Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: Documento che invita i mercanti ebrei a stabilirsi in Livorno e Pisa (Costituzione Livornina) - Shoenberg Collection - Manuscript Number: ljs379
Author: Ferdinando I, Grand-Duke of Tuscany, 1549-1609
Language: Italian
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.


*** Start of this LibraryBlog Digital Book "Documento che invita i mercanti ebrei a stabilirsi in Livorno e Pisa (Costituzione Livornina) - Shoenberg Collection - Manuscript Number: ljs379" ***


(http://dp.rastko.net). Source images courtesy of Schoenberg
Center for Electronic Text & Image - University of
Pennsylvania Library - Philadelphia, PA
(http://dewey.library.upenn.edu/sceti/).



DON FERDINANDO Medici per la Dio gratia Gran Duca di Toscana III. e'
di Firenze, e' di Siena Duca IIII. Signore di Porto Ferraio nell'Isola
del Elba, di Castiglione della Pescaia, e' della Isola del Giglio, e'
gran Maestro de la Sacra Religione[1] di S. Stefano &c.

A tutti uoi mercanti di qualsiuoglia natione, leuantini, e' ponentini
spagnioli, portoghesi, Greci, todeschi, & Italiani, hebrei, turchi, e'
Mori, Armenij, Persiani, & altri saluto.

Segnifichiamo per queste nostre Patente lettere, qualmente essendo noi
mossi da degni rispetti, e' massimo dal desiderio, che e' in noi per
beneficio publico di accrescer nell'occasioni, l'animo a' forestieri, di
uenire a' frequentare, i loro trafichi, e' mercantie nella nostra
diletta Citta' di Pisa, e' porto e' scala di Liuorno, constare, e'
abitare con le vostre famigle, o' senza esse, sperando n'habia a'
resultare utile a tutta Italia nostri suditi, e' massime, a' poueri,
pero' per le sopra detti, & altre cause, e' ragioni, ci siamo mossi a
darui, e' concederui, si come noi in uirtu' delle presenti ui diamo, e'
concediamo le gratie & Priuileggi prerogatiue immunita', & essentioni
infrascritte.

Prima concediamo a' tutti mercanti hebrei turchi, e' mori, & altri
mercanti reali, libero, & amplissimo saluo condotto, e' libera faculta',
e' licentia, che possiate venire a' stare, traficare, passare & abitare
con le uostre famiglie, o' senza esse partire, tornare, e' negotiare
nella detta nostra Citta' e' Porto di Liuorno & anco stare per negotiare
altrui per tutto il nostro Ducal dominio senza impedimento, o' molestia
alcuna reale, o' personale per tempo durante di Anni uenticinque
prossimi con la disdetta precedente di Anni cinque, intendendo pero'
saluo il beneplacito della Sedia Appostolica nello scortare, e' sminuire
il tempo, che in euento, che da qualche Sommo Pontefice, o' altrui, noi
fussemo ricerchi di licentiarui, tutti, o' parte ci contentiamo che in
tal caso dapoi che da un Ministro nostro ui sara' fatto intender, o' per
bando da publicarsi in Pisa, o' in altro miglior modo, tal ordine ui sia
dato, li detti anni cinque per dilatione, e' disdetta precedente, acio'
che fra detti termini uoi ui possiate spedire tutti uostri crediti
summariamente da uostri debitori, e' che comodamente possiate uendere,
chiedere, o' in altro modo tutti i uostri benistabili a' chi uoi meglio
parera', e' uolendo che nella uostra partenza ui sia dato naui & altri
uasselli come anco caualli, carri & altre cose necessarie non potendo
loro in modo alcuno alterare i prezzi di condotti, e' noli, soliti, e'
non altrimenti, e' perche possiate liberamente andare, e' partire delle
nostre stati, in tal caso di detta disdetta di anni cinque, ui
promettiamo il passo, transito franco, e' libero, tanto delle vostre
persone mercantie, robbe, famiglie, quanto di vostri libri hebraichi, e'
in altre lingue, stampati o' scritti a penna, & ancora lettere & stato
di Sua Santita', & ogn'altro Principe Christiano, cosi per mare, come
per terra, accio possiate tornare nella vostra liberta' doue ui
piacera' senza impedimento alcuno, e' li detti anni cinque di disdetta
uogliamo che comincino, dato che ui sara' il passo libero, come e' detto
di sopra, e' non altrimente, concedendoui ancora, che le vostre arnesi,
Gioie, argenti, & altre spoglie di casa vostra siano liberi, e' franchi
di ogni pagamento di gabella, passi, Guardie, che ui sono nello stato
del Ducal dominio nostro saluo sempre il pagamento delle mercantie delle
solite gabelle.



                                  .II.


Asicurandoui, che se fra detto tempo contra di uoi e' delle vostre
famiglie, seruitori, ministri, o' alcuni di essi per quanto state in
detta Citta', e' luogo, come di sopra non sarete da qualsiuoglia
Tribunale, o' Principe, molesti, o' inquietati per qualsiuoglia
deneientia querela, o' accusa, che ui fusse formata, o' formasse contra
di uoi alcuno di uoi, tanto per delitto, o' malefitio enorme graue, e'
inormissimo, e' grauissimo, o' altro, che da uoi, e' di vostra famiglia
hauessero commissi fuori delli stati nostri per il passato si
pretendesse comesso, e' fatto.



                                 .III.


Vogliamo ancora, che per detto tempo non si possa esercitare alcuna
inquisitione, vessita, denuntia, o' accusa contra di uoi, o' di uostre
famiglie, ancora che per il passato sia uscito fuori del dominio nostro
come Christiano, o' hauutone nome, poter uiuere habitare, e' conseruare,
in detta nostra citta' di Pisa, e' Liuorno, e' traficare nell'altri
luoghi del dominio nostro liberamente, & usare in esso tutte le vostre
cirimonie, Precetti eretti ordini, e' costumi di Legge hebrea, o' altra,
secondo il costume, e' piacimento vostro pur che ciascheduno di uoi ne
faccia denuncia all'infrascritti Giudici da noi da diputarsi, e' mentre
sara' tolerato dalla fede Apostolica, come a Venetia, e' Ferrara, si
osserua, e' pruhibindoui di esercitare le usure manifeste, o paliate in
altro qualsiuoglia modo.



                                 .IIII.


Vi rendiamo ancora liberi esenti sicure per le personi, beni, e'
mercantie vostre di qualsiuoglia debito ciuile, o' criminale, che da
uoi, o' da vostri famiglie fussero stati fatti fuori del dominio nostro
per i quali debiti, e' malifitij, da che sarete stati entrati nel stato
nostro, e' dominati delli Massari della vostra Sinagoga, & abitare in
Pisa, e' Liuorno, ui facciamo come e' detto, libero, & amplissimo saluo
condotto, e' sicurta', reale, e' personale non uolendo in modo alcuno,
che niun Giudice, Foro, o' Tribunale, o' Magistrato, per detti debiti,
ui possa fare atto, sententia, o' terminatione contra, & in pregiuditio
vostro atto giudicario, per quanto tengano caro la gratia nostra, e'
temono la nostra indignatione, e' nondimeno facendone siano ipsoture
nulle alcuna cosa in contrario non obstante.



                                  .V.


Vi liberiamo di ogni agrauio di matricoli, catasti, balzelli testi
impositioni, e' simili, reali personali, tanto imposte, quanto da
imporsi, per noi, e' nostri sucessori, durante pero' il detto tempo, e'
che per tal conto, e' per tempo alcuno non possiate mai esser molestati,
o' inquietati, saluo sempre il pagamento delle mercantie vostre delle
solite gabelle, non uolendo, che uoi, come di sopra siate sottoposti, a
pagamento suggettione[2] leggi statuti, che sono sottoposti, o' in
l'auuenire fossero sottoposti gli hebrei habitanti in Firenze, e' Siena.



                                  .VI.


Vi concediamo che uoi possiate traficare, e' negotiare per tutte le
Citta', terre, fiere, mercati uilli mercati, luoghi delli stati nostri,
e' nauigare per leuante, e' ponente, e' barbaria, & Alessandria, &
altri, sotto nome vostro e' sotto nome di Christiani, o' altri, che a
uoi piacera', e' che siate sicuri, uoi, e' le vostre rispondenti, e' le
vostri mercantie, e' commetenti, & altri, per Liuorno, e' sicurandoui
con un nostro saluo condotto delle nostre Galere, e' preghiamo a tutti
Principi Christiani, e' loro ministri e' Capitani di Galere, e' di altri
vascelli, che faccino il simile, ancor loro, accio' possiate uenir
sicuri al nostro porto di Liuorno, e' Pisa, che cosi' faremo noi alle
loro Galere, & altre uascelli, asicurandoui da loro, ne i' quali ui
potesse incontrar per mare, uenendo al nostro porto di Liuorno, saluo
sempre che paghiate le debiti, & ordinarie gabelle, che sogliano pagare
le nostri mercanti Fiorentini e' Pisani, intendendo pero', che debiate
principalmente tenere casa residente in detta citta' di Pisa, o' terra
di Liuorno in qualsiuoglia di loro, e' nominatamente, come di sopra, ne'
altrimente, ne' in altro modo.



                                 .VII.


E' piu' ui concediamo, che le vostre mercantie siano preuileggiati, che
pagato, che hauerete il primo passo, possino stare liberamente nelle
nostre Dogane, un Anno piu' del solito, senza incorrere a' pagamento di
secondo passo o risigui alcuni.



                                 .VIII.


Et accio' piu' comodamente possiate cauar le uostre mercantie di naue,
o' altrui per debito di noli condotte noli cambie, o altre spese sopra
esse mercantie, che condurrete nel porto di Liuorno, nella Citta' di
Pisa, o' di Firenze, ui promettiamo, di farui accomodare di scudi cento
mila, da sborsare alli Massari della vostra Sinagoga, ad effetto, che li
detti Massari gli possino stribuire fra loro a chi loro conosceranno
bisognare accio' le uostre mercantie uenghino da uoi uenduti con
maggiore reputatione & utile, con conditione, che alle vendite di esse
rimborsarsi, di quelle hauete hauto, e' questo con le conditioni, e'
capitoli da farsi con detti vostri Massari nel tempo dello sborso.



                                 .VIV.


E' piu' ui concediamo, che tutti vostri arnesi, e' masseritie di casa,
gioie, perli, oro, e' argento, spoglie, & altro di casa uostra usate,
acquistate fuora delli stati nostri, quanto di quelle acquistati, nelle
predette stati nostri, in tutto, o' in parte, siano franchi, e' liberi
di ogni pagamento di gabelle, tanto nel entrata quanto nel uscita,
nonostante qualsiuoglia Legge, & ordinatione, che fusse in contrario.



                                  .X.


Deputaremo un Giudice, non fiorentino, ne Pisano laico Dottore, il
quale, da noi hauera' autorita', di terminare, e' dicidere,
summariamente ogni vostra lite, o' differenza, ciuile, o' criminale,
uista, conosciuta la uerita' del fatto ammettendoui per testimonie
delle vostre hebrei, con il giuramento, e' more hebraico facendo
giustitia, a ciascuno, e' che dalle sue sentenze non possa appellarsi,
se non per gratia nostra spressibile.



                                  .XI.


Caso, che alcuno di uoi, o' di vostri, si mescolassero con Christiani,
Turco, o' Turca, o' Mora, uogliamo ne siate processati d'auanti al detto
vostro Giudice da diputarsi, come sopra, che da lui, e' non da altri,
sarete gastigate secondo il delitto, non potendo pero' per la prima
uolta piu' di scudi cinquanta, e' la seconda, scudi cento, & la terza, &
altre uolte, a dette pene, secondo l'arbitrio di detto Giudice, il quale
arbitrio possi stendersi ancora nella prima, e' seconda uolta quando
oltre alla qualita' del Christiano il delitto haueria altra circostanza
agrauato, come di adulterio stupio sodomia, accio' che in questi casi si
osserui la ragione comune, e' statuti di luoghi.



                                 .XII.


Ci contentiamo, che se alcuno di uoi, a torto fusse querelato, &
accusato, che l'querelante giustifichi la causa, e' la sua querela, in
tal caso il detto querelante, come calunioso: sia tenuto addebitato[3]
a' ogni spesa, & interesso, che hauesse fatto, e' patito il querellato
inocente, accio', che niuno ardischi, ingiustamente entrare contro di
uoi, ne' fra uoi.



                                 .XIII.


Se' per qualche sinestro accadessi, che alcuno di uoi fallisse, o'
andasse a male, o' in ruuina, (che Dio non uoglia) & restasse debitore a
particolari, in tal caso, le robbe, mercantie, e' lettere di cambio, o'
altro de vostre rispondenti, non uogliamo uenghino aggrauati, o'
impediti, o' sequestrati per detto conto se non secondo chi per li
ordini e' disposto.



                                 .XIV.


Vogliamo che le dote de vostre donne siano anteriori a qualsiuoglia
altri creditori, eccetto pero' alle gabelle, e' pigione di casa, & che
di esse dote non siate tenute a pagare gabella alcuna, tanto di quelle
gia' contratti fuori delli stati nostri quanto di quelle, che
contratterete in l'auuenire, in Pisa, o' in Liuorno in qualche modo
mentre ci abitarete, che le dette vostre donne per recuperare le dote
loro sopradetti, non siano tenuti, ne sottoposte pagare altro deritto di
quello che pagano le nostri Christiani.



                                  .XV.


Vogliamo, che tutti quelli che faranno soquestri e' staggioni di uoi, o'
altri sopra di uostri beni o' mercantie, o' altre robbe di casa di
buono, in termine di un mese hauer giustificato ueramente il loro
soquestro e' stagioni, e' uerificato il lor credito, altrimente
passando detto tempo, tali soquestri, o' staggioni, restino ipsoturi
nulle, riseruato nondimeno a giudicare, l'arbitro di protogare detta
dilatione per giuste cause.



                                 .XVI.


Se occorresse che alcuno di uoi hauesse asecurato le sue mercantie da
mercanti fiorentini o' pisani, o' altri, che per disgratia il vascello
si perdesse, e' la mercantia andasse male, che Dio non uogli, per il che
fusse neccessitati far liti con detti vostri asicuratori, non uogliano
che in tal caso uoi siate tenuti dare altra sicurta' delle domande,
pretentioni vostri, se non con la promessa de vostri Massari diputati,
solo pagandone pero' prima uoi il solito diritto, similmente uogliamo,
che questi ordini si tenga, e' uoglia per tutte le altre lite, e'
pretentioni, che nascessero mai per qualsiuoglia tempo fra uoi e' nostri
Christiani, con questo, che nel tempo di far contratto, uoi deuiate far
intimare personalmente questo nouo nostro ordine prima, che si sborsi il
denaro di detta asicuratione, che detta intimatione, esso asicuratore si
sia contentato, nondimeno contrattar con uoi per manifestatione, e'
notificatione senza fare altro atto deligentia, basti la produtione di
questo Privileggio che e' publico, e' notorio.



                                 .XVII.


Concediamo licentia, e' faculta' di poter tener libri di ogni sorte
stampati, & a penna, in hebraico, & in altra lingua, purche siano
reuisti dal Inquisitore, o' altri sopra a' cio' diputati.



                                .XVIII.


Vogliamo, che tutti i vostri Medici hebrei, tanto fiseci, come Cirusici,
senza alcun impedimento o' pregiuditio, possino curare, e' medicare, non
solo uoi, ma' ancora qualsiuoglia Christiano, & altra persona non
obstante.



                                 .XVIV.


Vogliamo, che tutti i vostri, come sopra possino studiare, & adottorare.



                                  .XX.


Vi concediamo, che possiate tenere in detta Citta' di Pisa, e' terra di
Liuorno, una Sinagoga per luogo, nella quale possiate usare tutte le
vostre Cirimonie, precetti, & ordini hebraiche, & osseruare in essa, e'
fuora, tutti i ritti, nelle quali non uogliamo che alcuno sia ardito
farci alcun insulto, oltraggio, o' uiolenza, sotto pena della disgratia
nostra, si come non ardirete alcuno di uoi sotto qualsiuoglia protesto,
& in qualsiuoglia modo, persuadere al medesimo ritto alcun Christiano,
uogliamo siate puniti, e' seueramente, e' conforme alle leggi gastigati.



                                 .XXI.


Caso che alcuno di uoi uenisse a morire senza sucessori heredi, ui
concediamo, che possiate del vostro restare[4] e' lassare a chi ui
piacera', e' cosi medesimamente morendo senza far testamento, non
lasciando eredi, restino le faculta' alla Sinagoga, & li massari habbino
autorita' di far complire tali testamenti, e' cosi ogn'altra sorte[5] di
testamento, e' qualsiuglia de vostri eredi, che haueranno, a conseguire
le loro eredita' tanto per testamento, quanto senza, habin testato,
uogliamo, che possino conseguirla liberamente, senza pagare gabella
alcuna.



                                 .XXII.


Vogliamo che ne vostri contratti di Mercanti, bazzarri, e' uendite, e'
compri, che farete nelli stati nostri, non habbino conclusione di
mercato, se prima esso bazzarro, o' compra, o' uendita non sara'
sottoscritta in foglio, o' libro, il uenditore, con il compratore.



                                .XXIII.


Vogliamo, che a libri vostri, segnati, e' tenuti pero' conforme alli
ordini de' libri delli altri mercanti, si dia piena & ampla fede, come a
libri delli altri nostri mercanti, & artieri del nostro dominio, a'
dichiaratione del uostro Giudice, e' come sin hora si e' usato, e'
osseruato, e' non altrimente.



                                 .XXIV.


Vogliamo ancora, che i uostri giorni del Sabato & altre feste hebraiche,
oltre alle feriate della citta' di Firenze, sian in utile, e' feriate,
ne' si possa in tali giorni agitare, ne' piatire, ne' imponer contro di
uoi, ne di altri ammettendoui exnunc perferiate inutili.



                                 .XXV.


Che i uostri Massari hebrei, nei uostri Sinagoghe habbino autorita' di
decidere, terminare, e' por pene, che piacera' a loro, secondo il ritto
e' modo vostro hebraico, tutte le differenze che nasceranno tra un
hebreo a l'altro, e' che possino mettere le vostre solite terminationi,
& altri sensure a modo loro, uolendo in cio', che la Iuriditione, & le
altre autorita' del detto vostro Giudice sia diminuita, e' che li
Massari possino di fatto mandar in esilio tutti quelli hebrei, che a
loro paressero scandolosi.



                                 .XXVI.


E' prohibindo a ciascuno de nostri Christiani, che non ardischino torui,
ne rauetarui alcuno di uostra famiglia, maschio, o' femmina, per douerse
far Christiani, se' pero' non passano di Anni tredici di eta' di quelli
maggiori, mentre che saranno, staranno nelle solite Catacumeni[6], o'
altrui, le loro quarantine per Battezzarsi, possino essere souuenuti, e'
parlati da loro Padri, o' Madri, o' altro Parente, che hauessero,
uolendo, che qualsiuoglia hebreo, & hebrea che si facesse Christiano, o'
Christiana, essendo figliolo o' figliola di famiglia, non siano tenuti,
ne obligati il padre, o' la madre dargli legittima possisione alcuna in
uita loro, e' che tali Battezzati non possino fare testimonianza in casi
di hebrei.



                                .XXVII.


Concediamo, che li vostri schiaui non possino hauer liberta'.



                                .XXVIII.


Vogliamo che tutti i Beccarie faccino la carne, che hauerete di bisogno
di ogni sorte, e' secondo i tempi, non alterando in modo alcuni i prezzi
che fanno, e' uendono alle nostri Christiani, sotto pena di scudi dieci
per ciascuna uolta, che controfaranno, oltre a le altre pene, ad
albitrio di detto uostro Giudice, e' che possiate, se uolete pigliare un
Macellaro, o' piu' hebrei, che ui faccino la carne, che hauerete di
bisogno, il qual possa liberamente andar fuori, e' comprar ogni sorte di
bestiame con pagare le solite gabelle alla porta.



                                .XXVIV.


Concediamo tutti Priuileggi, che godeno i' nostri Mercanti Cittadini
Fiorentini, e' Pisani Christiani, cioe' nel fare ogni sorte d'Arte, e'
mercantie di ogni sorte, e' che nessuno di uoi ne de vostri famiglie non
siano tenuti a portar alcun segno differente dalli detti nostri
Christiani, e' che possino anco comprare beni stabbili.



                                 .XXX.


E piu' ui concediamo, che tutti i capi di casa possino portare, & usare
tutte le sorte di arme, non prohibiti, e' difensiui ordinarie per tutti
li stati nostri, eccetto pero' nella Citta' di Firenze Siena, o Pistoia.



                                 .XXXI.


Vogliamo, che nessuno possa goder alcuno de li detti Preuileggi, se non
saranno nominati, e' confermati nelli Capi della Sinagoga con interuento
delli detti vostri Massari deputati, e' descritti nel Libro pubblico da
tenersi per il Cancelier di detto vostro Giudice, e' dal Comissario di
Pisa, il quale sia balottato, & habi le due terzi, di uoti & attenda a
mercanzia grossa nuoua, e' qualsiuoglia altra mercantia, trafico, &
arte, & esercitio, eccetuato pero' l'arte della stracceria.



                                .XXXII.


Che tutti li spesi, & molumenti toccante al detto vostro Giudice, e' suo
Cancelliere, & altri menistri necessarie, si faccino a spese vostre,
quali si doueranno cauare diritti sportelli, tasse solite trarsi delle
differenze, & liti, che giornalmente nasceranno fra di uoi, e' nostri
Chrstiani, si' nelli Ciuili, come nelle Criminale, & in tutto, e' per
tutto secondo le tariffe, che si osseruano nelli altri Tribunali di
Pisa.



                                .XXXIII.


Vogliamo, che il nostro Bargello di Pisa, & altri Esecutori, debino
esseguire li Mandati rilassati, come comandamenti di detto vostro
Giudice, come anco tutti i comandamenti di Massari sendo tra hebreo &
hebreo, ne' habino per loro mercede, se non quel tanto, che si despone
nelle Tazze solite.



                                .XXXIV.


Vogliamo, che perqualsiuoglia delle vostre lite tanto ciuile come
creminale, non possiate esser conuenuti, ne' astretti auanti a
qualsiuoglia altro Giudice, Foro, o' Tribunale, che auanti al detto
vostro Giudice competente da diputarsi, tanto di lite, che uertera' fra
uoi altri nationi, quanto di qualsiuoglia altra lite, che uertera' fra
uoi e' alcun de nostre Christiani, tanto ciuili, come Criminale.



                                 .XXXV.


Vogliamo, che tutti quelli, che saranno nominati, e' dichiarati da detti
vostri Massari, e' descritti nel Libro del Canciliere di Dogana di Pisa,
e' non altrimente, che cosi e' stata sempre la Mente nostra per degni
rispetti, potranno goder le sopradetti Priuileggi, con habitare nella
diletta nostra Citta' di Pisa e' Liuorno residentemente, come disopra.



                                .XXXVI.


Dichiariamo che le dette gratie, e' Priuileggi concessoui, habbino a
durare il tempo di Anni venticinque come di sopra li quali siano a' uoi,
& ali vostri, come di sopra inuiolabilmente osseruati da noi e' da
nostri Sucessori, e' non intimando auanti Anni cinque come di sopra
s'intende seguitare sempre per altri Anni uenticinque e' seguendo la
detta disdetta, noi promettiamo, che uoi potrete liberamente uender le
vostre beni stabbili, riscoter summariamente tutte le uostri crediti, e'
leuarui di qui, con le vostre mercantie, arnesi di casa uostra, gioie,
ori, argenti spogli, quali siano franchi di ogni gabella, come di sopra
saluo le solite gabelli delle uostre mercantie, commandando, come di
sopra a tutti conduttieri, marinari, Pattroni di Naui, o' altri
vascelli, che ui conduchino a' vostri uiaggi, doue a uoi meglio
piacera', non potendo loro per quanto gli sia cara la gratia nostra,
alterare i' prezzi de i noli, condotti, & altro, secondo il solito a'
tutte l'infrascritte cose non obstuntibus.



                                .XXXVII.


Vi concediamo, che possiate comprare in Pisa & in Liuorno un campo di
terra, per poter in esso sopelire i vostri morti, e' che in esso non
possiate esser molestati per quanto haueranno caro la gratia nostra.



                               .XXXVIII.


E' che li mercanti Leuantini, o' altri mercanti che uerranno con le loro
mercantie nel nostro porto di Liuorno, e' Pisa, che possino nauigare
liberamente, & hauendo qualche differenza di lite, sicurta' di naue, o
di altro, non siano tenuti maleuadoria di sua partione di qualsiuoglia
lite per le Massari e' nelli modi con l'intimatione precedente, come di
sopra.



                                .XXXIX.


Asicurandoui nelle nostre Galere, come di sopra, che tutta la mercantia
uostra, e' delle uostre rispondenti, o' altre persone della nation
hebrea, o' altri, che ueniranno da leuante, ponente, o' barbaria, o'
altrui, per scaricare nel detto nostro Porto di Liuorno, siano franchi,
e' sicuri le persone, & le mercantie di detto vascello, ancorche, non
hauessero saluo condotto, pur che apparisse nel libro de lo Scriuano di
naue, pur che uoi ueramente uenite, o' siate per uenire con dette
Mercantie nel detto nostro Porto di Liuorno, o' Pisa, e' questo per
quanto terranno caro la gratia nostra, e' molestandoui, e' contrafacendo
a' detto nostro ordine, sarranno da noi Castigati, e' ui saranno
interamente rese tutte le uostre Mercantie, e' passarne sicuramente
senza impedimento, reale ne' personale ne' danno vostro.



                                 .XXXX.


Vogliamo non siate tenuti, ne' grauati ad alloggiar Soldati ne' aprestar
loro, ne' ad altri vffitiali robbe di Casa uostra sotto qualsiuoglia
colore, e' cosi' li Caualcature, Carrozze o' altro.



                                .XXXXI.


Non uolendo, che nessuna persona ui dia fastidio sotto quella pena, che
a noi parera' alla quale uogliamo sia tenuto il Padre per il Figliolo, &
il Padrone per il garzone.



                                .XXXXII.


Vi concediamo che possiate seruirui di Christiani, e' cosi delle Balie
Christiani nelle uostre occorrenze per notrire i uostri Figliuoli,
tenendoli in casa uostra liberamente nel medesimo modo, che si osserua
in Ancona, Roma, e' Bologna.



                               .XXXXIII.


Li quali tutti i singoli Capitoli contenuti in questo Priuileggio,
uogliamo, che siano intesi a sano, e' puro intelletto, senza gauilatione
alcuna, e' che siano sempre intrapetati da tutti nostri vffitiali e'
Ministri, fauorabili, & in benefitio di tutti i Mercanti in ogni miglior
modo.



                                .XXXXIV.


Comandiamo adunque a tutti Maggistrati, Gouernatori, Commissarie[7],
Capitani, Vicarij, Potesta', Rettori, Generali, Capitani Amiragli,
Colonelli, Capitani di Galera, & altri vffitiali di terra, di Mare delli
stati nostri, che inuiolabilmente, osseruino & osseruar faccino le sopra
detti Conccessioni, essentioni Gratie, Priuileggi, non obstante
qualsiuoglia Legge, Statuto, o' Bando, o' prouisione incontrario al
quale per proprio motto, e' certa Scientia, & con la nostra ampla, &
absoluta Potesta', in tutto deroghiamo.

In fede delle quali cose habiamo fatto fare le presente Lettere Patente
del infrascritto Secretario Auditor nostro firmato di nostra mano con
l'apparentione del solito soggillo.

Dato in Firenze nel Palazzo nostro Ducale Al X di Giugnio del anno della
Salutifera Incarnazione del Signore[8] 1593 del nostro Gran Ducal di
Toscana & altri nostri Ducati.

Il Gran Duca di Toscana



                       Note all'edizione digitale


Le abbreviazioni presenti nel manoscritto originale sono state sciolte.
L'ortografia e l'accentazione sono state lasciate come nel testo
originale.

[1] M.^{to} de la S.^{ra} Relig.^{ne} nel testo originale.

[2] suggett.^{ne} nel testo originale.

[3] ad.^{o} nel testo originale.

[4] sic. forse "testare" come usato più sotto.

[5] s.^{te} nel testo originale.

[6] Catacum.^{ni} nel testo originale.

[7] Comm.^{rie} nel testo originale.

[8] Salut.^{ra} Incar.^{ne} del S.^{re} nel testo originale.





*** End of this LibraryBlog Digital Book "Documento che invita i mercanti ebrei a stabilirsi in Livorno e Pisa (Costituzione Livornina) - Shoenberg Collection - Manuscript Number: ljs379" ***

Copyright 2023 LibraryBlog. All rights reserved.



Home