[30] _Liber legis Longobardorum Papiensis dictus_ (Monumenta Germanica
historiae, tomo III).

[31] Le scuole dovevano fondarsi in Pavia, Ivrea, Torino, Cremona,
Firenze, Fermo, Verona e Cividal del Friuli, alle quali tutte le città
circonvicine dovevano mandare i loro giovani a studiare.

[32] BALBO, _Sommario della Storia d'Italia_, pag. 77.

[33] GIESEBRECTH, _De literarum studiis apud Italos primis maedii aevi
seculis_. Berlin, 1845.

[34] Il giureconsulto Odofredo spiega in un modo assai arguto la
cagione di questi divieti. Due teologi, egli dice, che non avevano
pratica sufficiente per darsi all'arte medica, persuasero il Papa a
proibirne l'esercizio e così fecero, _sicut vulpes quae cum non posset
gustare de cerasis caepit illa publice vituperare_. — SARTI, _De claris
Archigymnas. Bonon. profess._, P. I, pag. 123.

[35] LANDOLFO, _Hist._ — MURATORI, _Rer. It. Script._, tomo V.

[36] REPETTI, _Dizionario geografico della Toscana_ (art. Pistoia). —
BRUNETTI, _Cod. diplomat. toscano_, tomo I.

[37] Il SAVIGNY (_St. del dir. rom._, I, pag. 547) parlando della
scuola di Salerno, dice di non potersene occupare lungamente, non
essendovi notizie positive che la riguardino. Oggidì non può dirsi
altrettanto dopo alcune dotte pubblicazioni moderne che hanno portata
molta luce su questo primo centro di studii, tra le quali sono da
ricordarsi: la _Storia della medicina_ del prof. PUCCINOTTI; e la
_Storia della Scuola di Salerno_ del DE RENZI, da cui abbiamo tolto
principalmente queste notizie.

[38] Secondo Ducange (Glossarium) dicesi _Schola_ la riunione di più
persone dirette a sostenere una disciplina uniforme.

[39] S. PETRI DAMIANI, _De parentelae gradibus_. — SAVIGNY, _Storia del
diritto romano_, ecc., tomo II, pag. 15.

[40] Non è improbabile che le scuole fondate da Giustiniano
contribuissero a perpetuare in Roma le traccie di un ben ordinato
insegnamento giuridico anche nei secoli successivi. Lo stesso zelo che
quell'imperatore pose nel compilare le leggi, lo adoperò a fondare le
scuole legali nelle quali introdusse nuovi sistemi scientifici. Colla
terza costituzione diretta ai professori _delle due Rome_ come egli
dice (cioè di Roma capitale dell'impero d'Occidente e di Costantinopoli
capitale d'Oriente), e di Berito nella Siria, egli ordinò che il corso
degli studii giuridici dovesse durare cinque anni, e distribuì le
materie d'insegnamento per ciascun anno. Il privilegio d'insegnare
volle che fosse limitato alle suddette città, perchè sotto la sua
diretta influenza prosperassero le scuole da lui fondate.

Sancì poi speciali privilegi per i professori e gli esercenti le
arti liberali, nonchè per gli scolari. Questo periodo nella storia
dell'insegnamento giuridico è ben poco conosciuto e meriterebbe che gli
storici ne formassero argomento di qualche studio speciale.

[41] BALBO, _Sommario della Storia d'Italia_.

[42] _In L. Ius civile_, VI, _Dig. de just. et jure_. — FANTUZZI,
_Scritt. bolognesi_, tomo VI, pag. 368.

[43] DAL BORGO, _Origini dell'università pisana_.

[44] IDEM.

[45] DAL BORGO, _Diplomi pisani_.

[46] BUONAMICI, _Della scuola pisana del diritto romano_, ecc. Pisa,
anno 1870.

[47] BONAINI, _Statuti pisani_, vol. II, pag. 813.

[48] Vedi: CAMERA, _Storia di Amalfi_. — GIANNONE, _Storia di Napoli_.
— SERRA, _Storia di Genova_. — DARÙ, _Storia di Venezia_.

[49] LANDULPHUS, _Hist. Mediolanensis_. — MURATORI, _Script._, III,
pag. 502 (_Magister Garnerius de Bononia_). — MURATORI, _Antiq._, tomo
IV, pag. 685 (_Warnerius bononiensis_).

[50] Il nome d'Irnerio si trova scritto così: _Warnerius_, _Wernerius_,
_Guarnerius_, _Gernerius_, _Garnerius_, _Hirnerius_, _Yrnerius_ e
finalmente _Jrnerius_ — (SAVIGNY, op. cit.).

[51] LANDULPHUS, _Hist. Mediolanensis_. — MURATORI, _Script._, tomo
III, pag. 502, e gli altri scrittori riferiti dal Savigny.

[52] SAVIGNY, op. cit., vol. II, pag. 25.

[53] FIORENTINI, _Memorie della contessa Matilde_.

[54] Tal quistione è assai antica. Il teologo Niusio, nelle sue dispute
con Calisto, invocò l'autorità dell'università di Bologna sopra tale
argomento e pubblicò nell'anno 1642 il parere di quel collegio legale
in un suo scritto intitolato: _Irnerius-Quaestiones de jurisconsulto
illo historicae a iuris pont., et caes. collegiis Bononiensibus
excussae...._ citato anche dal Savigny nella bibliografia che precede
la vita d'Irnerio.

[55] Fra gli studii moderni sopra Irnerio e la scuola bolognese, merita
di esser ricordato un breve ma erudito scritto di Del Vecchio nel quale
si riassume con molta esattezza tutto quanto è stato detto intorno
a quel famoso giureconsulto e si esprime anche qualche idea nuova
sulla vita di lui. Il Del Vecchio fece accurata ricerca negli archivi
bolognesi di notizie e documenti relativi ad Irnerio; ma senza alcun
resultato. La storia delle origini della scuola bolognese, bisogna
adunque desumerla dai pochi documenti già pubblicati dal Sarti (_De
claris Archigymnas. Bonon. profess._) e dal Savigny.

[56] DOVERI, _Istituz. di diritto romano_, Introd. pag. 127.

[57] MERKEL, _Die Geschichte des Longobarden-Rects_.

[58] Questo punto di storia è assai bene svolto dal moderno
scrittore prof. FICKER nella sua opera: _Forschungen zur Reiches-und
Rechtsgeschichte Italiens_, 1868.

[59] Fra questi è da citarsi anche l'illustre Sclopis, il quale dice
che «da Matilde la posterità dovrebbe riconoscere l'immenso beneficio
della ragione civile.»

[60] SAVIGNY, _Storia del diritto ecc._, vol. II, pag. 21.

[61] _Dissertazione_, XLIV.

[62] SCLOPIS, _Storia della legislazione_, vol. I, pag. 29.

[63] La scuola di Salerno, che contribuì tanto al risorgimento della
scienza medica, ebbe però ordinamenti speciali ed a ragione il Savigny
(op. cit., tomo I, pag. 547) dice che nella storia della costituzione
delle scuole mediche che ebbero origine più tardi, essa non esercitò
grande influenza, avendo quelle preso a modello le scuole teologiche e
giuridiche, accanto alle quali vennero crescendo.

La scuola salernitana, nonostante, avendo per qualche secolo esercitata
una grandissima autorità in Italia e fuori, per le dottrine mediche da
essa diffuse, merita di essere ricordata come il centro più antico di
cultura laica.

Prima assai che la fama della scuola bolognese richiamasse in Italia
gli stranieri, in Salerno erano venuti a studiare medicina molti
francesi e tedeschi, come attesta nella sua storia il De Renzi. Fu
tanta la fama che procacciò a Salerno questa sua scuola, che la città
venne chiamata (Civitas Hippocratica).

La ragione per cui la scuola salernitana ebbe speciali ordinamenti e si
conservò anche dopo il costituirsi delle università, deve attribuirsi
non solo all'avere essa avuto origine più antica di tutti gli altri
centri di cultura, ma anche alla ripugnanza che ebbero i re angioini e
gl'imperatori di Svevia a riformare gli ordinamenti sull'esempio delle
altre scuole antiche.

Anche l'università di Napoli, come vedremo a suo luogo, ebbe una
costituzione speciale rigorosamente conservata dall'imperatore Federigo
II, che la fondò, e dai suoi successori.

[64] CREVIER, _Histoire de l'université de Paris_. — VAISETTE,
_Histoire de Languedoc_. — HALLAM, _Storia dell'Europa nel medio evo_,
tomo V, pag. 193.

[65] Vedi le seguenti opere: _Magister Vacarius primus juris romani in
Anglia professor_ (Studiis C. C. F. WENCK. Lipsiae, 1820). — HUGO, _St.
del diritto romano dopo Giustiniano_, pag. 155. — SAVIGNY, _op. cit._,
IV, pag. 348. — HALLAM, _Storia di Europa nel medio evo_, V, pag. 194.

[66] IOHAN, _Salisburiensis apud Selden_, pag. 1082. — HALLAM, op.
cit., V, pag. 194.

[67] DUCK, _De usu juris civilis_.

Su questo punto molto oscuro della storia del diritto moderno, relativo
all'introduzione del diritto romano nei diversi paesi d'Europa, può
consultarsi con profitto un opuscolo del prof. Modderman, il quale
risalendo ai tempi di Carlomagno fino ai due imperatori Federigo I
e II, che fecero largo uso delle disposizioni del Corpus juri in
contrapposto alle Decretali pontificie, dimostra come lo studio
dell'antico diritto si diffondesse verso il mille in Francia, in
Svizzera, in Inghilterra, nei Paesi Bassi e più tardi in Germania.

Anche il Savigny (op. cit., IV), sebbene non abbia svolta in un opera
speciale tale quistione, pure ha riferito notizie sufficienti per
illustrare questo oscuro periodo di storia. — MODDERMAN, _Die Reception
des Römischen Rechts_. Iena, 1857.

[68] MODDERMAN, op. cit. — MAKELDEY, _Istit. di dir. rom._,
Introduzione, pag. 68.

[69] Oltre il giureconsulto Bulgaro, tra coloro che presero
animosamente a sostenere i diritti delle città italiane contro
l'imperatore, si ricorda anche il milanese Gerardo Testa. — MURATORI,
_Scrip. Rer. Ital._, vol. VII. _In Cronic._ Romuald. Salernit.

[70] La parola _universitas_ nel significato legale esprime
un'associazione di persone rivestita di capacità giuridica. La
corporazione si trova indicata nei testi anche colle parole: _corpus_,
_collegium_, _ordo_. — _Istit. di dir. rom._, Dig. lib. XLVII, lib.
XXII.

[71] Ho creduto bene di riferire il testo dell'autentica non trovandosi
riportata integralmente che da pochissimi storici:

«=De scholaribus=

«_Nova Constitutio Friderici_

«Habita quidem super hoc diligenti inquisitione Episcoporum, Abbatum,
Ducum, omnium Iudicum, et aliorum Procerum sacri nostri Palatii
examinatione, omnibus, qui causa studiorum peregrinantur, Scholaribus
et maxime divinarum, atque sacrarum Legum professoribus, hoc nostrae
pietatis beneficium indulgemus, ut ad loca, in quibus literarum
exercentur studia, tam ipsi quam eorum nuncii, veniant, et in eis
secure habitent.

«Dignum namque existimamus, ut cum omnes bona facientes, nostram
laudem, et protectionem omnimodo mereantur: quorum scientia totus
illuminatur mundus, et ad obediendum Deo, et nobis ejus ministris, vita
subjectorum informatur; quadam speciali dilectione eos ab omni injuria
defendamus. Quis enim eorum non misereatur, qui amore scientiae exules
facti, de divitibus pauperes, semetipsos exinaniunt, vitam suam multis
periculis exponunt, et a vilissimis saepe hominibus (quod graviter
ferendum est) corporales injurias sine causa perferunt?

«Hac igitur generali, et in perpetuum valitura lege decerminus, ut
nullus de cetero tam audax inveniatur, qui aliquam Scholaribus injuriam
inferre praesumat, nec ob alterius cujuscumque provinciae delictum,
sive debitum (quod aliquando ex perversa consuetudine factum audivimus)
aliquod damnum eis inferat; scituris hujusmodi sacrae Constitutionis
temeratoribus, et etiam ipsis locorum Rectoribus, qui hoc vindicare
neglexerint, restitutionem rerum ablatarum ab omnibus exigendam in
quadruplum: notaque infamiae eis, ipso jure irroganda, dignitate sua sa
carituros in perpetuum.

«Verum tamen si litem eis quispiam super aliquo negotio movere
voluerit: hujus rei optione data Scholaribus, eos coram domino, vel
Magistro suo, vel ipsius civitatis Episcopo (quibus hanc jurisdictionem
dedimus) conveniat. Qui vero ad alium judicem eos trahere tentaverit,
etiamsi causa justissima fuerit, a tali conamine cadat.

«Hanc autem legem inter Imperiales Constitutiones, scilicet sub titulo,
ne filius pro patre etc., inseri jussimus. Dat. apud. Roncalias, annos
Domini 1158 mense Novemb.» — _Cod._, Lib. IV, Tit. XIII. — Ne filius
pro patre etc.

[72] SAVIGNY, op. cit., I.

[73] Ecco la formula del giuramento colla quale i professori si
obbligavano ad insegnare esclusivamente nell'università di Bologna:
«Millesimo, duecentesimo vigesimo. Die quinto intrante Februario.
Indictione octava. In Sala Palat. Com. in qua Pot. consuevit cum
Curia convenire. Presentibus Domino Beccaro, et Domino Ildebrandino
Prendipartis, et aliis pluribus, Dominus Lambertiuus Azonis Gardini ad
Sancta Dei Evangelia juravit secundum formam Statuti quod non leget de
legibus extra Bon. vel ejus Districtum, et quod non erit in consilio,
vel adjutorio ut Studium Bonon. auferatur, vel diminuatur.

                         «Ego ZACHARIAS DE STRATA Majori Imperialis Aule,
                         et nomine Com. Bon. Not. predictam paginam
                         scripsi.»

                                   (SARTI, _App._, vol. II, pag. 68).

Dai molti atti di giuramento che abbiamo consultati, dei quali alcuni
ancora sono inediti negli archivi di Bologna, i patti imposti ai
professori si possono riassumere così:

I. Ogni professore deve obbligarsi di non insegnare fuori di Bologna;

II. Di non appartenere a nessuna società dove si cerchi di arrecare
danno all'università;

III. Di avvisare il Podestà di ogni atto contro l'integrità e il decoro
dello studio;

IV. Di dar consigli ai Consoli e al Podestà quando ne venissero
richiesti;

V. Di non eccitare mai gli scolari ad abbandonare l'università;

VI. Di procurare con ogni mezzo di dare incremento allo studio.

Negli statuti di Bologna del 1259, parte dei quali vennero pubblicati
dal Savigny, si trova una rubrica speciale di questo tenore:

«Rubr. 8. Quod nemo faciat septam vel cospirationem pro studio
transferendo de Civitate Bononiae ad alium locum.»

Lo stesso Ghirardacci (_Historie bolognesi_, cap. XXI) racconta che la
pena minacciata a coloro che avessero violate le leggi del comune, era
quella che si applicava ai traditori. I trasgressori erano esiliati
e la loro effigie dipinta in segno d'infamia nel palazzo del Podestà.
Era anche vietato agli scolari di portare i libri fuori di Bologna per
timore che s'introducessero nelle altre scuole.

[74] Anche il papa Martino IV nel 1282 tornava a sciogliere
i componenti l'università del giuramento prestato al comune,
dichiarandolo lesivo dei loro diritti (SARTI, op. cit., vol. II,
_App._).

[75] SAVIGNY, op. cit., I, pag. 643.

[76] Dal testo della bolla di Onorio III, che trascriviamo, si rileva
come intendimento di quel papa, nel promulgarla fosse di accrescere
la fama e lo splendore scientifico dell'università, che avrebbe potato
venir meno coll'applicazione di un malinteso sistema di insegnamento.

                       «Honorius Servus Servorum
                                  Dei

«Dilecto Filio Archidiacono Bononiensi salutem et Apostolicam
Benedictionem.

«Cum saepe contingat, ut minus docti ad docendi regimen assumantur,
propter quod et Doctorum honor minuatur, et profectus impediatur
Scholarium valentium erudire, Nos eorundem utilitati et honori
prospicere cupientes, auctoritate presentium duximus statuendum, ut
nullus alterius in Civitate predicta ad docendi regimen assumatur,
nisi a te obtenta licentia examinatione prehabita diligenti; tu denique
contradictores, si qui fuerint vel rebelles per censuram Ecclesiasticam
appellatione remota compescas.

«Datum Rom. IV Kal. Junii Pontificatus nostri, anno tertio.»

[77] AFFÒ, _Scrittori perugini_. Vedi questo documento nel _Discorso
preliminare_, pag. 26.

[78] PADELLETTI, _Documenti inediti per servire alla storia delle
università italiane_, Arch. Giuridico, VI, pag. 102.

[79] COLLE, _Storia dello Studio di Padova_. — FACCIOLATI, _Syntagmata_
XII e _Hist. Gymnasi Patavini_.

[80] Vedi LUCIANO BANCHI, _Alcuni documenti che concernono la venuta
in Siena nell'anno 1321 dei lettori e degli scolari dello Studio
bolognese_ (_Giornale storico degli archivi toscani_, anno V, 1861).

[81] TIRABOSCHI, _Storia della letteratura italiana_, tomo V.

[82] Soltanto nella Toscana, dicesi si contassero più di cinquecento
statuti. — BONAINI, _Appunti per servire ad una bibliografia degli
statuti italiani_ (_Annali della università toscana_, tomo II. Pisa,
1851). — SALVETTI, _Antiquitates Florentinae_, etc. — BUONAMICI, _Il
Poliziano giureconsulto_, pag. 35.

[83] Rimane ancora a farsi uno studio sugli statuti italiani diretto
a dimostrare non solo la grande importanza che ebbero queste antiche
compilazioni legislative nella storia del diritto, ma anche a far
rilevare quanta influenza esercitassero nelle vicende della civiltà.

Molti principii di diritto moderno contenuti nei Codici oggi vigenti,
si trovano consacrati nei nostri statuti (_Istituzioni civili_ di F.
FORTI, lib. I, cap. III, pag. 37. — VILLARI, _Le prime origini e le
prime istituzioni della Repubblica fiorentina_ (_Politecnico_, anno
1866).)

[84] SAVIGNY, op. cit., tomo I, pag. 666.

[85] CIBRARIO, _Storia della monarchia di Savoia_, tomo II, lib. IV,
pag. 262.

[86] Questo importantissimo documento si trova nell'opera del Savigny,
vol. III.

Prima di lui lo pubblicò il Colle (_Storia dello Studio di Padova_).
Verrà anche da noi a suo luogo riferito essendo indispensabile per ben
conoscere la forma primordiale della, costituzione universitaria.

[87] VALLAURI, _Storia delle università piemontesi_.

[88] SAN GIORGIO, _Le università di Milano e di Pavia_.

[89] Ecco la rubrica dello statuto che ricorda lo Studio di Novara:
«Item statutum et ordinatum est, quod quilibet, undecumque sit, possit
libere et secure, non obstantibus aliquibus repraesaliis, et contra
cambiis datis, vel dandis, venire ad civitatem Novariae, ad studendum
in qualibet scientia, et morari, et redire ipse et nuntii sui, dummodo
non sit de liberis alicuius rebellis vel hostis communis Novariae»
(MORBIO, _Storia dei Comuni_, tom. II, pag. 80).

[90] AZZARIO, _Cronaca milanese_, pag. 291. — CORIO, _Storia di
Milano_. — SAN GIORGIO, Op. cit.

[91] TIRABOSCHI, _Storia della letteratura italiana_, tomo V, pag. 77.
— Lo Studio di Piacenza ebbe dal papa il privilegio di Studio generale
nel 1248. Questa università ebbe una celebre scuola di giurisprudenza
dove insegnò il famoso Placentino che poi recatosi in Francia acquistò
gran rinomanza a Montpellier. — UMBERTO LOCATI, _De origine Placent._,
pag. 188.

[92] TIRABOSCHI, _Bibliot. modenese_, tomo I, pag. 52.

[93] SARTI, _De claris prof. Gymnasii etc._, tomo I, pag. 71.

[94] TACCOLI, _Memorie storiche di Reggio_, P. III.

[95] SAVIGNY, op. cit., tomo IV, _App._

[96] AFFÒ, _Scrittori parmigiani_.

[97] BINI VINCENZO, _Memorie storiche della perugina università_,
1816. Quest'opera è assai ricca di notizie, ma contiene molti
giudizii erronei ed opinioni infondate. Anche il Savigny, parlando
dell'università perugina (op. cit., I), è caduto in diversi errori,
non avendo consultato altri documenti. — VERMIGLIOLI, _Bibliografia
storica perugina_ 1823. Sull'università di Perugia vennero pubblicati
recentemente tre documenti assai importanti, cioè: _La matricola degli
scolari e professori dell'anno 1339_; _L'ordinamento dello Studio
nella prima metà del secolo XIV_; e _Gli statuti dell'università degli
scolari, riformati nel 1457_. — PADELLETTI, _Documenti inediti per
servire alla storia delle università italiane_ (_Arch. Giur._, vol. V,
pag. 494; e vol. VI, pag. 97 e 111).

[98] PAPADOPOLI, _Hist. Gymn. Patavini_, 1726, P. I, lib. III. —
Sull'università di Ferrara hanno scritto: BORSETTI, _Hist. ferr.
Gymnasi_, 1735. — RUFO, _Hist. ferr. Gymn._, 1811. — Nel 1407 furono
ordinati e corretti gli antichi statuti dell'università (_Statuta univ.
ferrar._). Gran parte delle disposizioni contenute in questi statuti
sono state riferite dai sopraricordati storici.

[99] Negli statuti cremonesi vengono concessi ai dottori e agli scolari
le immunità ed i privilegi di cui largheggiavano in quel tempo a loro
favore tutte le città italiane:

(_Statuta-mixta, Rubr. 441-442_) «Item quod omnes scholares et
doctores, qui requisiti fuerint per universitatem scholarium, possint
venire Cremona libere et secure de quacumque civitate, provintia,
villa, seu loco et castro in persona, libris, pannis, animalibus et
aliis armis et rebus ad se spectantibus et eorum familiis.... et si
quo casu dictis rectoribus, seu scholaribus venientibus ad civitatem
Cremonae vel in Cremona aliquod damnum, seu injuria inferretur,
Potestas et rectores seu alii officiales, qui pro temporibus fuerint
Cremonae, teneantur breviter et summatim, sine strepitu et figura
judicii, etiam cum semiplena probatione, vel sufficienti indicia, et
sacramento doctoris, vel scholari facere emendari damnum, jniuram, seu
robariam illatam et illata dictis scholaribus per terras, loca, villas
et communia, ac singulares personas, in quorum territorio, praefato
domino nostro subiecto iniuria, seu robaria factae fuerint. Et si
quis fecerit insultum in aliquem scholarem vel contra aliquem dictae
universitates, quod vicinia, in qua delictum commissum fuerit dictum
malefactorem teneantur prosequi, et capere, et captum, seu captos
detinere et praesentare Dno Potestati vel ejus judici. Et gaudeant
beneficio civium, et pro civibus habeantur dicti scholares.»

[100] TIRABOSCHI, _Storia della lett. it._, ecc.

[101] TIRABOSCHI e ALIDOSI, _Scrittori bolognesi_, pag. 28.

[102] CELESIA, _Lo Studio di Genova_.

[103] TOLA, _Lo Studio di Sassari_.

[104] DEL MIGLIORE, _Firenze illustrata_, pag. 381.

[105] PREZZINER, _Delle Accademie fiorentine_. — Nello Studio di
Firenze fu conferita la prima laurea nella facoltà teologica il 9
dicembre 1359 per speciale concessione di papa Clemente VI (VILLANI,
_Cronache_, lib. IX, cap. LVIII). Nell'Archivio delle Riformagioni si
trovano gli statuti del 1387 relativi allo Studio di Firenze.

[106] Queste notizie le abbiamo tolte dalla memoria dell'egregio L.
Banchi, più innanzi citata, e da diversi documenti che si conservano
nell'Archivio di Stato di Siena.

[107] TIRABOSCHI, op. cit., tomo V, pag. 83. — _Statuti di Lucca_.

[108] ROFREDI BENEVENTANI, _Opera omnia_.

[109] _Statuti di Arezzo_ (Privilegia scholarium).

[110] GUAZZESI, _Opere_. Pisa 1766, tomo II, pag. 106-108. — Anche il
Savigny parla dello Studio di Arezzo, citando spesso quelli statuti
che contengono alcune particolarità degne di nota (_Statuta an. 1215_)
estratti da un Codice membranaceo dell'Archivio della Canonica di
Arezzo al num. 620.

[111] Ciò deduciamo dal non aver trovato nessuna memoria importante che
si riferisca a questo Studio, nei documenti del tempo.

[112] SARTI, op. cit., vol. I, pag. 485. — CIAMPI, _Vita di Cino da
Pistoia_.

[113] Federigo fu chiamato da Dante «cherico grande,» cioè gran
sapiente; essendo ritenuti i chierici fino a quel tempo soli
depositarii della scienza.

Il cronista Villani (_Ist. Fiorent._, lib. VI, cap. I), sebbene di
partito guelfo e nemico quindi all'imperatore, pur lo chiama: «savio di
scrittura, e di senno naturale, universale in tutte le cose.»

[114] Queste opere, furono per cura di Federigo diffuse nelle
principali scuole d'Italia (SARTI, op. cit., I, pag. 489). — _Encyclica
Friderici qua libros mittit ad universitates_ (HUILLARD-BRÈHOLLES,
_Historia_, vol. IV, pag. 384).

[115] Lo stesso Federigo attese allo studio delle matematiche. —
MALASPINA _apud_ MURATORI, _Ber. Ist. Script._, vol. VIII, pag. 788.
— LIBRI, _Hist. des sciences mathématiq. en Italie_, tomo II, pag. 22,
27. Paris, 1838.

[116] L'Accademia _Panormitana_ che pare avesse origine nel 1233. —
QUADRIO, _Storia e ragione d'ogni poesia_, tomo I, pag. 87.

[117] SARTI, op. cit., P. II, pag. 36.

[118] Leggendo negli scrittori bolognesi questo episodio assai
singolare di quella università si nota come l'intimazione di Federigo
divenisse argomento di fieri motteggi e di sarcasmi nella città e fra
gli scolari; il che sta a confermare quanto profondo fosse in essi il
sentimento della propria indipendenza.

Il giureconsulto Odofredo parlando dell'interdizione dello Studio di
Bologna per opera di Federigo, dice con fina ironia che tutto il danno
dell'ira imperiale fu di aver ritardato di pochi giorni il principio
delle lezioni (ODOFREDI, _Opera_).

Lo storico Ghirardacci così racconta il fatto:

«.... i Bolognesi trovandosi in disgrazia di Federigo furono da lui
privi dello studio e comandò (ma indarno) che tutti gli scholari si
partissero da Bologna e andassero a Napoli. Giudicò Federigo cotanto
sdegnato, che fosse il maggior danno, e cosa di maggior dispiacere che
a' Bolognesi si potesse fare il privarli dello studio e trasferirlo a
Napoli....» (_Hist. bolognesi_, tomo I, pag. 142).

[119] PÈTRI DE VINEA, _Epistolae_, lib. III, epist. X. — DEL VECCHIO,
_La legislazione di Federigo II_, pag. 252.

[120] IAMSILLA apud MURATORI, _Rer. It. Script._, vol. VIII, pag. 496.

[121] A dimostrare quanto fosse d'idee liberali Federigo, e qual
profondo sentimento della civiltà egli avesse, basterebbe consultare i
suoi scritti in cui lampeggiano pensieri degni di un grande riformatore
(PÈTRI DE VINEA, _Epistulae_, lib. III, epist. XII).

[122] ORIGLIA, _Storia dello Studio di Napoli_, tomo I, pag. 200 e seg.

[123] SIGNORELLI, _Cultura delle due Sicilie_. — SAVIGNY, op. cit., III.

[124] Eccone un esempio: «Nullus de Civitate Comitatu vel destrictu
Florentiae qui velit studere in aliqua quacunque scientia, audeat
vel presumat deinceps ire vel stare ad studendum in aliqua scientia
ad aliud aliquod Studium quam in Civitate Florentiae et in Studio in
Civitate Florentiae deinceps perpetuo, ordinato, et quicumque Civis
Comitativus vel Districtualis dicte Civitatis Florentie ivisset vel
esset citra montes ad aliquod aliud Studium seu Civitatem vel terram
causa studendi teneatur et debeat redir ad Civitatem et Studium
Civitatis Florentie hinc ad per totum mensem Decembris proxime futurum
sub poena librarum mille florenorum parvorum....» (PREZZINER, _Storia
dello Studio di Firenze_, 87).

[125] Nel testo si lesse dapprima _quinquaginta_ (50) in luogo di
_quingenta_ (500). I più recenti storici hanno corretto un tale errore
(VALLAURI, _St. delle univ. piemontesi_, vol. I, pag. 21, nota 1. —
SAVIGNY, III, pag. 258).

[126] Nel testo della Carta dice _totum_. Il Savigny scrive _tutum_,
altrimenti il senso non sarebbe chiaro.

[127] Nel testo del documento si trovano sempre unite queste due parole
che hanno un significato storico. Infatti dicevasi (_magister_) il
professore in genere, (_dominus_) l'insegnante di cui lo scolaro aveva
fatto la libera scelta.

Colle due parole _dominus_ e _socius_, l'una relativa all'insegnante
e l'altra allo scolare, si esprimeva quel vincolo di rispettosa
famigliarità che si era formato nella vita scolastica medioevale fra
maestri e discepoli.

[128] Dicevasi _exemplator_ il copista e il depositario di libri
corretti per uso delle scuole.

[129] Il Savigny legge _Meguxii_.

[130] MATTEO VILLANI, _Cronica_, vol. I. cap. VIII.

[131] AZARIO, _Cronica_, pag. 291.

[132] TIRABOSCHI, _St. della lett. italiana_.

[133] MURATORI, _Script. Rer. Ital._, tomo XVI.

[134] (Citramontani) Romani, Abrucium et Terra Laboris, Apulia et
Calabria, Marchia Anchonitana inferior, Marchia Anchonitana superior,
Sicilia, Fiorentini, Pisani et Lucani, Senenses, Ducatus (Spoletani),
Ravennates, Veneti, _Januenses_, Mediolanenses, Tesalonici, Longobardi
Celestini. (Utramontani) Gallia, Portugallia, Provincia, Anglia,
Burgundia, Sabaudia, Vasconia et Alvernia, Bicturia, Turonenses,
Castella, Aragonia, Catalonia, Navaria, Alemania, Ungaria, Polonia,
Boemia, Flandrenses.

[135] MAZZETTI, _Repertorio de' professori bolognesi_.

[136] MAZZETTI, _Repertorio de' professori bolognesi_.

[137] FABRONI, _Hist. Acad. PS._, I, pag. 86.

[138] PREZZINER, _Storia dello Studio di Firenze_.

[139] SAVIGNY, _Hist. du droit. rom. etc._, III, pag. 218.

[140] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 20.

[141] _Stat. Bonon._, lib. III, pag. 50.

[142] RUFO, _Hist. Gymn. ferr._ — FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 12.

[143] «..... Nam scholare recedente non debet alius sibi locum
vindicare sine licentia domini» (ACCURSIO, lib. V, _de off. mag. off._,
I, 31).

[144] GHIRARDACCI, _Storia bolognese_, pag. 329.

[145] =Idem=, pag. 329, 451, 554, 589.

[146] FACCIOLATI, _Syntagmata XII, Gymn. Patav._

[147] COLLE, _St. dello Studio di Padova_, I, pag. 242.

[148] RUFO, _Hist. Accad. ferrar._, pag. 143.

[149] «..... Inveterata ac antiqua consuetudine, observata usque in
hodiernum diem Gymnasi Almarum Civitatum Bononiae, Patavique, quod
Rectores Juris torumin onnibus actis publicis praecedent Rectoribus
Artistis ed quod semper _primum locum obtineant_» (IDEM, pag. 186).

[150] VALLAURI, _Storia delle univers. piemont._, II, Doc. XXVI.

[151] Questo Decreto è dell'anno 1661 (VALLAURI, op. cit., Doc. XXVI).

[152] Per dare un saggio al lettore, delle matricole universitarie,
riferiamo quella dello studio di Perugia dell'anno 1339, che per la
molta importanza merita di essere trascritta nella sua integrità:

In nomini Domini amen. Anno eiusdem millesimo cccxxxiiij ind. sept.
tempor. dni Benedicti. pp. xii die xxv monsis octubris.

Haec est matricula scolarium et universitatis scolarium et doctorum
Studii perusini facta tempore sapientis viri domini Iacobi de
Muscianis de Urbe rectoris scolarium dicte universitatis. Et scripta
per me Franciscum Spenutii notarium infrascriptum et scribam publicum
Universitatis predicte. Et de mandatu dicti Dni Rectoris posita inter
assides Statuti et in Statuto Communis Perusii per me Franciscum
notarium eiusdem. Actum in Civitate Perusii in Palatio Comunis
et Populi Perusini, in quo moratur Dnus Capitaneus populi Perusii
in audientia dicti Palatii praesentibus etc. (_seguono i nomi dei
testimoni_).

Dnus Iacobus de Muscianis de Urbe Rector dictus.

                            Nomina Doctorum

  Dnus Symon de Vicentia     }
   »   Federicus de Sienis   } doctores iuris canonici
   »   Arnaldus de Senis     }
   »   Archidiaconus Yspanus }
   »   Iohannes de Pagliarensibus de Senis }
   »   Thomas de Azzoguidis de Bononia     } doctores iuris
   »   Pynus de Gosedinis de Bononia       } civilis
  Magister Gentilis de Fulgineo       }
     »     Martinus de Montepolitiano } doctores in medicina
     »     Peronus de Bononia         }
     »     Franciscus de Bononia doctor in phylosophia
     »     Iohannes Theotonicus in loyca

                            Nomina scolarium

  Dnus Nellus Dni Petri de Tolentino
   »   Vannes Magistri Ferdi de Campo Rotundo
   »   Milinus Dni (Antonutii?) de Tolentino
   »   Petrus Patolfi de Florentia
   »   Symutius de Fulgineo
   »   Iacobus dni Francisci } de Bononia
   »   Andreas dni Iocobi    }
   »   Dutiosciolus de Yteramme
   »   Nardus  } de Monte Alcino
   »   Dolphus }
   »   Franciscus d. Severi de Nursia
   »   Iohannes de Monte Rigale de Regno
   »   Martinus Natadutii de Nursia
   »   Franciscus Butii de Saona
   »   Petrus Vannis de Aquapendenti
   »   Rubertus Filippi de Sancto Gemini
   »   Pulaus Tadei         }
   »   Antonius Tadei       } de Florentia
   »   Iohannes de Curpilta }
   »   Santus de Curpilta   }
   »   Franciscus d. Iacobi de Nursia
   »   Gallus Mutii  } De Castello
   »   Iohannes Luce }
   »   Stefanus Vannis de Orte
   »   Nicolaus Magistri Andree de Spello
   »   Iacobus Ser Dini de Coppiano
   »   Paulus Magistri Iohannis de Fulgineo
   »   Vannutius Iacobi de Valentano
   »   Vannicellus Coti de Stabia
   »   Rigardus Dni Petri de Nursia
   »   Ambrosius de Trincosis   }
   »   Iacobus Nicolai de Mutis } de Urbe
   »   Frater Blaxius de Iteramme
   »   Balus de Posta
   »   Marcus de Civitate ducali
   »   Lellus Mag. Petri de Sulmona
   »   Iohannes           }
   »   Santus Thomasii    } Teotonici
   »   Georgius Pasqualis }
   »   Stephanus de Praga }
   »   Petrus Tutii de Cento
   »   Cecchus Nucciarelli de Cortona
   »   Bartolus Quinetii Portus Scti Iacobi
   »   Zigarollus de Toscanella
   »   Cimus Naldi da Scto Severino
   »   Petrus Coradi }
   »   Ricardus      } de Viterbio
   »   Iohannes      }
   »   Dinus Iacobi         }
   »   Vannes D. Mustatii   } de Scta Victoria
   »   Cola D. Francischini }
   »   Cataldus } de Visso
   »   Antonius }
   »   Matheus Ser Vannis de Nursia
   »   Tobiolus Giali de Sutrio
   »   Paulus Monachus Sctae Crucis Fontis Avellanae
   »   Superantius Mascii de Cingulo
   »   Arnaldus de Regno  }
   »   Rogerius           }
   »   Teanus de Pensia   } Teotonici
   »   Brandus Feyso      }
   »   Teomatus de Statia }
   »   Franciscus D. Francisci de Scta Victoria
   »   Iohannes Iohannis de Monte Regali
   »   Adoardus Blogarutii de Mathelica
   »   Ralgianus Albovini de Provincia
   »   Iacobus Svignoricti de Ebcodinio
   »   Michael Monachus Scti Teofidi Avignonis Dyocesis
   »   Franciscus Mag. Filippi de Fulgineo
   »   Nicolaus de Bononia Monachus Scte Marie de Pescia
   »   Francisus de Gualdo
   »   Homo de Ancona
   »   Venantins Mag. Francisci de Camereno
   »   Gulielmus de Florentia
   »   Gentilis de Esculo
   »   Rubertus de Amelia
   »   Petrus Dni Francisci de Cerreto
   »   Angelus Marci de Amelia
   »   Pelegrinus de Peasia Teotonicus
   »   Nerius de Sarmanno
   »   Iohannes Quentii Petri Guerriatis de Empoli
   »   Iohannes de Castro Fiorentino
   »   Manus Caroli de Saxoferrato
   »   Gulielmus Roy de Odcoduno
   »   Saxus de Setia
   »   Baldus..... Angeli Bianchae } de Assisio
   »   Petrus Mag...... d. }
   »   Masciolus de Spoleto
   »   Macius Nucciarelli             }
   »   Iacobus Cole Iohanetti         } de Spoleto
   »   Savius Iohannis Dni Consolutii }
   »   Cicchus Mag. Angeli            }
   »   Mascilena Bartolutii de Fabriano
   »   Ferandus Iohannis Canonicus Avinionis
   »   Bertus Bini de Santo Gemini
   »   Vannes Masciarelli }
   »   Petrus D. Iohannis } de Bictonio
   »   Tadeus Lelli       }
   »   Theobaldus Loi     }
   »   Bonifatius D. Corradi de Sancta Anatolia
   »   Archydyaconus de Cathalogna
   »   Lupus et  } de Yspanea
   »   Ferrandus }
   »   Andreas de Foro Cinfronio
   »   Symon Ser Nicole de Cortona
   »   Bartolus Ser Iunte de Radicofano
   »   Iohannes de Sicilia
   »   Christophanus de Castello
   »   Gulielmus Feyso
   »   Frater Bonsulanius } de Boemia Ordinis Scti Benedicti
   »   Frater Leo         }
   »   Iohannes Pattigianni de Saxoferrato
   »   Nicolaus de Orbino
   »   Marinus de Auximo
   »   Petrus Ser Gilioli    } de Monte alto
   »   Laurentus eius frater }
   »   Bartolomeus de Intraduco
   »   Cicchus Nicolai Giptii de Sublaco
   »   Vannes Lutii de Saxoferrato

                          Scolares in Medicina

  Magister Angelus D. Angeli de Urbe
     »     Iohannes D. Francisci de Teramo
     »     Andreas de Sancto Geminiano
     »     Nicolaus de Civitate Ducali
     »     Santolus Nicolutii de Esculo
     »     Benedictus de Podio Bonazi
     »     Franciscus Ser Mei de Cortona
     »     Iohannes Mag. Ravnerii de Viterbo
     »     Iohannes Mag. Francisci de Civitate Castellana
     »     Viscardus de Novara
     »     Nicolaus Mag. Vitalis de Castello
     »     Iacobus Nicolai de Esculo
     »     Vannes de Firmo
     »     Thomas Mag. Dyni de Florentia
     »     Naldus Nardi Nicolutii de Esculo
     »     Gibertus de Guastalia Toetonicus
     »     Bonaventura Mag. Laurentii de Foro Cinfronio
     »     Iacobus  } de Sicilia
     »     Robertus }
     »     Bynatius Ser Crisci de Sancto Gemini
     »     Filippus Mag. Alamandi de Cerreto
     »     Cecchus Mag. Iohannis de Villa Sete Anetis
     »     Robertus Mag. Iohannis de Anglia

(Dal volume Miscellaneo «Atti del Consiglio Maggiore dal 1260 al 1415»
Archivio Decemvirale).

[153] SAVIGNY, _Hist. du droit romain. etc._, III, pag. 133.

[154] SARTI, P. I, pag. 34.

[155] SARTI, P. II, pag. 177.

[156] _Stat. Bonon._, lib. I, pag. 19-20.

[157] Quando fu decretato di compilare gli statuti per l'università
fiorentina furono consultati gli scolari, i quali disposero che i
detti statuti dovessero essere redatti per cura di nove dottori, presi
dai tre collegi dei Canonisti, dei Legisti e dei Medici, e di sei
scolari. Questi statuti nel 1473 vennero da Lorenzo de' Medici estesi
all'università di Pisa (FABRONI, _Hist. pis._, I, pag. 76).

[158] AZARIO, _Cron._, pag. 415.

[159] MARINI, _Papiri diplomatici_, Introd.

[160] Narra il Villani (lib. VII, cap. XC) che questa somma per i
lamenti di molti malevoli cittadini fu ridotta a soli 1000 fiorini.

[161] RUFO, _Hist. Ferrar. Gymn._, lib. I, pag. 51.

[162] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 48.

[163] IDEM, _Syntagmata_ XII.

[164] IDEM, _Fasti_, P. II, pag. 13.

[165] SARTI, _De Archygium. Bonon. profess._, P. I.

[166] Vedine un esempio nel TIRABOSCHI, _Bibliot. mod._, I., pag. 52.

[167] GHIRARDACCI, _Storie bolognesi_, I, pag. 320.

[168] GHIRARDACCI, vol. II, pag. 424 e SARTI _App._ II, pag. 106.

[169] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 80-81.

[170] _Accademiarum celebrium, etc._

[171] In Padova se ne trova qualche esempio: ma dal 1426 in poi fu
decretata la perpetua esclusione del vescovo dal grado di Rettore
(FACCIOLATI, _Fasti_).

[172] Odofredo dice: «per legem municipalem hujus civitatis scholares
creant rectores.»

[173] GHIRARDACCI, _Storie bolognesi_, II, disp. 424.

[174] Vedi fra gli altri statuti quello dell'università di Perugia
(PADELLETTI, _Contributo alla Storia dello Studio perugino_).

[175] SAVIGNY, _St. del dir. rom., ecc._, III, pag. 203 e 224. —
TIRABOSCHI, _Stor. della letterat. italiana_, tomo I, lib. IV, cap.
III.

[176] Il Senato di Venezia fece espressa proibizione ai padovani e ai
veneziani di prender parte all'elezione del Rettore nell'università di
Padova (FACCIOLATI, _Fasti_, II, pag. 81).

[177] FABRONI, _Hist. Acad. pis._, I, pag. 420, 421.

[178] Quando l'elezione di un nuovo Rettore incontrava il generale
gradimento, esso veniva portato in trionfo sulle spalle degli scolari
dalla cattedrale fino alla sua dimora. Vedine qualche esempio nel
FACCIOLATI, _Fasti_.

[179] GHIRARDACCI, _Storia di Bologna_, I, pag. 328.

[180] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 31-44.

[181] IDEM, P. II, pag. 231.

[182] IDEM, P. II, pag. 242; P. III, pag. 69.

[183] IDEM, P. II, pag. 69.

[184] FACCIOLATI, P. II.

[185] Di questa specie di laurea vedremo parlando dei gradi accademici
(cap. VIII).

[186] FACCIOLATI, P. II, pag. 44-48.

[187] RUFO, _Hist. Gymn. ferrar._, pag. 293.

[188] SAVIGNY, _Hist. du droit. rom._, III.

[189] FACCIOLATI, _Fasti_, P. I. pag. 1; P. II, pag. 43, 51, 71, 203,
213.

[190] VALLAURI, _Storia delle università piemontesi_.

[191] «Essendo antica costumanza — dice un Decreto del 1647 — delle
Università delli Scholari di questo Studio, o siano di Legge o
di Filosofia, o Medicina, di collocare l'onore e la preminenza di
Tesoriere in uno dei loro compagni Studenti; gl'Illustrissimi Signori
Giudice e Maestrato dei Savii e gl'Illustrissimi Signori Riformatori
sono venuti in sentimento, acciocchè tale dignità si renda più
conspicua e più stimata, che il soggetto da eleggersi Tesoriere abbia
prima con qualche onorata azione dato pubblico saggio del suo virtuoso
talento e del progresso delli suoi studj; essendo da tener per fermo,
che ciò servirà di stimolo assai pungente alli Scholari, d'attendere
con fervore alle intraprese professioni» (RUFO, op. cit., pag. 291).

[192] _Stat. Bonon._, lib. I, pag. 16.

[193] _Stat. Bonon._, lib. I, pag. 17.

[194] Il nome di Stazionari forse fu una derivazione dell'antica voce
inglese «stationer» (librajo). Nel medio evo, si diceva comunemente
«stazione» il luogo dove si faceva commercio di libri (BOCCACCIO, _Vita
di Dante_).

[195] Vedi SARTI, P. II, _Append._, pag. 210, e SAVIGNY IV. _App._

[196] SAVIGNY, _Stor. del dir. rom. nel medio evo_, III, pag. 413. —
Odofredo che faceva scuola in casa, teneva per comodo de' suoi scolari
una raccolta di libri che imprestava (SARTI, P. I, pag. 149).

[197] _St. Bonon._, lib. I, pag. 25. — L'università di Bologna proibiva
agli scolari di portare libri fuori della città senza licenza e bolla,
sotto pena di perdere i libri e di grave ammenda. (GHIRARDACCI, _St.
bolognese_, lib. XXI, pag. 117).

Negli estratti degli statuti pubblicati dal Savigny (_Storia del dir.
rom._, vol. III, pag. 250) si trovano specificati gli obblighi degli
Stazionari.

                                 _De stationaribus tenentibus exempla
                                              librorum vel apparatum_
                                                   (Lib. 4, pag. 68).

«Ordinamus pro utilitate scolarium et studii quod stationarii exempla
librorum et apparatuum tenentes non presumant vendere vel alio modo
alienare ut portentur ad studium alterius civitatis vel terrae vel
aliquid fraudolenter facere in laesionem civitatis seu studii bon.
poena et banno centum lib. bon. cuilibet contrafacienti et pro qualibet
vice. Et quilibet possit accusare et denunciare et habeat medietatem
banni. Item quod ipsi stationarii tenantur habere exempla correcta
et bene emendata bona fide et prout possibile melius erit et de eis
scolaribus petentibus copiam facere et pro exemplatura id accipere
quod hactenus pro tempore praeterito consueti sunt accipere et habere
et non plus pro qualibet pecia cujuslibet lecturae antiquae editae
et compilatae a septem annis retro sex denarios bon. parvorum ut pro
quaelibet pecia cuiuslibet lecturae novae compilatae a septem annis
citra et etiam compilando de caetere octo denarios parvos....»

[198] SARTI, P. II, pag. 224.

[199] Così in Modena allo Stazionario dell'università era stato
assegnato un piccolo stipendio di quindici lire (TIRABOSCHI, _Bibliot.
mod._, tom. I, pag. 55).

[200] Gli Stazionari aveano l'obbligo di dare i libri in prestito e non
potevano venderli sotto pena di lire due bolognesi e più a piacere del
potestà. Così dispongono gli statuti di Bologna (SARTI, P. II).

[201] _Stat. Bonon._, lib. I, pag. 27.

[202] Vedi Carta dello Studio di Vercelli. — COLLE, _Dello Studio di
Padova_.

[203] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 41.

[204] IDEM, _Syntagm._ XII, pag. 106.

[205] IDEM, _Fasti_, P. II, pag. 57.

[206] SARTI, P. I, pag. 98.

[207] Così avvenne in Padova nel 1491 (FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, p.
63).

[208] Fra i dottori si agitò la questione se il bidello, che avea preso
in custodia un libro, fosse tenuto a compensarne il proprietario in
caso di furto. In questa disputa prese parte anche Bartolo.

[209] Di questo mezzo indecoroso si fa parola nel FABRONI, _Hist. Acad.
pis._; e riporteremo qualche documento a suo luogo, in conferma di ciò.

[210] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 57.

[211] SARTI, _Append._, pag. 216.

[212] IDEM, P. I, pag. 187: «Hodie scriptores non sunt scriptores sed
pictores.»

[213] «Dixit Pater filio..... Vade Parisis, vel Bononian et mittam tibi
annuatim centum libras. Iste quid facit? Ivit Parisiis et fecit libros
suos babuinare de literis aureis..... ibat ad cerdonem et faciebat se
calceari omni die Sabati» (ODOFREDO, _Comm. de Senat. Cons. Maced._).
— L'uso di formare libri di vasta mole e ornarli di fregi e figure non
era soltanto in Italia. Il Merlaco scrittore inglese del secolo XII,
narra di aver veduto certi scolari da lui chiamati bestiali (bestiales)
i quali sedendo in scuola con molta gravità tenevano innanzi libri così
sterminati da occupare due o tre tavole (TIRABOSCHI, _St. della lett.
it._, P. I, vol. IV, pag. 52).

[214] ALIDOSI, _Scrittori bolognesi_, pag. 74.

[215] «Doctores Bononiae habent excusationem a tutelis non qui docent
Mutinae vel Regii» (TIRABOSCHI, _Bibliot. mod._, vol. I).

[216] _Stat. Bonon._, lib. III, pag. 50 (rubr. de juramento scolarium).

[217] FACCIOLATI, _Fasti_, Gymn. Patav.

[218] Il Tomasini (_Gymnasium Patavinum_) parla diffusamente degli
estesi privilegi che godevano i tedeschi nella città di Padova. —
FACCIOLATI, _Fasti Gymn. Patav._, P. II, pag. 34, 44, 232. — Anche i
principi aveano molta deferenza per gli scolari tedeschi. Il Ficino, al
quale erano stati raccomandati alcuni figli di principi tedeschi venuti
a studiare in Firenze, scrive che essi erano sotto la protezione del
magnanimo Lorenzo de' Medici:

«Vos bono animo estote, et principibus vestris nomine nostro
respondete, magnanimum Laurentium Mediceum, cui et ipsi clientes sumus
adolescientium providentiam libentissime suscepisse» (PREZZINER,
_St. dello Studio di Firenze_). — Anche in Ferrara vi erano molti
tedeschi «qui omne doctrinarum genus cum gloria in patriam clarissimum
referrent» (RUFO, _Hist. Gymn. Terrap._).

Le ragioni che muovevano le nostre università ad accordare tanti
privilegi ai tedeschi erano: la frequenza dei rapporti che le città
italiane avevano con quella nazione e la reverenza per l'autorità
imperiale la quale risiedeva negli imperatori alemanni come
continuatori della grandezza romana.

[219] Odofredo dice: «Voglia Dio che ciò non produca assai male perchè
i delitti possono essere difficilmente puniti dai dottori» (_Comm. ad
Dig. vetus_).

[220] GHIRARDACCI, _Storia di Bologna_.

[221] COLLE, _Storia dello Studio di Padova_, pag. 85.

[222] GHIRARDACCI, _Storia di Bologna_, II, pag. 424.

[223] GHIRARDACCI, I, pag. 441.

[224] _St. del dir. rom. medio evo_, III, pag. 28, in nota.

[225] Vedi _Carta vercellese_. — COLLE, _St. dello Studio di Padova_,
vol. I.

[226] MARINI, _Papiri diplomat._, Introd.

[227] ORIGLIA, _St. dello Studio di Napoli_.

[228] Nell'anno 1559 avendo inteso Cosimo I come il Pretore della città
di Pisa ritenesse di propria giurisdizione le cause attinenti per gli
statuti al Rettore di quella università, mostrando di non apprezzarlo,
ordinava che attendesse ad esercitare la sua giurisdizione senza
invadere quella dei magistrati scolastici, e gli imponeva di rilasciare
uno scolare che indebitamente aveva catturato e rimetterlo prontamente
al Rettore (Vedi la lettera nel FABRONI, _Hist. Accad. pis._, II, pag.
9).

[229] GHIRARDACCI, _St. di Bologna_, lib. XIX, pag. 16.

[230] Vedi _Stat. Bonon._, rubr. 7. — Negli _Stat. di Padova_ si dice:
«Scolares computentur cives quantum ad comoda et non ad incomoda»
(Rubr. 1237).

[231] DURANTE, _Specimen Juris_, lib. I, P. I.

[232] COLLE, _St. dello Studio di Padova_, pag. 208.

[233] RUFO, _Hist. Gymn. ferrar._, pag. 12.

[234] SARTI, op. cit., P. I, pag. 445; P. II, pag. 105.

[235] Il privilegio era molto esteso e comprendeva l'esenzione da tutte
le gravezze doganali come dazi, transiti, bollette, e gabelle (RUFO,
op. cit.).

[236] FABRONI, _Hist. Accad._, P. I, pag. 417. — FACCIOLATI, _Fasti_,
II, pag. 10.

[237] FACCIOLATI, op. cit., P. I, pag. 12.

[238] IDEM, P. II, pag. 52.

[239] ALIDOSI, _Dottori bolognesi_, pag. 93. — Questo privilegio era
concesso però ai soli scolari forestieri, cioè che non appartenevano
alla città o territorio dove aveva sede l'università (RUFO, _Hist.
Gymn. ferrar._ Editto del 1490).

[240] GHIRARDACCI, _Storia di Bologna_, I, pag. 121.

[241] SARTI, vol. II, pag. 222.

[242] _Stat. Bonon._, lib. IV, pag. 69-71.

[243] PREZZINER, _Storia dello Studio di Firenze_.

[244] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 10.

[245] RUFO, _Accad. ferrar. hist._

[246] Vedi la definizione che ne da Bartolo nel _Tract. Repraesaliorum_.

[247] Uno dei rari esempi di violazione della libertà individuale degli
scolari per rappresaglia, viene citato dal Tiraboschi (_Biblioteca
modenese_, vol. I) il quale racconta che avendo Federigo II mosso
guerra alla città di Parma, alcuni partigiani dell'impero in Modena
fecero prigionieri tutti i parmensi che studiavano in quella città
e gli mandarono come ostaggi all'imperatore. Tolta però qualche
eccezione, il rispetto per gli scolari fu sempre grandissimo e tutti
gli statuti gareggiavano nello accordare a questo ceto di persone
larghe immunità. Lo statuto di Cremona, dove verso il secolo XIV ebbe
origine uno Studio, prescrive che gli offensori degli scolari debbano
giudicarsi in modo sommario e condannarsi anche per soli indizi al
doppio delle pene comuni (_Stat. Crem. Mixta_, Rubr. 441, 442).

[248] Un singolar privilegio degli scolari si trova ricordato da
un giureconsulto, ed era quello di poter revocare la promessa di un
lascito fatta in punto di morte a qualche convento «Scholaris veniens
ad mortem et habens pecuniam penes campsorem si facit eam promitti
fratribus praedicatoribus et demum evasit mortem, poterit promissionem
revocare» _Rolandi a Valle Consiliorum_, VIII, nº 10.

[249] Nel Sarti è riportata una bolla di Niccolò IV in proposito.

[250] PETRI DE VINEIS, _Epistolario_, lib. III.

[251] PÈTRI DE VINEIS, _Epist._

[252] Lo statuto di Cremona sancisce questo principio dandogli forza
di legge.... «quod scholares habeantur pro civibus quantum ad commoda
quantum vero ad incommoda non.....» _Mixta_ (Rubr. 446).

[253] VALLAURI, _Storia dell'università degli studi del Piemonte_, vol.
II, pag. 109.

[254] SOCINI, _Comment._, pag. 37, num. 273.

[255] BETTINELLI, _Risorgimento, ecc._, vol. IV, pag. 147.

[256] SIGONIO, _Hist. Bonon._, lib. IV.

[257] MURATORI, _Dissert. antiq. ital._ (Diss. XLIII).

[258] _Storia dell'università di Padova_, vol. I, pag. 47.

[259] SAVIGNY, _St. del dir. rom. nel medio evo_, III, pag. 151.

[260] SARTI, P. I, pag. 29.

[261] DAL BORGO, _Orig. dello Studio pisano_, pag. 113.

[262] SARTI, P. I, pag. 42, 48.

[263] I notai, per esempio, si chiamavano dottori (SARTI, P. I, pag.
421), ma non erano iscritti nel collegio. — GHIRARDACCI, _Storie
bolognesi_, tomo II, pag. 159. — ORLANDO, _Scrittori bolognesi_, pag.
311.

[264] TACCOLI, _Memorie di Reggio_, P. I. — SAVIGNY, _St. del diritto
romano nel medio evo_, tomo IV, _App._ — Il Sarti ricorda però che si
conferivano assai prima di quest'epoca le lauree non solo di legge,
ma anche di medicina in Bologna (SARTI, P. I, pag. 433. — COLLE, _St.
dell'università di Padova_, II, pag. 109).

[265] FACCIOLATI, _Syntagmata, etc._, pag. 3.

[266] MIDDENDORPIO, _Accadem. celebr._ — Il Colle dice che
nell'università di Padova furono conferite le prime lauree di medicina
contemporaneamente a quelle di legge cioè verso l'anno 1265 (_Storia
dell'università di Padova_, II, pag. 109).

[267] ODOFREDO, _Comment._, II, P. VII.

[268] SARTI, P. I, pag. 52.

[269] FACCIOLATI, _Syntagmata_, VII.

[270] IDEM.

[271] FACCIOLATI, _Fasti_, P. I, pag. 23. — COLLE, _St. dello Studio di
Padova_, I, pag. 103.

[272] PUCCINOTTI, _Storia della medicina_, vol. II.

[273] Nell'ordinazioni emanate nel 1610 in Pisa si diceva: «nel
collegio dei legisti doveranno avvertire che prima che si proponga
alcuno alla recitazione dei punti, vada il dottore che lo propone
esaminando la sufficienza dello scholare, e non lo trovando idoneo lo
esorti a continuare quel più di tempo nello studio» (FABRONI, _Hist.
Accad. pis._, II, pag. 487).

[274] DURANTI, _Specimen juris_, lib. I, P. I.

[275] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 49.

[276] FABRONI, _Hist. Accad. pis._, II, pag. 48.

[277] Talvolta fra i promotori si trovano compresi anche gli assenti
ed i defunti. Il Facciolati è di parere che ciò si facesse per
rendere onore ai dottori morti o lontani. Il Colle crede invece che
si considerassero come vivi i dottori defunti finchè non fossero
sostituiti da altri (COLLE, _St. dello Studio di Padova_, I, pag. 105).

[278] VALLAURI, _St. delle univer. piemontesi_.

[279] FACCIOLATI, _Fasti_, II, pag. 50.

[280] IDEM, P. II, pag. 54.

[281] VALLAURI, _St. delle univer. piemontesi_.

[282] MIDDENDORPIO, _Accademiar. celebr._, I, pag. 111.

[283] SAVIGNY, _Hist. du droit rom. etc._, III, pag. 146.

[284] FACCIOLATI, _Syntagmata etc._, XII.

[285] GHIRARDACCI, _Historie bolognesi_.

[286] COLLE, vol. I, pag. 106. — Negli statuti di Mondovì viene
prescritto ad ogni laureando di pagare 28 scudi d'oro da dividersi fra
i membri del collegio e di regalare inoltre un paio di guanti e due
libbre di zucchero scelto al cancelliere, al rettore, al priore e ai
promotori; un paio di guanti ed una libbra di zucchero al decano, al
segretario e al bidello (VALLAURI, _St. delle univ. piemontesi_).

[287] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, tom. II, pag. 2.

[288] FACCIOLATI, op. cit., P. II, pag. 27.

[289] «Imperocchè spesso non stanno contenti ad essere chiamati
dottori, ma ne ambiscono anche gli uffici a danno dei veri sapienti»
Così il MIDDENDORPIO, _Accad. celebr._, I, pag. 128.

[290] COLLE, _St. dello Studio di Padova_, II, pag. 73.

[291] PETRARCA, _De vera sapientia_, Dialogo I.

[292] Niccola IV fino dal 1292 concedeva a quei che erano stati
laureati nello Studio di Bologna di potere insegnare dovunque «et
sive velit legere sive non, in facultatibus prelibatis, pro doctore
nihilominus habeatur» (SARTI, P. II, _App._, pag. 60).

[293] ORIGLIA, _St. dell'univ. di Napoli_.

[294] SOCINUS, _Comment._, pag. 37, nº 27.

[295] SOCINUS, pag. 86, nº 67. Il titolo di dottore era compreso fra le
prime onorificenze dello Stato (_Authentica Habita. Cod. ne filius pro
patre_).

[296] SOCINI, op. cit., pag. 86.

[297] IDEM, pag. 86, nº 57.

[298] _Rolandi a Valle Consiliorum, etc., Cons. 66, nº 41._

Il giureconsulto Ancarano enumera i principali privilegi che al suo
tempo erano conferiti ai dottori.

I. Quod ab omnibus oneribus et muneribus sint liberi.

II. Quod inviti ad judicium trahi vel exhiberi non debeant.

III. Quod habeant jurisdictionem in scholares.

IV. Praesides in literis suis ad doctores vocant illos non fratres sed
patres alioqui punirentur arbitrarie.

V. Ingredientibus in Curiam non negatur accessus sed admittuntur etiam
ad secreta judicum.

VI. Solius doctoris testimonio creditur super peritia studiosi.

VII. Vehiculis uti licet in Urbe presente Imperatore quod aliis non
permittitur.

VIII. Quando 20 annos docuerint comparantur ducibus et Comitibus.

IX. Sunt executores contra exercentes ludos noxios.

X. Interpretationi doctorum creditur habeturque probabilis si Iuri
scripto non repugnet (MIDDENDORPIO, _Accadem. celebrium_).

[299] Anche qualche dottore più famoso dell'università delle arti
fu insignito di grandi onori. Il celebre medico T. Fiorentino che
insegnava in Bologna ottenne per sè e pei suoi eredi l'esenzione dalle
tasse e da tutti gli altri oneri della cittadinanza e molti altri
privilegi. I suoi scolari furono equiparati nel godimento dei diritti
universitari a quelli del diritto civile e canonico (SARTI, _App._,
pag. 227).

[300] SCLOPIS, _Dell'autorità giudiziaria_, cap. VI, pag. 170.

[301] COLLE, _St. dell'univer. di Padova_, I, pag. 55. — Il Saliceto
fu chiamato monarca della scienza legale. Molti altri esempi si trovano
nelle storie. Giovanni Andrea fu chiamato anche Stella del firmamento,
Tromba del diritto e Padre delle leggi e dei canoni (IDEM, II, pag.
31).

[302] SARTI, P. I, pag. 71.

[303] COLLE, op. cit., pag. 46, vol. I.

[304] IDEM, pag. 51.

[305] SARTI, pag. 103.

[306] MACCIONI, _Osservazioni sul diritto feudale_ di ANT. MINUCCI, p.
74.

[307] RUFO, _Hist. ferrar. Gymn._

[308] COLLE, op. cit., pag. 55.

[309] PRATOVETERE ANT., _Epistolario_ (Epist. XV).

[310] AFFÒ, _Scrittori parmigiani_.

[311] «.... quando scholaris est in terra sua et vult scribere doctori
suo aliquid in salutatione sua scribit reverendo viro: licet benedicat:
tamen non honorat doctorem suum sicut deberet: quia si est doctor
deberet dicere illustri viro Bonon, docenti: quia imperator ipsos
doctores illustres vocat» (ODOFREDI, _Commen._, II, P. IX).

[312] _Odofredi in leg. edita actio Cod. de edendo_ (SARTI, P. I,
pagina 59).

[313] SOCINI, _Comm._, pag. 37, nº 272.

[314] _Rolandi a Valle Consiliorum. Consil._, 66, n. 41: «Doctoribus
indoctis non concepit privilegium vicinum fabrum obstrepentem a domo
ejicere.»

[315] SARTI, pag. 370.

[316] LANCILLOTTO, _Vita di Bartolo_, cap. XII. — Di questo privilegio
ottenuto dai re di Boemia ne fa menzione lo stesso Bartolo (In
extravag. alla voce Reges). Collo stesso decreto fu concesso a
Bartolo anche il diritto proprio soltanto del principe, di legittimare
bastardi.

[317] _Leges novae Reip. Genuae_, cap. I.

[318] Oltre la grande importanza scientifica che i dotti esercitavano
nel medio evo erano rivestiti anche di autorità politica e sociale,
essendo chiamati ai più alti uffici tanto civili che ecclesiastici.
Per dare un'idea della moltiplicità degli uffici che esercitavano i
dottori basta ricordare le numerose cariche pubbliche cui fu chiamato
il giureconsulto Baldo, il quale oltre ad essere stato per tutta la sua
vita insegnante in varie università e indefesso cultore della scienza,
fu giudice, ambasciatore, avvocato, uno dei sapienti che avevano la
vigilanza sulle scuole di diritto e incaricato dell'amministrazione
militare. Fu anche vicario generale del Vescovo di Rodi, incaricato
della riforma degli statuti di Pavia e negli ultimi anni della sua vita
andò consigliere pontificio a Roma e chiesto in grazia da papa Urbano
VI al comune di Perugia.

[319] La bolla di Onorio è riferita dal Sarti (vol. II, pag. 177).

[320] «Ne calamitas et pestis haec ulterius progrediatur decernunt quod
nullus Scholaticus in disciplinam assumat, nec Ludum habeat nisi primo
vel de se periculum fecerit cognitorem se esse bonarum Litterarum vel
approbatum fuerit per Oflitiun XII Sapientium aptum esse ad Scholam
aperiendam. Si quis contra auserit de Civitate ejiciatur ut pestifera
Bellua» (RUFO, _Hist. Gym. ferr._, pag. 50).

[321] PREZZINER, _Storia dello Studio di Firenze_.

[322] PADELLETTI, _Contributo alla Storia dello Studio di Perugia_.

[323] ALBERIGO DA ROSATE (_De statutis quaest._ 217. — _Tract.
univ. juris_, tomo II), dice che lo statuto di Padova proibisce ai
forensi, agli scolari e agli altri che non portano i pesi del Comune,
l'arringare e il trattare e decidere cause in quel fôro, come pure
è ordinato che i dottori e i maestri che percepiscono stipendio non
possano patrocinare cause nel Palazzo se non in favore degli scolari.

[324] SAVIGNY, _Hist. du droit. rom. etc._, vol. III.

[325] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 59.

[326] BETTINELLI, _Risorgimento, ecc._, Opere, III, pag. 185.

[327] Nel 1382 i fiorentini desiderando ardentemente che il
giureconsulto Baldo andasse ad insegnare nel loro Studio scrivevano
al comune di Perugia invocando la comune amicizia e fratellanza perchè
persuadesse Baldo ad accondiscendere alle loro brame:

«.... quum elegerimus ad hoc munus egregium legem Doctorem et
singularissimum Iuris interpretem Dom. Baldum Civem honorabilem
Peruginum, fraternitatis vestrae rogamus affectum, quatenus eidem
placeat non solum veniendi licentiam amore nostri cum benignitate
concedere; sed etiam si forte socordi consilio non.... ipse suae
curaret laudis honorem, placeat cum in dicta necessitate cogere quodque
nostris votis satisfaciat persuadere» (COLLE, _St. dello Studio di
Padova_, II, pag. 180).

[328] Si possono consultare con profitto i documenti sopra Andrea
Alciati lettore nello Studio di Bologna (Anni 1537-41) pubblicati da B.
Podestà nell'Archivio giuridico.

Nel 1432 il Doge di Venezia chiedeva ai fiorentini per l'università di
Padova con grandi istanze il Panormita, e i fiorentini gli rispondevano
la seguente lettera:

  «Duci Venetiarum

«Illustris atque Excelse Domine frater et amice carissime. Quia
Orator vester cum magna instantia petivit a nobis, ut Abati Siculo ad
legendum Florentie conducto licentiam preberemus se in Studio Paduano
conducendi, scribere decrevimus rationes veras et urgentes, per quas
hoc facere prohibemur.

«Res enim interdum parvae videntur, et tamen habent in se difficultatem
magnam. Primo enim indigentia hujus hominis neque major, neque
urgentior alicui est quam nobis ipsis. Quippe cum alium Doctorem
nullum existimabilem habeamus, at totum Studii fundamentum ab hujus
spe presentiaque dependeat, necessarium nobis esse studium claudere,
si huic a nobis conducto, sub cujus fiducia stetimus, licentiam
preberemus. Nec plane utilitatem, vel damnum, quod ex retentione
vel dimissione illius viri pervenire nobis posset, sed verecundiam
ponderamus. Non enim sine labe honoris preteriret, si hunc per
totam Italiam publicatum mutare consilium, et civitate nostra vel
spreta vel neglecta, ad alios transire permitteremus. Quid autem
responderi posset scholaribus, qui jam frequentes et multi sub hac
expectationes domos Florentie conduxerunt? Qui si frustrati essent,
conqueri merito possent, et nostram vacillationem et inconstantiam
deridere. Non insuper ea ratio movet, quod in tanta belli difficultate
putarent homines hunc propter inopiam vel impotentiam esse dimissum,
quod consonum esset infamiae quam de nobis inimici nostri quotidie
divulgant. Cum igitur multo magis indigeamus quam alii, et contra
honorem esset, illius dimissioni Celsitudinem vestram rogamus ut
amicabiliter et fraterne suspiciat excusationem nostram. Dat. Florentie
die XXVI Augusti 1432» (FABRONI, _Vita Cosimi I_, vol. II).

Quando il pontefice Urbano IV chiese al comune di Perugia il celebre
Baldo per eleggerlo suo consigliere si adunarono tutti i magistrati
della Repubblica con grande solennità e posero ai voti la proposta come
nei più gravi affari di Stato (VERMIGLIOLI, _Biografie dei perugini_,
«Baldo» pag. 124).

[329] FABRONI, _Hist. acad. pis._, I, pag. 129.

[330] COLLE, _St. dello Studio di Padova_, II, pag. 34.

[331] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 110.

[332] Odofredo parlando di questo sistema che era in uso ai suoi tempi,
accenna ad un'astuzia che aveano trovati i cattivi (mali) scolari per
non pagare, ed era questa: di dire che non può contrarsi obbligazione
col mezzo di procuratore «_mali scolares_ nolunt solvere quia dicunt
quod per procuratorem non quaeritur actio domino» (_Comm._ Seg. 79,
Deg. ecc., verb. obblig.).

[333] SAVIGNY, _Hist. du droit rom. etc._, III, pag. 183.

[334] SARTI, P. II, pag. 131.

[335] Pietro d'Abano, celebre medico di Padova, poneva ad altissimo
prezzo l'opera sua. Per curare Onorio IV dicesi dimandasse cento
fiorini d'oro al giorno (COLLE, _St. dell'univers. di Padova_, II).

Il famoso Taddeo fiorentino ebbe dal papa in compenso della ottenuta
guarigione la somma di diecimila ducati (VILLANI, _Vite d'uomini
illustri fiorentini_, pag. 27).

[336] L'insegnare senza retribuzione era stimata cosa molto onorevole
e veramente degna dei buoni cultori della scienza. Rofredo Beneventano
(_Ord. Indic._, pag. 772) dice: «Scentia boni et aequi nummario pretio
non est dehonestanda. Iter et veri philosophie pecuniam spernunt et
mercenariam operam non exhibent...... sic ergo illud quod fecit doctos,
ex liberalitate fecit unde sufficit si cui vel in paucis amici labore
consulatur.»

[337] COLLE, op. cit., II, pag. 70.

[338] FACCIOLATI, _Fasti_, P. I, pag. 6.

[339] SARTI, P. I, pag. 233, 410, 411.

[340] Uno statuto modenese del 1321, comanda che niuno tra gli scolari
cittadini sia tenuto a dare ai professori di Leggi e di Canoni dono
alcuno benchè loro promesso (MURATORI, _Antiq. It._, pag. 207). Così
pure nel 1279 l'università di Padova assegnando ai professori un
pubblico stipendio avea fatto lo stesso divieto, eccettuando soltanto
le pigioni delle case dove i professori insegnavano, che doveano esser
pagate dagli scolari (FACCIOLATI, _Fasti_, P. I, pag. 6).

[341] Le storie citano numerosi esempi di stipendi cospicui. Parma
promise al Fulgosio ed a Pietro d'Aricarano 1000 ducati d'oro purchè
insegnassero in quella università (BETTINELLI, _Risorgimento, ecc._,
tom. III, pag. 184.)

[342] Radunatosi il Consiglio delli seicento ad istanza delli scholari
richiamò Galvano bolognese che allora leggeva in Padova con grandissimo
concorso di scolari da ogni parte, che venisse a leggere in Bologna;
il quale ebbe la lettura ordinaria del Decreto col salario di 200
fiorini d'oro l'anno; e perchè egli si trovava avere due figliuoli che
studiavano, il Senato di Bologna gli diede per tre anni cento fiorini
d'oro; e morendo l'uno di loro in quel termine, il superstite ereditava
la detta somma di danari (GHIRARDUCCI, _Storia bolognese_, II, pag.
394). Il Sarti racconta pure che a Dino di Mugello che insegnava leggi
in Pistoia, fu assegnato per cinque anni, oltre lo stipendio una casa
ben fornita e decente per uso di abitazione.

[343] COLLE, _Storia dell'università di Padova_, vol. II, pag. 27.

[344] DE RENZI, _Storia della Scuola di Salerno_, vol. I.

[345] «Ex Bulla Greg. XI, die 3 aug. 1374.»

[346] FACCIOLATI, P. II, pag. 83.

[347] In Padova fu anche concesso ad un dottore l'esenzione dai tributi
comunali e l'aumento di stipendio perchè aveva dodici figliuoli. —
(IDEM, P. II, pag. 62; P. III, pag. 41).

[348] Fantuzzi, vol. VII, pag. 283. — MAZZETTI, _Mem. bolognesi_, pag.
278.

[349] Nel 1636 un dottore di Medicina in Pisa fece istanza al Granduca
di ritirarsi dall'insegnamento, allegando per scusa la sua tarda età.
Il granduca rispose: «Stante il lungo e buon servizio congiunto colla
mala sanità del supplicante, si contenta S. A. S. di licenziarlo dalla
cattedra e carica di leggere, e che quest'anno conscguisca non di meno
la provvisione come se avesse letto tutte tre le terzerie, e che per
maggior recognizione del suo merito negli anni futuri da cominciare il
di 1º di novembre 1636, mentre se li viverà se gli paghino scudi 200
l'anno» (FABRONI, _Hist. Acad. pis._, II, pag. 321).

[350] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 105.

[351] IDEM, P. II, pag. 81.

[352] IDEM, P. II, pag. 67-89.

[353] IDEM, _Syntagmata XII._

[354] COLLE, _St. della univ. di Padova_, II, pap. 133.

[355] MAZZETTI, _Mem. storiche della univ. di Bologna._

[356] IDEM.

[357] MURATORI, _Scriptor. Rer. Italic._, tomo XX, pap. 939.

[358] Nell'anno 1482 a causa di una pestilenza venne trasferito lo
Studio da Pisa a Prato.

[359] I dottori pisani minacciavano argutamente quel che nel linguaggio
moderno direbbesi uno _sciopero_.

[360] FABRONI, op. cit., I, pag. 39.

[361] _Stat. bonon._, lib. II, pag. 40.

[362] FACCIOLATI, _Fasti_ e _Syntagmata, XII, etc._

[363] SAVIGNY, _Hist. du droit_, tom. III, pag. 192. — La distinzione
delle lezioni in ordinarie e straordinarie è molto antica (_ordinariae,
extraordinariae lecturae_). Secondo alcuni dicevansi ordinarie quelle
che tenevansi nelle pubbliche scuole, e straordinarie quelle che
solevano farsi nelle private, cioè nelle abitazioni dei professori.

Ambedue queste opinioni sono false e il Savigny ne discute le ragioni
colla scorta di esempi e documenti autorevoli.

A dimostrare la verità della nostra asserzione che cioè, per
distinguere la diversa natura delle lezioni è necessario dividerle
secondo l'importanza scientifica dell'insegnamento e la fama dei
professori, potremmo recare molti esempi.

Riepilogando in brevi parole le ricerche da noi fatte su tale
argomento, osserviamo che le lezioni ordinarie per consenso generale
degli statuti e degli usi scolastici in vigore in tutte le università,
erano tenute nelle ore mattutine, mentre le straordinarie solevano
farsi di sera; onde lo storico Ghirardacci, citato anche dal Savigny,
adopera le voci (_lectio matutina e vespertina_) come sinonimo di
lezione ordinaria e straordinaria (_Hist. bolognesi_, t. I, pag. 444).

Di più le lezioni ordinarie erano quelle in cui si spiegavano i libri
ordinari, cioè i libri di testo delle diverse scienze che formavano la
base dell'insegnamento.

Nelle lezioni ordinarie occupavano le cattedre i dottori _ordinari_,
cioè quelli di merito ormai insigne e di fama assicurata e provetti
nell'insegnamento per lunga esperienza. Nelle lezioni straordinarie
invece solevano insegnare cumulativamente anche i dottori poco noti per
fama scientifica, i semplici licenziati, i baccellieri, e gli stessi
scolari.

Tutto ciò dimostra che la distinzione tanto frequente nel linguaggio
scolastico nel medio evo tra lezioni _ordinarie_ e _straordinarie_,
non sta ad indicare altro che un diverso grado d'importanza attribuita
all'insegnamento, secondo la fama dei professori e l'utilità delle
materie che si spiegavano nelle une o nelle altre scuole.

[364] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 57. — Quanto all'importanza
che aveva la scuola ordinaria del mattino nelle università può vedersi
(FABRONI, _Hist. Acad. pis._, pag. 206).

[365] _Atti dell'Accad. delle scienze di Torino_, vol. XXIX.

[366] SARTI, P. I, pag. 34.

[367] SAVIOLI, _Annali di Bologna_, tomo II, P. I, pag. 158.

[368] TIRABOSCHI, _Storia della Lett. It._, tomo V, pag. 66.

[369] RUFO, _Hist. Ferrar. Gymn._, pag. 314.

[370] SAVIGNY, _Hist. du droit rom. etc._, III, pag. 184.

[371] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 10, 19, 58.

[372] Documenti inediti pubblicati dal PUCCINOTTI (_Storia della
medicina_, vol. II).

[373] FABRONI, _Hist. Acad. pis._, II, pag. 482.

[374] Da una lettera scritta agli uffiziali dell'università di Pisa
da un dottore di quella città, si rileva come i bidelli eseguissero
rigorosamente il loro obbligo e quanta cura mettessero gl'insegnanti
per giustificarsi di qualche loro assenza dalle scuole allo scopo
di evitare una pena. La lettera dice così: «Magnifici Officiales.
Lo primo di Maggio passato morì in casa mia uno scolare Ferrarese
mio consorte, il quale era stato doi anni meco. Bisognoe sepelirlo
la mattina seguente nel hora de la lectione; di che tra per essere e
addolorato e occupato il dì de innanzi per lo caso non aveva studiato
e non lessi quella mattina. Gli altri lessono mez'ora perchè ebbono
honorare la sepoltura. Dissemi li Bidelli che sebbene apuntassino,
fariano cum le S. V. la scusa mia, e che io non haria danno. Così mi
tenevo non havesse seguire altro. Hora al pagamento de la seconda paga
mi è stato ritenuto tre ducati. Maravigliome e dolgome come le S. V.
essendo condannato a torto per le caxone predicte, le quali se possono
verificare col testimonio de li Bidelli. Due altre fiate io sono stato
appuntato al tempo di Ser Piero Cenini. E le apuntature sono state
cancellate, e restituitomi il dinaio e le altre paghe, havendo sempre
justificato l'innocentia mia; perchè in vero non vi può esser noto dai
vostri Precessori io posso gloriarmi essere uno de li più diligenti,
che habiati in questo Studio....» (FABRONI, _Hist. Accad. pis._, P. I,
pag. 163).

[375] Avvertasi la malizia e la sottile ironia della frase.

[376] FABRONI, _Hist. Acad._, P. I, pag. 102.

[377] .... «Sabato 2 di marzo 1595 non si lesse ne ordinarj ne
straordinarj perchè giovedì notte a ore 8 morì Pietro Angeli e si
seppellì detto dì a ore 18 in circa. Si andò collegialmente da dottori
e rettori dietro al corpo a S. Giovanni, non potendo in Duomo per
l'incendio seguito giovedì notte 24 ottobre 1595. San Leonino orò
in Firenze, Jacopo Mazzuni di Cesena fece l'orazione funerale sopra
il corpo, e tutti i dottori e scolari portarono torcie bianche e la
lezione si dette per letta (FABRONI, _Hist. Acad. pis._, II, pag. 431).

[378] SARTI, P. I, pag. 97.

[379] FABRONI, op. cit., I, pag. 255.

[380] FABRONI, op. cit., II, pag. 255.

[381] IDEM, II, pag. 11.

[382] Un tale Andrea del Campo copista nello Studio di Pisa scriveva,
parlando dell'utilità di questa concorrenza: «.... optimo consiglio fu
el vostro a porre el Papi alla concurrentia de Iasone, perchè veggo
si farà tal'uomo che quelli che ne potranno fare qualche conto per
l'advenire; buono ed utile gli è stato questo sprone» (FABRONI, op.
cit., I, pag. 225).

[383] FABRONI, op. cit., pag. 20.

[384] Il Baldo, dolendosi cogli uffiziali dello Studio di Pisa che
gli avessero dato i concorrenti, dice in una sua lettera pubblicata
dal Fabroni (I, pag. 188) «.... Io non credeva venire a questo Studio
per lassare el riposo e cercare travagli e disturbi e avere a stare in
pratiche maxime in questa mia senectute. È laudabile usanza nelli Studi
d'Italia di tractare li doctori antichi, che non abbino concurrentie
dispiacevoli, e andare per le pratiche, ma solo abbino il pensiero
del leggere. Non credo che in Studio d'Italia sia doctore di qualche
reputazione che abbia letto anni trentotto, come io, e non credo che
sia doctore in Italia più dato alle pratiche e alle.... quanto questo
che cerca la mia concurrentia et maxime perchè vede questa cosa esser
da me aliena.»

[385] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 102.

[386] IDEM, P. II, pag. 15.

[387] Nell'università di Padova si facevano le dispute anche di mattina
nella sala maggiore dello Studio (in schola magna). Quelle della sera
che si dicevano vespertine, si facevano nelle scuole o nella Sala della
Curia del Pretore (M. FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 20).

[388] FACCIOLATI, _Syntagmata XII, etc._, pag. 62.

[389] Quanto all'utilità di queste dispute si parla in una relazione
fatta nel 1490 agli uffiziali dello Studio di Pisa: «Avvisando V. S.
che mai in questo Studio si fecero tante dispute pubbliche quanto si
fanno dappoi che ci è questo singolarissimo Dottore Mess. Iasone nè
tanto si dimostrarono mai li scolari fare tanto profitto. È quanto
al presente..... cosa questa da fare accendere gli animi degli altri
vostri che per adventura non sono così serventi allo studio.» (FABRONI,
op. cit. I, pag. 225).

[390] _Ordinamento del magistrato di Balìa di Siena etc._ (_Archivio
delle Riformagioni di Siena._ Tomo XXII, 1482, c. 88).

[391] Parrà strano che le dispute accademiche si facessero in pubblica
piazza. Eppure non è questo il solo esempio che i dottori trattassero
di argomenti scientifici in luogo aperto al pubblico anzichè nel
recinto delle scuole. Si narra che ai tempi del giureconsulto Azo fu
tanto il concorso degli uditori, che esso fu costretto a leggere in una
piazza di Bologna.

[392] Questa segreta sorveglianza dei bidelli si trova anche in altre
università, come già vedemmo.

[393] «.... Bartolus, Baldus, Paulus..., dum taxat vocationem
diebus aliquam legem iterum interpretandum accipiebant, quam
diffusius disputarent, ideoque Repetitiones dixerunt: et hodie omnes
repetitionessunt» (ALCIATI, _Or Bononiae habiti_. — SAVIGNY, op. cit.,
II, pag. 599).

[394] .... «ut ex antiqua consuetudine omnibus diebus, quibus
ordinarie legitur, hora vigesima tertia, post principium studii usque
ad vocationes Pascae Resurretionis, scolares omnes et doctores tam
Medicinae quam Philosophiae, Ordinarii et Extraordinarii ad Circulus in
apothecis consuetis convenire debeant....» (FACCIOLATI, _Syntagm._ XII,
pag. 62).

[395] _Stat. bonon._, Lib. II, pag. 36-38. — ODOFREDO, _Proem. inedit.,
al Diz._

[396] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 20.

[397] FABRONI, op. cit., I, pag. 100.

[398] ROFREDI BENEVENTANI, _Ordin. judic. position._, pag. 772: «Quod
primo per Scholarem discere volentem quaerendus est Doctor talis,
qui primo seipsum bene et clare intelligat, tunc enim potest clare
docere, cum clare intelligit. Et qui verba sua secundum capacitatem et
ingenium audientiam coaptare potest, tacenda non proferat, et dicenda
ac addiscenda non sileat. Qui enim apices quaerit, et alta docet
quae ab auditoribus non intelliguntur non eorum utilitatem sed sui
ostentationem facit.

«.... Debet etiam talis esse doctor qui habet vim impressivam et aptam
ut ea quae sapit recte docere possit.

«.... Quod talis eligendus sit Magister qui in se laudabilem vitam
probis moribus monstrabit, et docendi peritiam dicendi interpetrandique
facundiam et disserendi copiam se habere patefecerit nec sit in docendo
plus pomposus quam utilis....»

Anche Odofredo (_Proem. ined. ad Dig. vetus_) parla così intorno alla
scelta di un buon'insegnante: «Scholaris enim quemlibet debet audire et
modum cujuslibet inspicere, et qui si plus placebit ille debet per eum
eligi, et opinione propria non alterius, non praetio.... vel praecibus
doctoris vel alterius.»

[399] Nel 1451 le cattedre di Bologna superavano il numero di 170.
Niccolò V con la bolla del 1º agosto 1451 le ridusse a 44 coll'onorario
di lire 500 o 600 al più per ciascuna, dichiarando però che fossero
ammessi ad insegnare tutti i cittadini laureati che ne avessero fatto
domanda e si rilasciasse ai Riformatori dello studio la facoltà di
eleggere tanto i dottori cittadini come i forestieri e di assegnare
gli stipendi. Clemente VII con la bolla del 22 gennaio 1523 assegnò ai
dottori cittadini lo stipendio di lire 100 che Gregorio XIII portò fino
a 200.

Dalla bolla di Niccolò V in poi le cattedre delle università di Bologna
aumentarono sempre quasi fino a raggiungere la cifra antica. Dal
1579 al 1669 le cattedre erano giunte al numero di centosessantasei
(MAZZETTI, _Mem. storiche dell'univ. bolognese_, pag. 30).

[400] Si racconta che a Roma gli scolari per occupare i migliori posti
alle lezioni di Pomponio Leto si recassero alle scuole a mezzanotte,
e lo stesso Pomponio si partisse da casa avanti giorno rischiarandosi
la via con una candela in mano (RENAZZI, _St. dell'univ. di Roma_). —
Nell'università di Padova vi era un bidello destinato ad accendere i
lumi per le lezioni avanti l'alba (antilucone) (FACCIOLATI, _Syntagmata
XII, etc._).

[401] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 3.

[402] A dì 12 agosto 1373: «Per parte di molti cittadini di
Firenze desiderosi tanto per sè medesimi, quanto per gli altri loro
concittadini, ed anche pe' loro posteri di venire ammaestrati nel
libro di Dante dal quale anche i non letterati possono imparare a
fuggire il vizio e ad acquistar la virtù riverentemente vi supplichiamo
di provvedere ad eleggere un uomo savio valente e ben versato nella
dottrina di questo poema, il quale per un tempo non maggiore di un anno
faccia lezione del libro che volgarmente chiamasi el Dante a quanti
vorranno venire ad ascoltarlo in tutti i giorni feriali e per lezioni
continuate come suol farsi, e con salario a piacer vostro non maggiore
di cento fiorini d'oro.»

[403] MANNI, _Sigilli_, tom. IV, png. 131.

[404] Rofredo di Benevento (_Ord. judic._, pag. 772) esalta i vantaggi
dell'insegnamento orale dicendo che la viva voce ha qualche cosa di
latente energia. «Viva enim vox multum imprimit quae habet nescio quid
latentis energiae.»

[405] _Fasti_, P. II, pag. 84.

[406] ODOFREDO, _Comment. leg. 2, de judiciis_.

[407] _Summa artis notariae D. Rolandini Roduphini, etc._

[408] Alla fine delle lezioni, o come oggi direbbesi, del corso
scolastico, i professori solevano riepilogare le proprie impressioni e
dare il loro giudizio sul profitto degli scolari e sui cambiamenti da
adottare nell'insegnamento nell'anno avvenire.

Un esempio di questi riepiloghi ce lo dà Odofredo (_ad L. fin. D. de
Divortio_).

«Or signori, nos incepimus et finivimus et mediavimus librum istum
sicut scitis vos qui fuistis de auditorio isto, de quo agimus gratias
Deo et B. Mariae Virgini Matris ipsius et omnibus sanctis ejus. Et est
consuetudo diutius obtenta in civitate ista, quod cantatur missa quando
liber finitur, et ad honorem Sancti Spiritus; et est bona consuetudo et
ideo est tenenda. Sed quia moris est quod doctores in fine libri dicant
aliqua de suo proposito, dicam vobis aliqua pauca tamen. Et dico vobis
quod in anno sequenti intendo dovere ordinarie bene et legaliter sicut
unquam feci, extraordinarie non credo legere, quia scholares non sunt
boni pagatores qui nolunt scire sed nolunt solvere iuxta illud: scire
volunt omnes, mercedem solvere nemo. Non habeo vobis plura dicere,
eatis cum benedictione domini, tamen bene veniatis ad missam et rogo
vos.»

[409] _Stat. bon._, lib. IV, pag. 75.

[410] MAZZETTI, _Memorie di Bologna_. — In Padova spettava agli
scolari la scelta dei libri strordinari, cioè del Digesto nuovo e
dell'Inforziato; il Rettore sceglieva i libri ordinari. — Vedi _Stat.
di Padova_ pubblicati per cura Gloria, rubr. 1250.

[411] Ciò dimostra secondo il SAVIGNY (_St. del diritto rom., ecc._,
vol. I) che il titolo di baccelliere nelle università medioevali non
era un vero titolo accademico come quello di licenziato e di dottore.
Il baccellierato divenne titolo accademico quando i collegi dei dottori
si assunsero la facoltà di conferirlo.

[412] PADELLETTI, _Contributo alla Storia dello Studio di Perugia_.

[413] _Atti dell'Accad. delle Scienze di Torino_, vol. XXIX.

[414] COLLE, _St. dell'univ. di Padova_, vol. IV, pag. 36.

[415] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 81.

[416] PADELLETTI, _Contributo alla Storia dell'univers. di Perugia e
Stat. perug._, lib. III, rubr. 19.

[417] SAVIGNY, _Hist. du droit rom., etc._, III, pag. 228.

[418] SARTI, _Pref._, P. XXIII.

[419] RUFO, _Hist. Gimn. ferrar._

[420] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 59.

[421] RUFO, op. cit., pag. 47.

[422] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 25.

[423] SARTI, op. cit.

[424] «Id vero (dice saviamente il FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 47)
nimis juvenile consilium visum est.»

[425] FABRONI, op. cit., P. II, pag. 47.

[426] IDEM, pag. 483.

[427] GHIRARDACCI, _Historie di Bologna_, pag. 440.

[428] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 17, 24.

[429] _Stat. bonon._, Lib. IV, pag. 53.

[430] Tra gli studenti del medio evo si trovano ricordati certi
individui detti _Goliardi_ che, seguendo il costume di quell'epoca,
vagavano da una ad un'altra università menando vita licenziosa. — Molti
di essi univano anche la qualità di chierici (COMPARETTI, _Virgilio nel
Medio Evo_. — BARTOLI, _I precursori del rinascimento_).

[431] Come fossero disprezzati gli ebrei nel medio evo non importa
ricordarlo che è cosa troppo nota. Cito un esempio opportuno
trattandosi di scolari. Quando l'antico Studio di Torino passò nel
1434 a Savigliano, fra i lamenti che l'università rivolse al Comune
vi fu quello che gli ebrei avevano comune il macello con i cristiani.
Ritornato lo studio nel 1436 in Torino, quel Comune per far posto agli
scolari cacciò gli ebrei dalle case che abitavano (VALLAURI, _Storia
dell'univ. piemont._, I, pag. 33).

[432] SAVIGNY, _St. del dir. rom. nel medio evo_, III, pag. 149.

[433] Un giureconsulto nei suoi Consigli legali sostiene l'impunità
per quelli scolari che mantenessero disonesti rapporti colle fantesche
che non avevano buon nome: il che è prova della vita licenziosa degli
studenti. «Scholares accedentes ad mulierculas quae vulgo appellat
_fantesche_ et quae stant cum civibus et in domibus eorum inhoneste
vivunt non possunt puniri licet sint liberae mulieres» (ROLANDI A
VALLE, _Consiliorum cons._, 74, num. 17).

[434] Il famoso Pier delle Vigne che divenne consigliere
dell'imperatore Federigo II, visse negli anni della sua giovinezza
elemosinando in Bologna, per attendere agli studii in quella
università.

Gli scolari poveri che vivevano a spese altrui, si trovano ricordati
negli statuti, col nome di _Socii doctorum vel scholarium_. Questi
scolari verisimilmente in compenso del nutrimento e dell'alloggio, si
obbligavano a certi servigi. Forse essi si dedicavano di preferenza
a fare da ripetitori (_repetitores_) agli altri scolari, ma di questo
però non possiamo emettere un giudizio positivo.

È da notarsi come per render forse meno umiliante la posizione degli
scolari mantenuti a spese altrui agli studii, gli statuti trovassero
l'appellativo simpatico di socii (cioè, compagni dei dottori e degli
scolari).

L'imperatore Federigo II nelle costituzioni fondamentali della
università di Napoli, si obbligò di sovvenire gli scolari poveri.
Ad onta di tutto ciò la posizione degli studenti mantenuti a spese
pubbliche doveva essere alquanto umiliante; onde il giureconsulto
Rofredo ammonisce gli scolari di non recarsi agli studii se non hanno
tanto da mantenervisi decorosamente: «Necesse est scholaribus quod
habeant ad studium vitae sustentationem ne egeant» (ROFREDI, op. cit.,
pag. 772).

[435] Anche i principi largheggiavano in sussidii per mantenere i
giovani poveri agli studii.

Il principe Ubertino di Padova mantenne a sue spese dodici scolari
di quella città a studiare medicina a Parigi (COLL., _Storia della
università di Padova_, II, pag. 173).

L'imperatore Massimiliano II promise a polacchi, purchè eleggessero re,
Ernesto suo figlio, di mantenere allo Studio di Padova cento giovani
della loro nazione.

Il conte di Savoja concesse un assegno di cento fiorini d'oro al figlio
del cancelliere del principe di Asaja per mantenersi agli studii in
Bologna (CIBRARIO, _Econ. polit. del medio evo_).

[436] FACCIOLATI, _Syntagmata_, XII.

[437] Ecco i nomi dei collegi istituiti in Bologna dal 1257 fino al
secolo XVII:

Collegio Avignonese (1257) Bresciano (1326) Reggiano (1362) Collegio
di Spagna (1364) Gregoriano (1371) Ancarano (1414) Collegio Fieschi
(1518) Collegio Vioes (1528) Collegio illirico ungarico (1537) Collegio
Ferrerio (1541) Montalto (1586) Collegio Sinibaldi (1605) Collegio
Palantieri (1610) Collegio Jacobs (1650).

[438] Nelle università francesi questi collegi avevano una vita
autonoma ed assai maggiore importanza che in Italia (SAVIGNY, _St. del
diritto romano nel medio evo_, tomo I). In Parigi vi fu un collegio
pel mantenimento degli scolari poveri italiani. Nel libro degli statuti
di Modena del 1578, libro I, si trovano accennate molte particolarità
sull'ordinamento di questo collegio scolastico fondato col concorso di
molte città italiane.

[439] FABRONI, _Hist. Acad. pis._, II, pag. 16.

[440] Lo statuto di Bologna così dispone: «Damnosis scholarium
sumptibus providere cupientes statuimus...., etc.»

[441] «.... Qui vulgariter vocatur panno de Statuto....»

[442] _Stat. bonon._, lib. III, pag. 52.

[443] VALLAURI, _St. delle univ. piemontesi_.

[444] Nell'università di Pisa fu tolto quest'uso da Cosimo II, il quale
abrogò gli antichi statuti in questa parte disponendo che gli scolari
«possino vestire a loro modo in abito però modesto e civile come si
conviene» (FABRONI, op. cit., II, pag. 19).

[445] SARTI, op. cit., P. I.

[446] GHIRARDACCI, _Storie bolognesi I_, pag. 328. — Il giureconsulto
Minucci conosciuto nelle scuole col nome di Antonio da Pratovecchio,
invitato dai fiorentini a leggere nel loro Studio, rispondeva di non
potervi andare a causa delle discordie «Multis me instigantibus amicis
ut Florentiam ad profittendum irem turbata omnia esse in Civitate
respondabam» (_Epist. XXII_). Ma i fiorentini risposero che i lettori
dell'università non avrebbero risentito alcun danno dalle discordie
cittadine e di ciò convinto il Minucci accondiscese alle loro domande
(ANT. DE PRATOVETERI, _Epistolae_, Ep. XII).

[447] Un esempio ne abbiamo nel SARTI (P. I, pag. 105).

[448] ROFREDO BENEVENTANO, dice (_Ord. Indic._, pag. 772) che gli
scolari debbono riverenza ai loro maestri, ed hanno l'obbligo di
assisterli quando sono poveri, di retribuirli, e di scusare e difendere
le opinioni da essi manifestate.

[449] MAZZUCCHELLI, _Scrittori d'Italia_, P. I, vol. II, pag. 464.

[450] VILLANI FILIPPO, _Vite degli uomini illustri fiorentini_.

[451] SARTI, P. I, pag. 92.

[452] Il giureconsulto Rodofredo nella prefazione di una sua opera
scrive: «Ideo ego Rofredus Beneventanus juris civilis professor ad
preces et instantias sociorum meorum in civitate scilicet civilissima
Aretina, ausus sum hoc opus componere» (SARTI, P. I, pag. 125).

[453] Estratti dagli _Statuti bolognesi_ (SAVIGNY, op. cit., III, pag.
252, lib. III, pag. 63).

[454] SARTI, op. cit., P. II, pag. 131. — SAVIGNY, op. cit., I, pag.
593.

[455] «Item ordinaverunt quod quilibet Magister debeat honorare alium
omnibus modis quibus potest, et in Scolis et in conventibus et ubique,
et quod nullus Magister det adiutorium vel exortamentum alicui ex
Scolaribus ad faciendam vel dicendam iniuriam aliquam Magistris, et qui
contra fecerit solvat pro poena quinque solidos.

«Item quod nullus Magister debeat recipere scolares alterius Magistri
in scolis suis ultra quatuor vices invito illo cujus scolares fuerint,
et si intraverint scolas alicuius per unam Ebdomadam, tunc dicantur
scolares ejus et eos postea non recipiat. Quod si aliqui contra
fecerint teneantur solvere illi cuius scolares fuerint decem solidos
pro doctrina et tres solidos pro scolis, et rectori solvant pro
banno quinque solidos» (GUAZZESI, _Opere._ Pisa, 1766). — In queste
disposizioni degli statuti aretini è da osservarsi la singolare
distinzione fatta nel valor venale della scuola fra la scienza
insegnata (_doctrina_) e la clientela (_scolis_).

[456] BALDI, in 2 fend. 26 cap. _Vassallus_: «.... et illam glossam
multum notabat primus _doctor meus_ Joan. Pagliarensis.» — IDEM, in
Cod. I, 49 par. I, _de episcop._, n. 5: «.... Sed recolendae memoriae
_pater et dominus_ do. Fede de Sen. dicit.... etc.» — Questi due passi
del Baldo dimostrano esattamente la differenza sostanziale che correva
nel linguaggio scolastico fra il semplice _doctor_ e il _dominus_ e
_pater_.

[457] Libro di novelle e di bel _parlar gentile_ (ed. in Firenze,
1572, Nov. 49); opera divenuta oggi assai rara. — Ecco il passo della
novella che parla di Accursio: «Addomando io (disse Accursio) al
comune di Bologna che le possessioni dei miei figliuoli siano a mia
signoria, cioè dei miei scolari, li quali sono grandi maestri divenuti
et hanno molto guadagnato poi che io mi partii da loro.» — In Bologna
gli scolari, secondo lo storico Ghirardacci, si solevano chiamare
comunemente figli del popolo (_filios populi_).

[458] ALIDOSI, _Scrittori bolognesi_, pag. 308.

[459] SAVIGNY, _Hist. du droit. rom._, etc., III, pag. 149.

[460] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 59.

[461] ALIDOSI, op. cit.

[462] COLLE, _St. dell'univ. di Padova_, I, pag. 67.

[463] SARDEONE, _De antiq. Urb. Patav._, lib. III.

[464] Baldo fu uno dei cinque sapienti (sapientes) che avevano
la vigilanza sulle scuole di diritto; poi giudice, ambasciatore e
incaricato dell'amministrazione militare. Fu incaricato della riforma
degli statuti di Pavia, vicario generale del vescovo di Todi, e
consigliere pontificio (SAVIGNY, _St. del dir. rom., etc._, IV, pag.
234. — VERMIGLIOLI, _Biografie dei perugini_, «Baldo» pag. 124).

[465] FABRONI, _Vita Cosimi Med._, II, pag. 69.

[466] VERMIGLIOLI, _Scrittori perugini._

[467] FABRONI, _Vita Laurentii Med._, II, pag. 75, 76 e _Vita Cosimi_,
II, pag. 69.

[468] SARTI, P. I, pag. 136.

[469] FABRONI, _Vita Cosimi I_, vol. II, pag. 67. «Mos est fere omniun
Medicorum et Juris consultorum qui per studi a publica ad legendum
conducuntur, mutare frequenter propositum, et ut a pluribus ezpeti sua
opera videatur, electiones alias super alias quaerere ac se ipsos es
conducentes molestiis involvere....»

[470] SARTI, P. I, pag. 131.

[471] SARTI, _App._, pag. 96.

[472] PIACENTINI, _Summa, Cod. IX, 8, ad leg. juliam, maj._

[473] FABRONI, _Hist. Acad pis._, I, cap. VII, P. II, pag. 303.

[474] FABRONI, op. cit., II, pag. 342.

[475] COLLE, _St. dello Studio di Padova_, I, pag. 55.

[476] DIPLOVATAC: _In Hugolino_.

[477] VILLANI FILIPPO, _Vite d'uomini illustri fiorentini_, pag. 32.

[478] VALLAURI, _Storia delle università piemontesi_.

[479] Quidam scholares invitaverunt ad prandium dominum Albericum qui
libentur concedebat et bibebat cum aliis.... Dum esset in mensa Dominus
Alberi, cum scholaribus illis, illi scholares dabant ei optimum vinum
rubeum. Dixit Dominus Alberi: Istum vinum est nimis fortis, immisceatis
aquam. Ipsi scholares immiscebant aquam. Ipsi scholares immiscebant
vinum album. _Odofred. in leg. 6 Cod. de dolo_ II, XVI.

[480] ALIDOSI. Questo fatto vien narrato anche dallo stesso Azone, il
quale benchè perdesse il premio, disse di insistere nella sua prima
opinione «Licet ob hoc amiserim equum, sed non fuit aequum» (AZO, _In
sum Codic. tit. de iurisd._)

[481] SARTI, P. I, pag. 35.

[482] MURATORI, _Antiq. Maed. Aevi_, I, pag. 1062.

[483] COLLE, _Storia dell'univ. di Padova_, II, pag. 85. — In nota è
trascritto il bizzarro testamento.

[484] SAVIGNY, _St. del diritto romano nel medio evo_, vol. I, cap. XXI.

[485] Nel 1351 i fiorentini invitarono il Petrarca a onorare di sua
presenza lo Studio di recente da loro fondato sottomettendosi, purchè
accettasse l'insegnamento, a qualunque condizione egli avesse imposto.
Ma il Petrarca rispose alla Repubblica rifiutando l'ufficio. (DE SADE,
_Vita di F. Petrarca_. — TIRABOSCHI, _St. della Lett. Ital._, tomo V,
pag. 64).



Nota del Trascrittore

Ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, correggendo
senza annotazione minimi errori tipografici.





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